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101/2013: imprenditori agricoli
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Agricoli
Pagina 1 di 1
101/2013: imprenditori agricoli
Ciao a tutti,
Il mio Nick è Apefede,
sono della provincia di Milano e mi occupo soprattutto di apicoltura e agricoltura bio.
Purtroppo in questi giorni mi sono messo a studiare la norma sul Sistri e sui rifiuti speciali agricoli in generale e mi sono imbattuto nell'art. 11 della legge 101/2013. Io vedo alcune contraddizioni, non so voi ... qualcuno può gentilmente spiegarmi se sono i miei occhi ad essere andati insieme leggendo troppa norma in poco tempo?
LEGGE 101/2013
Art. 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia
(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ….))
……
(( 12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ……
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': (MA NON ERANO TENUTI AD ISCRIVERSI AL SISTRI SECONDO IL COMMA 1 ???????)
Il mio Nick è Apefede,
sono della provincia di Milano e mi occupo soprattutto di apicoltura e agricoltura bio.
Purtroppo in questi giorni mi sono messo a studiare la norma sul Sistri e sui rifiuti speciali agricoli in generale e mi sono imbattuto nell'art. 11 della legge 101/2013. Io vedo alcune contraddizioni, non so voi ... qualcuno può gentilmente spiegarmi se sono i miei occhi ad essere andati insieme leggendo troppa norma in poco tempo?
LEGGE 101/2013
Art. 11
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia
(( 1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ….))
……
(( 12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ……
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalita': (MA NON ERANO TENUTI AD ISCRIVERSI AL SISTRI SECONDO IL COMMA 1 ???????)
Apefede- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 18.11.13
Re: 101/2013: imprenditori agricoli
Per me è una topica in cui è incorso il c.d. legislatore. Spiego perché. Si tratta di un emendamento introdotto in sede di conversione del decreto, immagino suggerito da qualche rappresentante istituzionale del comparto agricolo che approfitta del dibattito parlamentare per inserire norme derogatorie a vantaggio del settore. L'obiettivo dell'emendamento ritengo sia stato rimuovere l'obbligo della tenuta del registro previsto dagli artt.189 e 190 nella versione precedente all'entrata in vigore del D.lgs 205/2010 per i produttori di rifiuti pericolosi, tra i quali anche gli agricoltori per un volume di affari superiore ad 8.000 euro. Il problema è che, a parer mio, con l'art.12 bis si è andato a modificare la versione post D.Lgs 205/2010 dell'art.190, con il lodevole intento di coprire i varchi apertisi in merito alla tracciabilità dei rifiuti a causa della limitazione dei soggetti obbligati Sistri alla sola filiera dei rifiuti pericolosi. In pratica per tutti gli esclusi dal Sistri, perché interessati dalla filiera dei rifiuti non pericolosi, torna in auge il registro ed il formulario (sto semplificando). Poiché sappiamo che la nuova versione dell'art.190 entra in vigore a partire dal 2 agosto 2014, cioè quando tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi sono già iscritti al Sistri (da marzo) ed operativi, la deroga sull'obbligo della tenuta del registro cartaceo in sostanza non produrrà alcun effetto. Cosa dite?
Robicheaux- Membro della community
- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 19.01.11
Re: 101/2013: imprenditori agricoli
Sono d'accordo con te. Alla fine, fino al 31 luglio 2014 gli adempimenti rimangono registri, formulari e MUD e dopo partendo il sistri non c'è ragione di ragionare sui registri e formulari (che tra l'altro dovrebbero emendare dall'obbligo di tenuta dei registri ...).
Apefede- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 18.11.13
Il destino degli imprenditori agricoli dopo la fine del doppio binario
Mi ricollego a questa vecchia discussione nella speranza che qualcuno possa togliermi qualche dubbio al riguardo della corretta gestione dei rifiuti da parte di imprenditori agricoli ai sensi del art.2135 c.c.
L'art. 69 del cosiddetto Collegato Ambientale esonera l'imprenditore agricolo dalla tenuta dei registri e dalla presentazione del MUD.
Mi chiedo se questa esenzione è valida solo fino al perdurare del doppio binario (cartaceo e SISTRI) oppure proseguirà anche dopo.
In sostanza, dal 1° gennaio 2017 (salvo ulteriori proroghe) l'imprenditore agricolo produttore di pericolosi con più di 10 addetti dovrà utilizzare esclusivamente SISTRI;
l'imprenditore agricolo produttore di pericolosi con meno di 10 addetti come si dovrà comportare:
conservazione cronologica dei f.i.r. o registri c/s e mud??
Grazie
L'art. 69 del cosiddetto Collegato Ambientale esonera l'imprenditore agricolo dalla tenuta dei registri e dalla presentazione del MUD.
Mi chiedo se questa esenzione è valida solo fino al perdurare del doppio binario (cartaceo e SISTRI) oppure proseguirà anche dopo.
In sostanza, dal 1° gennaio 2017 (salvo ulteriori proroghe) l'imprenditore agricolo produttore di pericolosi con più di 10 addetti dovrà utilizzare esclusivamente SISTRI;
l'imprenditore agricolo produttore di pericolosi con meno di 10 addetti come si dovrà comportare:
conservazione cronologica dei f.i.r. o registri c/s e mud??
Grazie
simone1980- Utente Attivo
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Località : Pavia
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