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Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
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Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
I rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento CE n. 1013/2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (ai sensi degli articoli 29-sexies e seguenti del decreto 152 ) , nel rispetto del relativo BAT References.
Ai fini dell’utilizzazione è necessaria una previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente (Regione o province delegate).
In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
Quiindi rifiuti della lista verde del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati con Aia. A parte una previa comunicazione basterà che i rifiuti arrivino con un automezzo iscritto all’Albo e con formulario.
Non mi sembra realistico. Un impianto in AIA può mettersi salvo comunicazione e ritirare i rifiuti in lista verde che vuole?
Ai fini dell’utilizzazione è necessaria una previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente (Regione o province delegate).
In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
Quiindi rifiuti della lista verde del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati con Aia. A parte una previa comunicazione basterà che i rifiuti arrivino con un automezzo iscritto all’Albo e con formulario.
Non mi sembra realistico. Un impianto in AIA può mettersi salvo comunicazione e ritirare i rifiuti in lista verde che vuole?
pascozzi- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Sono giorni che leggo e rileggo il nuovo comma 8 - septies e ti assicuro che non ho capito un'emerita "h" di ciò che voglia dire...
Trovo poi l'ultimo passaggio particolarmente interessante: "In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione"
"Esclusivamente"??? Bah!
Per l'astrusità e per gli effetti potenziali della sua portata trovo il nuovo comma (quasi) inquietante...(metto il quasi fra parentesi perché ormai sto cominciando ad abituarmi a tutto)...
Ciao
Trovo poi l'ultimo passaggio particolarmente interessante: "In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione"
"Esclusivamente"??? Bah!
Per l'astrusità e per gli effetti potenziali della sua portata trovo il nuovo comma (quasi) inquietante...(metto il quasi fra parentesi perché ormai sto cominciando ad abituarmi a tutto)...
Ciao
alexlariete- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Non l'ho approfondito ma ammetto che, a prima lettura, non capisco neanche io cosa significhi.
La cosa potrebbe essere un mio problema: ci saranno sicuramente consulenti ed esperti in campo ambientale più bravi ed intelligenti di me che avranno capito subito.
Però è irritante (ma si potrebbe dire tragico) che le norme ambientali, a prima lettura (e a volte anche alla lettura ennesima), abbiano sempre l'effetto di produrre nella testa di chi legge ed è tenuto ad applicarle o comunque a lavorarci, un enorme punto di domanda.
Basti pensare che siamo ancora a discutere quando un rifiuto è pericoloso, se gli imballaggi appena sporchi lo sono, quando si fanno le analisi, se per un trasporto di rifiuti sanitari o da manutenzione presso al propria sede sia obbligatorio il formulario, ecc.
Ma è possibile?
Perché non si può leggere una volta una norma e capire cosa voleva dire il nostro legislatore?
Faccio il consulente ambientale e mi domando: perché diavolo devono esistere i consulenti ambientali? E' impossibile scrivere le norme in modo chiaro ed univocamente interpretabile in modo che l'ufficio ambiente di Fiat, Impregilo, ENI, Ciccio&Pasticcio snc ed il pizzicagnolo sotto casa sappiano cosa devono fare senza pagare consulenti o senza rischiare qualche condanna penale che comporti la reclusione in galera per 2 anni?
Ovviamente la cosa non riguarda solo l'ambiente. Io sono laureato in economia e commercio: è possibile che debba andare da un commercialista per fare una stramaledetta dichiarazione dei redditi perché non posso spendere settimane o mesi del mio tempo per aggiornarmi sul fatto se le spese telefoniche le posso detrarre, se posso dedurle, in che percentuale, dove devo indicarlo, che limite hanno le spese mediche, la benzina, ecc.?
PS. il mio era uno sfogo "off topic" come dite voi più giovani. Non serve che mi rispondiate che le norme sono complesse in modo da permettere a qualcuno di aggirarle. C'era una componente retorica nella mia domanda, ovviamente. Però sono convinto che ci sia anche dell'incapacità, non solo della premeditazione.
La cosa potrebbe essere un mio problema: ci saranno sicuramente consulenti ed esperti in campo ambientale più bravi ed intelligenti di me che avranno capito subito.
Però è irritante (ma si potrebbe dire tragico) che le norme ambientali, a prima lettura (e a volte anche alla lettura ennesima), abbiano sempre l'effetto di produrre nella testa di chi legge ed è tenuto ad applicarle o comunque a lavorarci, un enorme punto di domanda.
Basti pensare che siamo ancora a discutere quando un rifiuto è pericoloso, se gli imballaggi appena sporchi lo sono, quando si fanno le analisi, se per un trasporto di rifiuti sanitari o da manutenzione presso al propria sede sia obbligatorio il formulario, ecc.
Ma è possibile?
Perché non si può leggere una volta una norma e capire cosa voleva dire il nostro legislatore?
