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Produttore e trasportatore conto Proprio: parte il primo di Ottobre?

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Messaggio  Gisella76 Ven Ago 30, 2013 1:51 pm

Ciao a tutti. Ho un dubbio.
Se sono produttore e trasportatore in conto proprio di rifiuti pericolosi (edile piuttosto che spurghista piuttosto che ditta che rimuove amianto). Vengo considerato trasportatore e quindi parto con il Sistri il primo di Ottobre, o vengo considerato solo come produttore di pericolosi e quindi parto con il Sistri il 3 di Marzo? Grze
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Messaggio  riger Ven Ago 30, 2013 3:14 pm

Se per "conto proprio" intendi l'art. 212 comma 8, allora non sei un "trasportatore professionale di rifiuti pericolosi" e slitti a marzo.
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Produttore e trasportatore conto Proprio: parte il primo di Ottobre? Empty trasportatore cat.5 ma solo mezzi con licenza conto proprio

Messaggio  lauramantova Lun Set 02, 2013 10:18 am

Salve,
vi chiedo se avete già risolto il mio dubbio simile a quello del precedente post:
ditta edile che rimuove amianto è iscritta in cat.5 per il trasporto dei rifiuti da lei stessa prodotti perchè la solo autorizzazione trasporto conto proprio rifiuti (art.212 comma Cool non è sufficiente per le quantità prodotte (essendo superiori ai 30 kg/die).
La ditta ha la sola licenza trasporto conto proprio (quella della motorizzazione) sui mezzi.
E' da considerarsi "gestore" di rifiuti e quindi soggetta all'operatività entro il 1 ottobre?


Vi ringrazio delle vostre risposte, in attesa di ricevere quelle dall'Albo che ho contattato (dato che le risposte del call center SISTRI per me non hanno molta attendibilità legale).

Saluti

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Messaggio  isamonfroni Lun Set 02, 2013 11:32 am

Chi è iscritto alla cat. 5 dell'Albo Gestori è un Gestore professionale di rifiuti, a prescindere dal fatto che si trasporti soltanto i propri e che lo faccia al di fuori del comma 8 che prevede quantità troppo esigue.


Visto che la ditta trasporta solo il suo amianto è corretto che abbia la licenza di trasporto in conto proprio.

Sistri dal 1° ottobre

Non credo proprio che l'Albo possa dirti qualcosa di diverso.

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Messaggio  lauramantova Lun Set 02, 2013 12:00 pm

Ciao Isa,
grazie della risposta, in effetti proprio poco fa l'Albo di Venezia mi ha dato la stessa motivazione in merito alla necessità SISTRI al 1 ottobre...io ci ho provato a trovare un escamotage!

Buon lavoro e grazie ancora della conferma avuta.

Saluti
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Set 02, 2013 4:56 pm

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale
di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013.


questo significa che un rimotore di amianto che trasporta il proprio rifiuto è soggetto a SISTRI da ottobre come trasportatore e da marzo come produttore?

mi sembra una ca**ata mostruosa: chi ha fatto questo decreto, il rag. Fantozzi.
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Messaggio  SA82 Mer Set 04, 2013 11:47 am

Cioè praticamente io produttore iniziale di rifiuto e contestualmente trasportatore di rifiuti pericolosi nonchè impianto di gestione, faccio partire la mia "tracciabilità" del rifiuto dalla sua presa in carico in qualità di trasportatore.. E la fase relativa alla produzione come la gestisco? Praticamente la chiavetta usb produttore non la utilizzo e la prima operazione utile che andrò ad effettuare sarà quella di attivare la chiavetta trasportatore dalla sede legale, che per inciso è la stessa del produttore, procedendo ad inserire i dati relativi ai soggetti, quindi anche quelli del produttore - che sarei sempre io - , coinvolti nelle operazione di gestione?
No comment...
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Messaggio  LT Mar Set 24, 2013 4:52 pm

La ditta per cui lavoro si trova nella stessa situazione sopra indicata:
iscritta alla cat. 5 per trasporto rifiuti pericolosi in c/p + iscrizione cat. 10 per bonifica amianto.
Il Sistri sostiene che per noi quindi, si parte dal 1 ottobre in quanto trasportatori.
Io non ne sono convinta poichè non svolgiamo l'attività a titolo professionale.
A tal proposito ho trovato questo articolo sul sito di Confindustria che confermerebbe quanto da me sostenuto (fa riferimento al codice ateco di iscrizione dell'azienda al registro imprese).
Voi cosa ne pensate?
Vi riporto l'articolo

Confindustria ha pubblicato oggi 17/09/13 alcune indicazioni operative sulla partenza del sistema Sistri prevista per il 1 ottobre 2013 per i gestori e i trasportatori di rifiuti pericolosi

Le indicazioni si sono rese necessarie non disponendo ancora, a pochi giorni dall'avvio del Sistri, dell'attesa circolare ministeriale con la risposta ai numerosi quesiti posti dalle associazioni.

