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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri

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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 3 Empty "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Gio Ago 22, 2013 8:48 am

Promemoria primo messaggio :

Come anticipato dai ministri Orlando e Zanonato, è in arrivo un decreto legge che conterrà, tra gli altri provvedimenti, semplificazioni in materia di Sistri.
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2013/08/21/Dl-Fare-2-giu-costo-energia-revisione-Sistri-bonifiche_9183386.html
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Messaggio  marcosperandio Lun Set 02, 2013 6:21 pm

@fabio: per come la vedo io tu trasportatore di pericolosi dal primo ottobre devi aprile la scheda compilando anche la parte produttore, io impianto a destino la chiudo. Arriverai dal produttore con due copie, farai aggiungere data, ora e firma lasciandone una copia al produttore.
Il quale per i primi 30 giorni emetterá comunque fir registrando su vecchio registro c/ s magari fir e numero scheda. Dopo i 30 giorni ho qualche dubbio in più ma secondo me continua con vecchio registro c/s in quanto non creando su cronologico sistri (sino a marzo 2014) movimenti di carico, non può associare lo scarico della scheda aperta dal produttore e quindi non può utilizzare in modo completo il cronologico sistri.

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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 3 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  fabio65 Lun Set 02, 2013 6:56 pm

Grazie Marco per la risposta.
Anche a me la logica mi fa giungere alla tua conclusione ma purtroppo la logica nella n/s bella italietta conta fino ad un certo punto....
Il mio dubbio è che la scheda sistri non mi sembra possa essere annotata nel registro di carico scarico come se fosse un FIR, in quanto la legge non lo prevede da nessuna parte.
Ergo o dalla fine del doppio binario il produttore di speciali pericolosi è esonerato dal FIR e dal registro di carico e scarico o ne rimane soggetto fino al momento in cui aderirà o sarà obbligato ad aderire al Sistri. Quindi temo che il doppio binario debba rimanere in vigore fino a quel momento e non per 30 giorni.
Cosa ne pensate ?
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Messaggio  ceresio18 Mar Set 03, 2013 9:01 am

ciao, io temo proprio che fino al 3 aprile 2014 i produttori dovranno comunque emettere il FIR e quindi il trasportatore ed il destinatario dovranno gestire due documenti di trasporto...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Set 03, 2013 6:16 pm

marcosperandio ha scritto:@fabio: per come la vedo io tu trasportatore di pericolosi dal primo ottobre devi aprile la scheda compilando anche la parte produttore, io impianto a destino la chiudo. Arriverai dal produttore con due copie, farai aggiungere data, ora e firma lasciandone una copia al produttore.
Il quale per i primi 30 giorni emetterá comunque fir registrando su vecchio registro c/ s magari fir e numero scheda. Dopo i 30 giorni ho qualche dubbio in più ma secondo me continua con vecchio registro c/s ....
Non solo userà il reg c/s ma anche il FIR. E tutto ciò fino al 04.04.2014.  Ce lo dice il NON abrogato art. 3 "Regime transitorio" del DM 20.03.13  (con il piccolo dolorino che l'art. 3 suddetto si riferisce ai termini di operatività previsti dall'art. 1 (brutalmente abrogato) dello stesso DM, e non ai termini di operatività come modificati dal comma 2 e 3 dell'art. 11 del DL recentissimo)

fabio65 ha scritto:..... Quindi temo che il doppio binario debba rimanere in vigore fino a quel momento e non per 30 giorni. Cosa ne pensate ?
IMHO come detto sopra il doppio binario del produttore (fino al 04.04.14) è diverso dal doppio binario del trasportatore (fino al 02.11.13) ai sensi di quell'art. 3 citato del DM 20.03.13 Embarassed che si richiama alle DIVERSE categorie ok ?

