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Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
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Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Stralcio quest'argomento da altra discussione, in attesa di pareri.
A mio avviso, l'omessa indicazione di peso lordo e tara (prassi molto diffusa), a rigore è una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 258, c.4 TUA (formulario incompleto, dati non ricostruibili altrimenti).
A mio avviso, l'omessa indicazione di peso lordo e tara (prassi molto diffusa), a rigore è una condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 258, c.4 TUA (formulario incompleto, dati non ricostruibili altrimenti).
Ultima modifica di Admin il Mer Lug 03, 2013 9:12 am - modificato 1 volta.
Admin- Amministratore
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Sfondi una porta aperta, sono del parere che se c'è un campo da compilare, vada compilato.
Tuttavia, è altre sì vero che se il peso in partenza è presunto, tara e lordo presunti non aggiungono alcuna informazione sensibile, piuttosto è meglio una buona indicazione dei colli....
Tuttavia, è altre sì vero che se il peso in partenza è presunto, tara e lordo presunti non aggiungono alcuna informazione sensibile, piuttosto è meglio una buona indicazione dei colli....
riger- Moderatore
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
buongiorno, ripropongo il mio pensiero che se il peso è presunto in partenza, come il percorso..... il dato deve essere fornito a destino (o come il percorso durante il tragitto nelle annotazioni del medesimo a causa di un interruzione stradale o fermo tecnico o quant'altro)...
magonero- Utente Attivo
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
solo a destino, se verificato, si hanno i dati certi da indicare al campo 6....
l'alternativa è indicare in partenza e non verificare a destino se si ha un sistema di pesatura adeguato e il rifiuto non subisce variazioni durante il tragitto....
ma è un mio pensiero, spero non sanzionabile...
l'alternativa è indicare in partenza e non verificare a destino se si ha un sistema di pesatura adeguato e il rifiuto non subisce variazioni durante il tragitto....
ma è un mio pensiero, spero non sanzionabile...
magonero- Utente Attivo
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Io la penso così:
"..Nemo ad impossibilia tenetur.."
Ovvero nessuno è tenuto a fare cose impossibili.
Se vogliamo metterla su un piano obiettivo mi aspetterei e esigerei di vedere i campi del peso lordo e tara compilati per chi dispone di sistemi di pesatura.
Al contrario mi aspetterei ed esigerei di vedere tali campi lasciati in bianco per quelli che non ne hanno, indicando solo il totale e del peso presunto e inserendo una nota nel formulario specificando che si tratta di peso stimato.
Tutto questo ovviamente per pura e semplice logica. Poi ovviamente sappiamo che il mondo è bello perchè èvario avariato
"..Nemo ad impossibilia tenetur.."
Ovvero nessuno è tenuto a fare cose impossibili.
Se vogliamo metterla su un piano obiettivo mi aspetterei e esigerei di vedere i campi del peso lordo e tara compilati per chi dispone di sistemi di pesatura.
Al contrario mi aspetterei ed esigerei di vedere tali campi lasciati in bianco per quelli che non ne hanno, indicando solo il totale e del peso presunto e inserendo una nota nel formulario specificando che si tratta di peso stimato.
Tutto questo ovviamente per pura e semplice logica. Poi ovviamente sappiamo che il mondo è bello perchè è
Redox- Utente Attivo
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
io sono dell'idea che tara e lordo non siano parametri da riportare obbligatoriamente sui formulari per i seguenti motivi:
1) non sempre il produttore ha la pesa;
2) la tara (causa serbatoio pieno o vuoto) può essere diversa sul luogo di carico dal luogo di scarico;
3) è quantomeno bizzarro il fatto che tara e lordo siano contemplati al carico (dove non sempre la pesa è presente), mentre non sia contemplata a destino, dove viene richiesto il peso "preciso"
4) nella circolare GAB/DEC/812/98, si parla del quantitativo (kg o litri) ma non si parla di tara/lordo
5) idem come sopra nel DECRETO 1 aprile 1998, n. 145.
1) non sempre il produttore ha la pesa;
2) la tara (causa serbatoio pieno o vuoto) può essere diversa sul luogo di carico dal luogo di scarico;
3) è quantomeno bizzarro il fatto che tara e lordo siano contemplati al carico (dove non sempre la pesa è presente), mentre non sia contemplata a destino, dove viene richiesto il peso "preciso"
4) nella circolare GAB/DEC/812/98, si parla del quantitativo (kg o litri) ma non si parla di tara/lordo
5) idem come sopra nel DECRETO 1 aprile 1998, n. 145.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Scusa, è vero che si parla di "quantità di rifiuti trasportati" in Kg o litri, ma il modello di formulario indica (P.lordo.... P.tara)
magonero- Utente Attivo
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
magonero ha scritto:Scusa, è vero che si parla di "quantità di rifiuti trasportati" in Kg o litri, ma il modello di formulario indica (P.lordo.... P.tara)
è vero, ma nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13-05-1998, di istituzione del formulario, al punto D) descrizione tecnica è riportato solo:
C) alla casella (6) la quantità' di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
In questa vecchia (e lunga) discussione si parlava di un verbale da parte degli organi di controllo in cui veniva contestato, tra l'altro, la mancata indicazione di tara e lordo.
