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trasbordo rifiuti per la Germania
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Spedizioni transfrontaliere
Pagina 1 di 1
trasbordo rifiuti per la Germania
Ciao a tutti,
so che l'argomento è già stato trattato in parte, ma non riesco a trovare dei riferimenti normativi univoci a parte il poliedrico art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Il caso specifico è questo: dei rifiuti speciali pericolosi devono essere trasportati dall'Italia alla Germania; il vettore italiano è iscritto all'AGA in cat. 5 e ha anche la licenza per il trasporto internazionale di merci ma intende servirsi per la tratta tedesca di un vettore tedesco.
In sostanza il vettore italiano trasporterebbe, supponiamo, da Frascati al confine con l'Austria; poi, da qualche parte i rifiuti (in big bags) verrebbero trasbordati sui mezzi del vettore tedesco con annotazione sui formulari, sull'allegato VII e sul documento di movimento internazionale dei dati di quest'ultimo.
L'art. 193 sembrerebbe non legare la possibilità di trasbordo solo a casi eccezionali ma anche ad esigenze operative di trasporto quindi si dovrebbe poter fare. Non riesco però a trovare, ad esempio, qualche testo che dica se il trasbordo debba essere effettuato in centri autorizzati o possa essere fatto nel piazzale del vettore italiano.
Cosa ne pensate?
so che l'argomento è già stato trattato in parte, ma non riesco a trovare dei riferimenti normativi univoci a parte il poliedrico art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Il caso specifico è questo: dei rifiuti speciali pericolosi devono essere trasportati dall'Italia alla Germania; il vettore italiano è iscritto all'AGA in cat. 5 e ha anche la licenza per il trasporto internazionale di merci ma intende servirsi per la tratta tedesca di un vettore tedesco.
In sostanza il vettore italiano trasporterebbe, supponiamo, da Frascati al confine con l'Austria; poi, da qualche parte i rifiuti (in big bags) verrebbero trasbordati sui mezzi del vettore tedesco con annotazione sui formulari, sull'allegato VII e sul documento di movimento internazionale dei dati di quest'ultimo.
L'art. 193 sembrerebbe non legare la possibilità di trasbordo solo a casi eccezionali ma anche ad esigenze operative di trasporto quindi si dovrebbe poter fare. Non riesco però a trovare, ad esempio, qualche testo che dica se il trasbordo debba essere effettuato in centri autorizzati o possa essere fatto nel piazzale del vettore italiano.
Cosa ne pensate?
Ranx- Utente Attivo
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trasbordo rifiuti pericolosi in big bags
"Rispondo" a me stesso per rinfrescare un po l'argomento. Leggendo la normativa ed un interessantissimo articolo di M.V. Balossi mi sono quasi convinto che il trasbordo di rifiuti sia un'operazione, oltre che lecita, anche auspicabile nel caso citato (il trasportatore straniero, tra l'altro, non dovrebbe nemmeno avere l'iscrizione in Italia, mi sembra). Rimane il dubbio se il trasbordo possa essere fatto dal trasportatore stesso nel suo piazzale o se anche per questo tipo di operazione necessitano autorizzazioni particolari. Mi aiutate a capire?
Ranx- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
fonte ? meglio se internet !Ranx ha scritto:...Leggendo la normativa ed un interessantissimo articolo di M.V. Balossi ....
ciao ci penso
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
http://www.tuttoambiente.it/wp-content/uploads/2012/06/C_00991.pdfvaghestelledellorsa ha scritto:fonte ? meglio se internet !Ranx ha scritto:...Leggendo la normativa ed un interessantissimo articolo di M.V. Balossi ....
ciao ci penso
Ranx- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
grazie.Ranx ha scritto:http://www.tuttoambiente.it/wp-content/uploads/2012/06/C_00991.pdfvaghestelledellorsa ha scritto:fonte ? meglio se internet !Ranx ha scritto:...Leggendo la normativa ed un interessantissimo articolo di M.V. Balossi ....
ciao ci penso
Ci ho pensato: se sei sul suolo germanico o austro-ungarico dovrai rispettare il dettato normativo tetesko in merito, ti pare ?
