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Recupero RAEE e registro gas fluorurati

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ceresio18
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Messaggio  CJM Mar Apr 09, 2013 2:28 pm

Buongiorno

Mi sto chiedendo se una ditta che recupera RAEE deve iscriversi nel registro dei Gas Fluorurati.
Mi spiego : la ditta, in particolare, bonifica i frigoriferi dai fluidi frigorigeni che stanno
nel circuito frigo, che qui mi chiamano freon e la normativa mi chiama solventi a base di gas fluorurati (scusate l'ignoranza da capra).
La ditta toglie il fluido frigorigeno dall'apparecchiatura, lo stocca e lo invia a recupero, tramite trasportatore autorizzato.

Ora, sono andata a vedere un pò la normativa di settore (non molto approfonditamente purtroppo), e quello che mi ha fatto insorgere il dubbio è stato il punto 5 dell'Allegato del Regolamento (CE) 306/2008, dove si cita lo stoccaggio, oltre al trasporto.
Quindi ho inviato una e-mail all'info del sito che cura queste iscrizioni www.fags.it, che, molto gentilmente, mi hanno risposto scrivendomi, però, che non hanno una risposta sicura.
Mi hanno fatto notare, sempre molto gentilmente , che nel DPR 43/12 (che per me, purtroppo, è abbastanza un buco nero) all'art 12, rubricato come "esenzioni" al comma 1 lettera b) è riportato:
la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg

Quindi si è esonerati come "persone" solo se la carica di gas fluorurati all'interno delle apparecchiature è inferiore ai 3 kg?
E come recupero intendono l'estrazione del fluido e suo stoccaggio ?

bene , oggi ho inviato una e-mail al ministero
non penso mi rispondano.

Voi che ne pensate? VdT?
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Messaggio  isamonfroni Mar Apr 09, 2013 2:48 pm

Ciccia, io l'ho letto un po' al volo perchè sulla materia sono ignorante però noto

*) l'art. 8 obbligo di iscriversi al registro dove si elencano:
Al comma 1 una serie di "persone" obbligate ad iscriversi (per persone credo si intendano i lavoratori autonomi)
Al comma 2 una serie di imprese obbligate ad iscriversi (tra cui anche chi fa il recupero dei gas dalla apparecchiature che li contengono)

*) l'art, 12 esenzioni mi pare che esenti dal possedere la "certificazione"

Per il resto è arabo...fammi sapere se ti rispondono. Very Happy

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Messaggio  CJM Mar Apr 09, 2013 2:56 pm

infatti da pappagallo ho copiato quello che mi hanno risposto loro sull'art 12!
non ho verificato di cosa si trattasse

fa prima a risondermi il Grande Biologo

qua si sono impuntati sulla "definizione di recupero" : non si sa se recupero sia
l'effettiva attività di recupero di questi gas (e non so nemmeno cosa gli fanno ... ho cercato un pò nel web ma troppo superficialmente), oppure se considerano recupero l'azione di togliere il fluido frigorigeno dalla apparecchiature (a occhio mi sembra sia questa, quindi per non sapere nè leggere nè scrivere mi iscriverei)
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Messaggio  isamonfroni Mar Apr 09, 2013 3:29 pm

CJM ha scritto: oppure se considerano recupero l'azione di togliere il fluido frigorigeno dalla apparecchiature (a occhio mi sembra sia questa, quindi per non sapere nè leggere nè scrivere mi iscriverei)

Anche a occhio mio.
Io sono miope, ma di solito ci prendo...... Very Happy

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Messaggio  ceresio18 Mar Apr 09, 2013 4:31 pm

Confermo che si ha la necessità di iscrizione al registro per l'impresa e di certificazione per i lavotori addetti al recupero dei gas mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura.
Se invece il gas lo recuperi dall'impianto di condizionamento di un'auto non ti serve la certificazione ma l'attestazione......
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Messaggio  cescal64 Mar Apr 09, 2013 5:54 pm

... pur non essendo uno "specialista", un paio di note:

- il regolamento europeo a cui fare riferimento per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento è il CE303/2008, mentre il CE306/08 riguarda specifiche attrezzature industriali che funzionano con solventi alogenati, così come il CE304/08 riguarda gli impianti fissi antincendio e gli estintori contenenti Fgas, il CE305/08 i commutatori ad alta tensione contenenti esafluoruro di zolfo ed il CE307/08 gli impianti di condizionamento per autoveicoli, sempre contenenti Fgas;

- nel regolamento CE303/08, recepito dal DPR 43/12 assieme agli altri correlati, è richiesta la certificazione delle persone/aziende che si occupano del recupero di Fgas dagli impianti fissi di refrigerazione e condizionamento che superano la soglia minima di 3 kg di Fgas contenuto;

Cmq, se guardi sul sito FGas www.fgas.it , fatto piuttosto bene, troverai tutta la normativa e degli opuscoli per i singoli settori abbastanza chiarificatori...

