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Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014

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Aurora Brancia
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Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014 Empty Novità sulla classificazione dei rifiuti dal DL 91/2014

Messaggio  Admin Mar Lug 29, 2014 8:43 am

Art. 14, comma 5, lett. c) del DL 91/2014 nella formulazione approvata in prima lettura al Senato (non ancora ufficiale):

"c) all'allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è premessa la seguente disposizione: <<Classificazione dei rifiuti>>:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso <<assoluto>>, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso <<assoluto>>, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed un non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti nel rifiuto attraverso:

la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante:

comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono noti perciò i composti specifichi che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".
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Messaggio  tfrab Mar Lug 29, 2014 8:57 am

ad una prima, veloce, lettura, mi sembra ci sia del buon senso in questo decreto, vedremo se passa. un grosso dubbio sul punto 2

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso <<assoluto>>, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

qui, appena letto, l'ho interpretato come: se è un CER pericoloso "assoluto" non serve che ti scervelli a mettere gli H sul formulario, che in certi casi non sarebbe sbagliato. poi però

Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

questo mi pare smentire l'ipotesi di cui sopra. quindi, secondo voi, che intendono per "senza alcuna ulteriore specificazione"?
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Messaggio  homer Mar Lug 29, 2014 9:03 am

... ci sono dei buoni passi avanti, ed ancora lacune e disposizioni "leggibili" con diversi significati, come, purtroppo, siamo maestri in italia.
Tra l'altro: come vanno "determinate", secondo loro,  le caratteristiche di pericolo di un raee? Al comma 4 i punti a, b, c sono consecutivi o sono alternativi? Propendo per la loro consecutività, visto com'è scritto, ma allora non risolve.
Punto 5: L'ha scritto un laureato in scienze politiche? I "composti peggiori": a parte il pessimo italiano, forse sarebbe stato meglio scrivere "che presentano i rischi maggiori" o "con le soglie più basse", ma manca soprattutto l'aggettivo "pertinenti": altrimenti avremo ancora chi "interpreta" l'alluminio come tricloruro anidro ed il sodio (ubiquitario) come cianuro.
Punto 6: ok, ma con quali H????
I punti 2 e 3 ribadiscono, purtroppo, necessariamente, quanto doveva essere già noto da tempo.
Il punto 7 fa capire a che livello sia la preparazione degli addetti del settore.
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Messaggio  tfrab Mar Lug 29, 2014 9:18 am

homer ha scritto:
Tra l'altro: come vanno "determinate", secondo loro,  le caratteristiche di pericolo di un raee?

eh, io proprio ai RAEE pensavo al punto 2, intendendo il senza ulteriore specificazione nel senso che, se è pericoloso "ope legis", in certi casi si possa omettere la classe di pericolo.

comunque sì, tanti punti oscuri. speriamo che qualcuno ci legga, al ministero: magari gli diamo qualche buona idea  Very Happy
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Messaggio  Admin Mar Lug 29, 2014 9:23 am

Concordo, il linguaggio è approssimativo.
Nella prima parte si parla di "proprietà" di pericolo, anzichè di "caratteristiche".
Al punto 4:
"Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed un non pericoloso ..."
Il più delle volte il rifiuto è classificato con più CER pericolosi ed uno, residuale, non pericoloso. In questi casi la disposizione non è applicabile?
Alla lettera a):
"la conoscenza del processo chimico" [che l'ha generato?]
Alla lettera c) c'è un refuso, che si spera sia corretto: "fasi di rischio" anzichè "frasi di rischio".
Al punto 7:
"La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione"
In teoria il rifiuto può essere allontanato anche un anno dopo la sua produzione, nel frattempo il produttore può esimersi dal classificarlo?

Ad ogni modo, condivido lo spirito della modifica.
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Lug 29, 2014 2:00 pm

soooooooffro. Come soffrooooooo!!!
ho iniziato a leggere, direi contentina, e mi si è allargato il cuore alla speranza, trovando scritto senza possibilità di ulteriore fraintendimenti che

D.L. 91/14 ha scritto:1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso <<assoluto>>, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso <<assoluto>>, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

che bello, ho pensato, hanno finalmente capito dopo più di 15 anni che lo si deve scrivere bello chiatto chiatto!

