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Gestione amianto: figure coinvolte
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isamonfroni
cirillo
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Pagina 1 di 1
Gestione amianto: figure coinvolte
Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio che nasce dalla mia scarsa conoscenza in materia di Attività di bonifica di beni contenenti amianto...
se iscrivo una ditta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 10 nominando un Responsabile Tecnico
tale Responsabile Tecnico potrà poi essere la stessa persona che in cantiere ricoprirà la funzione di dirigente (così come inteso nel DPR 08.08.1994)??
oppure devo assegnare i due ruoli a due persone diverse??
grazie!
chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio che nasce dalla mia scarsa conoscenza in materia di Attività di bonifica di beni contenenti amianto...
se iscrivo una ditta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 10 nominando un Responsabile Tecnico
tale Responsabile Tecnico potrà poi essere la stessa persona che in cantiere ricoprirà la funzione di dirigente (così come inteso nel DPR 08.08.1994)??
oppure devo assegnare i due ruoli a due persone diverse??
grazie!
adalgisa- Nuovo Utente
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Re: Gestione amianto: figure coinvolte
gianna71 ha scritto:Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio che nasce dalla mia scarsa conoscenza in materia di Attività di bonifica di beni contenenti amianto...
se iscrivo una ditta all'Albo Gestori Ambientali in categoria 10 nominando un Responsabile Tecnico
tale Responsabile Tecnico potrà poi essere la stessa persona che in cantiere ricoprirà la funzione di dirigente (così come inteso nel DPR 08.08.1994)??
oppure devo assegnare i due ruoli a due persone diverse??
grazie!
se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Gestione amianto: figure coinvolte
se ne ha requisiti non si capisce perchè no
_________________
si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Re: Gestione amianto: figure coinvolte
CROCIDOLITE ha scritto:se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.
ma batti il 5!cirillo ha scritto:se ne ha requisiti non si capisce perchè no
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si deficit fenum accipe stramen
cirillo- Moderatore
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Località : veneto
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
cirillo ha scritto:CROCIDOLITE ha scritto:se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.ma batti il 5!cirillo ha scritto:se ne ha requisiti non si capisce perchè no
... saremo fratelli per qualcosa!!
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Gestione amianto: figure coinvolte
[quote="CROCIDOLITE"]
beh, ad esempio mi viene da pensare che se il Responsabile tecnico ha seguito un corso costituito da:
modulo base +
"corso diall'art. 10 c.1 lett. b) del DPR 08.08.1994 (quest'ultimo al posto del modulo di specializzazione "F")....
ha i requisiti giusti per poter gestire e dirigere un cantiere...
cirillo ha scritto:CROCIDOLITE ha scritto:se soddisfa i requisiti per entrambe le mansioni, perchè no.ma batti il 5!cirillo ha scritto:se ne ha requisiti non si capisce perchè no
beh, ad esempio mi viene da pensare che se il Responsabile tecnico ha seguito un corso costituito da:
modulo base +
"corso diall'art. 10 c.1 lett. b) del DPR 08.08.1994 (quest'ultimo al posto del modulo di specializzazione "F")....
ha i requisiti giusti per poter gestire e dirigere un cantiere...
adalgisa- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 09.05.13
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
p.s.
ma sul cantiere "coordinatore amianto" è equivalente a "dirigente"?
(ho letto in una presentazione che gira in rete di "coordinatore amianto" oltre che a "coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 T.U.")
grazie!
ma sul cantiere "coordinatore amianto" è equivalente a "dirigente"?
(ho letto in una presentazione che gira in rete di "coordinatore amianto" oltre che a "coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 T.U.")
grazie!
adalgisa- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 09.05.13
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
Allora Gianna 71, la risposta alla tua domanda è questa:
Il soggetto che ha il "patentino" da coordinatore amianto o "dirigente dell'attività di bonifica d'amianto ai sensi del DPR 08.08.94 ha fatto un corso da 50 ore ed è il soggetto che in un cantiere di bonifica coordina e dirige le attività di bonifica di amianto. Per dirigere le attività di cui sopra il soggetto è obbligato ad avere questo "patentino" che non è sostituibile con nessun altro titolo di studio.
Se costui oltre al patentino dispone anche dei requisiti minimi per fare il RT della cat 10 dell'albo, lo può fare, altrimenti no
I requisiti minimi sono:
*) un titolo di studio adeguato (laurea in ingegneria, architettura, chimica, biologia, geologia, titolo di perito) + un certo numero di anni di esperienza in base alla classe dimensionale
Nelle aziende più strutturate di solito c'è un tizio che fa il RT di tutta l'azienda + un certo numero di tizi in possesso di "patentino" che fanno i dirigenti della bonifica nei singoli cantieri
Quel che ti si vuole dire è che le due figure non sono automaticamente sovrapponibili, perchè il RT deve possedere requisiti maggiori rispetto al semplice coordinatore/dirigente della bonifica.
Comunque trovi tutte le spiegazioni qui:
www.albogestoririfiuti.it
attenzione che "coordinatore amianto" e coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 TU" sono due cose diverse.
Oltre alle presentazioni che girano in rete, è bene conoscere anche la normativa, specifica.