Faccio il consulente ambientale e mi domando: perché diavolo devono esistere i consulenti ambientali? E' impossibile scrivere le norme in modo chiaro ed univocamente interpretabile in modo che l'ufficio ambiente di Fiat, Impregilo, ENI, Ciccio&Pasticcio snc ed il pizzicagnolo sotto casa sappiano cosa devono fare senza pagare consulenti o senza rischiare qualche condanna penale che comporti la reclusione in galera per 2 anni?
Ovviamente la cosa non riguarda solo l'ambiente. Io sono laureato in economia e commercio: è possibile che debba andare da un commercialista per fare una stramaledetta dichiarazione dei redditi perché non posso spendere settimane o mesi del mio tempo per aggiornarmi sul fatto se le spese telefoniche le posso detrarre, se posso dedurle, in che percentuale, dove devo indicarlo, che limite hanno le spese mediche, la benzina, ecc.?
PS. il mio era uno sfogo "off topic" come dite voi più giovani. Non serve che mi rispondiate che le norme sono complesse in modo da permettere a qualcuno di aggirarle. C'era una componente retorica nella mia domanda, ovviamente. Però sono convinto che ci sia anche dell'incapacità, non solo della premeditazione.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
zesec ha scritto:Non l'ho approfondito ma ammetto che, a prima lettura, non capisco neanche io cosa significhi.
La cosa potrebbe essere un mio problema: ci saranno sicuramente consulenti ed esperti in campo ambientale più bravi ed intelligenti di me che avranno capito subito.
Però è irritante (ma si potrebbe dire tragico) che le norme ambientali, a prima lettura (e a volte anche alla lettura ennesima), abbiano sempre l'effetto di produrre nella testa di chi legge ed è tenuto ad applicarle o comunque a lavorarci, un enorme punto di domanda.
Basti pensare che siamo ancora a discutere quando un rifiuto è pericoloso, se gli imballaggi appena sporchi lo sono, quando si fanno le analisi, se per un trasporto di rifiuti sanitari o da manutenzione presso al propria sede sia obbligatorio il formulario, ecc.
Ma è possibile?
Perché non si può leggere una volta una norma e capire cosa voleva dire il nostro legislatore?
Faccio il consulente ambientale e mi domando: perché diavolo devono esistere i consulenti ambientali? E' impossibile scrivere le norme in modo chiaro ed univocamente interpretabile in modo che l'ufficio ambiente di Fiat, Impregilo, ENI, Ciccio&Pasticcio snc ed il pizzicagnolo sotto casa sappiano cosa devono fare senza pagare consulenti o senza rischiare qualche condanna penale che comporti la reclusione in galera per 2 anni?
Ovviamente la cosa non riguarda solo l'ambiente. Io sono laureato in economia e commercio: è possibile che debba andare da un commercialista per fare una stramaledetta dichiarazione dei redditi perché non posso spendere settimane o mesi del mio tempo per aggiornarmi sul fatto se le spese telefoniche le posso detrarre, se posso dedurle, in che percentuale, dove devo indicarlo, che limite hanno le spese mediche, la benzina, ecc.?
PS. il mio era uno sfogo "off topic" come dite voi più giovani. Non serve che mi rispondiate che le norme sono complesse in modo da permettere a qualcuno di aggirarle. C'era una componente retorica nella mia domanda, ovviamente. Però sono convinto che ci sia anche dell'incapacità, non solo della premeditazione.
se ci fosse un tasto "mi piace" lo avrei cliccato ma non c'è...
comunque concordo pienamente!!
erusservice- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
...da "profano" del settore impianti di trattamento rifiuti, ma solamente come "lettore" di norme astruse, tento una mia semplice interpretazione...
Visto il capo e l'articolo in cui è inserito il comma, io "capisco" che tutti gli impianti industriali in AIA possono ricevere rifiuti in lista verde, da recuperare come "risorsa" all'interno del loro ciclo produttivo seguendo le BAT specifiche, inviando una semplice comunicazione all'autorità competente e senza essere autorizzati con procedure ordinarie/semplificate alla gestione rifiuti; in questo senso, tali rifiuti sono soggetti solo a FIR (no registro in entrata, ne in uscita).
...troppo banale ?
Visto il capo e l'articolo in cui è inserito il comma, io "capisco" che tutti gli impianti industriali in AIA possono ricevere rifiuti in lista verde, da recuperare come "risorsa" all'interno del loro ciclo produttivo seguendo le BAT specifiche, inviando una semplice comunicazione all'autorità competente e senza essere autorizzati con procedure ordinarie/semplificate alla gestione rifiuti; in questo senso, tali rifiuti sono soggetti solo a FIR (no registro in entrata, ne in uscita).
...troppo banale ?
cescal64- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Quoto integralmente l'amico CESCAL che mi ha preceduto visto che volevo dire la stessa identica cosa.cescal64 ha scritto:...da "profano" del settore impianti di trattamento rifiuti, ma solamente come "lettore" di norme astruse, tento una mia semplice interpretazione...
