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Produttore non iscritto, che faccio?
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011013
Produttore non iscritto, che faccio?
Secondo voi se un produttore obbligato all'iscrizione non si è iscritto, che faccio io trasportatore, vado a ritirare e compilo anche le schede del produttore, o proprio non devo andare perché lui non si è iscritto????
FRANCESCA VALLONE- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 20.09.13
Produttore non iscritto, che faccio? :: Commenti
Mica detto che credo a confindustria, mica detto che non conosco tutte le complicità fra le associazioni e il ministero.
Ho solo cercato di riportare la segnalazione su "produttore iscritto" e "produttore non iscritto"... mica scritto che è vangelo.
Però che Babbo Natale esista è una verità assoluta e pure che Cappuccetto rosso sia stata mangiata dal lupo cattivo.. che poi però è morto.
Ho solo cercato di riportare la segnalazione su "produttore iscritto" e "produttore non iscritto"... mica scritto che è vangelo.
Però che Babbo Natale esista è una verità assoluta e pure che Cappuccetto rosso sia stata mangiata dal lupo cattivo.. che poi però è morto.
esatto... Hai risparmiato tempo. Poi (nel mio caso per carità) ogni qual volta deve partire il sitri e contatto i clienti per aggiornamenti vari magicamente qualcuno "spaventato" decide di passare la consulenza alla propria associazione che purtroppo a vita piu' semplice di noi.CJM ha scritto:però! bene vuol dire che la decisione di non mettermi a contattare clienti per verificare le varie iscrizioni, è stata una decisione saggia.MeRi ha scritto:Angel, stessa operatrice? Può darsi... ma io ho telefonato parecchie volte al CC in questi ultimi giorni per vari clienti sostanzialmente tutti non iscritti o con modifiche da fare all'iscrizione fatta anni fa e non più toccata per i vari "fermi" del SISTRI. Gli operatori mi han dato tutti la stessa risposta, quindi deduco che fosse una linea comune. Mi hanno anche detto che finché come TRASPORTATORE, ad esempio, non ho tutto montato e sono però iscritto potevo viaggiare con il cartaceo... Tutte cose che ho preso e riferito con le molle ai clienti...
In ogni caso, avrebbero anche potuto scriverlo nel sito (va beh ..lasciamo perdere)
per la mancata iscrizione te lo dice l'art. 260-bis del TUACJM ha scritto:...al convegno dicevano questo : un conto sono le sanzioni per il non utilizzo del SISTRI un conto sono le sanzioni per la non iscrizione.
Ora, non è oro colato, a cercare i riferimenti ci metto un'ora, ...
leggermente edulcorato dall'art. 39 comma 2 del Dlgs. 205/2010art. 260bis comma 1 ha scritto:I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
art. 39 DLgs. 205 ha scritto:Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 205, e successive modificazioni, i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al cinque per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese, come individuata dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010;
b) con una sanzione pari al cinquanta per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo individuato alla lettera a) del presente comma.
"I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro."
Il problema sta tutto nel capire AD OGGI cosa si intenda per termini previsti......
é vero che nell'art. 6 comma 2 del DLgs 52 del 18/02/2011 è scritto che:
"2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI
prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti
per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione"
ma poi...essendomi perso nei meandri delle varie e successive modifiche.....e trovando scritto sui siti delle CCIAA di Verona e Modena quanto di seguito riportato:
"NOTA IMPORTANTE
I soggetti rientranti nell’obbligo e non ancora iscritti devono effettuare l’iscrizione entro il termine di inizio dell'operatività di competenza."
....mi ero comodamente adeguato e tranquillizzato...
Ora mi fate venire il dubbio.........
Il problema sta tutto nel capire AD OGGI cosa si intenda per termini previsti......
é vero che nell'art. 6 comma 2 del DLgs 52 del 18/02/2011 è scritto che:
"2. I soggetti di cui agli articoli 3 e 5 si iscrivono al SISTRI
prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti
per i quali i medesimi articoli dispongono l'obbligo di iscrizione"
ma poi...essendomi perso nei meandri delle varie e successive modifiche.....e trovando scritto sui siti delle CCIAA di Verona e Modena quanto di seguito riportato:
"NOTA IMPORTANTE
I soggetti rientranti nell’obbligo e non ancora iscritti devono effettuare l’iscrizione entro il termine di inizio dell'operatività di competenza."
....mi ero comodamente adeguato e tranquillizzato...
Ora mi fate venire il dubbio.........
...rileggendo un altro post... però il dubbio mi si risolve....
"Ma scusa al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 10/03/2013 n° 96 si legge: "gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del SISTRI rispettivamente previsto"
L'art. 2 non è stato abrogato dal 101/2013....e pertanto mi sembra di poter dire che il termine per l'iscrizione per un produttore non ancora iscritto sia proprio il 03.03.2014 ed i "termini previsti" dall'articolo 260 bis sono proprio quelli.
Vi ho convinto?
"Ma scusa al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 10/03/2013 n° 96 si legge: "gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del SISTRI rispettivamente previsto"
L'art. 2 non è stato abrogato dal 101/2013....e pertanto mi sembra di poter dire che il termine per l'iscrizione per un produttore non ancora iscritto sia proprio il 03.03.2014 ed i "termini previsti" dall'articolo 260 bis sono proprio quelli.
Vi ho convinto?
ceresio18 ha scritto:...rileggendo un altro post... però il dubbio mi si risolve....
"Ma scusa al comma 4 dell'art. 2 del D.M. 10/03/2013 n° 96 si legge: "gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del SISTRI rispettivamente previsto"
L'art. 2 non è stato abrogato dal 101/2013....e pertanto mi sembra di poter dire che il termine per l'iscrizione per un produttore non ancora iscritto sia proprio il 03.03.2014 ed i "termini previsti" dall'articolo 260 bis sono proprio quelli.
Vi ho convinto?
A me sì!!!
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