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256 comma 4 ... Quando??

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Messaggio  marcogio85 Lun Feb 24, 2014 9:10 pm

Buonasera a tutti...
Correggetemi se sbaglio e implementate con sentenze, anche contrarie, se lo riterrete necessario...
In caso di trasporto con mezzi non inclusi nell'atto autorizzatorio = 256 c 4...; trasporto rifiuti con cer diverso da quello autorizzato = 256 c 1; violazione prescrizioni presenti nell'atto autorizzatorio (copertura rifiuti, mancata tenuta durante il trasporto di copia autenticata atto aut, per trasporto conto proprio mancata attestazione versamento annuale 30 aprile ecc) = 256 c 4

Ora se sono quasi sicuro che per il trasporto conto proprio la mancata presenza di copia versamento annuale comporta il 256 c 4 non sono sicuro che lo stesso sistema sanzionatorio vige per il trasporto conto terzi... Voi ne sapete di più...?

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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 25, 2014 10:52 am

Non è chiaro per quale arcano motivo questo regime sanzionatorio non dovrebbe vigere per il conto terzi

Riepilogando e riordinando un po' le tue idee:

Mezzi non inclusi nell'atto = 256 c.1
CER diverso da quello autorizzato = 256 c.1
Violazione prescrizioni e carenza requisiti (RT, cap finanziaria, capacità tecnica ecc..) = 256 c. 4
mancato pagamento diritti annuali = sospensione dell'autorizzazione = trasporto non autorizzato = 256 c.1

Tutto ciò vale sia per il CP che per il CT, anzi in materia di trasporto di rifiuti il CT è venuto prima cel CP (art. 212 c8.) che esiste solo dal 2008.

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Messaggio  marcogio85 Mar Feb 25, 2014 3:19 pm

Ci sono enti (camere di commercio per es) che dicono che il provvedimento autorizzativo viaggia in originale volendo... (anche se nelle stesse prescrizioni deve viaggiare in copia conforme)... La copia dell'avvenuto versamento annuale non è obbligatoria perché devono verificarla loro al max e sospendere l'aut in caso di mancato pagamento...
?????
Nelle prescrizioni di trasporto conto proprio (art 3 o 4 non ricordo) effettivamente c'è come prescrizione l'avvenuto versamento e la copia attestante... Nel trasporto conto terzi no... Boooo

Sul trasporto con mezzi non inclusi nell'atto autorizzatorio ho visto sentenze che riportano il reato di cui 256 c 4... Però forse sono indietro con la giurisprudenza... :-) ;-)...
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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 25, 2014 4:44 pm

Facciamo un pochino di ordine e risparmiamo anche qualche puntino.

Prima di stare ad ascoltare come oro colato quel che dicono vari funzionari dell'Albo e sottilizzare sulla giurisprudenza, vale la pena di pensare al fatto che un'attività di autotrasporto è soggetta a verifiche e controlli su strada e, il miglior modo in assoluto di superare i controlli della Polstrada è quello di avere a bordo del mezzo un fascicolo contenente tutti ma proprio tutti i documenti necessari tra i quali, ad esempio:

*licenza di trasporto in cp (se necessaria)
*licenza di autotrasporto in C/T (se il mezzo lo è)
*dispositivo di iscrizione all'Albo Gestori nella categoria adeguata ai CER trasportati (1,4,5) se l'attività di trasporto di rifiuti è esercitata per conto di terzi
* dispositivo di iscrizione all'Albo Gestori nella categoria trasporto dei propri rifiuti art. 212 c8. se ricorrono i presupposti per l'iscrizione a tale categoria
* copia del relativo versamento dei diritti annuali (sia dell'albo Gestori che dell'albo autotrasportatori)

E' ovvio che tocca all'albo verificare l'avvenuto pagamento dei diritti e ,se del caso, sospendere l'autorizzazione, ma se uno fa il furbino e viaggia lo stesso, come fa l'agente della stradale a verificare in mezzo alla strada? E molto più semplice portarsi dietro una fotocopia del versamento e così passa la paura.

Quanto al fatto che sui dispositivi di iscrizione delle categorie più classiche non ci sia scritto nulla circa la copia del versamento, la spiegazione è anche banale, se vogliamo...
Chi fa il trasportatore professionale di rifiuti, da sempre, (perlomeno dal quando è nato l'Albo), sa benissimo che i diritti annuali vanno versati ogni anno pena la sospensione del titolo autorizzativo che è quello che gli permette di svolgere la loro attività economica

La categoria "trasporto dei propri rifiuti" è stata inventata soltanto nel 2008 per sistemare tutta una serie di situazioni di trasporto dei propri rifiuti (prevalentemente di macerie edili), non precedentemente regolamentate.
Dato che questa tipologia di trasporti non può e non deve costituire attività economica a sè stante, è ovvio che la perdita del titolo autorizzativo a causa del mancato versamento dei diritti, non costituisce un deterrente sufficiente e quindi lo scrivono nell'atto per ricordarglielo.

Quanto al trasporto con autorizzazione sospesa è evidentemente sanzionabile ex art. 256 c.1, magari leggendo la sentenza per esteso si capisce meglio perchè è stato evocato il c. 4 che, peraltro, è più favorevole.

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Messaggio  beltrale Mar Feb 25, 2014 4:53 pm

non vorrei anche sparare delle fanfullerie ma vorrei aggiungere anche che nel trasporto in CT servirebbe contratto di lavoro dell'autista o ultima busta paga.
ricordare inoltre di inserire tutte le eventuali integrazioni avvenute.

+ autocertif. conformità all'originale

proprio ieri all'albo mi hanno detto di abili taroccate che la gente si è riuscita ad inventare sugli atti..  Suspect 
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Messaggio  marcogio85 Mar Feb 25, 2014 4:59 pm

Vabbè il contratto di lavoro è norma extra dlgs 152 2006... Per i puntini scusa ma è una deformazione dovuta a un mio costume... :-)...

Adesso guardo meglio la sentenza ma dovrebbe riguardare un trasporto con mezzo non incluso nell'atto autorizzatorio... Cmq posto i riferimenti...
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Messaggio  marcogio85 Mar Feb 25, 2014 5:04 pm

Vabbè il contratto di lavoro è norma extra dlgs 152 2006... Per i puntini scusa ma è una deformazione dovuta a un mio costume... :-)...

Adesso guardo meglio la sentenza ma dovrebbe riguardare un trasporto con mezzo non incluso nell'atto autorizzatorio... Cmq posto i riferimenti...
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Messaggio  marcogio85 Mar Feb 25, 2014 5:12 pm

Cass. Sez. IIIn. 5342 del 4 febbraio 2008
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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 25, 2014 6:36 pm

marcogio85 ha scritto:Cass. Sez. IIIn. 5342 del 4 febbraio 2008

Ihihihihih  Razz 
La sentenza è la n. 5312 e se ti rileggi meglio i "motivi della decisione" (prima pagina) vedrai che conferma la sentenza del tribunale di catanzaro che aveva configurato il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a

ciao ciao

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Messaggio  marcogio85 Mar Feb 25, 2014 7:12 pm

Si scusa isa...effettivamente gli hanno confermato entrambi i reati...256 c. 1 e 4

chiedo umilmente perdono...:-)
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Messaggio  marcogio85 Mar Feb 25, 2014 7:14 pm

Ahahahahaha...mi sono confuso a metà...ahahah...
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