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Riutilizzo di ritagli di pannelli

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Riutilizzo di ritagli di pannelli Empty Riutilizzo di ritagli di pannelli

Messaggio  aromano Mar Apr 23, 2013 11:15 am

Ciao a tutti,

avrei un qesito da sottoporvi.

La nostra società vende pannelli di legno usati nell'edilizia.

I pannelli vengono ritagliati in cantiere a seconda delle esigenze del cliente.

Abbiamo intenzione di riacquistare i ritagli non utilizzati per poi rivenderli ad altri clienti.

I ritagli non dovrebbero essere considerati rifiuti e il nostro riacquisto potrebbe rientrare nella definizione di riutilizzo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r), del TUA.

E' corretto?
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Messaggio  Admin Mer Apr 24, 2013 12:37 am

E' il cliente, e non voi, che lavora i pannelli in cantiere?
Dovrebbe essere lui ad invocare il regime del sottoprodotto?
In questo caso, con n clienti sempre diversi, la vedo difficile.
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Messaggio  aromano Mer Apr 24, 2013 9:44 am

Sì è il cliente a lavorare i pannelli. Ma secondo me qui non parliamo di sottoprodotto, per carenza dei requisiti di legge.

Secondo me parliamo di riutilizzo e cioè di "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".

Il legno resta tale (trattasi soltanto di ritagli residui) e verrà impiegato per le stesse finalità.

Preme chiarire che i ritagli sono piuttosto grandi, non si tratta dunque nè di trucioli nè di segatura, ma di pezzi di legno di forma irregolare (perlopiù triangolo scaleno).
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Messaggio  Admin Mer Apr 24, 2013 2:18 pm

Non saprei...
In realtà il produttore non riutilizza i propri rifiuti. Li vende ad un soggetto terzo che (forse) li riutilizzerà.
In ogni caso di rifiuti si tratta.

Attendo altri pareri.
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Messaggio  aromano Mer Apr 24, 2013 3:45 pm

E se il produttore li riutilizzasse in proprio cambierebbe qualcosa? In che misura?
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Apr 24, 2013 9:19 pm

Se il produttore del "rifiuto", intendendo con questa espressione il legno avanzato dalle sagome primarie, usa per qualche altro fine anche la parte tagliata che non è servita per le pareti, quello non è un rifiuto: se gli serve, e l'ha comperato e lo usa, non è un rifiuto.

Nel momento in cui "se ne disfa", o intende disfarsene, diventa un rifiuto al più ma stiracchiandola proprio molto, può essere un sottoprodotto, ma come tu stesso affermi "non ne ha i requisiti di legge".
Per quello che ne so io, e però andiamo in ambito di diritto privato e commerciale, potreste al più eseguire una vendita secondo un tipo "anomalo" (pure questo), di contratto estimatorio: per esempio, vendete a peso con il patto che quello che non viene utilizzato sarà riconsegnato al venditore che provvederà a restituire l'importo equivalente del materiale non utilizzato, purchè, ad esempio "non in forma pulverulenta e con pezzi della superficie minima di X mq cad. (se no rischiate di avere restituita pure tutta la truciolatura del taglio...) . Per alcune cose che si vendono "a pezzo" questo si fa normalmente in commercio, per esempio sono contratti estimatori quelli che i chioschi dei giornalai stipulano con il distributore dei giornali o le librerie con gli editori: le copie rimaste invendute dopo tot giorni/mesi vengono restituite, e scalate dall'importo a saldo della fornitura.
Per tua comodità, ti riporto il pezzo del Codice Civile dove se ne parla:

Codice Civile ha scritto:Titolo III
Dei singoli contratti

Capo IV
Del contratto estimatorio

Art. 1556. Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

Art. 1557. Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile .

Art. 1558. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
E' evidente che in questo caso la cosa, come la chiama il CC, non è mai nè un rifiuto nè un sottoprodotto, è solo qualcosa di non sfruttato commercialmente.
Il concetto di riutilizzo non è, almeno a mio avviso, applicabile a questa fattispecie, perchè ciò che voi vendete non sono "pezzi di legno" ma pannelli di legno per pareti.
Riutilizzo è quando io mi disfo del mio divano che è stato acquistato per stare nel mio salotto e farci sedere gli ospiti di riguardo, e la signora del 5 piano lo riutilizza per farci dormire i suoi gatti. Nel senso, divano era e divano resta. Inizialmente usato per intrattenerci da seduti gli umani, successivamente per i felini che ci potranno stare, seduti, sdraiati, farcisi belle affilature di unghie e così via.
Per poter considerare quei pannelli come "pezzi di legno" e basta, occorre che siano venduti come tali.
Giusto per dirtelo, tutto questo richiede una complessa ed assai attenta riformulazione dell'oggetto sociale del produttore di pannelli, altrimenti giuridicamente è se non altro "sospetto".

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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