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Sistri a pochi giorni.......
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Sistri a pochi giorni.......
17/09/2013
A rischio Sistri i rifiuti delle piccole imprese
Adempimenti. Per chi trasporta propri scarti pericolosi
Sistri al via con pochi punti fermi e molte incertezze. È certo che lo scaglionamento dell'operatività del sistema, prima gli operatori del settore, poi i produttori iniziali di rifiuti, comporti oneri aggiuntivi per i trasportatori. I dubbi, invece, riguardano le procedure che dovranno essere impiegate, ma soprattutto i soggetti tenuti a utilizzarle.
Doppi adempimenti
Dal 1° ottobre, le imprese e gli enti che gestiscono rifiuti pericolosi (trasportatori, intermediari e impianti di trattamento) dovranno iniziare a usare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Durante il periodo di "doppio regime", previsto dall'articolo 3 del Dm 20 marzo 2013, per trenta giorni, ai tradizionali adempimenti previsti per documentare la corretta gestione dei rifiuti, formulari e registri di carico e scarico, dovrà essere affiancato l'impiego del sistema telematico.
Gli oneri graveranno soprattutto sui trasportatori, che fino al 3 marzo dell'anno prossimo dovranno inserire anche i dati che il sistema prevedeva per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quindi tutte le imprese che esercitano attività diverse da quelle connesse alla gestione degli scarti, e dovranno attivare nuove procedure di gestione e di verifica. I produttori saranno tenuti a verificare la corretta compilazione sia del formulario di trasporto, sia della "scheda movimentazione Sistri"; dovranno annotare nel registro gli estremi di entrambi e tenere sotto controllo i documenti provenienti dall'impianto di destinazione. La quarta copia del formulario deve essere restituita, dal trasportatore, entro tre mesi, mentre il gestore dell'impianto deve garantire che la copia su carta della "scheda movimentazione Sistri" ritorni al produttore entro 30 giorni.
Urbani pericolosi
Il Dlgs 152/2006, a seguito dell'emanazione del decreto legge 101/2013, prescrive che sono tenuti a impiegare il sistema «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale», mentre in passato era precisato che, a livello nazionale, l'obbligo riguardasse solo i rifiuti speciali, quindi quelli derivanti dalle attività economiche e non gli urbani. Difficile immaginare l'utilizzo del Sistri per le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi in tutta Italia, ma la norma lo prevede, anche se il regolamento che disciplina il sistema per la tracciabilità continua a escluderlo.
Trasporto di propri rifiuti
Ben più preoccupante l'eventuale coinvolgimento dal 1° ottobre delle migliaia di microimprese autorizzate a trasportare i propri rifiuti pericolosi in piccole quantità. Secondo una sentenza della Corte di giustizia europea, infatti, la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale si riferisce non solo a coloro che trasportano rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che trasportano nella loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti. Se si scegliesse un'interpretazione aderente alle indicazioni della Corte, su tutti questi mezzi dovrebbe essere installata la black box e i trasportatori di propri rifiuti sarebbero tenuti a immettere i dati, sia pur in una fase successiva al trasporto, nel sistema telematico.
Marittimo e intermodale
In precedenza gli operatori del trasporto navale e intermodale erano esplicitamente indicati come soggetti tenuti a usare il Sistri. La recente modifica ha eliminato il riferimento, ma sembra ragionevole ritenere che tali imprese rientrino nella più generale categoria dei trasportatori, mentre deve essere chiarito se l'obbligo si estende anche alle attività ausiliarie del trasporto.
Nuovi produttori
È certo, invece, perché esplicitamente indicato nella norma e conforme alle prescrizioni della direttiva quadro sui rifiuti, che da ottobre gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, debbano usare il Sistri anche in qualità di "nuovi produttori" dei rifiuti pericolosi che decadono dal trattamento. Sarebbe, del resto, irragionevole pretendere che il Sistri sia utilizzato da una piccola impresa che dismette cinque computer portatili e non dai grandi produttori di rifiuti pericolosi.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Mancherebbe poi quella segnalata da Admin sui soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI................
