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Responsabilità produzione rifiuti in Azienda
3 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Lavoro :: Deleghe, responsabilita', assicurazioni
Pagina 1 di 1
Responsabilità produzione rifiuti in Azienda
Salve, vorrei chiedere il vostro cortese aiuto nel risolvere la seguente questione.
L'azienda X è organizzata in diverse unità.
Per ogni unità il legale rappresentante dell'azienda ha nominato un responsabile in materia ambientale.
Ogni unità annovera varie sedi locali (situate in luoghi diversi rispetto all'unità dalla quale dipendono) registrate presso le CCIA territorialmente competenti e presso le quali vengono prodotti dei rifiuti.
Ai fini del SISTRI, a chi appartiene la responsabilità della classificazione e raccolta dei rifiuti?
Chi è il produttore?
A: La sede locale?
B: L'unità presso la quale è stato nominato il responsabile in materia ambientale?
Vi ringrazio, cari saluti.
L'azienda X è organizzata in diverse unità.
Per ogni unità il legale rappresentante dell'azienda ha nominato un responsabile in materia ambientale.
Ogni unità annovera varie sedi locali (situate in luoghi diversi rispetto all'unità dalla quale dipendono) registrate presso le CCIA territorialmente competenti e presso le quali vengono prodotti dei rifiuti.
Ai fini del SISTRI, a chi appartiene la responsabilità della classificazione e raccolta dei rifiuti?
Chi è il produttore?
A: La sede locale?
B: L'unità presso la quale è stato nominato il responsabile in materia ambientale?
Vi ringrazio, cari saluti.
GianniC- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.10.13
Re: Responsabilità produzione rifiuti in Azienda
Ciao, benvenuto sul forum.
Premetto che quando si entra per la prima volta in una community libera, come questa sarebbe carino ed elegante dare un minimo di presentazione di sè seguendo questo schema https://www.sistriforum.com/f13-presentiamoci e poi anche utilizzare la funzione "cerca" giusto per vedere se l'argomento non è già stato trattato, e quello della responsabilità del produttore del rifiuto è stato certamente trattato in lungo e in largo........
SISTRI o non SISTRI (i rifiuti li gestiamo e li tracciamo in Italia da oltre 30 anni, ben prima del sistri), tutte le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti ricadono sul produttore del rifiuto.
Il produttore del rifiuto è il soggetto la cui attività produce i rifiuti (ovvero consente a tali rifiuti di venire al mondo)
Per l'azienda X strutturata in 100 unità le quali a loro volta sono strutturate su varie unità operative, a maggior ragione se registrate in CCIAA (questo è un caso tipico di una ASL), ciascuna unità operativa periferica che produca autonomamente dei rifiuti è tenuta ai propri adempimenti ambientali (registro di carico e scarico - nei casi previsti, sistri - nei casi previsti, corretta gestione del deposito temporaneo, corretta gestione nelle fasi di scelta del percorso di smaltimento/recupero ecc...)
In materia ambientale, le responsabilità penali personali (perchè tanto è a questo che vuoi arrivare), non sono suddivise e ripartite in modo chiaro dal legislatore e per giunta non è neppure previsto in modo esplicito l'istituto della delega di responsabilità (che invece è previsto e regolamentato in materia di sicurezza).
Evidentemente un'azienda tanto strutturata e complessa avrà certamente attribuito incarichi e deleghe diversificate a vari soggetti, però in materia ambientale non è sufficiente "nominare un responsabile", ma è necessario che la delega sia formale e rispetti tutta una serie di requisiti di legge per avere un minimo di validità. E comunque anche in caso di delega ineccepibile, rimane sempre facoltà di un eventuale giudice decidere se accettarla o meno.
Per farla breve, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti prodotti da tutta l'azienda X ricade sulle seguenti figure:
-) il rappresentante legale dell'azienda X, a meno che il livello di delega e di decentramento non si sia spinto fino al punto di delegare anche la rappresentanza legale delle unità periferiche (nel qual caso è responsabile il rappresentante legale dell'unità)
-) il Responsabile tecnico dell'azienda (se presente, ma ovviamente lo sarà), anche qui sulla base delle deleghe formali che ha ricevuto
-) il direttore o coordinatore dell'unità operativa interessata. Questo non è esplicitamente scritto in alcuna parte della norma, ma ci sono svariati orientamenti giurisprudenziali che stabiliscono che chi sta in posizione apicale in un'azienda/unità operativa, non può far finta di non sapere che succede sotto di lui.......diversamente che cavolo dirige?
