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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri

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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 2 Empty "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  Admin Gio Ago 22, 2013 8:48 am

Promemoria primo messaggio :

Come anticipato dai ministri Orlando e Zanonato, è in arrivo un decreto legge che conterrà, tra gli altri provvedimenti, semplificazioni in materia di Sistri.
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/istituzioni/2013/08/21/Dl-Fare-2-giu-costo-energia-revisione-Sistri-bonifiche_9183386.html
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Messaggio  riger Ven Ago 30, 2013 3:21 pm

marcosperandio ha scritto:secondo la mia lettura no vecchio registro c/s per pericolosi a destino con la conseguente pazzesca rottura di gestire due registri diversi con chissá quale metodo di aggregazione per il mud del prossimo anno.
fosse interoperabile, il software gestionale raccoglierebbe tutti i dati e li smisterebbe un po' su carta e un po' su SISTRI, e conseguente MUD (solo per i NP, la PA non potrebbe esigere due volte la dichiarazione degli stessi dati).
Ma a 31 giorni dall'entrata in vigore, senza nemmeno sapere come sarà, vedo difficile per le software house imbastire qualcosa....

A proposito di MUD, se non sbaglio e se non è abrogato, con partenza 1/10 entro il 30/9 vanno caricate le giacenze ed entro il 31/12 va fatto il "minimud" fino a settembre...
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Messaggio  marcosperandio Ven Ago 30, 2013 3:53 pm

La ns. Software house (grande) oggi dice che sono ancora in attesa di info tecniche da selex!?!?!?

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Messaggio  Admin Ven Ago 30, 2013 6:14 pm

Per le sviste non c'e' niente da fare, purtroppo.
Posso ipotizzare che vi si porra' rimedio in fase di conversione in legge, ma fin all'approvazione definitiva, che si suppone ben oltre il 1 ottobre, la confusione regnera' sovrana.
Probabilmente il MATTM se ne uscira' con qualche comunicato privo di alcun valore legale.
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Messaggio  marcosperandio Ven Ago 30, 2013 6:36 pm

Admin ha scritto:Per le sviste non c'e' niente da fare, purtroppo.
Posso ipotizzare che vi si porra' rimedio in fase di conversione in legge, ma fin all'approvazione definitiva, che si suppone ben oltre il 1 ottobre, la confusione regnera' sovrana.
Probabilmente il MATTM se ne uscira' con qualche comunicato privo di alcun valore legale.
Oppure cercheranno di chiarire all'interno dei manuali, con la medesima validitá legale.
Giá ora nel manuale operativo ci sono alcune cose simpatiche quale il termine in cui deve essere compilata la scheda prima della partenza che varia, corto per i primi 12 mesi, il doppio successivamente.

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Messaggio  Admin Ven Ago 30, 2013 6:51 pm

Quella dei rifiuti urbani pericolosi, che (sarebbero) soggettti al Sistri, e' troppo grossa.
Occorre un intervento normativo, di rango primario.
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Messaggio  fabiodafirenze Ven Ago 30, 2013 10:49 pm

marcosperandio ha scritto:La ns. Software house (grande) oggi dice che sono ancora in attesa di info tecniche da selex!?!?!?
avrai notato che ad agosto è uscita una nuova specifica delle interfacce SIS, questo ha un certo effetto su tutti i software..

dal pdv della mitica interoperabilità se ci fossero ancora sei mesi alla partenza sarei nervoso, se ce ne fossero tre, preoccupato: con 31 gg e 1 ora (per ora) tutto sommato son istericamente divertito..
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Messaggio  marcosperandio Ven Ago 30, 2013 11:34 pm

fabiodafirenze ha scritto:
marcosperandio ha scritto:La ns. Software house (grande) oggi dice che sono ancora in attesa di info tecniche da selex!?!?!?
avrai notato che ad agosto è uscita una nuova specifica delle interfacce SIS, questo ha un certo effetto su tutti i software..

dal pdv della mitica interoperabilità se ci fossero ancora sei mesi alla partenza sarei nervoso, se ce ne fossero tre, preoccupato: con 31 gg e 1 ora (per ora) tutto sommato son istericamente divertito..
Da profano onestamente non so quante variazioni ci siano state dalla precedente release. Vedo che nel manuale operativo qualche cambiamento in alcuni campi delle schede e del cronologico c'è stato.
Comunque rrano in ritardo anche l'ultima volta che dovevamo partire.
Siccome è un software caro, siccome siedono dall'inizio al tavolo con selex e siccome se la tirano tanto mi girano che siano sempre in ritardo quando se la tiravano dicendo che erano tanto veloci e bravi.
Siccome so che uno dei loro commerciali ci legge, si sbrigassero!