Visto il capo e l'articolo in cui è inserito il comma, io "capisco" che tutti gli impianti industriali in AIA possono ricevere rifiuti in lista verde, da recuperare come "risorsa" all'interno del loro ciclo produttivo seguendo le BAT specifiche, inviando una semplice comunicazione all'autorità competente e senza essere autorizzati con procedure ordinarie/semplificate alla gestione rifiuti; in questo senso, tali rifiuti sono soggetti solo a FIR (no registro in entrata, ne in uscita).
...troppo banale ?
Allora io non sono profana di impianti e so che per un impianto autorizzato in AIA, l'inserimento di nuovi rifiuti tra quelli autorizzati comporta una serie di procedure (elencate appunto nell'art. 29 sexies e seguenti della parte II del TUA), quindi leggo questa parte dell'articolo in questo senso:
se vuoi inserire nella tua autorizzazione rifiuti identificati in lista verde, lo puoi fare con semplice comunicazione di inizio attività (45 gg prima) senza attivare le procedure di modifica dell'AIA e senza attendere che ti cambino l'autorizzazione
Invece, come ho sempre detto sono una profana in "transfrontaliera" , però dando un'occhiata al Regolamento CE 1013/2006 deduco che, sulla base delle varie liste sono previste procedure per la gestione di questi movimenti trasfrontalieri, per esempio gli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18, e allora ritengo di poter leggere l'ultima parte dell'articolo in questo modo:
in questo caso il movimento transfrontaliero dei rifiuti potrà essere effettuato normalmente come avviene in Italia [trasportatori iscritti all'albo + FIR] senza bisogno di ulteriori comunicazioni e/o documenti
Però se si usano rifiuti in un impianto di recupero di rifiuti il registro ci vuole eccome, il registro d'impianto non ha nulla a che vedere con il trasporto e se ti vai a vedere le BAT degli impianti vedrai che la registrazione dei carichi e degli scarichi è una Bat
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
grazie isa ...ti dirò che io l'avevo inteso anche più esteso, ovvero che "tutti gli impianti industriali in AIA" fossero proprio tutti, cioè non solo quelli autorizzati per la gestione rifiuti, ma quelli comunque soggetti alla normativa AIA (ovviamente, quelli per i quali può avere un senso...), per quello il no alle registrazioni.. ma effettivamente, sarebbe un po' troppo "deregulation" anni '80 !
cescal64- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
cescal64 ha scritto:grazie isa ...ti dirò che io l'avevo inteso anche più esteso, ovvero che "tutti gli impianti industriali in AIA" fossero proprio tutti, cioè non solo quelli autorizzati per la gestione rifiuti, ma quelli comunque soggetti alla normativa AIA (ovviamente, quelli per i quali può avere un senso...), per quello il no alle registrazioni.. ma effettivamente, sarebbe un po' troppo "deregulation" anni '80 !
Tesoro mio un'acciaieria (for example) è autorizzata in AIAcome impianto che produce tubi d'acciaio, ma se per alimentare l'altoforno utilizza rottame metallico (rifiuto) allora effettua un'operazione di recupero R4
Tale operazione di recupero R4 è assolutamente scritta nella sua AIA, per tale operazione l'acciaieria è un impianto autorizzato per la gestione dei rifiuti e altrochè se deve usare il registro di carico/scarico.
Altro esempio: un cementificio che pure lui è autorizzato in AIA, utilizza fanghi di potabilizzazione per sostituire un po' di sabbia nella carica inerte del clinker. Questa è un'operazione di recupero di rifiuti R5, assolutamente descritta nella sua AIA e per la quale altrochè se ci vuole il registro.
Forse dovremmo cominciare a pensare che nelle intenzioni del legislatore (e anche nella logica) gli impianti di gestione dei rifiuti possono essere soltanto di due categorie:
1) entrano rifiuti che sono sottoposti ad un qualunque trattamento ed escono altri rifiuti che vanno a smaltimento (escluse le discariche in cui si entra ma non si dovrebbe uscire)
2) entrano rifiuti che sostituiscono materie prime utili ad un processo produttivo oppure combustibili per generare energia ed escono "cose" o "prodotti" che sono del tutto analoghi alle cose o prodotti che escono da un impianto industriale che usa materie prime vergini e gas/gasolio/nafta per accendere i forni, e questo e solo questo si chiama recupero
Il resto che si è superfetato nel corso degli ultimi 35 anni è frutto di italica fantasia.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Però c'è scritto effettivamente "impianti industriali" e non "impianti di recupero". Se fosse stato scritto solamente "impianti", la collocazione di questa norma all'interno dell'art. 216 mi sarebbe bastato per convincermi che stiamo parlando solo di impianti di recupero rifiuti. Ma c'è scritto "impianti industriali". E non ditemi che era opportuno specificarlo per distinguerlo dagli impianti "artigianali" di recupero rifiuti. Quindi la cartiera o il cementificio in AIA può tirarsi dentro, nel rispetto delle BAT e con i formulari, qualsiasi rifiuto in lista verde (gran parte dei rifiuti non pericolosi delle più disparate provenienze)? Senza modificare l'AIA?cescal64 ha scritto:grazie isa ...ti dirò che io l'avevo inteso anche più esteso, ovvero che "tutti gli impianti industriali in AIA" fossero proprio tutti, cioè non solo quelli autorizzati per la gestione rifiuti, ma quelli comunque soggetti alla normativa AIA (ovviamente, quelli per i quali può avere un senso...), per quello il no alle registrazioni.. ma effettivamente, sarebbe un po' troppo "deregulation" anni '80 !