... e però...  più andavo verso la fine e più mi si ammosciava, la speranza.
A parte il condividere gran parte di quanto sin qui sottolineato, ci sono almeno tre cose che mi hanno fatto saltare sulla sedia, e mi sono anche fatta male ricadendoci:
I°) punto 4.a), "la conoscenza del processo chimico": no, la conoscenza del processo in generale , di per esso tecnologico, che ha generato il rifiuto, che non è detto sia per forza chimico
II°) punto 5: Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono noti perciò i composti specifichi che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione ma sta ceppa! SE, ed è anche verosimile accada, il cazzone dell'analista non conosce con quel certo processo cosa si genera o non ha la strumentazione idonea a deeterminarlo, il certificato è nullo. O si fanno analisi per determinare il composto ipotizzato, oppure si cioncassero almeno a studiare per verificare se il composto "peggiore" - appunto, con caratteristiche di rischio peggiori - da lì può o non può venir fuori, e lo scrivessero e motivassero.
Il rischio, altrimenti, è proprio quello indicato da  homer (ciao, bambolo, ti leggo sempre con piacerissimo!).
E sul punto 7, posso anche piangere pure io... sia in negativo, ossia tenersi un rifiuto per un anno senza sapere nemmeno che fine gli si deve far fare, sia in positivo, ovvero del controllo a valle del conferimento a terzi.

Scusatemi, ma sono anni che dico, anche se mi ascolto da sola, che ogni cacchiarola di attività che produce rifiuti speciali dovrebbe comunicare preventivamente al Dipartimento di Prevenzione della ASL di competenza oltre che alla provincia/regione che tipo di rifiuti produce, da che processo, e che codice ci assegna e che destino si intende fargli fare. Lasciando un paio di annetti, ma anche 3, per mettere a punto questi codici e le relative destinazioni, tutti d'accordo.
Si deve fare programmazione della gestione dei rifiutio,m e senza sapere PRIMA cosa e di che tipo devo farmi carico, mi dite come ç@##ò programmiano che?  

Così, anche la lettura dello stesso MUD, con il sistri o meno che sia, avrebbe un senso almeno di riscontro, e magari evitiamo che le acque di sentina escano con il codice delle emulsionni oleose, che sono entrambi pericolosi ma si dà il caso che il destino sia differente.

Mi si lasci malignare: è palese che chi ha fatto questi suggerimenti è un laureato in chimica, che però di gestione rifiuti sa proprio pochetto.

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Messaggio  isamonfroni Mar Lug 29, 2014 2:37 pm

Aurora Brancia ha scritto:
Mi si lasci malignare: è palese che chi ha fatto questi suggerimenti è un laureato in chimica, che però di gestione rifiuti sa proprio pochetto.
 Ok 

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Messaggio  Admin Mer Ago 06, 2014 10:53 pm

Dalla RELAZIONE DEL DEPUTATO CHIARA BRAGA E LORENZO BASSO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE:

"La lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 13 elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, è stato specificato che la nuova disciplina si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto".

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0278&tipo=stenografico#sed0278.stenografico.tit00120.sub00030.int00020 a pag. 104.

Non mi è chiaro da dove derivi quel termine.
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Messaggio  zesec Gio Ago 07, 2014 12:16 pm

dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 08, 2014 1:23 am

ma io posso malignare su questi 180 gg?


.... vabbé, ci rinuncio.
Tanto, non mi dà mai seriamente retta nessuno, quando "maligno".

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Messaggio  gianfranco bardella Ven Ago 08, 2014 9:19 am

OT
Aurora, non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano; adesso sputa il rospo.
Intendi dopo il 1° gennaio? dai che mi fai sentire un povero ingenuo tontolone.
fine OT
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 08, 2014 2:28 pm

non sentirti nè ingenuo nè tontolone, gianfranco!

Siccome ci sono delle criticità, a mio avviso, e non da poco, da entrambi i lati del problema, le mie malignità sono rivolte ad alcuni procedimenti penali di significativa rilevanza mediatica in corso qui in campania,

allora, se questa tesi che il codice lo assegna il produttore, cosa secondo me giuridicamente ben chiara almeno al 98 ma ovviamente anche da prima, per il principio del favor rei se ne crolla tutto il castello.

