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Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
quanti registri per 2 tipi di attività sulla stessa unità locale?
2 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
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quanti registri per 2 tipi di attività sulla stessa unità locale?
Buonasera,
Vorrei un vostro parere in merito ad una prassi che vorremmo implementare in azienda relativamente alla gestione dei rifiuti da manutenzione.
La nostra azienda produce dei rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture dislocati sul territorio (materiale ferroso, elettrico, neon, batterie e accumulatori, etc).
Valutato il fatto che alcuni materiali sono oggettivamente rifiuti e non necessitano di una valutazione tecnica, li trasporteremo con mezzi autorizzati ai sensi dell’art. 212.c8 dal sito di effettiva produzione ad un deposito temporaneo (sede operativa dell’azienda che coincide con un impianto di depurazione) con un “FIR interno” onde evitare eventuali sanzioni in caso di controllo da parte delle autorità competenti poiché il FIR “vero” sarebbe incompleto per la parte del destinatario ( e quindi sanzionabile).
Successivamente, i rifiuti verranno trasportati sia in conto proprio sia con trasportatori autorizzati dal deposito temporaneo verso un sito di conferimento autorizzato con FIR.
Poiché il deposito temporaneo della manutenzione si trova presso un impianto che a sua volta produce rifiuti da attività di depurazione delle acque (sabbia, vaglio, fanghi), posso avere un unico registro di c/s o devo avere 2 registri (1 per la manutenzione e 1 per il depuratore)?
Grazie per le risposte
Vorrei un vostro parere in merito ad una prassi che vorremmo implementare in azienda relativamente alla gestione dei rifiuti da manutenzione.
La nostra azienda produce dei rifiuti da attività di manutenzione delle infrastrutture dislocati sul territorio (materiale ferroso, elettrico, neon, batterie e accumulatori, etc).
Valutato il fatto che alcuni materiali sono oggettivamente rifiuti e non necessitano di una valutazione tecnica, li trasporteremo con mezzi autorizzati ai sensi dell’art. 212.c8 dal sito di effettiva produzione ad un deposito temporaneo (sede operativa dell’azienda che coincide con un impianto di depurazione) con un “FIR interno” onde evitare eventuali sanzioni in caso di controllo da parte delle autorità competenti poiché il FIR “vero” sarebbe incompleto per la parte del destinatario ( e quindi sanzionabile).
Successivamente, i rifiuti verranno trasportati sia in conto proprio sia con trasportatori autorizzati dal deposito temporaneo verso un sito di conferimento autorizzato con FIR.
Poiché il deposito temporaneo della manutenzione si trova presso un impianto che a sua volta produce rifiuti da attività di depurazione delle acque (sabbia, vaglio, fanghi), posso avere un unico registro di c/s o devo avere 2 registri (1 per la manutenzione e 1 per il depuratore)?
Grazie per le risposte
Lau.Fra- Membro della community
- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 19.06.13
Re: quanti registri per 2 tipi di attività sulla stessa unità locale?
per prima cosa ti chiederei di scrivere con un carattere un po' più leggibile perchè questo che usi è incomprensibile (per lo meno a me che sono cecata).
il concetto di FIR interno mi fa accapponare la pelle.
il FIR è il FIR e basta e deve riportare tutte le indicazioni previste per legge
del FIR interno, poi che ne fate? Lo stracciate? siete in sanzione
Lo conservate con amore? siete in sanzione
ne usate di non vidimati? è come non usarli.
Stante quello che tu affermi "Valutato il fatto che alcuni materiali sono oggettivamente rifiuti e non necessitano di una valutazione tecnica," non puoi affatto portarli presso il deposito temporaneo situato in un'altra unità locale, a meno che questo deposito non sia regolarmente autorizzato come D15 o R13.
Quello che tu stai ora facendo è un trasporto di rifiuti, anche pericolosi con formulario incompleto/inesatto, presso un impianto non autorizzato penso che per un eventuale Organo di controllo ci sia di che divertirsi.......
La fictio juris portata dall'art. 230 secondo la quale i rifiuti prodotti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete si considerano prodotti presso la sede del manutentore opera esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui al predetto art. 230.
Quel che tu ti porti via dal cantiere e riporti in sede per verificarlo e stabilire se è ancora buono o se è un rifiuto, non è affatto un rifiuto bensì un materiale tolto d'opera (pensiamo alla classica pistola erogatrice dei distributori) quindi dal cantiere fino a casa deve viaggiare con DDT e presso il luogo di concentramento di detti materiale deve essere effettuata la valutazione di questi materiali (e mi sentirei di dire che deve essere tracciata e soprattutto che bisogna che salti anche fuori qualcosa di buono da recuperare, altrimenti erano già rifiuti fin dall'inizio e tutta questa manfrina non ha alcun senso).
L'art. 230 è una condizione di favore e, per essere invocata, bisogna che ricorrano tutte le condizioni, ivi previste, non solo quelle che ci fanno comodo.
Comunque, per rispondere alla tua domanda se presso una sede operativa svolgi 2 attività di gestione rifiuti affatto diverse come appunto produzione di rifiuti da manutenzione e gestione di un depuratore, mi sentirei di suggerirti 2 registri.
il concetto di FIR interno mi fa accapponare la pelle.
il FIR è il FIR e basta e deve riportare tutte le indicazioni previste per legge
del FIR interno, poi che ne fate? Lo stracciate? siete in sanzione
Lo conservate con amore? siete in sanzione
ne usate di non vidimati? è come non usarli.
Stante quello che tu affermi "Valutato il fatto che alcuni materiali sono oggettivamente rifiuti e non necessitano di una valutazione tecnica," non puoi affatto portarli presso il deposito temporaneo situato in un'altra unità locale, a meno che questo deposito non sia regolarmente autorizzato come D15 o R13.
