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Riutilizzo di ritagli di pannelli
3 partecipanti
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Riutilizzo di ritagli di pannelli
Ciao a tutti,
avrei un qesito da sottoporvi.
La nostra società vende pannelli di legno usati nell'edilizia.
I pannelli vengono ritagliati in cantiere a seconda delle esigenze del cliente.
Abbiamo intenzione di riacquistare i ritagli non utilizzati per poi rivenderli ad altri clienti.
I ritagli non dovrebbero essere considerati rifiuti e il nostro riacquisto potrebbe rientrare nella definizione di riutilizzo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r), del TUA.
E' corretto?
avrei un qesito da sottoporvi.
La nostra società vende pannelli di legno usati nell'edilizia.
I pannelli vengono ritagliati in cantiere a seconda delle esigenze del cliente.
Abbiamo intenzione di riacquistare i ritagli non utilizzati per poi rivenderli ad altri clienti.
I ritagli non dovrebbero essere considerati rifiuti e il nostro riacquisto potrebbe rientrare nella definizione di riutilizzo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera r), del TUA.
E' corretto?
aromano- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.04.13
Re: Riutilizzo di ritagli di pannelli
E' il cliente, e non voi, che lavora i pannelli in cantiere?
Dovrebbe essere lui ad invocare il regime del sottoprodotto?
In questo caso, con n clienti sempre diversi, la vedo difficile.
Dovrebbe essere lui ad invocare il regime del sottoprodotto?
In questo caso, con n clienti sempre diversi, la vedo difficile.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Riutilizzo di ritagli di pannelli
Sì è il cliente a lavorare i pannelli. Ma secondo me qui non parliamo di sottoprodotto, per carenza dei requisiti di legge.
Secondo me parliamo di riutilizzo e cioè di "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".
Il legno resta tale (trattasi soltanto di ritagli residui) e verrà impiegato per le stesse finalità.
Preme chiarire che i ritagli sono piuttosto grandi, non si tratta dunque nè di trucioli nè di segatura, ma di pezzi di legno di forma irregolare (perlopiù triangolo scaleno).
Secondo me parliamo di riutilizzo e cioè di "qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".
Il legno resta tale (trattasi soltanto di ritagli residui) e verrà impiegato per le stesse finalità.
Preme chiarire che i ritagli sono piuttosto grandi, non si tratta dunque nè di trucioli nè di segatura, ma di pezzi di legno di forma irregolare (perlopiù triangolo scaleno).
aromano- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.04.13
Re: Riutilizzo di ritagli di pannelli
Non saprei...
In realtà il produttore non riutilizza i propri rifiuti. Li vende ad un soggetto terzo che (forse) li riutilizzerà.
In ogni caso di rifiuti si tratta.
Attendo altri pareri.
In realtà il produttore non riutilizza i propri rifiuti. Li vende ad un soggetto terzo che (forse) li riutilizzerà.
In ogni caso di rifiuti si tratta.
Attendo altri pareri.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Riutilizzo di ritagli di pannelli
E se il produttore li riutilizzasse in proprio cambierebbe qualcosa? In che misura?
aromano- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 23.04.13
Re: Riutilizzo di ritagli di pannelli
Se il produttore del "rifiuto", intendendo con questa espressione il legno avanzato dalle sagome primarie, usa per qualche altro fine anche la parte tagliata che non è servita per le pareti, quello non è un rifiuto: se gli serve, e l'ha comperato e lo usa, non è un rifiuto.
Nel momento in cui "se ne disfa", o intende disfarsene, diventa un rifiuto al più ma stiracchiandola proprio molto, può essere un sottoprodotto, ma come tu stesso affermi "non ne ha i requisiti di legge".
