Ultimi argomenti attivi
» RENTRI: Dubbi e curiositàDa urgada Mer Nov 20, 2024 10:52 pm
» Rentri: conservazione digitale costi
Da Paolo UD Mer Nov 13, 2024 12:09 pm
» Scheda Materiali
Da MagoMerlino Mer Nov 06, 2024 1:48 pm
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?
Da Sciùr Colombo Lun Nov 04, 2024 5:07 pm
» RENTRI: sistemi di geolocalizzazione per il trasporto di rifiuti pericolosi
Da Paolo UD Gio Ott 31, 2024 11:36 am
» Rientri. Trasporti conto terzi
Da Transporter Mer Ott 16, 2024 7:53 pm
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
Recupero RAEE e registro gas fluorurati
+3
ceresio18
isamonfroni
CJM
7 partecipanti
Pagina 1 di 1
Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Buongiorno
Mi sto chiedendo se una ditta che recupera RAEE deve iscriversi nel registro dei Gas Fluorurati.
Mi spiego : la ditta, in particolare, bonifica i frigoriferi dai fluidi frigorigeni che stanno
nel circuito frigo, che qui mi chiamano freon e la normativa mi chiama solventi a base di gas fluorurati (scusate l'ignoranza da capra).
La ditta toglie il fluido frigorigeno dall'apparecchiatura, lo stocca e lo invia a recupero, tramite trasportatore autorizzato.
Ora, sono andata a vedere un pò la normativa di settore (non molto approfonditamente purtroppo), e quello che mi ha fatto insorgere il dubbio è stato il punto 5 dell'Allegato del Regolamento (CE) 306/2008, dove si cita lo stoccaggio, oltre al trasporto.
Quindi ho inviato una e-mail all'info del sito che cura queste iscrizioni www.fags.it, che, molto gentilmente, mi hanno risposto scrivendomi, però, che non hanno una risposta sicura.
Mi hanno fatto notare, sempre molto gentilmente , che nel DPR 43/12 (che per me, purtroppo, è abbastanza un buco nero) all'art 12, rubricato come "esenzioni" al comma 1 lettera b) è riportato:
la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg
Quindi si è esonerati come "persone" solo se la carica di gas fluorurati all'interno delle apparecchiature è inferiore ai 3 kg?
E come recupero intendono l'estrazione del fluido e suo stoccaggio ?
bene , oggi ho inviato una e-mail al ministero
non penso mi rispondano.
Voi che ne pensate? VdT?
Mi sto chiedendo se una ditta che recupera RAEE deve iscriversi nel registro dei Gas Fluorurati.
Mi spiego : la ditta, in particolare, bonifica i frigoriferi dai fluidi frigorigeni che stanno
nel circuito frigo, che qui mi chiamano freon e la normativa mi chiama solventi a base di gas fluorurati (scusate l'ignoranza da capra).
La ditta toglie il fluido frigorigeno dall'apparecchiatura, lo stocca e lo invia a recupero, tramite trasportatore autorizzato.
Ora, sono andata a vedere un pò la normativa di settore (non molto approfonditamente purtroppo), e quello che mi ha fatto insorgere il dubbio è stato il punto 5 dell'Allegato del Regolamento (CE) 306/2008, dove si cita lo stoccaggio, oltre al trasporto.
Quindi ho inviato una e-mail all'info del sito che cura queste iscrizioni www.fags.it, che, molto gentilmente, mi hanno risposto scrivendomi, però, che non hanno una risposta sicura.
Mi hanno fatto notare, sempre molto gentilmente , che nel DPR 43/12 (che per me, purtroppo, è abbastanza un buco nero) all'art 12, rubricato come "esenzioni" al comma 1 lettera b) è riportato:
la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg
Quindi si è esonerati come "persone" solo se la carica di gas fluorurati all'interno delle apparecchiature è inferiore ai 3 kg?
E come recupero intendono l'estrazione del fluido e suo stoccaggio ?
bene , oggi ho inviato una e-mail al ministero
non penso mi rispondano.
Voi che ne pensate? VdT?
