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Circolare del ministro Orlando sul divieto di conferimento in discarica del rifiuto tal quale o tritovagliato
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Circolare del ministro Orlando sul divieto di conferimento in discarica del rifiuto tal quale o tritovagliato
A tutte le Regioni
Alle Province autonome di Trento e di Bolzano
Oggetto: Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009.
Con la circolare U.prot.GAB -2009-0014963, emanata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “pro tempore” in data 30 giugno 2009, sono stati forniti alcuni chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005, entrambi di diretta derivazione comunitaria.
In particolare, la circolare ha:
a) chiarito la definizione di “trattamento” ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica;
b) stabilito che a predeterminate condizioni la “raccolta differenziata spinta” può far venir meno l’obbligo di trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica;
c) precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura “transitoria” senza stabilire, però, in modo espresso il termine finale di applicazione di tale regime; termine individuato con un generico rinvio alla definitiva entrata a regime della normativa sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.lgs 36/2003 ed al D.M. 3 agosto 2005.
L’incertezza del termine finale di efficacia della circolare U.prot.GAB -2009-0014963 del 30/06/2009, sta sollevando dubbi interpretativi ed applicativi e rischia di esporre l’Italia a nuove procedure di infrazione.
Infatti, la Commissione Europea, con nota del 17 giugno 2011, ha inviato alla Repubblica
italiana una lettera di costituzione in mora [SG(2011)D/9693 C(2011)4113] per violazione della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 2008/98/CE.
Nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, la stessa Commissione, con il parere
motivato prot. 9026 del 1/06/2012, ha fornito dei chiarimenti sui contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare per essere conformi al dettato comunitario e, con il ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana – registro della Corte numero causa C-323/13 – ha, tra l’altro, rilevato la necessità di un trattamento adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti da raccolta differenziata.
A tal fine, la Commissione, ha precisato che:
“il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a
modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura
pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l’effetto [art.
1 - Direttiva 1999/31/CE] di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana” ;
“…un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti
indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un’adeguata selezione delle
diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica
dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente e i rischi sulla salute umana…” ai sensi della normativa comunitaria;
“…il metodo relativo alla raccolta differenziata…non potrebbe costituire un trattamento
ai sensi dell’art. 6 lettera a) della direttiva 199/31/CE letto alla luce del combinato
disposto dell’art. 1 della direttiva 199/31/CE e degli 4 e 13 a) della direttiva 2008/98/CE
in quanto il fatto che la percentuale di raccolta differenziata venga aumentata non
autorizza a concludere che la parte di rifiuto che rimane indifferenziato non debba essere
sottoposto ad un trattamento adeguato, comprensivo di stabilizzazione della frazione
organica dei rifiuti stessi, prima della messa in discarica e pertanto non è tale da evitare o
ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute
umana…” .
Quindi, per quanto concerne le indicazioni della circolare in merito alla definizione di “trattamento” (di cui alla precedente lettera a), alla data del 1° giugno 2012, la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE.
Tale obbligo, previsto dall’ordinamento nazionale - art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003 – deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
Infatti, le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia.
Per quanto concerne, invece, le indicazioni della circolare sulla natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla circolare, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
Si deve poi aggiungere che, successivamente alla data di adozione della circolare, sono state adottate nuove norme per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Più precisamente, il D.M. 27 settembre 2010, che ha sostituito e abrogato il D.M 3 agosto 2005, ha superato le difficoltà applicative che avevano reso necessario definire il regime transitorio in questione.
In particolare, sono state superate le difficoltà applicative del D.M 3 agosto 2005 dovute al limite molto restrittivo del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) nell’eluato (test di cessione) che non era raggiungibile per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi di matrice organica, ancorché ben stabilizzati biologicamente; limite che, per le discariche di rifiuti non pericolosi, non era previsto dalla disciplina europea e rendeva di fatto inapplicabile il D.Lgs. 36/2003.
Infine, è scaduto il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
In conclusione, alla luce del parere motivato della Commissione Europea e delle citate sopravvenute norme, il regime transitorio disciplinato dalla circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 e le indicazioni ivi fornite non sono più efficaci.
Con l’occasione, al fine di rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente, si rende necessario ribadire, con l’urgenza del caso, la necessità di dare piena attuazione al programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica previsto dall’art. 5 del D.Lgs 36/2003 e di incentivare la raccolta differenziata.
Si ricorda, da ultimo, che entro il 2015, come stabilito dall’art. 181, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020.
Tutto ciò fatto presente, si invitano le Regioni e Province autonome in indirizzo ad osservare quanto sopra disposto e ad adottare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie.
On. Andrea Orlando
Alle Province autonome di Trento e di Bolzano
Oggetto: Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009.
Con la circolare U.prot.GAB -2009-0014963, emanata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “pro tempore” in data 30 giugno 2009, sono stati forniti alcuni chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005, entrambi di diretta derivazione comunitaria.