PS:  qualche anima pia si ricorda in quale art. e Decreto era stato prorogato il "doppio binario" originariamente previsto dal tristemente famoso art. 12 c. 2 del DM 17.12.09  confused  perché temo che nel frattempo quel Decreto di proroga sia stato abrogato ...
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Messaggio  fabio65 Mar Set 03, 2013 7:39 pm

Quindi c' è differenza tra il doppio binario del produttore e il doppio binario del trasportatore ma andiamo un attimo alla pratica dell'attività di un trasportatore di microraccolta.
Io non so come opera la clientela dei miei colleghi trasportatori di altre zone d'Italia, ma so come opera la n/s. Ebbene (con stima per difetto) il 95% dei n/s clienti non emette il formulario (lo emettiamo o lo compiliamo noi per loro) e l'80% non compila il registro di carico e scarico (lo fanno gli autisti quando ritirano il rifiuto). Quindi il doppio binario del produttore equivale nella pratica al doppio binario del trasportatore. Premesso questo mi chiedo se almeno potremo evitare di aggiornare dopo il 02/11/13 il n/s registro di carico e scarico trasportatori e limitarci agli adempimenti sistri, o dovremo aggiornare pure il n/s fino a quando il sistri entrerà in vigore anche per i produttori ?
Scusate la prolissità ma presumo che queste problematiche siano condivise da tanti frequentatori di questo utilissimo forum che, a mio parere, rappresenta l'unica fonte di assistenza per gli addetti ai lavori rispetto alla latitanza ed incompetenza degli organi istituzionali.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Set 06, 2013 12:53 pm

Admin ha scritto:Per le sviste non c'e' niente da fare, purtroppo.
Posso ipotizzare che vi si porra' rimedio in fase di conversione in legge, ma fin all'approvazione definitiva, che si suppone ben oltre il 1 ottobre, la confusione regnera' sovrana.
Probabilmente il MATTM se ne uscira' con qualche comunicato privo di alcun valore legale.
ecco come faranno: http://gazzette.comune.jesi.an.it/2013/206/2.htm#sthash.OSg9nLAM.dpuf
ma per ora si sono dimenticati di noi che valiamo come il 2 di bastoni con la briscola a spade
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Messaggio  Admin Ven Set 06, 2013 1:17 pm

Allora occorre attendere l'"Errata corrige-bis"? Surprised
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Messaggio  michela.b Mar Set 10, 2013 11:00 am

ho scritto la seguente mail al sistri, spero in una risposta. se x caso ce l'avete già voi, meglio ancora.
"un produttore di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti nel lontano 2010 si era iscritto al sistri perché obbligato dalla legge. Data l’evoluzione normativa sembra che oggi non sia più obbligato all’iscrizione. Pertanto, qualora  non volesse aderire su base volontaria, può cancellarsi e restituire i dispositivi?"
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Messaggio  Supremoanziano Mar Set 10, 2013 11:57 am

Così, tanto per vedere se c'è una reazione, avrei chiesto anche la restituzione della somma versata come "contributo Sistri"...
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Messaggio  CROCIDOLITE Mar Set 10, 2013 2:57 pm

Senza parole


http://www.lavoroeambiente.it/Focus.aspx?id=8230
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Set 10, 2013 3:10 pm

anche Realacci vuole avere risposte:

http://www.ilvelino.it/it/article/sistri-realacci-ministero-ambiente-risponde-venerdi-in-commissione/d586ac37-d23d-4d6f-9c7f-9d339636982a/
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Messaggio  CJM Mar Set 10, 2013 3:36 pm

Quella degli psicologi me l'ero persa
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Messaggio  tfrab Mar Set 10, 2013 3:40 pm

CJM ha scritto:Quella degli psicologi me l'ero persa
e che rifiuto pericoloso produce uno psicologo? (gli altri medici posso provare a are uno sforzo)
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Messaggio  CJM Mar Set 10, 2013 3:45 pm

tfrab ha scritto:
CJM ha scritto:Quella degli psicologi me l'ero persa
e che rifiuto pericoloso produce uno psicologo? (gli altri medici posso provare a are uno sforzo)
infatti.. però se non erro nell'articoletto postato da piazza pulita ho letto psicologi... o forse sono io che ho sonno
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Messaggio  tfrab Mar Set 10, 2013 3:47 pm