Premetto che quando si entra per la prima volta in una community libera, come questa sarebbe carino ed elegante dare un minimo di presentazione di sè seguendo questo schema https://www.sistriforum.com/f13-presentiamoci e poi anche utilizzare la funzione "cerca" giusto per vedere se l'argomento non è già stato trattato, e quello della responsabilità del produttore del rifiuto è stato certamente trattato in lungo e in largo........
SISTRI o non SISTRI (i rifiuti li gestiamo e li tracciamo in Italia da oltre 30 anni, ben prima del sistri), tutte le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti ricadono sul produttore del rifiuto.
Il produttore del rifiuto è il soggetto la cui attività produce i rifiuti (ovvero consente a tali rifiuti di venire al mondo)
Per l'azienda X strutturata in 100 unità le quali a loro volta sono strutturate su varie unità operative, a maggior ragione se registrate in CCIAA (questo è un caso tipico di una ASL), ciascuna unità operativa periferica che produca autonomamente dei rifiuti è tenuta ai propri adempimenti ambientali (registro di carico e scarico - nei casi previsti, sistri - nei casi previsti, corretta gestione del deposito temporaneo, corretta gestione nelle fasi di scelta del percorso di smaltimento/recupero ecc...)
In materia ambientale, le responsabilità penali personali (perchè tanto è a questo che vuoi arrivare), non sono suddivise e ripartite in modo chiaro dal legislatore e per giunta non è neppure previsto in modo esplicito l'istituto della delega di responsabilità (che invece è previsto e regolamentato in materia di sicurezza).
Evidentemente un'azienda tanto strutturata e complessa avrà certamente attribuito incarichi e deleghe diversificate a vari soggetti, però in materia ambientale non è sufficiente "nominare un responsabile", ma è necessario che la delega sia formale e rispetti tutta una serie di requisiti di legge per avere un minimo di validità. E comunque anche in caso di delega ineccepibile, rimane sempre facoltà di un eventuale giudice decidere se accettarla o meno.
Per farla breve, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti prodotti da tutta l'azienda X ricade sulle seguenti figure:
-) il rappresentante legale dell'azienda X, a meno che il livello di delega e di decentramento non si sia spinto fino al punto di delegare anche la rappresentanza legale delle unità periferiche (nel qual caso è responsabile il rappresentante legale dell'unità)
-) il Responsabile tecnico dell'azienda (se presente, ma ovviamente lo sarà), anche qui sulla base delle deleghe formali che ha ricevuto
-) il direttore o coordinatore dell'unità operativa interessata. Questo non è esplicitamente scritto in alcuna parte della norma, ma ci sono svariati orientamenti giurisprudenziali che stabiliscono che chi sta in posizione apicale in un'azienda/unità operativa, non può far finta di non sapere che succede sotto di lui.......diversamente che cavolo dirige?
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
grazie
Grazie, non conoscevo tali formalità, è la prima volta che mi iscrivo ad una comunity.
Non vorrei passare da maleducato, la mia è è stata semplicemente inesperienza.
Sono un giurista e recentemente mi sto approcciando alla normativa ambientale, particolarmente alla questione rifiuti.
Ho notato, come anche tu hai ben affermato nel tuo post, che non c'è molta chiarezza a livello normativo e
giurisprudenziale.
Nella situazione che ti ho descritto, ho un procuratore a capo delle varie unità principali, che ha ricevuto procura notarile anche per le questioni ambientali e ho nelle varie unità operative dei direttori che non hanno procura per la materia ambientale ma che materialmente producono rifiuti ed eseguono tutti gli adempimenti previsti da Legge.
Ho dunque un produttore che è l'unità operativa ma la responsabilità di ciò che avviene a livello ambientale a mio avviso è imputabile esclusivamente al procuratore a capo dell'unità principale.
Il direttore dell'unità operativa esegue semplicemente le direttive ricevute ed applica quanto previsto da queste e dalla Legge.
Non trovi sia corretta questa interpretazione?
Ti ringrazio, cari saluti.
p.s. scusa ancora..
Non vorrei passare da maleducato, la mia è è stata semplicemente inesperienza.
Sono un giurista e recentemente mi sto approcciando alla normativa ambientale, particolarmente alla questione rifiuti.
Ho notato, come anche tu hai ben affermato nel tuo post, che non c'è molta chiarezza a livello normativo e
giurisprudenziale.