In particolare, la circolare ha:
a) chiarito la definizione di “trattamento” ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica;
b) stabilito che a predeterminate condizioni la “raccolta differenziata spinta” può far venir meno l’obbligo di trattamento ai fini del conferimento dei rifiuti in discarica;
c) precisato, altresì, che dette indicazioni hanno natura “transitoria” senza stabilire, però, in modo espresso il termine finale di applicazione di tale regime; termine individuato con un generico rinvio alla definitiva entrata a regime della normativa sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica di cui al D.lgs 36/2003 ed al D.M. 3 agosto 2005.
L’incertezza del termine finale di efficacia della circolare U.prot.GAB -2009-0014963 del 30/06/2009, sta sollevando dubbi interpretativi ed applicativi e rischia di esporre l’Italia a nuove procedure di infrazione.
Infatti, la Commissione Europea, con nota del 17 giugno 2011, ha inviato alla Repubblica
italiana una lettera di costituzione in mora [SG(2011)D/9693 C(2011)4113] per violazione della direttiva 1999/31/CE e della direttiva 2008/98/CE.
Nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, la stessa Commissione, con il parere
motivato prot. 9026 del 1/06/2012, ha fornito dei chiarimenti sui contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare per essere conformi al dettato comunitario e, con il ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana – registro della Corte numero causa C-323/13 – ha, tra l’altro, rilevato la necessità di un trattamento adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti da raccolta differenziata.
A tal fine, la Commissione, ha precisato che:
“il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a
modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura
pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l’effetto [art.
1 - Direttiva 1999/31/CE] di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana” ;
“…un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti
indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un’adeguata selezione delle
diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica
dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente e i rischi sulla salute umana…” ai sensi della normativa comunitaria;
“…il metodo relativo alla raccolta differenziata…non potrebbe costituire un trattamento
ai sensi dell’art. 6 lettera a) della direttiva 199/31/CE letto alla luce del combinato
disposto dell’art. 1 della direttiva 199/31/CE e degli 4 e 13 a) della direttiva 2008/98/CE
in quanto il fatto che la percentuale di raccolta differenziata venga aumentata non
autorizza a concludere che la parte di rifiuto che rimane indifferenziato non debba essere
sottoposto ad un trattamento adeguato, comprensivo di stabilizzazione della frazione
organica dei rifiuti stessi, prima della messa in discarica e pertanto non è tale da evitare o
ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute
umana…” .
Quindi, per quanto concerne le indicazioni della circolare in merito alla definizione di “trattamento” (di cui alla precedente lettera a), alla data del 1° giugno 2012, la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE.
Tale obbligo, previsto dall’ordinamento nazionale - art. 7, comma 1, del D.lgs. 36/2003 – deve necessariamente includere un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.
Infatti, le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico biologico e l’incenerimento con recupero di calore e/o energia.
Per quanto concerne, invece, le indicazioni della circolare sulla natura equipollente della “raccolta differenziata spinta” al trattamento (di cui alla precedente lettera b), le disposizioni della Direttiva discariche 1999/31/CE e del D.Lgs. 36/2003 (artt. 5 e 7) come interpretate dalla Commissione Europea evidenziano che la sola raccolta differenziata spinta, come definita dalla circolare, non è di per se idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica (art. 5), non viene data anche la dimostrazione (art. 7) che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
Si deve poi aggiungere che, successivamente alla data di adozione della circolare, sono state adottate nuove norme per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Più precisamente, il D.M. 27 settembre 2010, che ha sostituito e abrogato il D.M 3 agosto 2005, ha superato le difficoltà applicative che avevano reso necessario definire il regime transitorio in questione.
In particolare, sono state superate le difficoltà applicative del D.M 3 agosto 2005 dovute al limite molto restrittivo del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) nell’eluato (test di cessione) che non era raggiungibile per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi di matrice organica, ancorché ben stabilizzati biologicamente; limite che, per le discariche di rifiuti non pericolosi, non era previsto dalla disciplina europea e rendeva di fatto inapplicabile il D.Lgs. 36/2003.
Infine, è scaduto il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
In conclusione, alla luce del parere motivato della Commissione Europea e delle citate sopravvenute norme, il regime transitorio disciplinato dalla circolare U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009 e le indicazioni ivi fornite non sono più efficaci.
Con l’occasione, al fine di rispettare i limiti fissati dalla normativa vigente, si rende necessario ribadire, con l’urgenza del caso, la necessità di dare piena attuazione al programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica previsto dall’art. 5 del D.Lgs 36/2003 e di incentivare la raccolta differenziata.
Si ricorda, da ultimo, che entro il 2015, come stabilito dall’art. 181, comma 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., deve essere garantita almeno la raccolta differenziata per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, al fine di conseguire gli obiettivi comunitari entro il 2020.
Tutto ciò fatto presente, si invitano le Regioni e Province autonome in indirizzo ad osservare quanto sopra disposto e ad adottare le ulteriori iniziative necessarie, in termini di attuazione della pianificazione con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti dalle norme comunitarie.
On. Andrea Orlando
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Circolare del ministro Orlando sul divieto di conferimento in discarica del rifiuto tal quale o tritovagliato
e' una bomba .... come la canzone di "Moreno" ... tuttavia chiarisce pienamento quanto dubitativamente si interpretava, anche se con una circolare......
magonero- Utente Attivo
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