no, no, ho letto anch'io psicologi, o abbiamo sonno in due (può essere) oppure è una disposizione abbastanza misteriosa
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Messaggio  CJM Mar Set 10, 2013 3:56 pm

tfrab ha scritto:no, no, ho letto anch'io psicologi, o abbiamo sonno in due (può essere) oppure è una disposizione abbastanza misteriosa
sinceramente mi sono messa a ridere... "il paziente classificato rifiuto speciale pericoloso" .. poi ho pensato che si siano sbagliati, forse volevano scrivere psichiatri, che effettivamente prescrivono farmaci. Comunque si vedrà
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Messaggio  riger Mar Set 10, 2013 4:10 pm

CJM ha scritto:
tfrab ha scritto:no, no, ho letto anch'io psicologi, o abbiamo sonno in due (può essere) oppure è una disposizione abbastanza misteriosa
sinceramente mi sono messa a ridere... "il paziente classificato rifiuto speciale pericoloso" .. poi ho pensato che si siano sbagliati, forse volevano scrivere psichiatri, che effettivamente prescrivono farmaci. Comunque si vedrà
fossero anche psichiatri, li prescrivono, si fermano al pezzo di carta...
almeno IMHO, da cosa riescono a scrivere in gazzetta ufficiale di certo loro hanno più esperienza in campo
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Messaggio  isamonfroni Mar Set 10, 2013 4:17 pm

CJM ha scritto:
tfrab ha scritto:no, no, ho letto anch'io psicologi, o abbiamo sonno in due (può essere) oppure è una disposizione abbastanza misteriosa
sinceramente mi sono messa a ridere... "il paziente classificato rifiuto speciale pericoloso" .. poi ho pensato che si siano sbagliati, forse volevano scrivere psichiatri, che effettivamente prescrivono farmaci. Comunque si vedrà
Ragazzi, prima di tutto è un articolo di giornale e i giornalisti sappiamo che sono sempre eccezzzionali (il numero delle z NON è un errore).

In ogni caso certi pazienti dopo il trattamento sono ridotti uno straccio = diventano rifiuto = rifiuto pericoloso ["dentro" abbiamo un sacco di metalli pesanti, lo stomaco è a pH estremo, molte parti di noi non sono facilmente biodegradabili, siamo pieni di idrocarburi (ciccia) ecc.. ecc.., se poi uno ha i denti finti o qualche protesi è fatta.......]

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Messaggio  CJM Mar Set 10, 2013 4:18 pm

hai assolutamente ragione riger
era per "inventarsi una possibilità"
... comunque si vedrà

@isa Very Happy 
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Messaggio  michela.b Mer Set 11, 2013 3:25 pm

Supremoanziano ha scritto:Così, tanto per vedere se c'è una reazione, avrei chiesto anche la restituzione della somma versata come "contributo Sistri"...
grazie mi hai fatto rotolare dalle risate davanti al pc! Smile
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Messaggio  zorba Gio Set 12, 2013 7:49 am

In tutta questa confusione sul Sistri si sono aperte molte discussioni e può darsi che questa osservazioni sia già stata fatta e mi sia sfuggita (nel qual caso chiedo venia), ma...

vi siete accorti che la versione originaria dell’art. 188-ter diceva che sono tenuti ad iscriversi al Sistri «gli  enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi...», mentre la versione modificata in vigore dal 31 agosto parla ora genericamente di «produttori iniziali di rifiuti pericolosi», nozione nella quale rientrano anche soggetti “diversi” da enti e imprese?