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Ragazzi state facendo tutti quanti un errore metodologico.
Un impianto industriale per esempio l'acciaieria di cui sopra, l'AIA ce l'ha e deve rispettare tutta una serie di prescrizioni, BAT, e altre beghe
Per inserire un nuovo CER non pericoloso oggi deve comunque fare un'istanza in carta bollata ai sensi dell'art. 29 nonies (comma 4 mi pare) per un CER non pericoloso, solitamente non si fa una "modifica sostanziale" con relativa istruttoria e nel giro di un mese o due gli danno il dispositivo già pronto
Con questo articolo, in buona sostanza gli si dice:
- risparmiati una marca da bollo
- fai una comunicazione semplice
- l'ente (provincia in genere) risparmierà sulla carta perchè non deve rifare l'AIA fino al successivo riesame.
Va da sè che se l'inserimento di nuovi CER comporta aumento delle quantità già autorizzate al punto da provocare modifiche sostanziali dell'AIA in essere la nuova istruttoria dovrebbe essere fatta.
questo però nell'articolo di legge non c'è scritto e la cosa è gravissima, al punto che si scatenerà una ridda di interpretazioni autentiche, sempre per il famoso concetto che chi scrive le norme, nella stragrande maggioranza dei casi non sa di cosa sta parlando oppure si giova solo di consulenti giuridici e non tecnici
Caro Zesec, concordo con te che avrebbero potuto scriverlo anche meglio, però in questo caso preciso il termine industriali ha l'accezione di "impianti con tecnologia di tipo industriale che producono qualcosa" e non c'entra un bel nulla con la distinzione industriali/artigianali di cui alla classificazione delle attività produttive.
Se esistesse un'acciaieria (o altro impianto interessato a questo articolo) "artigianale" che usasse rifiuti anche in lista verde, se supera le soglie per l'AIA sarebbe in AIA e quindi interessata da questo articolo.
Se non le supera sarebbe in semplificata e dunque, già soggetta ad autocomunicazione (inizio attività) per nuovi CER di rifiuti (beninteso che rispettino quanto prescritto dal 5/02/98.
Comunque se non le supera starebbe in un sottoscala e farebbe la fusione con la pentola a pressione........
Un impianto industriale per esempio l'acciaieria di cui sopra, l'AIA ce l'ha e deve rispettare tutta una serie di prescrizioni, BAT, e altre beghe
Per inserire un nuovo CER non pericoloso oggi deve comunque fare un'istanza in carta bollata ai sensi dell'art. 29 nonies (comma 4 mi pare) per un CER non pericoloso, solitamente non si fa una "modifica sostanziale" con relativa istruttoria e nel giro di un mese o due gli danno il dispositivo già pronto
Con questo articolo, in buona sostanza gli si dice:
- risparmiati una marca da bollo
- fai una comunicazione semplice
- l'ente (provincia in genere) risparmierà sulla carta perchè non deve rifare l'AIA fino al successivo riesame.
Va da sè che se l'inserimento di nuovi CER comporta aumento delle quantità già autorizzate al punto da provocare modifiche sostanziali dell'AIA in essere la nuova istruttoria dovrebbe essere fatta.
questo però nell'articolo di legge non c'è scritto e la cosa è gravissima, al punto che si scatenerà una ridda di interpretazioni autentiche, sempre per il famoso concetto che chi scrive le norme, nella stragrande maggioranza dei casi non sa di cosa sta parlando oppure si giova solo di consulenti giuridici e non tecnici
Caro Zesec, concordo con te che avrebbero potuto scriverlo anche meglio, però in questo caso preciso il termine industriali ha l'accezione di "impianti con tecnologia di tipo industriale che producono qualcosa" e non c'entra un bel nulla con la distinzione industriali/artigianali di cui alla classificazione delle attività produttive.
Se esistesse un'acciaieria (o altro impianto interessato a questo articolo) "artigianale" che usasse rifiuti anche in lista verde, se supera le soglie per l'AIA sarebbe in AIA e quindi interessata da questo articolo.
Se non le supera sarebbe in semplificata e dunque, già soggetta ad autocomunicazione (inizio attività) per nuovi CER di rifiuti (beninteso che rispettino quanto prescritto dal 5/02/98.
Comunque se non le supera starebbe in un sottoscala e farebbe la fusione con la pentola a pressione........
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Ciao Isa.
Sì, su sulla definizione di attività industriali intendo la stessa cosa (forse non si era capito).