Il fatto (pratikonen) che sia possibbile te lo conferma l'all. VII che al campo 5 (o il campo 8 dell'All. IB) ti parla di 1°, 2°, 3° vettore con diverse date di presa in carico ... ciusto ?
Infine i luoghi di trasbordo sono fra le info che le autorità competenti potranno richiederti (rectius: nel tuo caso, che tu fornirai giocando d'anticipo!) all'atto del rilascio della notifica, ok? (ed una volta autorizzati i luoghi quelli devono essere !!)
estratto dal Reg. CE 1013/2006 smi
Allegato II
Informazioni e documenti che corredano la notifica
Parte 1
Informazioni da fornire sul, o allegare al, documento di notifica
[...]
13. Mezzi di trasporto previsti.
14. Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
[...]
Parte 3
Informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti
[...]
4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
[/quote]4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
[/quote]Ma nel nostro caso il trasbordo avviene tra due modalità di trasporto uguali (gomma/gomma). La tua è un'interpretazione estensiva della norma?
Inoltre il mangia wurstel quando viene in Italia, opera con la sua autorizzazione teutonica?
[/quote]Ma nel nostro caso il trasbordo avviene tra due modalità di trasporto uguali (gomma/gomma). La tua è un'interpretazione estensiva della norma?
Inoltre il mangia wurstel quando viene in Italia, opera con la sua autorizzazione teutonica?
Ranx- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
vaghestelledellorsa ha scritto:4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
SI. E' estensiva e come ti ho scritto sopra "gioca d'anticipo" segnalando i luoghi di trasbordo (goma-gomma of course !) che ti verranno AUTORIZZATI assieme alla notifica (che ti autorizza tutto il procedimento che TU hai pensato e che LORO hanno approvato, ok ?)Ranx ha scritto:Ma nel nostro caso il trasbordo avviene tra due modalità di trasporto uguali (gomma/gomma). La tua è un'interpretazione estensiva della norma?
Non dimenticare che quel passaggio che cito del Reg. 1013 è ricompreso in un paragrafo della Parte 3 che si intitola Informazioni e documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti
intendi il camionista tetesko ? ma nella tua ipotesi non dovevamo già essere su suolo austriaco? se non fosse così allora il vettore estero deve essere iscritto nel proprio ALbo del Paese d'origine (se ne hanno uno di Albo come in Svizzera, Austria, Olanda, Germania ) e nel nostro ma con una proceura supersemplificata ai limiti della concorrenza sleale verso i ns vettori, ok ?Ranx ha scritto:...Inoltre il mangia wurstel quando viene in Italia, opera con la sua autorizzazione teutonica?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
intendi il camionista tetesko ? ma nella tua ipotesi non dovevamo già essere su suolo tetesko ?[/quote]No, il trasbordo avverrebbe in suolo italiano in un nostro piazzale, quindi il germanico dovrebbe varcare il confine per venirsi a prendere il carico.Ranx ha scritto:...Inoltre il mangia wurstel quando viene in Italia, opera con la sua autorizzazione teutonica?
Ranx- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
ok già risposto sopra: Autorizz germanica + autorizz. tranfrontaliera italica www.albogestoririfiuti.it/iscrizionetransfrontalieri.aspxRanx ha scritto:No, il trasbordo avverrebbe in suolo italiano in un nostro piazzale, quindi il germanico dovrebbe varcare il confine per venirsi a prendere il carico.
Te biàsce ? Quindi adesso è più "interessantissimo" l'articolo della Balossi o le risposte del forum ? eh he he he
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
Me biàsce! e sono più interessanti le risposte del forum anche perchè "interattive". Non mi rimane che mettere in moto il "muletto".vaghestelledellorsa ha scritto:ok già risposto sopra: Autorizz germanica + autorizz. tranfrontaliera italica www.albogestoririfiuti.it/iscrizionetransfrontalieri.aspxRanx ha scritto:No, il trasbordo avverrebbe in suolo italiano in un nostro piazzale, quindi il germanico dovrebbe varcare il confine per venirsi a prendere il carico.
Te biàsce ? Quindi adesso è più "interessantissimo" l'articolo della Balossi o le risposte del forum ? eh he he he
Grazie.
Ranx- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
muli & mule triestine ?Ranx ha scritto: Non mi rimane che mettere in moto il "muletto" ...