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Ciccia, io l'ho letto un po' al volo perchè sulla materia sono ignorante però noto
*) l'art. 8 obbligo di iscriversi al registro dove si elencano:
Al comma 1 una serie di "persone" obbligate ad iscriversi (per persone credo si intendano i lavoratori autonomi)
Al comma 2 una serie di imprese obbligate ad iscriversi (tra cui anche chi fa il recupero dei gas dalla apparecchiature che li contengono)
*) l'art, 12 esenzioni mi pare che esenti dal possedere la "certificazione"
Per il resto è arabo...fammi sapere se ti rispondono.
*) l'art. 8 obbligo di iscriversi al registro dove si elencano:
Al comma 1 una serie di "persone" obbligate ad iscriversi (per persone credo si intendano i lavoratori autonomi)
Al comma 2 una serie di imprese obbligate ad iscriversi (tra cui anche chi fa il recupero dei gas dalla apparecchiature che li contengono)
*) l'art, 12 esenzioni mi pare che esenti dal possedere la "certificazione"
Per il resto è arabo...fammi sapere se ti rispondono.
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
infatti da pappagallo ho copiato quello che mi hanno risposto loro sull'art 12!
non ho verificato di cosa si trattasse
fa prima a risondermi il Grande Biologo
qua si sono impuntati sulla "definizione di recupero" : non si sa se recupero sia
l'effettiva attività di recupero di questi gas (e non so nemmeno cosa gli fanno ... ho cercato un pò nel web ma troppo superficialmente), oppure se considerano recupero l'azione di togliere il fluido frigorigeno dalla apparecchiature (a occhio mi sembra sia questa, quindi per non sapere nè leggere nè scrivere mi iscriverei)
non ho verificato di cosa si trattasse
fa prima a risondermi il Grande Biologo
qua si sono impuntati sulla "definizione di recupero" : non si sa se recupero sia
l'effettiva attività di recupero di questi gas (e non so nemmeno cosa gli fanno ... ho cercato un pò nel web ma troppo superficialmente), oppure se considerano recupero l'azione di togliere il fluido frigorigeno dalla apparecchiature (a occhio mi sembra sia questa, quindi per non sapere nè leggere nè scrivere mi iscriverei)
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
CJM ha scritto: oppure se considerano recupero l'azione di togliere il fluido frigorigeno dalla apparecchiature (a occhio mi sembra sia questa, quindi per non sapere nè leggere nè scrivere mi iscriverei)
Anche a occhio mio.
Io sono miope, ma di solito ci prendo......
_________________
Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Confermo che si ha la necessità di iscrizione al registro per l'impresa e di certificazione per i lavotori addetti al recupero dei gas mediante l'utilizzo di apposita apparecchiatura.
Se invece il gas lo recuperi dall'impianto di condizionamento di un'auto non ti serve la certificazione ma l'attestazione......
Se invece il gas lo recuperi dall'impianto di condizionamento di un'auto non ti serve la certificazione ma l'attestazione......
ceresio18- Utente Attivo
- Messaggi : 454
Data d'iscrizione : 05.07.11
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
... pur non essendo uno "specialista", un paio di note:
- il regolamento europeo a cui fare riferimento per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento è il CE303/2008, mentre il CE306/08 riguarda specifiche attrezzature industriali che funzionano con solventi alogenati, così come il CE304/08 riguarda gli impianti fissi antincendio e gli estintori contenenti Fgas, il CE305/08 i commutatori ad alta tensione contenenti esafluoruro di zolfo ed il CE307/08 gli impianti di condizionamento per autoveicoli, sempre contenenti Fgas;
- nel regolamento CE303/08, recepito dal DPR 43/12 assieme agli altri correlati, è richiesta la certificazione delle persone/aziende che si occupano del recupero di Fgas dagli impianti fissi di refrigerazione e condizionamento che superano la soglia minima di 3 kg di Fgas contenuto;
Cmq, se guardi sul sito FGas www.fgas.it , fatto piuttosto bene, troverai tutta la normativa e degli opuscoli per i singoli settori abbastanza chiarificatori...
Un saluto a tutti.
