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operazione di recupero r4 - ddt rottami ferrosi
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
operazione di recupero r4 - ddt rottami ferrosi
Salve,
vorrei chiedervi se è possibile effettuare uno scarico per lavorazione interna di R4 di es. 28.220 kg (da quantità su FIR in ngresso) e caricare 28.220 kg di materia prima EOW Rottami Ferrosi, in quanto il materiale al materiale di ingresso è stata effettuata solamente un'operazione di pressatura/riduzione volumetrica OPPURE è necessario caricare sempre un quantitativo anche minimo di scarto es 10 kg??
sostanzialmente da operazione R4 su una partita ottengo 100% materia prima.
Altro questito è sui contenuti del Documento di Trasporto di EOW Rottami Ferrosi in fonderia, ci sono dei contenuti minimi necessari?
Per esempio è obbligatorio indicare data ed ora di partenza, apsetto beni, dati mezzo di trasporto, licenza conto terzi trasportatore, ecc. a quale normativa occorre far riferimento.
GRAZIE!
vorrei chiedervi se è possibile effettuare uno scarico per lavorazione interna di R4 di es. 28.220 kg (da quantità su FIR in ngresso) e caricare 28.220 kg di materia prima EOW Rottami Ferrosi, in quanto il materiale al materiale di ingresso è stata effettuata solamente un'operazione di pressatura/riduzione volumetrica OPPURE è necessario caricare sempre un quantitativo anche minimo di scarto es 10 kg??
sostanzialmente da operazione R4 su una partita ottengo 100% materia prima.
Altro questito è sui contenuti del Documento di Trasporto di EOW Rottami Ferrosi in fonderia, ci sono dei contenuti minimi necessari?
Per esempio è obbligatorio indicare data ed ora di partenza, apsetto beni, dati mezzo di trasporto, licenza conto terzi trasportatore, ecc. a quale normativa occorre far riferimento.
GRAZIE!
ethanhunt981- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.03.14
Re: operazione di recupero r4 - ddt rottami ferrosi
Rispondo alla prima parte del tuo quesito
L’art. Art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria...
E la disciplina comunitaria applicabile nel caso dei rottami ferrosi è il Regolam. 333/2011, che al punto 3.1 dell’alleg. I riporta “i rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi”
pertanto, purché i rifiuti ritirati rispettino già i requisiti stabiliti dall’art. 184-ter, comma 1, e contemporaneamente quelli stabiliti dal Regolam. 333/2011, alleg. I, parte 1, non è necessario sottoporli alla cernita.
Quanto al DdT, purtroppo, non sono in grado di aiutarti, perché non sono esperto; posso solo dirti che
P.S.: alle 9.43 p.m. non si lavora!
L’art. Art. 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto” del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria...
E la disciplina comunitaria applicabile nel caso dei rottami ferrosi è il Regolam. 333/2011, che al punto 3.1 dell’alleg. I riporta “i rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi”
pertanto, purché i rifiuti ritirati rispettino già i requisiti stabiliti dall’art. 184-ter, comma 1, e contemporaneamente quelli stabiliti dal Regolam. 333/2011, alleg. I, parte 1, non è necessario sottoporli alla cernita.
Quanto al DdT, purtroppo, non sono in grado di aiutarti, perché non sono esperto; posso solo dirti che
- se inserisci “normativa documento di trasporto” su un motore di ricerca, trovi abbastanza materiale
- oltre al DdT, il trasporto del rottame EoW prodotto deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità prescritta dal Regolam. 333/2011, art. 5; naturalmente per rilasciarla devi essere in possesso della certificazione ai sensi del Regolam. 333/2011, ma suppongo che lo sappia
P.S.: alle 9.43 p.m. non si lavora!
egon- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 15.02.10
Re: operazione di recupero r4 - ddt rottami ferrosi
Il DDT è quello che una volta si chiamava bolla di accompagnamentoethanhunt981 ha scritto:
Altro questito è sui contenuti del Documento di Trasporto di EOW Rottami Ferrosi in fonderia, ci sono dei contenuti minimi necessari?
Per esempio è obbligatorio indicare data ed ora di partenza, apsetto beni, dati mezzo di trasporto, licenza conto terzi trasportatore, ecc. a quale normativa occorre far riferimento.
GRAZIE!
Ci dovresti mettere tutte le informazioni che abitualmente metti sul FIR escluse quelle relative al rifiuto (CER, stato fisico, caratteristiche di pericolosità).
La normativa pertinente è quella relativa all'autotrasporto di merci, ovverossia il "codice della strada"
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: operazione di recupero r4 - ddt rottami ferrosi
Quando il rifiuto in entrata in R13 ripecchia già le caratteristiche di un WoE basta anche un controllo visivo e si puo' scaricare con perazione R4 recupero.
Il materiale EoW deve uscire con ddt specifando le caratteristiche merceologiche di settore (Es. Rottame lamierino di ferro CECA 09) avere allegato una dichiarazione di conformità in base al regolamento 333/11 e essere certificati.
Oltre a ciò il rottame ferroso e metallico deve essere sottoposto alla prova radiometrica che attesti i valori negativi sulla radioattività.
Il materiale EoW deve uscire con ddt specifando le caratteristiche merceologiche di settore (Es. Rottame lamierino di ferro CECA 09) avere allegato una dichiarazione di conformità in base al regolamento 333/11 e essere certificati.
Oltre a ciò il rottame ferroso e metallico deve essere sottoposto alla prova radiometrica che attesti i valori negativi sulla radioattività.
Mariangela- Utente Attivo
- Messaggi : 959
Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
grazie
GRAZIE A TUTTI PER LE ESAUDIENTE E CELERI RISPOSTE!
ethanhunt981- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 12.03.14
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