Un saluto a tutti.
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Messaggio  CJM Mar Apr 09, 2013 6:33 pm

cescal64 ha scritto:... pur non essendo uno "specialista", un paio di note:

- il regolamento europeo a cui fare riferimento per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento è il CE303/2008, mentre il CE306/08 riguarda specifiche attrezzature industriali che funzionano con solventi alogenati, così come il CE304/08 riguarda gli impianti fissi antincendio e gli estintori contenenti Fgas, il CE305/08 i commutatori ad alta tensione contenenti esafluoruro di zolfo ed il CE307/08 gli impianti di condizionamento per autoveicoli, sempre contenenti Fgas;

- nel regolamento CE303/08, recepito dal DPR 43/12 assieme agli altri correlati, è richiesta la certificazione delle persone/aziende che si occupano del recupero di Fgas dagli impianti fissi di refrigerazione e condizionamento che superano la soglia minima di 3 kg di Fgas contenuto;

Cmq, se guardi sul sito FGas www.fgas.it , fatto piuttosto bene, troverai tutta la normativa e degli opuscoli per i singoli settori abbastanza chiarificatori...

Un saluto a tutti.

vero e assolutamente grazie (sei molto più specialista di me!)
la risposta che ho postato mi è arrivata direttamente da loro
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Messaggio  VdT Mer Apr 10, 2013 8:58 am

Buondì a tutti. Leggo solo ora il topic dopo due giorni fuori ufficio.
Il dubbio se chi fa stoccaggio e recupero di apparecchiature contenenti gas ozono lesivi debba essere iscritto al registro è venuto anche a me.
Io la risposta via mail ancora non l'ho ricevuta. Ad ogni modo potrei insinuare il dubbio che questo famoso registro sia nato, nelle intenzioni del suo istitutore, per farvi iscrivere coloro che operano su queste macchine ancora funzionanti e che nessuno abbia solo pensato che quando giungono a fine vita altri omini vi devono mettere le loro manine recuperando questi gasi. E' a questo punto che credo la parola recupero sia un po dubbia.

L'argomento è comunque interessante e alcuni impianti per precauzione si stanno comunque certificando...se ci sono novità continuate a postarle.


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Messaggio  Admin Lun Apr 15, 2013 3:53 pm

L'argomento è comunque interessante e alcuni impianti per precauzione si stanno comunque certificando...se ci sono novità continuate a postarle.
Mora di due mesi per riflettere: http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/m_amte.MATTM.REGISTRO_UFFICIALExUx.0029238.12-04-2013x1x.pdf
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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Apr 15, 2013 4:08 pm

VdT ha scritto:Ad ogni modo potrei insinuare il dubbio che questo famoso registro sia nato, nelle intenzioni del suo istitutore, per farvi iscrivere coloro che operano su queste macchine ancora funzionanti e che nessuno abbia solo pensato che quando giungono a fine vita altri omini vi devono mettere le loro manine recuperando questi gasi. E' a questo punto che credo la parola recupero sia un po dubbia.
Quoto.
La normativa italiana in merito scaturisce da 2 regolamenti CE (il 1005/2009 e il 308/2008) nei quali si fa riferimento esclusivamente a: produtturi, importatori, manutentori.
Per gli smaltitori, al di la delle classiche prescrizioni (registri, fir, ecc.), non è riportata alcuna indicazione.

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Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
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Messaggio  CJM Lun Mag 06, 2013 12:33 pm

risposta ricevuta

In merito al suo quesito, si rappresenta quanto segue:

• Le imprese di recupero dei RAEE non sono soggette all’obbligo di iscrizione al “Registro delle persone e delle imprese certificate” a meno che effettuino attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione o attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
• Le seguenti persone hanno l’obbligo di iscrizione al Registro e di certificazione:
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

• Si segnala inoltre che, non sono soggette ad obbligo di certificazione le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative all’attività.
Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi dell’esenzione. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio dell’esenzione.

Cordiali saluti

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Messaggio  cescal64 Mar Mag 07, 2013 1:22 am

... beh, questo conferma quanto detto a me per un caso specifico, ovvero che un produttore di condizionatori che fa manutenzione nella propria sede non deve essere iscritto (ne azienda, ne persona), mentre se lo fa presso il cliente si Shocked
...poiché lo svuotamento pre-smaltimento non è eseguito presso il cliente, anche questa attività non è sottoposta alle norme del registro Fgas... Cool
...si potrebbe sintetizzare, quindi, che per gli interventi sui climatizzatori le uniche attività che richiedono iscrizione sono quelle svolte presso il cliente, mentre per gli altri apparati (commutatori ad alta tensione ed apparecchiature "specifiche") tale iscrizione è necessaria in ogni fase della loro "vita"... e "morte"! Ok

Salute a tutti.
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Messaggio  CJM Lun Giu 17, 2013 11:34 am

Buongiorno a tutti

chi ne sa qualcosa del registro fgas saprà sicuramente quello che mi appresto a scrivere, ma magari serve a qualcuno.

Dopo un convegno e varie domande all'assistenza sono giunta a questa conclusione (peraltro applicata).
Una ditta che svolge recupero di RAEE, fra i quali vi si ritrovano frigo/condizionatori contenenti fgas (non R22), deve iscriversi alla scrivania fgas. Questo perchè lo svuotamento dei circuiti è considerata un'operazione di recupero degli fgas.
Se i macchinari contengono meno di tre kg di gas, gli operatori che svuotano i circuiti devono chiedere l'esenzione alla certificazione (=sono segnalati ma non devono fare corsi obbligatori).
Il legale rappresentante titolare della ditta di recupero RAEE deve attestare che i suoi opertori sono stati formati per lo svuotamento degli fgas (quindi lui si prende la responsabilità di redigere un attestato).

La ditta non à tenuta alla compilazione di registro fgas.

Il regolamento 306 è in revisione.
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