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Messaggio  fabiodafirenze Sab Ago 31, 2013 12:40 am

facendo esclusiamente un discorso tecnico e non commerciale, con queste tempistiche e con sostanzialmente un minimo di circa 13 mesi di 'fermo macchine', per tutti, sw house e operatori, c'è solo da essere istericamente divertiti.. Gli impianti che dovrebbero partire il 1 ottobre dovrebbero tutti più o meno usare un software, dovranno comunque fare tutti il doppio o triplo del lavoro di prima (ronchi, sistri, sistri per chi sta 'a valle' e non lo usa ancora), senza che un vero periodo di testing sia mai stato fatto, sia perché il sistri non è mai partito, sia per la volatilità delle specifiche. La cosa positiva è che - rebus sic stantibus - il 2 ottobre ci sarà la fine definitiva del sistri, e la scomparsa nel bunker antiatomico del MATTM dei responsabili.
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Messaggio  Admin Sab Ago 31, 2013 3:24 pm

Pubblicato in Gazzetta, mi pare che sia confermata la versione in circolazione: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-08-31&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false
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Messaggio  sueli Dom Set 01, 2013 8:28 am

ohhhh ma che bella notizia ...
che bel buongiorno....Suspect 

prevedo un settembre MOOOOOLTO caldo !

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"Decreto del fare 2": revisione del Sistri - Pagina 2 Empty Re: "Decreto del fare 2": revisione del Sistri

Messaggio  sueli Lun Set 02, 2013 10:35 am

. Per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, [b]inclusi i nuovi produttori,[/b] il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

scusate sarà la vecchiaia ma io non ho capito !

differenza tra nuovi produttori (immagino non iscritti al SISTRI) e produttori iniziali ?

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Messaggio  milic Lun Set 02, 2013 11:00 am

sueli ha scritto:. Per gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, [b]inclusi i nuovi produttori,[/b] il termine iniziale di operatività del Sistri è fissato al 1° ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

scusate sarà la vecchiaia ma io non ho capito !

differenza tra nuovi produttori (immagino non iscritti al SISTRI) e produttori iniziali  ?

"chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la composizione di detti rifiuti".
("NUOVO PRODUTTORE") deve essere aggiunto al termine dell'art. 183 comma 1 lettera f del 152/06
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Set 02, 2013 11:24 am

milic ha scritto:
sueli ha scritto:differenza tra nuovi produttori (immagino non iscritti al SISTRI) e produttori iniziali  ?
"chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la composizione di detti rifiuti".
("NUOVO PRODUTTORE") deve essere aggiunto al termine dell'art. 183 comma 1 lettera f del 152/06
integrando RISPETTOSAMENTE @milic che è stato un pocolino troppo sintetico:
la spiegazione del "nuovo produttore" te la da il neopubblicato art. 11 al suo comma 12. ok?
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Messaggio  milic Lun Set 02, 2013 11:26 am

[/quote]integrando RISPETTOSAMENTE  @milic che è stato un pocolino troppo sintetico:
la spiegazione del "nuovo produttore" te la da il neopubblicato art. 11 al suo comma 12. ok?
[/quote]
Confermo  Wink Wink Wink
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Messaggio  sueli Lun Set 02, 2013 11:35 am

grazie, ma questa è la conferma che sono proprio andata .... study 

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Messaggio  pastorenomade Lun Set 02, 2013 2:18 pm

In pratica i "nuovi produttori" sono i produttori di rifiuti pericolosi originati da attività di recupero/smaltimento. Giusto?
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Messaggio  Supremoanziano Lun Set 02, 2013 2:29 pm

Non vedo altre ipotesi.

Speriamo che qualcuno ce lo spieghi.
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Messaggio  marcosperandio Lun Set 02, 2013 5:10 pm

Dubbio di tipo normativo:
Il punto 3 del decreto legge preannuncia uno o più decreti del ministro che specifichino le categorie di cui al punto 1.
Mettiamo che non abbiano voglia/tempo di farli (cosa che vedo molto probabile) entro il 1 ottobre, che succede?

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Messaggio  Admin Lun Set 02, 2013 5:29 pm

Non ci sara' nessun decreto entro il 1 ottobre.
Per come l'ho capita, il MATTM puo' fare due cose:
- estendere il sistema individuando ulteriori soggetti tra i recuperatori e gli smaltititori di rifiuti non pericolosi; entro il 3 marzo 2014
- esentare alcune categori tra quelle attualmente obbligate al sistema (produttori e gestori di rifiuti pericolosi).
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Messaggio  fabio65 Lun Set 02, 2013 6:12 pm

Scontato che tra un pò le n/s linee telefoniche saranno bersagliate di telefonate dei n/s clienti, io povero trasportatore che si occupa solo di microraccolta, nelle more di riprendere in mano tutta la normativa ed i vari manuali Vi chiedo lumi se queste mie deduzioni sono corrette :
1) I produttori di non pericolosi sono totalmente esentati (quindi si continua con FIR e registro carico scarico sia per le loro incombenze che per le n/s di trasportatori) ;
2) I produttori di pericolosi sono esentati fino a marzo 2014 (quindi doppio binario dal 1° ottobre per 30 giorni ??, poi scheda sistri emessa dal trasportatore per loro conto alla stregua dei produttori di pericolosi non soggetti al sistri tipo i medici professionisti).
Ebbene se il punto 2 è corretto i miei clienti produttori soggetti a partire dal 2014 dovranno continuare a tenere il registro di carico/scarico anche dopo il doppio binario? E cosa dovranno registrare la scheda sistri ? Oppure si dovrà continuare il doppio binario ad oltranza fino a marzo 2014 ?
Aiutooooooo.... non mi raccapezzo piùRolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes 
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Messaggio  marcosperandio Lun Set 02, 2013 6:21 pm