Le indicazioni non sostituiscono, ovviamente, l’attesa circolare ministeriale: sono state predisposte all’unico fine di dare una prima risposta plausibile ai quesiti più importanti e indifferibili che ci vengono posti dalle imprese, in vista dell’ormai imminente avvio.

Il punto più rilevante delle indicazioni riguarda un chiarimento sui soggetti obbligati a utilizzare Sistri a partire dal 1 ottobre, che vengono così specificati:

a) trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese, individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49,iscritte all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi iscritti all’albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo;

b) gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da  terzi individuate presso il Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;

c) nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;

d) intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di servizi, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
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Messaggio  SA82 Mer Set 25, 2013 2:04 pm

Quindi in base all'articolo pubblicato da Confindustria il 17.09.2013,
_ i trasportatori di rifiuti pericolosi - soggetti iscritti all’albo nazionale gestori ambientali in categoria 5 - sono tenuti ad utilizzare il sistri. Restano esclusi i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi iscritti all’albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per altro motivo.
"Se non obbligati per altro motivo"? E quale sarebbe il motivo? Sono un trasportatore iscritto in categoria 5.. potrebbe esser questo, per caso?
Comunque non esiste alcuna guida rapida che evidenzi il caso.. di Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 non ne parla nessuno!
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Messaggio  LT Mer Set 25, 2013 4:54 pm

Se fosse vero che bisogna valutare anche il codice ateco come indicato da Confindustria avremmo finalmente chiarito la situazione e spiegato una volta per tutte cosa s'intende per "professionale".
Ho posto la domanda al Sistri che chiaramente ha smentito la cosa...Rolling Eyes
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Messaggio  Admin Mer Set 25, 2013 8:16 pm

I trasportatori c/p di rifiuti pericolosi non saranno assoggettati al Sistri. Su questo punto, proprio oggi, abbiamo avuto rassicurazioni dalla nostra federazione, che e' in continuo contatto con il MATTM.
Probabilmente sara' una delle indicazioni contenute nella famigerata circolare esplicativa da recepire in sede di conversione del DL.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Set 26, 2013 10:29 am

Admin ha scritto:I trasportatori c/p di rifiuti pericolosi non saranno assoggettati al Sistri. Su questo punto, proprio oggi, abbiamo avuto rassicurazioni dalla nostra federazione .....
se puoi dire QUALE Federazione così da tranquillizzare anche noi sull'attendibilità della fonte ... !? Embarassed 
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Messaggio  Admin Gio Set 26, 2013 2:34 pm

Non e' un segreto: Federambiente.
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Messaggio  Carachiara Ven Set 27, 2013 11:28 am

Admin ha scritto:I trasportatori c/p di rifiuti pericolosi non saranno assoggettati al Sistri. Su questo punto, proprio oggi, abbiamo avuto rassicurazioni dalla nostra federazione, che e' in continuo contatto con il MATTM.
Probabilmente sara' una delle indicazioni contenute nella famigerata circolare esplicativa da recepire in sede di conversione del DL.
ma se la ditta è iscritta (sempre con il c/proprio ed esclusivamente per propri rifiuti pericolosi) in cat. 5 xchè i 30 kg non sono sufficienti?
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Messaggio  Carachiara Ven Set 27, 2013 11:30 am

isamonfroni ha scritto:Chi è iscritto alla cat. 5 dell'Albo Gestori è un Gestore professionale di rifiuti, a prescindere dal fatto che si trasporti soltanto i propri e che lo faccia al di fuori del comma 8 che prevede quantità troppo esigue.


Visto che la ditta trasporta solo il suo amianto è corretto che abbia la licenza di trasporto in conto proprio.

Sistri dal 1° ottobre

Non credo proprio che l'Albo possa dirti qualcosa di diverso.
io son d'accordo con te, anche alla luce della circolare di confindustria. La Corte di Giustizia europea con la sentenza 9 giugno 2005 (C-207/03),
fornisce una interpretazione precisa della locuzione “trasporto a titolo professionale”
dichiarando che “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell'articolo 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano,
nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che,
pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale
rifiuti da essi stessi prodotti”
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Produttore e trasportatore conto Proprio: parte il primo di Ottobre? Empty Trasporto c/p

Messaggio  Gi Lun Nov 18, 2013 1:24 pm

nell'ultima circolare sul SISTRI appare però chiaro che il c/p riguardi sia l'iscrizione in base all'art.212 c.8 e sia in cat.5.
"gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 6 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5".

Quindi la definizione "titolo professionale" risulta interpretata in modo diverso.
Credo che sia curioso che nel decreto 101/2013 convertito in legge non compaia mai la parola esplicita c/p, ma venga esplicitata la partenza al 3 marzo solo nella circolare, che però non è legge.

Quindi in base alla circolare i trasporti effettuati in conto proprio (sempre ovviamente speciali pericolosi) sia in base art. 212 c. 8 e cat.5 saranno l'unica categoria di trasportatori a partire nella seconda tornata.
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