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
Solo un vecchio carrello elevatore brianzolo.........vaghestelledellorsa ha scritto:muli & mule triestine ?Ranx ha scritto: Non mi rimane che mettere in moto il "muletto" ...
Ranx- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
Come le due fattispecie si possano confondere è, francamente, incomprensibile; infatti, è assolutamente evidente che si tratta di due situazioni completamente diverse; la stessa circolare 4 agosto 1998 nell' incipit dei singoli commi si esprime usando le locuzioni "nel caso" e "in caso" :
1. il comma 1, n. 1, lettera v) , circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 contempla il caso del trasbordo "totale" (il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi). È consentito "per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici..." . Non c'è dubbio che, nel caso di cui è quesito, ci si trovi dinanzi alle classiche "concrete esigenze operative" (ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con indubbi benefici per la qualità dell'aria).
Ovviamente, nelle annotazioni dovranno essere riportati tutti gli estremi indicati dalla citata circolare 4 agosto 1998: "gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle annotazioni" . Certamente, l'annotazione è lunga, ma la disciplina positiva non ne prevede l'entità materiale (lunga o corta). In questo caso, è inoltre previsto dalla circolare che, a conclusione del trasporto, gli originali del formulario dovranno restare: due al produttore/detentore; uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e uno al destinatario finale. Per gli altri soggetti, la circolare ammette l'uso di fotocopie del formulario (comma 3). Tra gli imprevisti tecnici, invece, rientra la rottura o la "panne" del mezzo.
2. Il comma 4, n. 1, lettera v) della medesima circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 contempla il caso del trasbordo "parziale" (il viaggio di parte del carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi). È consentito "per motivi eccezionali" . L'eccezionalità dell'evento è sempre riconducibile, sotto il profilo fenomenologico, alla sua non prevedibilità; quindi, il motivo è eccezionale, solo se e in quanto non è prevedibile (alla stregua di un terremoto, o di un'alluvione). In sostanza, con questa seconda previsione, la circolare si limita a censire il trasbordo parziale, e lo tollera, ma lo relega ad una situazione talmente residuale da connotarla con il criterio della eccezionalità (si ripete, non prevedibilità). Il che ha un senso, tutto quanto potrebbe avvenire e che giustifica il trasbordo "totale" ricade tra le "esigenze operative e gli imprevisti tecnici" (di cui al comma 1). Tuttavia, i Ministeri competenti, all'epoca, lasciarono una "finestra aperta" perché (stanti le particolarità dei vari trasporti) poteva esserci qualcosa di diverso che potesse giustificare il trasbordo di una sola parte del carico. L'importante era (ed è) la tracciabilità dei rifiuti. In questi casi, infatti, il comma 4 suggerisce che "il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.
Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso" . In sostanza dunque, il trasbordo parziale del carico non è ammesso, se non — si ripete — per motivi eccezionali.
Quindi, poiché nel caso di cui è quesito, non sembra che si versi nella ipotesi di trasbordo parziale, ma totale, si ritiene che l'ipotesi da seguire sia quella sub 1), nel rispetto di quanto declinato dalla circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998. La circolare non è fonte di diritto, ma solo un atto amministrativo; tuttavia, nella sua qualità di atto amministrativo contribuisce a disciplinare il sistema delle scritture ambientali e garantisce la perfetta rintracciabilità dei rifiuti.
Questo deve essere il dato saliente per il controllore. Tuttavia, resta fermo che nessuno può confondere le due ipotesi rese evidenti dalla circolare citata scegliendo quella che più gli aggrada. Le fattispecie sono diverse e individuate, in modo estremamente chiaro.
1. il comma 1, n. 1, lettera v) , circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 contempla il caso del trasbordo "totale" (il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi). È consentito "per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici..." . Non c'è dubbio che, nel caso di cui è quesito, ci si trovi dinanzi alle classiche "concrete esigenze operative" (ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con indubbi benefici per la qualità dell'aria).
