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attività di recupero 7.2.3 lett. D) DM 5/2/98 genera rifiuti?

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attività di recupero 7.2.3 lett. D) DM 5/2/98 genera rifiuti? Empty attività di recupero 7.2.3 lett. D) DM 5/2/98 genera rifiuti?

Messaggio  marcogio85 Ven Dic 12, 2014 2:31 pm

Buongiorno ragazzi...qualcuno mi sa spiegare come mai dall'attività di recupero di cui al DM 5/2/98 punto 7.2.3 lett d) non si genera MPS ma rifiuto...?
Scusate ma non riesco a capirlo... Shocked Shocked
Abbiate pazienza...

Come d'altronde l'effettuazione del test di cessione che, da come so io, va effettuato sulla MPS generata dal trattamento dei rifiuti e, quindi, prima della cessione verso "nuova vita" ma che sul DM 5/2/98 all'art. 9 cita ancora il termine "rifiuti" (forse perché sono tali sino a effettivo utilizzo) e prescrive "ad ogni inizio attività"...Quindi quale attività? Forse l'attività di recupero o quella della cessione finale verso rimodellamenti ecc...?
Grazie a tutti e scusate il disturbo... santa santa
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attività di recupero 7.2.3 lett. D) DM 5/2/98 genera rifiuti? Empty Re: attività di recupero 7.2.3 lett. D) DM 5/2/98 genera rifiuti?

Messaggio  isamonfroni Ven Dic 12, 2014 3:57 pm

marcogio85 ha scritto:Buongiorno ragazzi...qualcuno mi sa spiegare come mai dall'attività di recupero di cui al DM 5/2/98 punto 7.2.3 lett d) non si genera MPS ma rifiuto...?
Scusate ma non riesco a capirlo... Shocked Shocked
questo chi te lo ha detto?

Se ti leggi la lettera d (che hai citato) dice: ove necessario frantumazione,macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea
Tradotto vuol dire beccarsi i blocchi e i sassi (rifiuto di cava) tritarli e vagliarli, omogeneizzarli se le caratteristiche petrografiche sono diverse e mischiarli con sabbia e altre materie prime inerti per farci, ad esempio, piastrelle, calcestruzzo ecc ecc
E su questi mi sembra ovvio che il test di cessione non si debba fare.

marcogio85 ha scritto:
Come d'altronde l'effettuazione del test di cessione che, da come so io, va effettuato sulla MPS generata dal trattamento dei rifiuti e, quindi, prima della cessione verso "nuova vita" ma che sul DM 5/2/98 all'art. 9 cita ancora il termine "rifiuti" (forse perché sono tali sino a effettivo utilizzo) e prescrive "ad ogni inizio attività".

Il test di cessione, altro non è che simulare quello che succede quando piove sopra "qualcosa" che viene appoggiato a terra, quindi serve per valutare se questo "qualcosa", sottoposto al dilavamento da parte delle acque piovane è suscettibile di trasferire inquinanti al terreno sottostante.
Se ti leggi bene le competenti lettere e) ed f) del punto 7.2.3 vedi ben che parla di test di cessione solo per il recupero in recuperi ambientali (dove il rifiuto viene buttato a recupero ambientale così come è, oppure per la creazione di sottofondi, rilevati e piazzali industriali per fare i quali questi benedetti massi devono essere tritati e omogeneizzati per ridurli alle dimensioni del tout venant di cava che appunto si usa per fare i sottofondi.
In entrambi questi casi questi dannati blocchi e sassi (che siano interi o tritati) vengono posati a terra, pertanto è chiaro che bisogna controllare che non cedano (ecco perchè il test di cessione).
Considerato che da un punto di vista squisitamente tecnologico nessuna operazione fatta su questa tipologia di rifiuti (frantumazione, vagliatura, omogeneizzazione ecc..) potrà mai fargli cambiare la composizione chimica, tanto vale che il test di cessione tu lo faccia quando il rifiuto arriva.
A maggior ragione se tu sei un impianto R10 che fisicamente è rappresentato dal buco di cava da riempire e rimodellare.
Mi pare assai evidente che quello che ti arriva è un rifiuto che smette di essere tale quando lo hai costipato dentro il buco, cioè hai finito di fare il trattamento R10.

Nel caso invece di un trituratore autorizzato R5 che prenda blocchi grossi -rifiuto- e si limiti a ridurli a sassolini il materiale smette di essere rifiuto quando lo hai messo nel rilevato o nel sottofondo.
In questo caso il test di cessione lo farai all'arrivo perchè tanto una semplice triturata non gli fa cambiare composizione.

marcogio85 ha scritto:
..Quindi quale attività? Forse l'attività di recupero o quella della cessione finale verso rimodellamenti ecc...?
Grazie a tutti e scusate il disturbo... santa santa

Quella che stai svolgendo Shocked
Quella che tutti qui chiamate "autorizzazione in semplificata" non si chiama forse comunicazione di inizio attività....?
Quindi quando inizi un'attività di recupero R10 o di produzione di materiale per sottofondi e rilevati R5 ti devi fare i test di cssione che vanno poi ripetuti almeno una volta l'anno oppure quando cambi il procedimento di recupero


Esempio banale:
se stai gestendo un recupero ambientale usando sfridi da cave di marmo e all'improvviso decidi di ricevere rifiuti provenienti da cave di serpentino, saran diverse le caratteristiche dei sassi o no?
Non sarà il caso di rifare il test di cessione?

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Messaggio  marcogio85 Ven Dic 12, 2014 4:47 pm

Grazie per l'esauriente risposta...
Praticamente nell'atto aut. (art 214-216) c'è scritto "si rammenta che":
1) dalle operazioni di recupero di cui al punto 7.2.3. lett d) ex DM 5/2/98 non si genera materia prima secondaria ma bensì rifiuto da trattarsi nell'ambito della normativa specifica;

Però scusa se sono banale ma il prodotto (MPS) per essere riutilizzato come sottofondi ecc... dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla circ. 15/7/2005 n. 5205 o comunque a norme UNI per la stabilità ecc...?
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Messaggio  marcogio85 Ven Gen 23, 2015 8:57 pm

Cmq scusate di nuovo l'intrusione... Ma a in base al dm 5 / 2 / 98 il test di cessione deve essere fatto a ogni inizio attività e cmq una volta l'anno... Ciò significa che deve essere fatto sul prodotto tal quale (cioè finita la tritovagliatura ecc) e prima dell'attività di recupero in sito diverso (per es sottofondi ecc)... Infatti perde la qualifica di rifiuto una volta riutilizzato...
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Messaggio  marcogio85 Ven Gen 23, 2015 9:32 pm

Per "tal quale" intendo sul rifiuto già oggetto di recupero...
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