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Tempi di conferimento rifiuto pericoloso
3 partecipanti
Pagina 1 di 1
Tempi di conferimento rifiuto pericoloso
Gentile Admin,
ho un dubbio sulle tempistiche di conferimento dei rifiuti pericolosi. Mi spiego meglio: vorrei sapere quanto tempo deve trascorrere dal ritiro dei rifiuti pericolosi al loro conferimento presso centro smaltimento? Fino ad ora abbiamo effettuato la procedura nell'arco delle 24 ore e vorrei sapere se è corretto o meno.
Ringrazio in anticipo per la disponibilità e auguro un buon pomeriggio.
ho un dubbio sulle tempistiche di conferimento dei rifiuti pericolosi. Mi spiego meglio: vorrei sapere quanto tempo deve trascorrere dal ritiro dei rifiuti pericolosi al loro conferimento presso centro smaltimento? Fino ad ora abbiamo effettuato la procedura nell'arco delle 24 ore e vorrei sapere se è corretto o meno.
Ringrazio in anticipo per la disponibilità e auguro un buon pomeriggio.
f.delluomini- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 24.10.13
Re: Tempi di conferimento rifiuto pericoloso
Salve, benvenuto sul forum.
In questo forum non si scrive all'Admin, ma si entra, si saluta, ci si presenta nella sezione apposita
https://www.sistriforum.com/t2935-schema-presentazione
poi si posta la propria domanda.
Se qualcuno degli utenti vorrà farlo, darà una risposta.
Comunque tra il ritiro dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi è uguale) ed il conferimento all'impianto di trattamento deve intercorrere il tempo più breve possibile compatibilmente con la distanza dall'impianto di destino, dalle condizini del traffico eccetera.
E' ovvio che se l'impianto di destino è dietro l'angolo, tra il ritiro e il conferimento passerà un quarto d'ora.
Altrettanto ovviamente se uno manda i rifiuti dalla Sicilia o dalla Sardegna fino in Danimarca probabilmente di giorni ce ne vorranno anche 4 o 5.
Credo che esista una regola temporale solo per i rifiuti sanitari, ma, non essendo un mio campo specifico, onestamente non me la ricordo
In questo forum non si scrive all'Admin, ma si entra, si saluta, ci si presenta nella sezione apposita
https://www.sistriforum.com/t2935-schema-presentazione
poi si posta la propria domanda.
Se qualcuno degli utenti vorrà farlo, darà una risposta.
Comunque tra il ritiro dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi è uguale) ed il conferimento all'impianto di trattamento deve intercorrere il tempo più breve possibile compatibilmente con la distanza dall'impianto di destino, dalle condizini del traffico eccetera.
E' ovvio che se l'impianto di destino è dietro l'angolo, tra il ritiro e il conferimento passerà un quarto d'ora.
Altrettanto ovviamente se uno manda i rifiuti dalla Sicilia o dalla Sardegna fino in Danimarca probabilmente di giorni ce ne vorranno anche 4 o 5.
Credo che esista una regola temporale solo per i rifiuti sanitari, ma, non essendo un mio campo specifico, onestamente non me la ricordo
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Tempi di conferimento rifiuto pericoloso
Mi scuso per la poca cortesia nei confronti delle regole del forum. Farò quanto previsto dal regolamento.
Ringrazio comunque per la risposta datami.
Ringrazio comunque per la risposta datami.
f.delluomini- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 24.10.13
Re: Tempi di conferimento rifiuto pericoloso
Il principio è quello espresso da Isa e cioè che il trasporto deve chiudersi il prima possibile con l'osservazione, da non trascurare, che la deroga a questo principio comporta l'inversione dell'onere della prova.
Per i casi particolari, l'art. 193 del TUA è stato appena novellato:
" 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179".
Per i casi particolari, l'art. 193 del TUA è stato appena novellato:
" 11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
12. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque prima della scadenza del predetto termine, il comune e la provincia territorialmente competente indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione. Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179".
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Tempi di conferimento rifiuto pericoloso
Avevo dei dubbi in merito perché non ci sono delle specifiche particolari, salvo per i rifiuti sanitari.
Adesso è più chiaro, grazie mille!
Adesso è più chiaro, grazie mille!
f.delluomini- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 24.10.13
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