@fabio: per come la vedo io tu trasportatore di pericolosi dal primo ottobre devi aprile la scheda compilando anche la parte produttore, io impianto a destino la chiudo. Arriverai dal produttore con due copie, farai aggiungere data, ora e firma lasciandone una copia al produttore.
Il quale per i primi 30 giorni emetterá comunque fir registrando su vecchio registro c/ s magari fir e numero scheda. Dopo i 30 giorni ho qualche dubbio in più ma secondo me continua con vecchio registro c/s in quanto non creando su cronologico sistri (sino a marzo 2014) movimenti di carico, non può associare lo scarico della scheda aperta dal produttore e quindi non può utilizzare in modo completo il cronologico sistri.

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Messaggio  fabio65 Lun Set 02, 2013 6:56 pm

Grazie Marco per la risposta.
Anche a me la logica mi fa giungere alla tua conclusione ma purtroppo la logica nella n/s bella italietta conta fino ad un certo punto....
Il mio dubbio è che la scheda sistri non mi sembra possa essere annotata nel registro di carico scarico come se fosse un FIR, in quanto la legge non lo prevede da nessuna parte.
Ergo o dalla fine del doppio binario il produttore di speciali pericolosi è esonerato dal FIR e dal registro di carico e scarico o ne rimane soggetto fino al momento in cui aderirà o sarà obbligato ad aderire al Sistri. Quindi temo che il doppio binario debba rimanere in vigore fino a quel momento e non per 30 giorni.
Cosa ne pensate ?
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Messaggio  ceresio18 Mar Set 03, 2013 9:01 am

ciao, io temo proprio che fino al 3 aprile 2014 i produttori dovranno comunque emettere il FIR e quindi il trasportatore ed il destinatario dovranno gestire due documenti di trasporto...
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Set 03, 2013 6:16 pm

marcosperandio ha scritto:@fabio: per come la vedo io tu trasportatore di pericolosi dal primo ottobre devi aprile la scheda compilando anche la parte produttore, io impianto a destino la chiudo. Arriverai dal produttore con due copie, farai aggiungere data, ora e firma lasciandone una copia al produttore.
Il quale per i primi 30 giorni emetterá comunque fir registrando su vecchio registro c/ s magari fir e numero scheda. Dopo i 30 giorni ho qualche dubbio in più ma secondo me continua con vecchio registro c/s ....
Non solo userà il reg c/s ma anche il FIR. E tutto ciò fino al 04.04.2014.  Ce lo dice il NON abrogato art. 3 "Regime transitorio" del DM 20.03.13  (con il piccolo dolorino che l'art. 3 suddetto si riferisce ai termini di operatività previsti dall'art. 1 (brutalmente abrogato) dello stesso DM, e non ai termini di operatività come modificati dal comma 2 e 3 dell'art. 11 del DL recentissimo)

fabio65 ha scritto:..... Quindi temo che il doppio binario debba rimanere in vigore fino a quel momento e non per 30 giorni. Cosa ne pensate ?
IMHO come detto sopra il doppio binario del produttore (fino al 04.04.14) è diverso dal doppio binario del trasportatore (fino al 02.11.13) ai sensi di quell'art. 3 citato del DM 20.03.13 Embarassed che si richiama alle DIVERSE categorie ok ?

PS:  qualche anima pia si ricorda in quale art. e Decreto era stato prorogato il "doppio binario" originariamente previsto dal tristemente famoso art. 12 c. 2 del DM 17.12.09  confused  perché temo che nel frattempo quel Decreto di proroga sia stato abrogato ...
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Messaggio  fabio65 Mar Set 03, 2013 7:39 pm

Quindi c' è differenza tra il doppio binario del produttore e il doppio binario del trasportatore ma andiamo un attimo alla pratica dell'attività di un trasportatore di microraccolta.
Io non so come opera la clientela dei miei colleghi trasportatori di altre zone d'Italia, ma so come opera la n/s. Ebbene (con stima per difetto) il 95% dei n/s clienti non emette il formulario (lo emettiamo o lo compiliamo noi per loro) e l'80% non compila il registro di carico e scarico (lo fanno gli autisti quando ritirano il rifiuto). Quindi il doppio binario del produttore equivale nella pratica al doppio binario del trasportatore. Premesso questo mi chiedo se almeno potremo evitare di aggiornare dopo il 02/11/13 il n/s registro di carico e scarico trasportatori e limitarci agli adempimenti sistri, o dovremo aggiornare pure il n/s fino a quando il sistri entrerà in vigore anche per i produttori ?
Scusate la prolissità ma presumo che queste problematiche siano condivise da tanti frequentatori di questo utilissimo forum che, a mio parere, rappresenta l'unica fonte di assistenza per gli addetti ai lavori rispetto alla latitanza ed incompetenza degli organi istituzionali.
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