Quello che tu stai ora facendo è un trasporto di rifiuti, anche pericolosi con formulario incompleto/inesatto, presso un impianto non autorizzato penso che per un eventuale Organo di controllo ci sia di che divertirsi.......
La fictio juris portata dall'art. 230 secondo la quale i rifiuti prodotti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete si considerano prodotti presso la sede del manutentore opera esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui al predetto art. 230.
Quel che tu ti porti via dal cantiere e riporti in sede per verificarlo e stabilire se è ancora buono o se è un rifiuto, non è affatto un rifiuto bensì un materiale tolto d'opera (pensiamo alla classica pistola erogatrice dei distributori) quindi dal cantiere fino a casa deve viaggiare con DDT e presso il luogo di concentramento di detti materiale deve essere effettuata la valutazione di questi materiali (e mi sentirei di dire che deve essere tracciata e soprattutto che bisogna che salti anche fuori qualcosa di buono da recuperare, altrimenti erano già rifiuti fin dall'inizio e tutta questa manfrina non ha alcun senso).
L'art. 230 è una condizione di favore e, per essere invocata, bisogna che ricorrano tutte le condizioni, ivi previste, non solo quelle che ci fanno comodo.
Comunque, per rispondere alla tua domanda se presso una sede operativa svolgi 2 attività di gestione rifiuti affatto diverse come appunto produzione di rifiuti da manutenzione e gestione di un depuratore, mi sentirei di suggerirti 2 registri.
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Un vale più di mille parole!
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isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
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Re: quanti registri per 2 tipi di attività sulla stessa unità locale?
Se non posso invocare l'art. 230 in quanto il materiale tolto d'opera è oggettivamente un rifiuto, posso invocare il c.4 del'art. 266 ed avere il mio registro c/s "manutenzione" laddove ho i depositi temporanei dei rifiuti di manutenzione?
Il personale della mia azienda svolge attività di manutenzione continua sul territorio, sia per strada che su piccoli impianti, che non sono unità locali (le unità locali dell'azienda sono circa 65) poi a fine giornata scarica il materiale (rifiuti e non) presso il deposito temporaneo di competenza dove avviene, per i rifiuti, il carico sul registro e, da dove parte lo smaltimento presso impianto autorizzato con FIR.
Per noi sarebbe improponibile richiedere l'autorizzazione D15 o R13 dei nostri depositi temporanei in quanto dovrei :
Purtroppo i correnti di pensiero e la giurisprudenza sull'argomento sono abbastanza divisi.
L'idea del FIR interno è stata presa dalla Provincia di Brescia - Settore Ambiente che prevede che "qualora i rifiuti non possano essere depositati nell'area di cantiere si possono applicare le disposizioni dell'art. 266 c.4. Il rifiuto viene trasportato dal cantiere al magazzino dell'impresa con un formulario interno compilato al solo scopo di evitare eventuali sanzioni nel caso di controllo. Nelle annotazioni dovrà essere specificato che si tratta di manutenzione effettuata ai sensi dell'art. 266 c.4. Successivamente il rifiuto depositato temporaneamente nella sede dell'impresa potrà essere smaltito in discarica o recuperato in impianto autorizzato".
Come posso gestire i rifiuti tra il luogo di effettiva produzione e l'unità locale dove c'è il deposito temporaneo che per definizione non necessita di autorizzazione?
Il personale della mia azienda svolge attività di manutenzione continua sul territorio, sia per strada che su piccoli impianti, che non sono unità locali (le unità locali dell'azienda sono circa 65) poi a fine giornata scarica il materiale (rifiuti e non) presso il deposito temporaneo di competenza dove avviene, per i rifiuti, il carico sul registro e, da dove parte lo smaltimento presso impianto autorizzato con FIR.
Per noi sarebbe improponibile richiedere l'autorizzazione D15 o R13 dei nostri depositi temporanei in quanto dovrei :
- avere un registro c/s come produttore per ogni cantiere/sito oggetto di manutenzione (luogo di produzione non sempre individuabile in quanto può trattarsi di un tratto di condotta e i siti individuabili sono maggiori di 800)
- avere un registro come smatitore per il deposito autorizzato D15/R13
- inviare la 4° copia del FIR ad un cantiere/sito dove non è possibile custodire documentazione
- avere un registro come produttore per il deposito autorizzato D15/R13
- effettuare lo smaltimento del rifiuto dal deposito autorizzato D15/R13 verso una discarica/smaltitore autorizzata con FIR
- effettuare la richiesta per 8 depositi temporanei
Purtroppo i correnti di pensiero e la giurisprudenza sull'argomento sono abbastanza divisi.
L'idea del FIR interno è stata presa dalla Provincia di Brescia - Settore Ambiente che prevede che "qualora i rifiuti non possano essere depositati nell'area di cantiere si possono applicare le disposizioni dell'art. 266 c.4. Il rifiuto viene trasportato dal cantiere al magazzino dell'impresa con un formulario interno compilato al solo scopo di evitare eventuali sanzioni nel caso di controllo. Nelle annotazioni dovrà essere specificato che si tratta di manutenzione effettuata ai sensi dell'art. 266 c.4. Successivamente il rifiuto depositato temporaneamente nella sede dell'impresa potrà essere smaltito in discarica o recuperato in impianto autorizzato".
Come posso gestire i rifiuti tra il luogo di effettiva produzione e l'unità locale dove c'è il deposito temporaneo che per definizione non necessita di autorizzazione?
Lau.Fra- Membro della community
- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 19.06.13
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