Ciò che io non riesco a puntualizzare/digerire è l'eventuale limitazione (se c'è) alle attività di recupero che deriverebbero dall'utilizzo negli impianti AIA dei rifiuti in lista verde.
La mia domanda è: la collocazione di questa norma nell'art. 216 è sufficiente per dire che solo le attività soggette ad autocomunicazione (e quindi già disciplinate dal DM 5.2.1998) possono essere implementate con semplice comunicazione nell'AIA del cementificio/cartiera?
O il fatto che la norma dica genericamente che i rifiuti in lista verde possono essere utilizzati negli impianti in AIA implica che il cementificio possa svolgere qualunque attività di recupero ancorché autorizzabile solo con procedura ordinaria? E in questo caso, con che limiti e che modalità (oltre al fatto che devo seguire le BAT)?
E' chiaro che la risposta, per logica, è già scritta. Ma non mi piace questo modo di scrivere le norme. Tutto qua.
Sì, su sulla definizione di attività industriali intendo la stessa cosa (forse non si era capito).
Ciò che io non riesco a puntualizzare/digerire è l'eventuale limitazione (se c'è) alle attività di recupero che deriverebbero dall'utilizzo negli impianti AIA dei rifiuti in lista verde.
La mia domanda è: la collocazione di questa norma nell'art. 216 è sufficiente per dire che solo le attività soggette ad autocomunicazione (e quindi già disciplinate dal DM 5.2.1998) possono essere implementate con semplice comunicazione nell'AIA del cementificio/cartiera?
O il fatto che la norma dica genericamente che i rifiuti in lista verde possono essere utilizzati negli impianti in AIA implica che il cementificio possa svolgere qualunque attività di recupero ancorché autorizzabile solo con procedura ordinaria? E in questo caso, con che limiti e che modalità (oltre al fatto che devo seguire le BAT)?
E' chiaro che la risposta, per logica, è già scritta. Ma non mi piace questo modo di scrivere le norme. Tutto qua.
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
ok isa , forse ho capito:
gli interessati sarebbero solo gli impianti industriali che hanno il recupero di rifiuti già autorizzato in AIA e che volessero inserire un nuovo CER, mentre impianti analoghi in AIA che non avessero il recupero già nell'atto, con questo comma NON potrebbero cmq farlo solo con una comunicazione semplice, perché andrebbe a modificare l'AIA ricevuta... e dopo la modifica, diventerebbero impianti di recupero rifiuti come i primi e potrebbero usufruire del comma... wow
gli interessati sarebbero solo gli impianti industriali che hanno il recupero di rifiuti già autorizzato in AIA e che volessero inserire un nuovo CER, mentre impianti analoghi in AIA che non avessero il recupero già nell'atto, con questo comma NON potrebbero cmq farlo solo con una comunicazione semplice, perché andrebbe a modificare l'AIA ricevuta... e dopo la modifica, diventerebbero impianti di recupero rifiuti come i primi e potrebbero usufruire del comma... wow
cescal64- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Ciao Zesec, quanto mi piace, una volta tanto discutere seriamente invece di star li a cincionare di pesi a destino.
Ti premetto una cosa più che fondamentale questo articolo è scritto con i piedi, ma questo lo abbiamo già detto (mi pare)
Ti faccio una seconda premessa, ancora più fondamentale, questo articolo credo sia stato introdotto dallo "sblocca Italia" se non erro e a parere del suo estensore, dovrebbe rappresentare una straordinaria semplificazione delle procedure in grado di far circolare le risorse e far ripartire l'economia, in realtà, all'atto pratico si risolve esclusivamente nel risparmio di qualche marca da bollo e di qualche modulo da compilare, tutto qui.
Siccome il tuo dubbio mi fa capire che non mi sono spiegata sufficientemente io ci riprovo.
Facciamo l'esempio di un cementificio che produca clinker.
Il cementificio in quanto tale è un impianto soggetto ad AIA per la categoria 3.1 a) (allegato VIII alla parte II del TUA).
Quindi già oggi, per poter lavorare e stare aperto, l'AIA ce la deve già avere e come certamente saprai la sua AIA si occuperà di disciplinare tutte le fasi della lavorazione (dallle materie prime che utilizza, alle fasi di processo, rifiuti che produce, emissioni in atmosfera, scarichi idrici ecc...).
Bon entriamo nel tecnico: per fare il clinker è necessario addizionare il cemento con materiali (sabbie e affini) chiamati inerti che, ovviamente sono per il cementificio una materia prima.
Già oggi si verificano due possibili casistiche:
Cementificio Pippo che utilizza esclusivamente inerti vergini di cava che non sono rifiuti non lo sono mai stati e non lo saranno mai. Questo tipo di cementificio avrà un'AIA rilasciata per la sola categoria 3.1 a) con prescrizioni relative alle BAT dei cementifici, e non è minimamente interessato da questo articolo.
