Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Classificazione e smaltimento estintori
+2
zesec
Nicola P.
6 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Classificazione e smaltimento estintori
Buongiorno a tutti,
sono nuovo nel forum e da poco mi sono avvicinato e sto cercando di approfondire alcuni aspetti legati allo smaltimento rifiuti.
Volevo pertanto chiedervi un consiglio in merito alla procedura da me suggerita per lo smaltimento di estintori di un azienda che si occupa di manutenzione estintori.
Ho proceduto con la classificazione dei vari rifiuti come segue:
Estintori a polvere portatili e carrellati 160304
Estintori a biossido di carbonio portatili e carrellati 160505
Estintori a schiuma portatili e carrellati 160306
Polvere estinguente in Big Bag da 1000 Kg 160509
Schiumogeni derivanti da impianti di spegnimento 160306
Manichette antincendio UNI 25/45/70 160304
Altri tipi di manichette 160304
Estintori vuoti, parti di ferro pulite 150104
Ottone pulito 170401
L'azienda di manutenzione in questione sostituisce e si fa carico di estintori resi fuori norma durante le fasi di manutenzione (ammaccati o altro) portandoli dall'azienda cliente al proprio stabilimento. E' un operazione che penso possa fare se ha comunicato il tutto all'albo dei gestori ambientali (art. 212 comma 8 D. Lgs 152/06 - comunicazione scritta senza necessità di fornire garanzie tecniche e finanziarie ma solo pagamento di un canone di 50 euro rideterminabile l'anno, è corretto? Non penso sia sufficiente un documento di trasporto).
Gli estintori resi fuori norma una volta arrivati in sede devono essere stoccati nel deposito temporaneo e entro 10 giorni caricati sul registro di carico e scarico. Quindi nel contesto di quei 10 giorni l'azienda deve decidere se smontare l'estintore in tutte le sue parti (schiuma, polvere, manichette, valvole) attribuendogli il codice corrispondente oppure lasciarlo pieno e classificarlo con uno dei primi tre codici. La decisione deve essere presa però in quei dieci giorni; non posso depositare temporaneamente lì l'estintore e decidere di smontarlo dopo 3 mesi altrimenti non ci sarebbe corrispondenza tra i CER di carico se lo carico come estintore pieno e CER di scarico se lo smonto.
L'estintore vuoto con parti di ferro pulite per essere classificato come CER 150104 necessita di particolari trattamenti chimici-fisici e termici o basta svuotarlo e pulirlo?
Ringrazio tutti anticipatamente per il supporto.
Nicola
sono nuovo nel forum e da poco mi sono avvicinato e sto cercando di approfondire alcuni aspetti legati allo smaltimento rifiuti.
Volevo pertanto chiedervi un consiglio in merito alla procedura da me suggerita per lo smaltimento di estintori di un azienda che si occupa di manutenzione estintori.
Ho proceduto con la classificazione dei vari rifiuti come segue:
Estintori a polvere portatili e carrellati 160304
Estintori a biossido di carbonio portatili e carrellati 160505
Estintori a schiuma portatili e carrellati 160306
Polvere estinguente in Big Bag da 1000 Kg 160509
Schiumogeni derivanti da impianti di spegnimento 160306
Manichette antincendio UNI 25/45/70 160304
Altri tipi di manichette 160304
Estintori vuoti, parti di ferro pulite 150104
Ottone pulito 170401
L'azienda di manutenzione in questione sostituisce e si fa carico di estintori resi fuori norma durante le fasi di manutenzione (ammaccati o altro) portandoli dall'azienda cliente al proprio stabilimento. E' un operazione che penso possa fare se ha comunicato il tutto all'albo dei gestori ambientali (art. 212 comma 8 D. Lgs 152/06 - comunicazione scritta senza necessità di fornire garanzie tecniche e finanziarie ma solo pagamento di un canone di 50 euro rideterminabile l'anno, è corretto? Non penso sia sufficiente un documento di trasporto).
Gli estintori resi fuori norma una volta arrivati in sede devono essere stoccati nel deposito temporaneo e entro 10 giorni caricati sul registro di carico e scarico. Quindi nel contesto di quei 10 giorni l'azienda deve decidere se smontare l'estintore in tutte le sue parti (schiuma, polvere, manichette, valvole) attribuendogli il codice corrispondente oppure lasciarlo pieno e classificarlo con uno dei primi tre codici. La decisione deve essere presa però in quei dieci giorni; non posso depositare temporaneamente lì l'estintore e decidere di smontarlo dopo 3 mesi altrimenti non ci sarebbe corrispondenza tra i CER di carico se lo carico come estintore pieno e CER di scarico se lo smonto.