- il regolamento europeo a cui fare riferimento per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento è il CE303/2008, mentre il CE306/08 riguarda specifiche attrezzature industriali che funzionano con solventi alogenati, così come il CE304/08 riguarda gli impianti fissi antincendio e gli estintori contenenti Fgas, il CE305/08 i commutatori ad alta tensione contenenti esafluoruro di zolfo ed il CE307/08 gli impianti di condizionamento per autoveicoli, sempre contenenti Fgas;
- nel regolamento CE303/08, recepito dal DPR 43/12 assieme agli altri correlati, è richiesta la certificazione delle persone/aziende che si occupano del recupero di Fgas dagli impianti fissi di refrigerazione e condizionamento che superano la soglia minima di 3 kg di Fgas contenuto;
Cmq, se guardi sul sito FGas www.fgas.it , fatto piuttosto bene, troverai tutta la normativa e degli opuscoli per i singoli settori abbastanza chiarificatori...
Un saluto a tutti.
cescal64- Utente Attivo
- Messaggi : 827
Data d'iscrizione : 08.09.11
Età : 60
Località : bologna
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
cescal64 ha scritto:... pur non essendo uno "specialista", un paio di note:
- il regolamento europeo a cui fare riferimento per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento è il CE303/2008, mentre il CE306/08 riguarda specifiche attrezzature industriali che funzionano con solventi alogenati, così come il CE304/08 riguarda gli impianti fissi antincendio e gli estintori contenenti Fgas, il CE305/08 i commutatori ad alta tensione contenenti esafluoruro di zolfo ed il CE307/08 gli impianti di condizionamento per autoveicoli, sempre contenenti Fgas;
- nel regolamento CE303/08, recepito dal DPR 43/12 assieme agli altri correlati, è richiesta la certificazione delle persone/aziende che si occupano del recupero di Fgas dagli impianti fissi di refrigerazione e condizionamento che superano la soglia minima di 3 kg di Fgas contenuto;
Cmq, se guardi sul sito FGas www.fgas.it , fatto piuttosto bene, troverai tutta la normativa e degli opuscoli per i singoli settori abbastanza chiarificatori...
Un saluto a tutti.
vero e assolutamente grazie (sei molto più specialista di me!)
la risposta che ho postato mi è arrivata direttamente da loro
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Buondì a tutti. Leggo solo ora il topic dopo due giorni fuori ufficio.
Il dubbio se chi fa stoccaggio e recupero di apparecchiature contenenti gas ozono lesivi debba essere iscritto al registro è venuto anche a me.
Io la risposta via mail ancora non l'ho ricevuta. Ad ogni modo potrei insinuare il dubbio che questo famoso registro sia nato, nelle intenzioni del suo istitutore, per farvi iscrivere coloro che operano su queste macchine ancora funzionanti e che nessuno abbia solo pensato che quando giungono a fine vita altri omini vi devono mettere le loro manine recuperando questi gasi. E' a questo punto che credo la parola recupero sia un po dubbia.
L'argomento è comunque interessante e alcuni impianti per precauzione si stanno comunque certificando...se ci sono novità continuate a postarle.
Il dubbio se chi fa stoccaggio e recupero di apparecchiature contenenti gas ozono lesivi debba essere iscritto al registro è venuto anche a me.
Io la risposta via mail ancora non l'ho ricevuta. Ad ogni modo potrei insinuare il dubbio che questo famoso registro sia nato, nelle intenzioni del suo istitutore, per farvi iscrivere coloro che operano su queste macchine ancora funzionanti e che nessuno abbia solo pensato che quando giungono a fine vita altri omini vi devono mettere le loro manine recuperando questi gasi. E' a questo punto che credo la parola recupero sia un po dubbia.
L'argomento è comunque interessante e alcuni impianti per precauzione si stanno comunque certificando...se ci sono novità continuate a postarle.
_________________
La regola d'oro per postare un nuovo argomento: Usa il tasto cerca (tranquillo non esplode nulla), poi leggi i vari topic....e se proprio non trovi quello che cerchi apri un nuovo topic.
VdT- Moderatore
- Messaggi : 1865
Data d'iscrizione : 23.02.10
Età : 42
Località : Bari e provincia
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Mora di due mesi per riflettere: http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/comunicati/m_amte.MATTM.REGISTRO_UFFICIALExUx.0029238.12-04-2013x1x.pdfL'argomento è comunque interessante e alcuni impianti per precauzione si stanno comunque certificando...se ci sono novità continuate a postarle.
