Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Ieri alle 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Nuova proposta di direttiva sui rifiuti: il SISTRI in tutti gli stati membri? No!
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Nuova proposta di direttiva sui rifiuti: il SISTRI in tutti gli stati membri? No!
La Commissione europea ha pubblicato il 2 luglio la proposta di una direttiva che modifica la direttiva sui rifiuti 2008/98 e altre. Avremo tempo e motivo per parlarne, perché contiene molte novità di rilievo. Questi i riferimenti per la versione in inglese (non ho trovato la versione italiana):
Brussels, 2.7.2014
COM(2014) 397 final
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.
ItaliaOggi ne ha dato notizia oggi con un articolo dal titolo a dir poco fulminante: "Tracciamento rifiuti, l'UE vuole il SISTRI in tutti gli stati membri". Valeva la pena di indagare e di leggere la norma in questione. O no? Ecco la norma:
(18) Article 35 is amended as follows:
(a) paragraph 1 is replaced by the following:
'1. The establishments or undertakings referred to in Article 23(1), the producers of waste and the establishments and undertakings which collect or transport waste on a professional basis, or act as dealers and brokers of waste, shall keep a chronological record of the quantity, nature and origin of the waste, and, where relevant, the destination, frequency of collection, mode of transport and treatment method foreseen in respect of the waste, and shall make that information available to the
competent authorities:
(a) for hazardous waste that information shall be made available every year by 31 December;
(b) for non-hazardous waste that information shall be made available on request by the competent authority.';
(b) the following paragraph 4 is added:
'4. Member States shall set up an electronic registry or coordinated registries to record data on hazardous waste and, where appropriate, other waste streams,
covering the entire geographical territory of the Member State concerned. Member States shall use the data on waste reported by industrial operators in accordance with the European Pollutant Release and Transfer Register set up under Regulation (EC) N° 166/2006**.
The Commission may adopt implementing acts to establish minimum conditions for the operation of such registries. Those implementing acts shall be adopted in
accordance with the procedure referred to in Article 39(2).'
Non mi va di tradurre il testo e voi comunque sapete l'inglese meglio di me. Lo sintetizzo:
Il nuovo paragrafo 1 stabilisce che i produttori di rifiuti, i trasportatori, i gestori eccetera devono tenere un registro dei rifiuti e comunicare i dati alle autorità. Nota bene, la parola informatico non c'è. Guardate bene, non c'è, non c'è. Vanno bene i registri cartacei del Decreto Ronchi, in vigore dal 1998. E per la comunicazione alle autorità va bene il MUD, introdotto in Italia nel 1994.
Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che gli stati membri devono istituire un registro, questo si elettronico, per raccogliere i dati forniti dagli operatori industriali (solo industriali?) in accordo con le disposizioni PRTR (registro delle emissioni) e che la Commissione potrà fissare dei requisiti minimi per questo registro. Questa disposizione non riguarda ovviamente le imprese. Il registro elettronico già c'è (basta ribattezzare il data base di Ecocerved) e sempre che non si voglia fare un altro business anche su questo.
Insomma, le novità UE non sono novità per noi italiani, perchè sono cose che facciamo da vent'anni.
Il Sistri? Il Sistri non c'è. Non c'è. Non c'è. Se ne sono perse le tracce. Per un sistema che dovrebbe assicurare la tracciabilità è un difetto grave...
E allora quel titolo di ItaliaOggi? "L'UE vuole il SISTRI in tutti gli stati membri". Inutile allarmismo? Perchè poi? A chi giova? O forse un articolo correttamente titolato "L'UE vuole i registri cartacei e il MUD come in Italia in tutti gli stati membri e non chiede il Sistri a nessuno" non avrebbe suscitato molto interesse.
Se qualcuno vuole leggere l'intero articolo di ItaliaOggi può chiedermelo per mail. Non saprei come allegarlo qui.
Alla prossima.
Brussels, 2.7.2014
COM(2014) 397 final
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2008/98/EC on waste, 94/62/EC on packaging and packaging waste, 1999/31/EC on the landfill of waste, 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.
ItaliaOggi ne ha dato notizia oggi con un articolo dal titolo a dir poco fulminante: "Tracciamento rifiuti, l'UE vuole il SISTRI in tutti gli stati membri". Valeva la pena di indagare e di leggere la norma in questione. O no? Ecco la norma:
(18) Article 35 is amended as follows:
(a) paragraph 1 is replaced by the following:
'1. The establishments or undertakings referred to in Article 23(1), the producers of waste and the establishments and undertakings which collect or transport waste on a professional basis, or act as dealers and brokers of waste, shall keep a chronological record of the quantity, nature and origin of the waste, and, where relevant, the destination, frequency of collection, mode of transport and treatment method foreseen in respect of the waste, and shall make that information available to the
competent authorities:
(a) for hazardous waste that information shall be made available every year by 31 December;
(b) for non-hazardous waste that information shall be made available on request by the competent authority.';
(b) the following paragraph 4 is added:
'4. Member States shall set up an electronic registry or coordinated registries to record data on hazardous waste and, where appropriate, other waste streams,
covering the entire geographical territory of the Member State concerned. Member States shall use the data on waste reported by industrial operators in accordance with the European Pollutant Release and Transfer Register set up under Regulation (EC) N° 166/2006**.