L'estintore vuoto con parti di ferro pulite per essere classificato come CER 150104 necessita di particolari trattamenti chimici-fisici e termici o basta svuotarlo e pulirlo?
Ringrazio tutti anticipatamente per il supporto.
Nicola
Nicola P.- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.02.14
Età : 43
Re: Classificazione e smaltimento estintori
Per gli estintori vuoti ne avevamo discusso qui: https://www.sistriforum.com/t6850-codice-cer-estintori
In quella discussione anch'io avevo pensato a un 15.01.04, ma ora che risollevi la questione mi sono ricordato che nel frattempo è intervenuta la Direttiva 2013/2/UE che ha modificato l'allegato I della Direttiva 94/62/CE e ha detto che gli estintori non sono imballaggi. Riporto:
art. 3 Direttiva 94/62/CE
(...)
La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori
In quella discussione anch'io avevo pensato a un 15.01.04, ma ora che risollevi la questione mi sono ricordato che nel frattempo è intervenuta la Direttiva 2013/2/UE che ha modificato l'allegato I della Direttiva 94/62/CE e ha detto che gli estintori non sono imballaggi. Riporto:
art. 3 Direttiva 94/62/CE
(...)
La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Classificazione e smaltimento estintori
Mi accodo alla discussione perchè, verificando il registro di una nuova "cliente" la cui attività è di "collaudo bombole" (es. da GPL quelle classiche per cucina per intenderci, bombole da SUB, ecc...) aveva attibuito alle bombole che non superano il collaudo il CER 17.04.05 (AAAAGGGH!).zesec ha scritto:All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori
Io avevo individuato (seguendo il percorso dell'All. D) il CER 16.03.04 in quanto non trovavo CER "specifici" però, a questo punto, il CER corretto sarebbe 15.01.04. Che dite?
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7405
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 69
Località : veneto
Re: Classificazione e smaltimento estintori
Direi di sì. Anche se mi pare una pazzia non poter dare il 15.01.04 anche agli estintori vuoti.
OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
Anche perché gli impianti di recupero/smaltimento si costruiscono in base alla tipologia di materiali che ricevono. Salvo poi essere autorizzati in base ai codici CER. E così un estintore vuoto e ripulito magari non può entrare in un impianto che è stato progettato per trattare bombole o altri contenitori in metallo, del tutto analoghi agli estintori. Finisce in un impianto che tratta la marea di rifiuti che finiscono per vedersi attribuire uno dei cer del capitolo 16 o 17. Ma vi pare intelligente ed efficace come sistema?
OT off
OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
Anche perché gli impianti di recupero/smaltimento si costruiscono in base alla tipologia di materiali che ricevono. Salvo poi essere autorizzati in base ai codici CER. E così un estintore vuoto e ripulito magari non può entrare in un impianto che è stato progettato per trattare bombole o altri contenitori in metallo, del tutto analoghi agli estintori. Finisce in un impianto che tratta la marea di rifiuti che finiscono per vedersi attribuire uno dei cer del capitolo 16 o 17. Ma vi pare intelligente ed efficace come sistema?
OT off
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Classificazione e smaltimento estintori
zesec ha scritto:Per gli estintori vuoti ne avevamo discusso qui: https://www.sistriforum.com/t6850-codice-cer-estintori
In quella discussione anch'io avevo pensato a un 15.01.04, ma ora che risollevi la questione mi sono ricordato che nel frattempo è intervenuta la Direttiva 2013/2/UE che ha modificato l'allegato I della Direttiva 94/62/CE e ha detto che gli estintori non sono imballaggi. Riporto:
art. 3 Direttiva 94/62/CE
(...)
La definizione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
All I nuovo (in base alle modifiche apportate con Direttiva 2013/2/UE)
Esempi illustrativi per il criterio i)
Articoli considerati imballaggio
(...)
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori
Ti ringrazio per il chiarimento e la delucidazione.
Alla luce quindi di quanto indicatomi, mi conviene quindi classificarli con uno dei tre codici CER che ho individuato per le varie tipologie di estintori (160304, 160505, 160306) sia se siano vuoti (ipotizzando però la rimanenza di un residuo di polvere, schiuma o CO2, che non è ovviamente escluso) sia se siano pieni; in tal modo si potrebbe evitare il problema del se attribuire o meno ad un estintore vuoto il CER 15.01.04. E per la procedura di carico e scarico come descritta sopra mi suggerisci qualcosa?