Non dimenticate che l'attuale ministro della giustizia era il responsabile nazionale PD per la giustizia, appunto, ma che è stato già ministro dell'ambiente, nel governo pre-renzi.
Ora, nel corso degli anni da che è partito il neoprocedimento, che ha accorpato uno iniziale del 2001 che stava finendo male per l'accusa per mancanza di prove, intanto è anche stata fatta la caratterizzazione di quell corpo di discarica, e di quello che il CT del PM ipotizzava non hanno trovato una ceppa: ma siccome al momento la caratterizzazione complessiva è "incompleta" perchè caso vuole che l'ultima tornata dell'ultimo stralcio di monitoraggio degli acquiferi sia stato sospeso, e occorre ribandire la gara (...), e ho saputo da fonti confidenziali ma attendibili che non si completerà se non alle calende greche perchè non ne emerge il presunto disastro ambientale che invece è ciò che tiene in piedi tutto l'ambaradan, c'è stata questa forzatura e contemporanea sforzatura sulla decorrenza

Ma tanto, non ce la faranno a chiudere in sei mesi...

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Messaggio  gianfranco bardella Ven Ago 08, 2014 2:51 pm

Grazie Aurora,
ma, con ciò, mi sento ingenuo e tontolone perché ho sempre pensato che il Legiferatore
operi secondo coscienza, esperienza e per la giustizia e non sia condizionato nelle tempistiche da
valutazioni opportunistiche.
gianfranco bardella
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Messaggio  isamonfroni Ven Ago 08, 2014 3:50 pm

gianfranco bardella ha scritto:Grazie Aurora,
ma, con ciò, mi sento ingenuo e tontolone perché ho sempre pensato che il Legiferatore
operi secondo coscienza, esperienza e per la giustizia e non sia condizionato nelle tempistiche da
valutazioni opportunistiche.
E' bello sapere che esistono ancora gli angeli!  angelico 

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Messaggio  gianfranco bardella Ven Ago 08, 2014 4:09 pm

OT
si ma di sesso ben definito e incontestabile
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 08, 2014 6:01 pm

gianfranco bardella ha scritto:OT
si ma di sesso ben definito e incontestabile
per amor del cielo, questo non lo si metteva minimamente in dubbio!
Comunque, il Sig. Legislatore, che negli ultimi 30 anni ci ha gratificato di quasi ogni sorta di meraviglie, magari è anche in buona fede: quello che talvolta può creare delle -... come chiamarle?- grattate di cacio perfette per alcuni maccheroni ma meno per altre pietanze è che i testi si scrivono nelle stanze, dove c'è sempre una quantità di viavai di persone, di telefoni che squillano, di parti più o meno sociali che borbottano, etc. etc .
 Twisted Evil  e quindi questa "confusione" finisce con il trasferirsi in aula, dove le varie cordate si interfacciano via sms.
Ma chi me lo diceva a me che mi sarei rimpianta quei percorsi legislativi lenti sì ma che poi usciva 1 testo, e quello rimaneva per decenni. Qualcuno, davvero ottimo, magari sarebbe anche rimasto e funzionale ad oggi, se appunto non si fosse fatta sta specie di caciara sulla "necessità di riforme" per cui hanno stravolto giusto quelle 5-6 cose che, se e quando bene applicate, avrebbero dato eccome un impulso sia alla produttività che alla competitività che alla vivibilità spicciola degli italiani.
Partendo dalla Costituzione.

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Messaggio  SINDACOELENA Mar Ago 12, 2014 4:03 pm

Admin ha scritto:Art. 14, comma 5, lett. c) del DL 91/2014 nella formulazione approvata in prima lettura al Senato (non ancora ufficiale)

il DL 91\2014 del 24.6.14 che trovo in normattiva e che modifica il 152 non è quello di cui parlate qui ? oppure nella versione definitiva hanno tolto tutti questi punti ?
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Messaggio  Admin Mar Ago 12, 2014 4:28 pm

E' stato modificato in seconda lettura, ma la parte sulla classificazione dei rifiuti è rimasta invariata (a parte il differimento di 180 giorni dell'entrata in vigore).
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Messaggio  SINDACOELENA Mar Ago 12, 2014 4:31 pm

Admin ha scritto:E' stato modificato in seconda lettura, ma la parte sulla classificazione dei rifiuti è rimasta invariata (a parte il differimento di 180 giorni dell'entrata in vigore).

scusa, ma sono andata su normattiva dove risulta già caricato il dl 91/2014 e non trovo la frase

"1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE"

a dir la verità non la trovo neanche nel dl 91/2014
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Messaggio  Admin Mar Ago 12, 2014 4:46 pm

Non la trovi perchè nel decreto legge non c'era. Devi attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del DL 91/2014.
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Messaggio  SINDACOELENA Mar Ago 12, 2014 4:49 pm

Admin ha scritto:Non la trovi perchè nel decreto legge non c'era. Devi attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del DL 91/2014.

grazie 1000
SINDACOELENA
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