Per quello che ne so io, e però andiamo in ambito di diritto privato e commerciale, potreste al più eseguire una vendita secondo un tipo "anomalo" (pure questo), di contratto estimatorio: per esempio, vendete a peso con il patto che quello che non viene utilizzato sarà riconsegnato al venditore che provvederà a restituire l'importo equivalente del materiale non utilizzato, purchè, ad esempio "non in forma pulverulenta e con pezzi della superficie minima di X mq cad. (se no rischiate di avere restituita pure tutta la truciolatura del taglio...) . Per alcune cose che si vendono "a pezzo" questo si fa normalmente in commercio, per esempio sono contratti estimatori quelli che i chioschi dei giornalai stipulano con il distributore dei giornali o le librerie con gli editori: le copie rimaste invendute dopo tot giorni/mesi vengono restituite, e scalate dall'importo a saldo della fornitura.
Per tua comodità, ti riporto il pezzo del Codice Civile dove se ne parla:
Il concetto di riutilizzo non è, almeno a mio avviso, applicabile a questa fattispecie, perchè ciò che voi vendete non sono "pezzi di legno" ma pannelli di legno per pareti.
Riutilizzo è quando io mi disfo del mio divano che è stato acquistato per stare nel mio salotto e farci sedere gli ospiti di riguardo, e la signora del 5 piano lo riutilizza per farci dormire i suoi gatti. Nel senso, divano era e divano resta. Inizialmente usato per intrattenerci da seduti gli umani, successivamente per i felini che ci potranno stare, seduti, sdraiati, farcisi belle affilature di unghie e così via.
Per poter considerare quei pannelli come "pezzi di legno" e basta, occorre che siano venduti come tali.
Giusto per dirtelo, tutto questo richiede una complessa ed assai attenta riformulazione dell'oggetto sociale del produttore di pannelli, altrimenti giuridicamente è se non altro "sospetto".
Nel momento in cui "se ne disfa", o intende disfarsene, diventa un rifiuto al più ma stiracchiandola proprio molto, può essere un sottoprodotto, ma come tu stesso affermi "non ne ha i requisiti di legge".
Per quello che ne so io, e però andiamo in ambito di diritto privato e commerciale, potreste al più eseguire una vendita secondo un tipo "anomalo" (pure questo), di contratto estimatorio: per esempio, vendete a peso con il patto che quello che non viene utilizzato sarà riconsegnato al venditore che provvederà a restituire l'importo equivalente del materiale non utilizzato, purchè, ad esempio "non in forma pulverulenta e con pezzi della superficie minima di X mq cad. (se no rischiate di avere restituita pure tutta la truciolatura del taglio...) . Per alcune cose che si vendono "a pezzo" questo si fa normalmente in commercio, per esempio sono contratti estimatori quelli che i chioschi dei giornalai stipulano con il distributore dei giornali o le librerie con gli editori: le copie rimaste invendute dopo tot giorni/mesi vengono restituite, e scalate dall'importo a saldo della fornitura.
Per tua comodità, ti riporto il pezzo del Codice Civile dove se ne parla:
E' evidente che in questo caso la cosa, come la chiama il CC, non è mai nè un rifiuto nè un sottoprodotto, è solo qualcosa di non sfruttato commercialmente.Codice Civile ha scritto:Titolo III
Dei singoli contratti
Capo IV
Del contratto estimatorio
Art. 1556. Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Art. 1557. Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile .
Art. 1558. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo .
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.
Il concetto di riutilizzo non è, almeno a mio avviso, applicabile a questa fattispecie, perchè ciò che voi vendete non sono "pezzi di legno" ma pannelli di legno per pareti.
Riutilizzo è quando io mi disfo del mio divano che è stato acquistato per stare nel mio salotto e farci sedere gli ospiti di riguardo, e la signora del 5 piano lo riutilizza per farci dormire i suoi gatti. Nel senso, divano era e divano resta. Inizialmente usato per intrattenerci da seduti gli umani, successivamente per i felini che ci potranno stare, seduti, sdraiati, farcisi belle affilature di unghie e così via.
Per poter considerare quei pannelli come "pezzi di legno" e basta, occorre che siano venduti come tali.
Giusto per dirtelo, tutto questo richiede una complessa ed assai attenta riformulazione dell'oggetto sociale del produttore di pannelli, altrimenti giuridicamente è se non altro "sospetto".
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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