Nicola P.- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.02.14
Età : 43
Re: Classificazione e smaltimento estintori
zesec ha scritto:Direi di sì. Anche se mi pare una pazzia non poter dare il 15.01.04 anche agli estintori vuoti.
OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
Anche perché gli impianti di recupero/smaltimento si costruiscono in base alla tipologia di materiali che ricevono. Salvo poi essere autorizzati in base ai codici CER. E così un estintore vuoto e ripulito magari non può entrare in un impianto che è stato progettato per trattare bombole o altri contenitori in metallo, del tutto analoghi agli estintori. Finisce in un impianto che tratta la marea di rifiuti che finiscono per vedersi attribuire uno dei cer del capitolo 16 o 17. Ma vi pare intelligente ed efficace come sistema?
OT off
ZESEC for president! Ma della CE però, in Italia sarebbe troppo poco
A proposito, noi ce l'avevamo l'attribuzione del codice per tipologia, era il CIR (chissà chi se lo ricorda oltre a a qualche amico qui dentro) e ce lo avevamo più o meno dal 1984 ben prima di tutte le malefatte dell'europa.
E funzionava benissimo, ovviamente, perchè 30 anni fa le norme, noi, le sapevamo scrivere.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Classificazione e smaltimento estintori
isamonfroni ha scritto:zesec ha scritto:Direi di sì. Anche se mi pare una pazzia non poter dare il 15.01.04 anche agli estintori vuoti.
OT on
Più in generale mi sembra una pazzia la tragedia del meccanismo di attribuzione dei codici CER.
E sono anche stufo di dover fare l'oracolo del CER, sinceramente. Ogni giorno c'è un cliente che ha qualche rifiuto che, puntualmente, non trova collocazione nell'elenco. Macchepalle questa storia della classificazione (statistica) per origine e non per tipologia. Ma sarà più interessante sapere quanti rifiuti vengono prodotti nel settore edilizio o avere la certezza che il ferro va con il ferro e la carta con la carta? E che attendibilità statistica ha il dato ricavato dalla produzione di rifiuti del capitolo 17, atteso che tutti quanti, per disperazione, usiamo quei codici anche fuori dal settore edilizio?
Anche perché gli impianti di recupero/smaltimento si costruiscono in base alla tipologia di materiali che ricevono. Salvo poi essere autorizzati in base ai codici CER. E così un estintore vuoto e ripulito magari non può entrare in un impianto che è stato progettato per trattare bombole o altri contenitori in metallo, del tutto analoghi agli estintori. Finisce in un impianto che tratta la marea di rifiuti che finiscono per vedersi attribuire uno dei cer del capitolo 16 o 17. Ma vi pare intelligente ed efficace come sistema?
OT off
ZESEC for president! Ma della CE però, in Italia sarebbe troppo poco
A proposito, noi ce l'avevamo l'attribuzione del codice per tipologia, era il CIR (chissà chi se lo ricorda oltre a a qualche amico qui dentro) e ce lo avevamo più o meno dal 1984 ben prima di tutte le malefatte dell'europa.
E funzionava benissimo, ovviamente, perchè 30 anni fa le norme, noi, le sapevamo scrivere.
Quoto zesec for president, ma Isa for vicepresident
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Classificazione e smaltimento estintori
Supremoanziano ha scritto:
Quoto zesec for president, ma Isa for vicepresident
Occavoli ma i vicepresident di solito son quelli che lavorano.......
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Classificazione e smaltimento estintori
A me non pare. (cfr. Joe Biden - Vicepresident of United States of America)
Supremoanziano- Utente Attivo
- Messaggi : 1495
Data d'iscrizione : 06.04.11
Località : Casa di riposo
Re: Classificazione e smaltimento estintori
Supremoanziano ha scritto:A me non pare. (cfr. Joe Biden - Vicepresident of United States of America)
Ecchecivuoifare? Nessuno è perfetto [a qualcuno piace caldo - cit]
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
In fine quale sarebbe il codice migliore?
Ciao a tutti, scusatemi ma io non ho ancora ben capito quale sarebbe il codice migliore per recuperare l'estintore vuoto.. Mi sembrava fosse il più adatto il 15.01.04 , ma leggendovi mi avete messo il dubbio. Come fate voi?
Primavera1997- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 20.02.17
Argomenti simili
» Codice CER estintori
» Smaltimento e classificazione di un forno industriale
» Classificazione rifiuto toner e smaltimento
» estintori
» trasporto estintori in ADR
» Smaltimento e classificazione di un forno industriale
» Classificazione rifiuto toner e smaltimento
» estintori
» trasporto estintori in ADR
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.