Admin- Amministratore
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Di seguito un estratto delle istruzioni alla compilazione del formulario riporato nella G.U. 109 del 13/05/98 in cui si notal'estrema precisione nella descrizione dei campi (elenca adirittura le caratteristiche fisiche codificate.
Con precisione dice anche che dati vanno apposti in campo "6"
V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:
A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).
B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto e' destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.
)C) alla casella (6) la quantità' di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)
D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal piu' breve).
E) alla casella ( l'indicazione se il rifiuto e' o non e' soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID
di seguito estratto "Sentenza Corte di Cassazione 5 ottobre 2009, n. 21260"
Correttamente il Tribunale, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità (v., oltre a Cass. 15 febbraio 1999 n. 1242, richiamata nella sentenza impugnata, da ultimo, Cass. 4 novembre 2003 n. 16498, 23 marzo 2004 n. 5743), ha osservato che "l’articolo 1 della legge n. 689 del 1981, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell’articolo 25 Cost., impedisce che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, ma non esclude che i precetti, comunque dalla legge sufficientemente individuati, siano eterointegrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione della tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono legittimate ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalla legge".
Appunto una tale delega è contenuta nell’articolo 15 del Dlgs 22/1997, il quale al 1° comma indica soltanto alcuni dati che "in particolare" devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e al 5° demanda all’autorità amministrativa l’adozione del modello uniforme del documento. L’espressione "in particolare" non può essere interpretata se non nel senso dell’integrabilità dell’elenco di cui si tratta, mediante l’inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Legittimamente, pertanto, il Dm 145/1988 ha prescritto tra l’altro anche l’indicazione degli orari, la quale è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti.
Da questa sentenza deduco che quanto chiaramente esposto nel DM 145/88 (data e ora ...) deve OBBLIGATORIAMENTE essere riportato in formulario, ed a mio avviso, tara e lordo sono esclusi da questo obbligo.
Ovviamente ho letto pareri anche autorevoli (Ficco e Santoloci) che la pensano diversamente da me, ma i pareri non soino giurisprudenza.
Se qualcuno è a conoscenza di diversa giurisprudenza in merito, sarebbe interessante portarla a conoscenza di questo forum.
Con precisione dice anche che dati vanno apposti in campo "6"
V. Nella terza sezione dovranno essere riportati:
A) alla casella (4), caratteristiche del rifiuto, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:
- CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
- CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.
- CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D INDIVIDUATE SULLA BASE DELL'ALLEGATO E AL PRESENTE DECRETO, PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).
B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto e' destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.
)C) alla casella (6) la quantità' di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino)
D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal piu' breve).
E) alla casella ( l'indicazione se il rifiuto e' o non e' soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID
di seguito estratto "Sentenza Corte di Cassazione 5 ottobre 2009, n. 21260"
Correttamente il Tribunale, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità (v., oltre a Cass. 15 febbraio 1999 n. 1242, richiamata nella sentenza impugnata, da ultimo, Cass. 4 novembre 2003 n. 16498, 23 marzo 2004 n. 5743), ha osservato che "l’articolo 1 della legge n. 689 del 1981, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell’articolo 25 Cost., impedisce che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, ma non esclude che i precetti, comunque dalla legge sufficientemente individuati, siano eterointegrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione della tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono legittimate ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalla legge".
Appunto una tale delega è contenuta nell’articolo 15 del Dlgs 22/1997, il quale al 1° comma indica soltanto alcuni dati che "in particolare" devono risultare dal formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto e al 5° demanda all’autorità amministrativa l’adozione del modello uniforme del documento. L’espressione "in particolare" non può essere interpretata se non nel senso dell’integrabilità dell’elenco di cui si tratta, mediante l’inserimento di ulteriori elementi coerenti con il risultato perseguito dalla norma. Legittimamente, pertanto, il Dm 145/1988 ha prescritto tra l’altro anche l’indicazione degli orari, la quale è utile ai fini di una completa "tracciabilità" del trasporto dei rifiuti.
Da questa sentenza deduco che quanto chiaramente esposto nel DM 145/88 (data e ora ...) deve OBBLIGATORIAMENTE essere riportato in formulario, ed a mio avviso, tara e lordo sono esclusi da questo obbligo.
Ovviamente ho letto pareri anche autorevoli (Ficco e Santoloci) che la pensano diversamente da me, ma i pareri non soino giurisprudenza.
Se qualcuno è a conoscenza di diversa giurisprudenza in merito, sarebbe interessante portarla a conoscenza di questo forum.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Località : IO/NOI/GAIA
Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Scusami Crocidolite, ma la sentenza che citi la leggo in altro modo, essa specifica quali sono gli elementi primari che assolutamente non possono mancare nel formulario ai quali si aggiungono gli elementi secondari desumibili dal decreto ministeriale del modello di formulario....