Cementificio Pluto che già sta utilizzando come "carica inerte" per il clinker una parte di inerti di cava + una parte di rifiuti non pericolosi recuperabili a tale scopo (per esempio i fanghi di potabilizzazione, ma anche altre tipologie di rifiuti). In questo caso, questo cementificio Pluto che usa rifiuti recuperabili come materia prima svolge anche un'attività di recupero R5 su determinate tipologie di rifiuti quindi la sua AIA è rilasciata per 2 categorie di attività: l'attività 3.1 a) - cementificio + l'attività 5.3 recupero di rifiuti non pericolosi.
Pertanto nella sua AIA ci saranno prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti (non quelli che produce, quelli che recupera) che faranno riferimento alle BAT sul recupero di rifiuti oltre che a quelle per i cementifici.
Questo tipo di cementificio è interessato a questo articolo.
Come ne è interessato?
Fino a ieri se questo dannato cementificio si voleva prendere i fanghi dall'estero una qualche cavolo di procedura la doveva pur fare (come minimo lo scambio di informazioni tra l'autorità ambientale del paese di partenza e l'autorità ambientale del paese di arrivo), non solo, ma doveva pure fare una domanda di modifica/aggiornamento dell'AIA nella quale stava scritto pure da dove venivano i rifiuti che per il momento era autorizzato a recuperare nel suo cavolo di forno.
Dico dall'estero, perchè l'articolo fa riferimento chiaramente ai rifiuti NON pericolosi che stanno all'estero e viaggiano transfrontalieri (altrimenti perchè dire Lista verde e citare il regolamento 1013/2006?)
Oggi, con questo nuovo articolo gli vengono risparmiate queste procedure. Punto e basta.
Questo articolo NON VUOLE DIRE AFFATTO che da domani un cementificio si mette a recuperare rottami metallici o carta o lattine di alluminio o rottami di legno o sfalci.
Il quibus è qui!
L'attività R5 del mitico cementificio può darsi che fosse in precedenza (prima dell'AIA) autorizzata in semplificata (5/2/98), ma anche no, ma questo non ha alcuna rilevanza, dato che se sto cacchio di cementificio recupera oggi, lo fa con l'AIA e non con l'autocomunicazione.
Chiudo (che sono stanca) dicendo che sì le norme le scrivono un pochino con i piedini, però è anche vero che almeno noi, tutta la marianna la dovremmo conoscere e dovremmo possedere gli strumenti per capire.
Per il momento, quando ho potuto e ne ho avuto l'occasione ho messo la mia impronta su alcuni testi normativi, e per la verità qualche parola è pure sopravvissuta sulla Gazzetta
Ti premetto una cosa più che fondamentale questo articolo è scritto con i piedi, ma questo lo abbiamo già detto (mi pare)
Ti faccio una seconda premessa, ancora più fondamentale, questo articolo credo sia stato introdotto dallo "sblocca Italia" se non erro e a parere del suo estensore, dovrebbe rappresentare una straordinaria semplificazione delle procedure in grado di far circolare le risorse e far ripartire l'economia, in realtà, all'atto pratico si risolve esclusivamente nel risparmio di qualche marca da bollo e di qualche modulo da compilare, tutto qui.
Siccome il tuo dubbio mi fa capire che non mi sono spiegata sufficientemente io ci riprovo.
Facciamo l'esempio di un cementificio che produca clinker.
Il cementificio in quanto tale è un impianto soggetto ad AIA per la categoria 3.1 a) (allegato VIII alla parte II del TUA).
Quindi già oggi, per poter lavorare e stare aperto, l'AIA ce la deve già avere e come certamente saprai la sua AIA si occuperà di disciplinare tutte le fasi della lavorazione (dallle materie prime che utilizza, alle fasi di processo, rifiuti che produce, emissioni in atmosfera, scarichi idrici ecc...).
Bon entriamo nel tecnico: per fare il clinker è necessario addizionare il cemento con materiali (sabbie e affini) chiamati inerti che, ovviamente sono per il cementificio una materia prima.
Già oggi si verificano due possibili casistiche:
Cementificio Pippo che utilizza esclusivamente inerti vergini di cava che non sono rifiuti non lo sono mai stati e non lo saranno mai. Questo tipo di cementificio avrà un'AIA rilasciata per la sola categoria 3.1 a) con prescrizioni relative alle BAT dei cementifici, e non è minimamente interessato da questo articolo.
Cementificio Pluto che già sta utilizzando come "carica inerte" per il clinker una parte di inerti di cava + una parte di rifiuti non pericolosi recuperabili a tale scopo (per esempio i fanghi di potabilizzazione, ma anche altre tipologie di rifiuti). In questo caso, questo cementificio Pluto che usa rifiuti recuperabili come materia prima svolge anche un'attività di recupero R5 su determinate tipologie di rifiuti quindi la sua AIA è rilasciata per 2 categorie di attività: l'attività 3.1 a) - cementificio + l'attività 5.3 recupero di rifiuti non pericolosi.
