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rottami ferrosi

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Messaggio  greselin Mer Feb 23, 2011 4:56 pm

Ciao,
ho cercato nel forum ma non ho trovato risposta a questo mio dubbio.
I rottami ferrosi o metallici in genere, proprio perché rottami sono sempre rifiuti vero?
Il fatto di venderli o comunque di cederli ad un tanto a peso al recuperatore o smaltitore (il mitico ferro-vecchio tanto per intenderci), non dovrebbe fargli perdere la qualifica di rifiuto, con tutto ciò che ne consegue in termini di tracciabilità cartacea od informatica.
E' corretto?

Grazie dell'aiuto Smile
greselin
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Messaggio  ales Mer Feb 23, 2011 6:21 pm

greselin ha scritto:Ciao,
ho cercato nel forum ma non ho trovato risposta a questo mio dubbio.
I rottami ferrosi o metallici in genere, proprio perché rottami sono sempre rifiuti vero?
Il fatto di venderli o comunque di cederli ad un tanto a peso al recuperatore o smaltitore (il mitico ferro-vecchio tanto per intenderci), non dovrebbe fargli perdere la qualifica di rifiuto, con tutto ciò che ne consegue in termini di tracciabilità cartacea od informatica.
E' corretto?

Grazie dell'aiuto Smile
Il fatto che ci sia un mercato dei rottami ferrosi e che si possano vendere ad un recuperatore non toglie la qualifica di rifiuti.
Potrebbero forse essere sottoprodotti, ma non sono la persona qualificata per darti certezze al riguardo. Sul forum se n'è parlato, cerca alla voce "sottoprodotti".
ales
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Messaggio  greselin Mer Feb 23, 2011 7:23 pm

Grazie Ales,
non credo che si possano qualificare sottoprodotti, ci avevo già pensato a questa possibilità, perché nel caso specificano sono rifiuti da manutenzione.....di cui il produttore comunque intende liberarsi.
Grazie della risposta comunque, che rafforza la mia interpretazione.
Ciao cheers

se ci sono altre interpretazioni rimango tutta orecchie.....
greselin
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Messaggio  romontal Mer Feb 23, 2011 8:39 pm

greselin ha scritto:Grazie Ales,
non credo che si possano qualificare sottoprodotti, ci avevo già pensato a questa possibilità, perché nel caso specificano sono rifiuti da manutenzione.....di cui il produttore comunque intende liberarsi.
Grazie della risposta comunque, che rafforza la mia interpretazione.
Ciao cheers

se ci sono altre interpretazioni rimango tutta orecchie.....

Art. 181-bis -Materie, sostanze e prodotti secondari
[1. Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:
a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

comma 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/ MIN.
5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.]

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Messaggio  greselin Gio Feb 24, 2011 9:56 am

Grazie romontal, avevo ben presente quell'articolo, perciò ho escluso la possibilità si trattino di prodotti secondari.
Grazie comunque Wink
greselin
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