Indico alcune altre (Sentenze della Cassazioni sui formulari n. 20862/2009, ed anche la Sentenza Corte d'Appello di Bologna del 04 giugno 2000, n. 696) ...
Negli anni trascorsi, ho visto tipografie autorizzate inventarsi modelli particolarmente difformi dal DM, ce ne fù una che tolse il campo 5) per introdurre una serie di H con relativo quadratino di fianco per l'apposizione della "X"...
Indico alcune altre (Sentenze della Cassazioni sui formulari n. 20862/2009, ed anche la Sentenza Corte d'Appello di Bologna del 04 giugno 2000, n. 696) ...
Negli anni trascorsi, ho visto tipografie autorizzate inventarsi modelli particolarmente difformi dal DM, ce ne fù una che tolse il campo 5) per introdurre una serie di H con relativo quadratino di fianco per l'apposizione della "X"...
magonero- Utente Attivo
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Tara e Lordo
Il mio semplice pensiero è che a parte quanto scritto nelle normative vigenti e le sentenze di cassazione, l'operazione che fa più che altro il servizio di polizia stradale è verificare il carico e il peso del carico.
L'omissione di Tara e peso Lordo non permette loro di avere piena trasparenza del viaggio e quindi potrebbero apporre sanzione.
Che poi si debba andare a fare ricorsi e controricorsi con ragione e che si possa vincere è altra cosa, ma il problema a mio avviso è che un peso corretto è sempre corredato di tutte le informazioni necessarie per garantire la buona fede del trasporto in essere.
Tralasciare solo per dimostrare di avere ragione all'ufficiale che contesta il formulario diventa solo perdita di tempo.
L'omissione di Tara e peso Lordo non permette loro di avere piena trasparenza del viaggio e quindi potrebbero apporre sanzione.
Che poi si debba andare a fare ricorsi e controricorsi con ragione e che si possa vincere è altra cosa, ma il problema a mio avviso è che un peso corretto è sempre corredato di tutte le informazioni necessarie per garantire la buona fede del trasporto in essere.
Tralasciare solo per dimostrare di avere ragione all'ufficiale che contesta il formulario diventa solo perdita di tempo.
Mirco65- Membro della community
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Età : 59
Località : Belluno
tara e lordo
Buon giorno a tutti,
so che l'argomento è stato già trattato, vorrei comunque chiedervi un chiarimento.
Al punto 6 del FIR cosa si intende per tara e per lordo? Mi spiego, la tara è il mezzo di trasporto oppure il contenitore del rifiuto che viene caricato sul mezzo?
Mi rendo conto che sembri banale, ma l'ho sempre dato per scontato e non mi è mai capitato episodio che mi mettesse il dubbio, finora!
Grazie mille
so che l'argomento è stato già trattato, vorrei comunque chiedervi un chiarimento.
Al punto 6 del FIR cosa si intende per tara e per lordo? Mi spiego, la tara è il mezzo di trasporto oppure il contenitore del rifiuto che viene caricato sul mezzo?
Mi rendo conto che sembri banale, ma l'ho sempre dato per scontato e non mi è mai capitato episodio che mi mettesse il dubbio, finora!
Grazie mille
anna_BS- Nuovo Utente
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
anna_BS ha scritto:Buon giorno a tutti,
so che l'argomento è stato già trattato, vorrei comunque chiedervi un chiarimento.
Al punto 6 del FIR cosa si intende per tara e per lordo? Mi spiego, la tara è il mezzo di trasporto oppure il contenitore del rifiuto che viene caricato sul mezzo?
Mi rendo conto che sembri banale, ma l'ho sempre dato per scontato e non mi è mai capitato episodio che mi mettesse il dubbio, finora!
Grazie mille
Il mezzo di trasporto.
UB2601- Utente Attivo
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Età : 61
Località : Venezia
Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
UB2601 ha scritto:
Il mezzo di trasporto.
Ma in questo caso, eventuali contenitori, magari a rendere, come si contabilizzerebbero? Da un eventuale controllo come si capirebbe il peso effettivo del rifiuto rispetto a quello totale caricato sul mezzo?
grazie
anna_BS- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 06.11.17
Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
La tara è:
Peso del veciolo in configurazione di trasporto (compreso colli, conducente, carburante,...) - peso del rifiuto conferito
Peso del veciolo in configurazione di trasporto (compreso colli, conducente, carburante,...) - peso del rifiuto conferito
Admin- Amministratore
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Re: Campo 6 del formulario: l'indicazione di "peso lordo" e "tara" è obbligatoria?
Potreste gentilmente fornire gli estremi normativi nei quali si definisce la tara come veicolo in configurazione da trasporto?
Grazie
Grazie
ceresio18- Utente Attivo
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