Pertanto nella sua AIA ci saranno prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti (non quelli che produce, quelli che recupera) che faranno riferimento alle BAT sul recupero di rifiuti oltre che a quelle per i cementifici.
Questo tipo di cementificio è interessato a questo articolo.
Come ne è interessato?
Fino a ieri se questo dannato cementificio si voleva prendere i fanghi dall'estero una qualche cavolo di procedura la doveva pur fare (come minimo lo scambio di informazioni tra l'autorità ambientale del paese di partenza e l'autorità ambientale del paese di arrivo), non solo, ma doveva pure fare una domanda di modifica/aggiornamento dell'AIA nella quale stava scritto pure da dove venivano i rifiuti che per il momento era autorizzato a recuperare nel suo cavolo di forno.
Dico dall'estero, perchè l'articolo fa riferimento chiaramente ai rifiuti NON pericolosi che stanno all'estero e viaggiano transfrontalieri (altrimenti perchè dire Lista verde e citare il regolamento 1013/2006?)
Oggi, con questo nuovo articolo gli vengono risparmiate queste procedure. Punto e basta.
Questo articolo NON VUOLE DIRE AFFATTO che da domani un cementificio si mette a recuperare rottami metallici o carta o lattine di alluminio o rottami di legno o sfalci.
zesec ha scritto:
La mia domanda è: la collocazione di questa norma nell'art. 216 è sufficiente per dire che solo le attività soggette ad autocomunicazione (e quindi già disciplinate dal DM 5.2.1998) possono essere implementate con semplice comunicazione nell'AIA del cementificio/cartiera?
Il quibus è qui!
L'attività R5 del mitico cementificio può darsi che fosse in precedenza (prima dell'AIA) autorizzata in semplificata (5/2/98), ma anche no, ma questo non ha alcuna rilevanza, dato che se sto cacchio di cementificio recupera oggi, lo fa con l'AIA e non con l'autocomunicazione.
Chiudo (che sono stanca) dicendo che sì le norme le scrivono un pochino con i piedini, però è anche vero che almeno noi, tutta la marianna la dovremmo conoscere e dovremmo possedere gli strumenti per capire.
Per il momento, quando ho potuto e ne ho avuto l'occasione ho messo la mia impronta su alcuni testi normativi, e per la verità qualche parola è pure sopravvissuta sulla Gazzetta
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
cescal64 ha scritto:ok isa , forse ho capito:
gli interessati sarebbero solo gli impianti industriali che hanno il recupero di rifiuti già autorizzato in AIA e che volessero inserire un nuovo CER, mentre impianti analoghi in AIA che non avessero il recupero già nell'atto, con questo comma NON potrebbero cmq farlo solo con una comunicazione semplice, perché andrebbe a modificare l'AIA ricevuta... e dopo la modifica, diventerebbero impianti di recupero rifiuti come i primi e potrebbero usufruire del comma... wow
Non proprio Cescal, vedi sopra.
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
isamonfroni ha scritto:cescal64 ha scritto:ok isa , forse ho capito:
gli interessati sarebbero solo gli impianti industriali che hanno il recupero di rifiuti già autorizzato in AIA e che volessero inserire un nuovo CER, mentre impianti analoghi in AIA che non avessero il recupero già nell'atto, con questo comma NON potrebbero cmq farlo solo con una comunicazione semplice, perché andrebbe a modificare l'AIA ricevuta... e dopo la modifica, diventerebbero impianti di recupero rifiuti come i primi e potrebbero usufruire del comma... wow
Non proprio Cescal, vedi sopra.
Vale per i rifiuti che arrivano dall'estero!
uhm... quindi, se metto "utilizzare altri rifiuti in lista verde" al posto di "inserire un nuovo CER", la mia sintesi precedente sarebbe corretta... ovvero cementificio Pluto può sfruttare il comma evitando una modifica non sostanziale all'AIA e qualche euro, mentre cementificio Pippo dovrebbe cmq chiedere una modifica sostanziale all'AIA per mettersi nelle condizioni "iniziali" di Pluto (cioè poter recuperare rifiuti)... veramente "una straordinaria semplificazione delle procedure in grado di far circolare le risorse e far ripartire l'economia" !
...a meno che non sia possibile un'altra ipotesi (ma forse cavillo troppo ...): scrivere "I rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento CE n. 1013/2006" non potrebbe essere stato solo un modo rapido per intendere tutte quelle tipologie di rifiuti senza dover indicare i singoli codici CER ammessi a questo comma? ...cioè, non (intra)vedi la possibilità che la semplificazione introdotta possa interessare tutti i rifiuti in lista verde, sia italiani che di importazione? ...in fondo non c'è scritto "chi si avvale del reg. CE" o "chi opera in regime di reg. CE" o simili...
cescal64- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
@Cescal, a parte il fatto che abbiamo già detto almeno 20 volte che il comma è scritto con le estremità (sotto la cintura).
Gli impianti industriali in regime di AIA che possono/vogliono utilizzare rifiuti non pericolosi nel loro ciclo produttivo (e che evidentemente devono essere compatibili con il ciclo produttivo) questi stramaledetti rifiuti non pericolosi li usano già e, al momento li prendono dove ci sono.