Nella situazione che ti ho descritto, ho un procuratore a capo delle varie unità principali, che ha ricevuto procura notarile anche per le questioni ambientali e ho nelle varie unità operative dei direttori che non hanno procura per la materia ambientale ma che materialmente producono rifiuti ed eseguono tutti gli adempimenti previsti da Legge.
Ho dunque un produttore che è l'unità operativa ma la responsabilità di ciò che avviene a livello ambientale a mio avviso è imputabile esclusivamente al procuratore a capo dell'unità principale.
Il direttore dell'unità operativa esegue semplicemente le direttive ricevute ed applica quanto previsto da queste e dalla Legge.
Non trovi sia corretta questa interpretazione?
Ti ringrazio, cari saluti.
p.s. scusa ancora..
GianniC- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.10.13
Re: Responsabilità produzione rifiuti in Azienda
Non sono formalità.......
tornando al quesito:
I procuratori se sono muniti di delega redatta come si deve (e aggiungo, accettata dal giudice in caso di contenzioso) certamente rispondono a titolo personale della gestione dei rifiuti e possono in questa ipotesi tenere indenne il rappresentante legale di tutta la baracca.
I direttori delle unità operative non possono limitarsi ed eseguire pedissequamente le direttive impartite dall'alto, altrimenti che cavolo dirigono? Non ci sarebbe bisogno di un Direttore (che avrà logicamente qualifica adeguata e livello retributivo adeguato), se così non fosse non sarebbero Direttori ma semplici operai
Detto inter nos, se tu fossi uno di questi Direttori e il tuo Procuratore a capo dell'Unità di Business ti dicesse di buttare i rifiuti pericolosi nel fiume e tu lo facessi, pensi che un eventuale giudice penale interessato del caso ti farebbe pat pat sulle spalle e ti darebbe un buffetto sulla guancia?
In ogni caso, visto che sei un giurista e che avrai certamente le credenziali per accedere al CED della Cassazione (che io non ho) di consiglio una passeggiata nella sezione rifiuti della Cassazione penale, dove troverai alcune sentenze che sono di questo avviso.
Addirittura riconoscono responsabilità nella gestione dei rifiuti anche ai capocantiere nei cantieri edili (e tra l'altro la cosa mi sembra corretta)
tornando al quesito:
I procuratori se sono muniti di delega redatta come si deve (e aggiungo, accettata dal giudice in caso di contenzioso) certamente rispondono a titolo personale della gestione dei rifiuti e possono in questa ipotesi tenere indenne il rappresentante legale di tutta la baracca.
I direttori delle unità operative non possono limitarsi ed eseguire pedissequamente le direttive impartite dall'alto, altrimenti che cavolo dirigono? Non ci sarebbe bisogno di un Direttore (che avrà logicamente qualifica adeguata e livello retributivo adeguato), se così non fosse non sarebbero Direttori ma semplici operai
Detto inter nos, se tu fossi uno di questi Direttori e il tuo Procuratore a capo dell'Unità di Business ti dicesse di buttare i rifiuti pericolosi nel fiume e tu lo facessi, pensi che un eventuale giudice penale interessato del caso ti farebbe pat pat sulle spalle e ti darebbe un buffetto sulla guancia?
In ogni caso, visto che sei un giurista e che avrai certamente le credenziali per accedere al CED della Cassazione (che io non ho) di consiglio una passeggiata nella sezione rifiuti della Cassazione penale, dove troverai alcune sentenze che sono di questo avviso.
Addirittura riconoscono responsabilità nella gestione dei rifiuti anche ai capocantiere nei cantieri edili (e tra l'altro la cosa mi sembra corretta)
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Responsabilità produzione rifiuti in Azienda
Per esempio:
Cass. III Pen. 5242 del 27.05.1996
Cass. III Pen. 6420 del 11.02.2008
Cass. III Pen. 5242 del 27.05.1996
Cass. III Pen. 6420 del 11.02.2008
Admin- Amministratore
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Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
grazie
Ho avuto modo di leggere le sentenze, la questione mi è più chiara anche se obiettivamente ritengo che sarà il giudice di volta in volta, analizzando il singolo caso, a stabilire le responsabilità.
Riscontro infatti una giurisprudenza ondivaga sulla questione.
Non trovate?
Cari saluti.
Riscontro infatti una giurisprudenza ondivaga sulla questione.
Non trovate?
Cari saluti.
GianniC- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.10.13
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