Il soggetto che ha il "patentino" da coordinatore amianto o "dirigente dell'attività di bonifica d'amianto ai sensi del DPR 08.08.94 ha fatto un corso da 50 ore ed è il soggetto che in un cantiere di bonifica coordina e dirige le attività di bonifica di amianto. Per dirigere le attività di cui sopra il soggetto è obbligato ad avere questo "patentino" che non è sostituibile con nessun altro titolo di studio.
Se costui oltre al patentino dispone anche dei requisiti minimi per fare il RT della cat 10 dell'albo, lo può fare, altrimenti no
I requisiti minimi sono:
*) un titolo di studio adeguato (laurea in ingegneria, architettura, chimica, biologia, geologia, titolo di perito) + un certo numero di anni di esperienza in base alla classe dimensionale
o in alternativa
*) il corso di formazione (modulo base + modulo F - eventualmente sostituibile con il corso "patentino")+ un certo numero di anni di esperienza in base alla classe dimensionaleNelle aziende più strutturate di solito c'è un tizio che fa il RT di tutta l'azienda + un certo numero di tizi in possesso di "patentino" che fanno i dirigenti della bonifica nei singoli cantieri
Quel che ti si vuole dire è che le due figure non sono automaticamente sovrapponibili, perchè il RT deve possedere requisiti maggiori rispetto al semplice coordinatore/dirigente della bonifica.
Comunque trovi tutte le spiegazioni qui:
www.albogestoririfiuti.it
attenzione che "coordinatore amianto" e coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 TU" sono due cose diverse.
Oltre alle presentazioni che girano in rete, è bene conoscere anche la normativa, specifica.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
risposta chiara ed esaustiva.
grazie mille
grazie mille
adalgisa- Nuovo Utente
- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 09.05.13
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
A sostegno di quanto appena sottolineato, il coordinatore ex art. 89 TU è la figura giuridica, di garanzia peraltro ossia è uno che va in galera se sgarra, per la quale la norma che è il D.Lgs. 81/08 e si riferisce in quel titolo SOLO ai cantieri edili o di ingegneria civile e quindi non necessariamente alle bonifiche da amianto, dice letteralmente:isamonfroni ha scritto:
attenzione che "coordinatore amianto" e coordinatore in materia di sicurezza e salute ex art. 89 TU" sono due cose diverse.
Oltre alle presentazioni che girano in rete, è bene conoscere anche la normativa, specifica.
Sono spesso indicati come CSP e CSE, in sigla, e il loro compito non è interessarsi delle lavorazioni, quali che esse siano, ma del coordinamento dei lavori (e NON dei lavoratori...) in modo che i rischi professionali dovuti alle attività dell'Impresa esecutrice A non ricadano sui lavoratori del'impresa esecutrice B e viceversa.coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, (etc.)
E' un titolo a sè stante, cui si accede con dei titoli di studio, dei titoli professionali e dei particolari corsi abilitanti di 120 ore che hanno tutt'altro oggetto formativo.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Figure coinvolte
Non mi è chiara la definizione di "produttore" e "detentore" nel processo di bonifica dell'amianto.
Un committente incarica la Ditta A (abilitata a farlo) di provvedere alla rimozione e smaltimento dell'eternit in copertura e la ditta A si appoggia a un trasportatore (ditta B) per il conferimento alla discarica:
- il "produttore" del rifiuto è la Ditta A?
- il committente resta comunque il "detentore" del rifiuto o è escluso da responsabilità ai sensi del Dlgs 205 del 3 dicembre 2010?
Grazie in anticipo
Un committente incarica la Ditta A (abilitata a farlo) di provvedere alla rimozione e smaltimento dell'eternit in copertura e la ditta A si appoggia a un trasportatore (ditta B) per il conferimento alla discarica:
- il "produttore" del rifiuto è la Ditta A?
- il committente resta comunque il "detentore" del rifiuto o è escluso da responsabilità ai sensi del Dlgs 205 del 3 dicembre 2010?
Grazie in anticipo
gsamuelli- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 21.01.14
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
In merito al Detentore prova a guardare il punto 4 a) del D.M. 6 settembre 1994.
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 599
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
Buongiorno Hope, il punto 4a del DM parla di programma di controllo. Non mi sembra che dia risposte esaustive sulla figura del detentore e del produttore del rifiuto.
Anche per me potrebbe essere utile un confronto sul tema.
Il rifiuto è sicuramente prodotto dall'attività di bonifica.... ma il committente della bonifica è il proprietario che è colui che secondo me decide di disfarsi del "manufatto in amianto" e senza questa decisione il manufatto se ne starebbe tranquillamente ancora al suo posto....
Anche per me potrebbe essere utile un confronto sul tema.
Il rifiuto è sicuramente prodotto dall'attività di bonifica.... ma il committente della bonifica è il proprietario che è colui che secondo me decide di disfarsi del "manufatto in amianto" e senza questa decisione il manufatto se ne starebbe tranquillamente ancora al suo posto....
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: Gestione amianto: figure coinvolte
Quando fai la relazione annuale art. 9 L. 257/92 trovi la sezione DETENTORE nella quale devi indicare la quantità MCA in opera compatto o friabile e il nominativo di riferimento per l'amianto nell'azienda (per i compiti indicati dal D.M. 6 settembre 1994 punto 4a). Ho citato tutto ciò perché lo stesso termine (detentore) lo troviamo sia nella gestione dei rifiuti (152/06) che nella gestione dell'amianto.
Hope- Utente Attivo
- Messaggi : 599
Data d'iscrizione : 16.02.10
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