Soltanto che oggi per importarli dall'estero devi fare prima una procedura.
E, per certe AIE è pure prescritto da dove li puoi far arrivare.
Con questo criptico articolo, hanno, in buona sostanza, eliminato qualche marca da bollo e qualche foglio di carta.
e mò mi sono stufata.
Gli impianti industriali in regime di AIA che possono/vogliono utilizzare rifiuti non pericolosi nel loro ciclo produttivo (e che evidentemente devono essere compatibili con il ciclo produttivo) questi stramaledetti rifiuti non pericolosi li usano già e, al momento li prendono dove ci sono.
Soltanto che oggi per importarli dall'estero devi fare prima una procedura.
E, per certe AIE è pure prescritto da dove li puoi far arrivare.
Con questo criptico articolo, hanno, in buona sostanza, eliminato qualche marca da bollo e qualche foglio di carta.
e mò mi sono stufata.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
...brutta giornata eh...
...evidentemente non sono riuscito a spiegarmi (o a capirmi ) sugli impianti in AIA, ma non fa nulla... ora torno nelle mie competenze e lascio l'interpretazione di questo comma a coloro che potranno utilizzarlo...
...bonnuit isa
...evidentemente non sono riuscito a spiegarmi (o a capirmi ) sugli impianti in AIA, ma non fa nulla... ora torno nelle mie competenze e lascio l'interpretazione di questo comma a coloro che potranno utilizzarlo...
...bonnuit isa
cescal64- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
13:58:03
No CES la giornata è stata magnifica (strano ma vero) la verità è che se uno le AIA non le ha davvero maneggiate per filo e per segno non sono facilissime da comprendere.
smack
cescal64 ha scritto:...brutta giornata eh...
...evidentemente non sono riuscito a spiegarmi (o a capirmi ) sugli impianti in AIA, ma non fa nulla... ora torno nelle mie competenze e lascio l'interpretazione di questo comma a coloro che potranno utilizzarlo...
...bonnuit isa
No CES la giornata è stata magnifica (strano ma vero) la verità è che se uno le AIA non le ha davvero maneggiate per filo e per segno non sono facilissime da comprendere.
smack
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
Fermo restando che abbiamo appurato che sia stato scritto alla *bip*, la tesi di considerare l'elenco verde (e non "lista verde" che era il nome dato dal reg. 259 ) come un mero elenco non appare del tutto infondata.
Infatti, se si volva fare un riferimento esclusivamente al tranfrontaliero, si sarebbe parlato di "allegato VII" e non di formulario.
Non dimentichiamo che l'elenco verde non è altro che un elenco di tipologie di rifiuti per le quali si è concordato che il rischio ambientale è basso (infatti, purché destinati al recupero, sono solamente soggetti agli obblighi di informazione [di fatto l'allegato VII] ed al contratto tra le parti senza altri obblighi burocratici [previsti invece per i rifiuti soggetti a notifica]).
E' anche vero che potrebbe essere che abbiano scritto "formulario" ma intendessero dire "allegato VII"
Paolo
Infatti, se si volva fare un riferimento esclusivamente al tranfrontaliero, si sarebbe parlato di "allegato VII" e non di formulario.
Non dimentichiamo che l'elenco verde non è altro che un elenco di tipologie di rifiuti per le quali si è concordato che il rischio ambientale è basso (infatti, purché destinati al recupero, sono solamente soggetti agli obblighi di informazione [di fatto l'allegato VII] ed al contratto tra le parti senza altri obblighi burocratici [previsti invece per i rifiuti soggetti a notifica]).
E' anche vero che potrebbe essere che abbiano scritto "formulario" ma intendessero dire "allegato VII"
Paolo
Paolo UD- Utente Attivo
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Re: Il nuovo comma 8-septies art 216 Dlgs152/2006 riformato
cescal64 ha scritto:...da "profano" del settore impianti di trattamento rifiuti, ma solamente come "lettore" di norme astruse, tento una mia semplice interpretazione...
Visto il capo e l'articolo in cui è inserito il comma, io "capisco" che tutti gli impianti industriali in AIA possono ricevere rifiuti in lista verde, da recuperare come "risorsa" all'interno del loro ciclo produttivo seguendo le BAT specifiche, inviando una semplice comunicazione all'autorità competente e senza essere autorizzati con procedure ordinarie/semplificate alla gestione rifiuti; in questo senso, tali rifiuti sono soggetti solo a FIR (no registro in entrata, ne in uscita).
...troppo banale ?
Ma scusate il mio cadere dalle nuvole...ma non è quello che hanno sempre fatto le autodemolizioni smontandosi i pezzi dalle macchine per poi rivenderli???
No perchè se i legislatori se ne sono accorti adesso dopo che lo fanno da decenni...allora siamo messi peggio di quanto immaginiamo
Naturalmente potrei aver capito io aglio per cipolla
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