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smaltimento deposito temporaneo
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
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smaltimento deposito temporaneo
Buongiorno,
mi confermate che per smaltire i rifiuti una volta caricati sul registro/sistri il tempo è sempre un anno?e per i pericolosi?
grazie mille
mi confermate che per smaltire i rifiuti una volta caricati sul registro/sistri il tempo è sempre un anno?e per i pericolosi?
grazie mille
luca84- Membro della community
- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 20.02.12
Re: smaltimento deposito temporaneo
Dipende dalla scelta che hai fatto.luca84 ha scritto:Buongiorno,
mi confermate che per smaltire i rifiuti una volta caricati sul registro/sistri il tempo è sempre un anno?e per i pericolosi?
grazie mille
D. Lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera bb)
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) [....]
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
luckyluke- Utente Attivo
- Messaggi : 563
Data d'iscrizione : 24.09.10
Età : 54
Località : AP
Re: smaltimento deposito temporaneo
Aggiungo:
A meno che non si tratti di Rifiuti Sanitari a Rischio Infettivo. In tal caso il DPR 254/03, all'Art. 8, comma 3. punto a), recita:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
Ciao
A meno che non si tratti di Rifiuti Sanitari a Rischio Infettivo. In tal caso il DPR 254/03, all'Art. 8, comma 3. punto a), recita:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
Ciao
-bz8-- Utente Attivo
- Messaggi : 174
Data d'iscrizione : 13.05.11
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