Ovviamente, nelle annotazioni dovranno essere riportati tutti gli estremi indicati dalla citata circolare 4 agosto 1998: "gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle annotazioni" . Certamente, l'annotazione è lunga, ma la disciplina positiva non ne prevede l'entità materiale (lunga o corta). In questo caso, è inoltre previsto dalla circolare che, a conclusione del trasporto, gli originali del formulario dovranno restare: due al produttore/detentore; uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale e uno al destinatario finale. Per gli altri soggetti, la circolare ammette l'uso di fotocopie del formulario (comma 3). Tra gli imprevisti tecnici, invece, rientra la rottura o la "panne" del mezzo.
2. Il comma 4, n. 1, lettera v) della medesima circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998 contempla il caso del trasbordo "parziale" (il viaggio di parte del carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi). È consentito "per motivi eccezionali" . L'eccezionalità dell'evento è sempre riconducibile, sotto il profilo fenomenologico, alla sua non prevedibilità; quindi, il motivo è eccezionale, solo se e in quanto non è prevedibile (alla stregua di un terremoto, o di un'alluvione). In sostanza, con questa seconda previsione, la circolare si limita a censire il trasbordo parziale, e lo tollera, ma lo relega ad una situazione talmente residuale da connotarla con il criterio della eccezionalità (si ripete, non prevedibilità). Il che ha un senso, tutto quanto potrebbe avvenire e che giustifica il trasbordo "totale" ricade tra le "esigenze operative e gli imprevisti tecnici" (di cui al comma 1). Tuttavia, i Ministeri competenti, all'epoca, lasciarono una "finestra aperta" perché (stanti le particolarità dei vari trasporti) poteva esserci qualcosa di diverso che potesse giustificare il trasbordo di una sola parte del carico. L'importante era (ed è) la tracciabilità dei rifiuti. In questi casi, infatti, il comma 4 suggerisce che "il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.
Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso" . In sostanza dunque, il trasbordo parziale del carico non è ammesso, se non — si ripete — per motivi eccezionali.
Quindi, poiché nel caso di cui è quesito, non sembra che si versi nella ipotesi di trasbordo parziale, ma totale, si ritiene che l'ipotesi da seguire sia quella sub 1), nel rispetto di quanto declinato dalla circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998. La circolare non è fonte di diritto, ma solo un atto amministrativo; tuttavia, nella sua qualità di atto amministrativo contribuisce a disciplinare il sistema delle scritture ambientali e garantisce la perfetta rintracciabilità dei rifiuti.
Questo deve essere il dato saliente per il controllore. Tuttavia, resta fermo che nessuno può confondere le due ipotesi rese evidenti dalla circolare citata scegliendo quella che più gli aggrada. Le fattispecie sono diverse e individuate, in modo estremamente chiaro.
magonero- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
Francamente non riesco a cogliere immediatamente il nesso fra quest'ultimo coltissimo intervento dottrinale e il quesito proposto.....
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
scusatemi, era solo per ricordare l'atto amministrativo della circolare
magonero- Utente Attivo
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Re: trasbordo rifiuti per la Germania
Per tornare all'argomento:
il secondo vettore (da ns piazzale Italia trasbordo sino a destino Germania) sarebbe italiano con autorizzazioni per la Germania. Ma questo trasportatore sostiene che il trasbordo non è consentito. E' una battaglia interpretativa infinita.
il secondo vettore (da ns piazzale Italia trasbordo sino a destino Germania) sarebbe italiano con autorizzazioni per la Germania. Ma questo trasportatore sostiene che il trasbordo non è consentito. E' una battaglia interpretativa infinita.
Ranx- Utente Attivo
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trasbordo programmato e Sistri
Aggiungo un po di :
il trasbordo, secondo la scheda movimentazione Sistri del trasportatore, può essere solo "non programmato" in quanto è presente solo quest'opzione, ma, ad esempio, il manuale operativo Sistri (7/8/13) al 6.5.3. sembrerebbe contemplare questa ipotesi almeno nelle spedizioni transfrontaliere.
Che ne dite?
il trasbordo, secondo la scheda movimentazione Sistri del trasportatore, può essere solo "non programmato" in quanto è presente solo quest'opzione, ma, ad esempio, il manuale operativo Sistri (7/8/13) al 6.5.3. sembrerebbe contemplare questa ipotesi almeno nelle spedizioni transfrontaliere.
Che ne dite?
Ranx- Utente Attivo
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