The Commission may adopt implementing acts to establish minimum conditions for the operation of such registries. Those implementing acts shall be adopted in
accordance with the procedure referred to in Article 39(2).'
Non mi va di tradurre il testo e voi comunque sapete l'inglese meglio di me. Lo sintetizzo:
Il nuovo paragrafo 1 stabilisce che i produttori di rifiuti, i trasportatori, i gestori eccetera devono tenere un registro dei rifiuti e comunicare i dati alle autorità. Nota bene, la parola informatico non c'è. Guardate bene, non c'è, non c'è. Vanno bene i registri cartacei del Decreto Ronchi, in vigore dal 1998. E per la comunicazione alle autorità va bene il MUD, introdotto in Italia nel 1994.
Il nuovo paragrafo 4 stabilisce che gli stati membri devono istituire un registro, questo si elettronico, per raccogliere i dati forniti dagli operatori industriali (solo industriali?) in accordo con le disposizioni PRTR (registro delle emissioni) e che la Commissione potrà fissare dei requisiti minimi per questo registro. Questa disposizione non riguarda ovviamente le imprese. Il registro elettronico già c'è (basta ribattezzare il data base di Ecocerved) e sempre che non si voglia fare un altro business anche su questo.
Insomma, le novità UE non sono novità per noi italiani, perchè sono cose che facciamo da vent'anni.
Il Sistri? Il Sistri non c'è. Non c'è. Non c'è. Se ne sono perse le tracce. Per un sistema che dovrebbe assicurare la tracciabilità è un difetto grave...
E allora quel titolo di ItaliaOggi? "L'UE vuole il SISTRI in tutti gli stati membri". Inutile allarmismo? Perchè poi? A chi giova? O forse un articolo correttamente titolato "L'UE vuole i registri cartacei e il MUD come in Italia in tutti gli stati membri e non chiede il Sistri a nessuno" non avrebbe suscitato molto interesse.
Se qualcuno vuole leggere l'intero articolo di ItaliaOggi può chiedermelo per mail. Non saprei come allegarlo qui.
Alla prossima.
euclione- Utente Attivo
- Messaggi : 166
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: Nuova proposta di direttiva sui rifiuti: il SISTRI in tutti gli stati membri? No!
...ecco il link alla proposta di direttiva (basta selezionare la lingua voluta): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1405121185153&uri=CELEX:52014PC0397
...e l'articolo citato da euclione in italiano:
18) l’articolo 35 è così modificato:
a) il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti o le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti, tengono un registro cronologico in cui sono indicate la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e mettono tali informazioni a disposizione delle autorità competenti:
a) per i rifiuti pericolosi, dette informazioni sono rese disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) per i rifiuti non pericolosi, dette informazioni sono rese disponibili su richiesta dell’autorità competente.”;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
“4. Gli Stati membri predispongono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e, se del caso, altri flussi di rifiuti, per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori degli stabilimenti industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006**. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;
** Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).”;
...cmq, prima di valutare la direttiva, credo sia meglio attenderne l'approvazione... non vorrei che a bruxelles facessero come a roma, dove spesso quello che entra è irriconoscibile all'uscita!
...invece, ogni ulteriore commento all'articolo di italia oggi appare superfluo (anche se lo trovo in linea con il nome della testata: italia ... oggi )..
...e l'articolo citato da euclione in italiano:
18) l’articolo 35 è così modificato:
a) il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti o le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti, tengono un registro cronologico in cui sono indicate la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e mettono tali informazioni a disposizione delle autorità competenti:
a) per i rifiuti pericolosi, dette informazioni sono rese disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno;
b) per i rifiuti non pericolosi, dette informazioni sono rese disponibili su richiesta dell’autorità competente.”;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
“4. Gli Stati membri predispongono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi e, se del caso, altri flussi di rifiuti, per l’intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori degli stabilimenti industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006**. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2.”;
** Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).”;
...cmq, prima di valutare la direttiva, credo sia meglio attenderne l'approvazione... non vorrei che a bruxelles facessero come a roma, dove spesso quello che entra è irriconoscibile all'uscita!
...invece, ogni ulteriore commento all'articolo di italia oggi appare superfluo (anche se lo trovo in linea con il nome della testata: italia ... oggi )..
cescal64- Utente Attivo
- Messaggi : 827
Data d'iscrizione : 08.09.11
Età : 60
Località : bologna
Argomenti simili
» Ciclo rifiuti, proposta nuova Commissione d'inchiesta
» 20 dicembre 2010 - Nuova direttiva ambientale e sanzioni Sistri
» Utilizzo del sistri per tutti i rifiuti
» SONDAGGIO: Cosa fare del Sistri? La tua proposta sulla tracciabilita' dei rifiuti
» dal 1 Ottobre per un azienda con più di 10 dipendenti il SISTRI riparte solo per i rifiuti pericolosi o per per tutti gli speciali?
» 20 dicembre 2010 - Nuova direttiva ambientale e sanzioni Sistri
» Utilizzo del sistri per tutti i rifiuti
» SONDAGGIO: Cosa fare del Sistri? La tua proposta sulla tracciabilita' dei rifiuti
» dal 1 Ottobre per un azienda con più di 10 dipendenti il SISTRI riparte solo per i rifiuti pericolosi o per per tutti gli speciali?
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.