Che CAOS......
A rischio Sistri i rifiuti delle piccole imprese
Adempimenti. Per chi trasporta propri scarti pericolosi
Sistri al via con pochi punti fermi e molte incertezze. È certo che lo scaglionamento dell'operatività del sistema, prima gli operatori del settore, poi i produttori iniziali di rifiuti, comporti oneri aggiuntivi per i trasportatori. I dubbi, invece, riguardano le procedure che dovranno essere impiegate, ma soprattutto i soggetti tenuti a utilizzarle.
Doppi adempimenti
Dal 1° ottobre, le imprese e gli enti che gestiscono rifiuti pericolosi (trasportatori, intermediari e impianti di trattamento) dovranno iniziare a usare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Durante il periodo di "doppio regime", previsto dall'articolo 3 del Dm 20 marzo 2013, per trenta giorni, ai tradizionali adempimenti previsti per documentare la corretta gestione dei rifiuti, formulari e registri di carico e scarico, dovrà essere affiancato l'impiego del sistema telematico.
Gli oneri graveranno soprattutto sui trasportatori, che fino al 3 marzo dell'anno prossimo dovranno inserire anche i dati che il sistema prevedeva per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, quindi tutte le imprese che esercitano attività diverse da quelle connesse alla gestione degli scarti, e dovranno attivare nuove procedure di gestione e di verifica. I produttori saranno tenuti a verificare la corretta compilazione sia del formulario di trasporto, sia della "scheda movimentazione Sistri"; dovranno annotare nel registro gli estremi di entrambi e tenere sotto controllo i documenti provenienti dall'impianto di destinazione. La quarta copia del formulario deve essere restituita, dal trasportatore, entro tre mesi, mentre il gestore dell'impianto deve garantire che la copia su carta della "scheda movimentazione Sistri" ritorni al produttore entro 30 giorni.
Urbani pericolosi
Il Dlgs 152/2006, a seguito dell'emanazione del decreto legge 101/2013, prescrive che sono tenuti a impiegare il sistema «gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale», mentre in passato era precisato che, a livello nazionale, l'obbligo riguardasse solo i rifiuti speciali, quindi quelli derivanti dalle attività economiche e non gli urbani. Difficile immaginare l'utilizzo del Sistri per le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi in tutta Italia, ma la norma lo prevede, anche se il regolamento che disciplina il sistema per la tracciabilità continua a escluderlo.
Trasporto di propri rifiuti
Ben più preoccupante l'eventuale coinvolgimento dal 1° ottobre delle migliaia di microimprese autorizzate a trasportare i propri rifiuti pericolosi in piccole quantità. Secondo una sentenza della Corte di giustizia europea, infatti, la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale si riferisce non solo a coloro che trasportano rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che trasportano nella loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti. Se si scegliesse un'interpretazione aderente alle indicazioni della Corte, su tutti questi mezzi dovrebbe essere installata la black box e i trasportatori di propri rifiuti sarebbero tenuti a immettere i dati, sia pur in una fase successiva al trasporto, nel sistema telematico.
Marittimo e intermodale
In precedenza gli operatori del trasporto navale e intermodale erano esplicitamente indicati come soggetti tenuti a usare il Sistri. La recente modifica ha eliminato il riferimento, ma sembra ragionevole ritenere che tali imprese rientrino nella più generale categoria dei trasportatori, mentre deve essere chiarito se l'obbligo si estende anche alle attività ausiliarie del trasporto.
Nuovi produttori
È certo, invece, perché esplicitamente indicato nella norma e conforme alle prescrizioni della direttiva quadro sui rifiuti, che da ottobre gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi, debbano usare il Sistri anche in qualità di "nuovi produttori" dei rifiuti pericolosi che decadono dal trattamento. Sarebbe, del resto, irragionevole pretendere che il Sistri sia utilizzato da una piccola impresa che dismette cinque computer portatili e non dai grandi produttori di rifiuti pericolosi.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Mancherebbe poi quella segnalata da Admin sui soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI................
Che CAOS......
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