Significa che tra i soggetti tenuti all’iscrizione sono compresi – ad esempio – anche gli studi professionali che producono rifiuti pericolosi?
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 3 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Gio Set 12, 2013 8:07 am

Sì, era emerso in un'altra discussione e hai fatto bene a postarlo qui, dove stiamo raccogliendo tutti i dubbi.
Proprio ieri, parlando d'altro, mi è caduto l'occhio sull'art. 193, novellato dal D.Lgs 205/10 e che entrerà in vigore il 1 ottobre 2013 (e che era stato concepito per un diverso scenario di riferimento): al comma 1 si dispone l'obbligo del formulario unicamente per gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212, c.8.
Cosa ne pensate?
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 3 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  zorba Gio Set 12, 2013 8:30 am

Admin ha scritto:Cosa ne pensate?
Proprio ieri, in relazione alla data di partenza del 3 marzo 2014 per i trasportatori di rifiuti pericolosi ex art. 212/8° comma, tu stesso avevi giustamente scritto così in un altro topic:
Admin ha scritto:Io credo che l'intenzione del ministero fosse quella, però anche in questo caso (come è accaduto per i rifiuti urbani pericolosi) avrebbero potuto scriverlo meglio.
La Corte di Giustizia europea con la sentenza 9 giugno 2005 (C-207/03), fornisce una interpretazione precisa della locuzione “trasporto a titolo professionale” dichiarando che “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell'articolo 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti”.
E dovremmo saperlo bene, essendo incappati in una procedura d'infrazione.
La "nuova" versione dell'art. 193, effettivamente pensata per tutt'altro scenario [oddio, "pensata"... Crying or Very sad  ], sembra ora tagliata su misura per una data di partenza del 1° ottobre anche per i trasportatori di rifiuti pericolosi ex art. 212/8° comma.
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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 3 Empty Trasportatori professionali e comma 8

Messaggio  euclione Gio Set 12, 2013 11:30 pm

Admin ha scritto: La Corte di Giustizia europea con la sentenza 9 giugno 2005 (C-207/03), fornisce una interpretazione precisa della locuzione “trasporto a titolo professionale” dichiarando che “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell'articolo 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti”.

Tutto vero. Infatti abbiamo registrato anche i trasportatori in conto proprio, come dispone la direttiva. Quindi a livello di normativa comunitaria siamo a posto. Ma qui parliamo di normativa nazionale, sulla quale la Corte europea non ha giurisdizione. Non conosco obblighi comunitari di adottare la nomenclatura UE nella normativa nazionale estranea alla direttiva. Non vedo quindi perchè Bruxelles dovrebbe aprire una procedura di infrazione se esentiamo dal Sistri i trasportatori in conto proprio del comma 8, che sono regolarmente registrati. In base a quale articolo della direttiva? E' una decisione solo italiana. Sbaglio? A me sembra che ci facciamo del male da soli.
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Messaggio  Admin Ven Set 13, 2013 7:36 am

euclione ha scritto:Admin ha scritto: La Corte di Giustizia europea con la sentenza 9 giugno 2005 (C-207/03), fornisce una interpretazione precisa della locuzione “trasporto a titolo professionale” dichiarando che “la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell'articolo 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti”.

Tutto vero. Infatti abbiamo registrato anche i trasportatori in conto proprio, come dispone la direttiva. Quindi a livello di normativa comunitaria siamo a posto. Ma qui parliamo di normativa nazionale, sulla quale la Corte europea non ha giurisdizione. Non conosco obblighi comunitari di adottare la nomenclatura UE nella normativa nazionale estranea alla direttiva. Non vedo quindi perchè Bruxelles dovrebbe aprire una procedura di infrazione se esentiamo dal Sistri i trasportatori in conto proprio del comma 8, che sono regolarmente registrati. In base a quale articolo della direttiva? E' una decisione solo italiana. Sbaglio? A me sembra che ci facciamo del male da soli.
Evidentemente mi sono espresso male.
Non mi pare di aver detto che bisogna estendere il Sistri anche ai trasportatori conto proprio di rifiuti non pericolosi (e ci mancherebbe altro!).
Il punto è: se il legislatore voleva escluderli (cosa buona e giusta) avrebbe dovuto scrivere che sono tenuti ad aderire i trasportatori di cui all'art. 212, c.5 e non, genericamente, i trasportatori professionali, perchè in tal modo l'equivoco si genera eccome!
Con la dizione "trasportatori professionali" si intendono anche i trasportatori in conto proprio che....ecc.
Tutto qui.
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