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Quoto.VdT ha scritto:Ad ogni modo potrei insinuare il dubbio che questo famoso registro sia nato, nelle intenzioni del suo istitutore, per farvi iscrivere coloro che operano su queste macchine ancora funzionanti e che nessuno abbia solo pensato che quando giungono a fine vita altri omini vi devono mettere le loro manine recuperando questi gasi. E' a questo punto che credo la parola recupero sia un po dubbia.
La normativa italiana in merito scaturisce da 2 regolamenti CE (il 1005/2009 e il 308/2008) nei quali si fa riferimento esclusivamente a: produtturi, importatori, manutentori.
Per gli smaltitori, al di la delle classiche prescrizioni (registri, fir, ecc.), non è riportata alcuna indicazione.
_________________
Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
risposta ricevuta
In merito al suo quesito, si rappresenta quanto segue:
• Le imprese di recupero dei RAEE non sono soggette all’obbligo di iscrizione al “Registro delle persone e delle imprese certificate” a meno che effettuino attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione o attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
• Le seguenti persone hanno l’obbligo di iscrizione al Registro e di certificazione:
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
• Si segnala inoltre che, non sono soggette ad obbligo di certificazione le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative all’attività.
Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi dell’esenzione. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio dell’esenzione.
Cordiali saluti
In merito al suo quesito, si rappresenta quanto segue:
• Le imprese di recupero dei RAEE non sono soggette all’obbligo di iscrizione al “Registro delle persone e delle imprese certificate” a meno che effettuino attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione o attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
• Le seguenti persone hanno l’obbligo di iscrizione al Registro e di certificazione:
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3. installazione;
4. manutenzione o riparazione;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione
persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
• Si segnala inoltre che, non sono soggette ad obbligo di certificazione le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative all’attività.
Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi dell’esenzione. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio dell’esenzione.
Cordiali saluti
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
... beh, questo conferma quanto detto a me per un caso specifico, ovvero che un produttore di condizionatori che fa manutenzione nella propria sede non deve essere iscritto (ne azienda, ne persona), mentre se lo fa presso il cliente si
...poiché lo svuotamento pre-smaltimento non è eseguito presso il cliente, anche questa attività non è sottoposta alle norme del registro Fgas...
...si potrebbe sintetizzare, quindi, che per gli interventi sui climatizzatori le uniche attività che richiedono iscrizione sono quelle svolte presso il cliente, mentre per gli altri apparati (commutatori ad alta tensione ed apparecchiature "specifiche") tale iscrizione è necessaria in ogni fase della loro "vita"... e "morte"!
Salute a tutti.
...poiché lo svuotamento pre-smaltimento non è eseguito presso il cliente, anche questa attività non è sottoposta alle norme del registro Fgas...
...si potrebbe sintetizzare, quindi, che per gli interventi sui climatizzatori le uniche attività che richiedono iscrizione sono quelle svolte presso il cliente, mentre per gli altri apparati (commutatori ad alta tensione ed apparecchiature "specifiche") tale iscrizione è necessaria in ogni fase della loro "vita"... e "morte"!
Salute a tutti.
cescal64- Utente Attivo
- Messaggi : 827
Data d'iscrizione : 08.09.11
Età : 60
Località : bologna
Re: Recupero RAEE e registro gas fluorurati
Buongiorno a tutti
chi ne sa qualcosa del registro fgas saprà sicuramente quello che mi appresto a scrivere, ma magari serve a qualcuno.
Dopo un convegno e varie domande all'assistenza sono giunta a questa conclusione (peraltro applicata).
Una ditta che svolge recupero di RAEE, fra i quali vi si ritrovano frigo/condizionatori contenenti fgas (non R22), deve iscriversi alla scrivania fgas. Questo perchè lo svuotamento dei circuiti è considerata un'operazione di recupero degli fgas.
Se i macchinari contengono meno di tre kg di gas, gli operatori che svuotano i circuiti devono chiedere l'esenzione alla certificazione (=sono segnalati ma non devono fare corsi obbligatori).
Il legale rappresentante titolare della ditta di recupero RAEE deve attestare che i suoi opertori sono stati formati per lo svuotamento degli fgas (quindi lui si prende la responsabilità di redigere un attestato).
La ditta non à tenuta alla compilazione di registro fgas.
Il regolamento 306 è in revisione.
chi ne sa qualcosa del registro fgas saprà sicuramente quello che mi appresto a scrivere, ma magari serve a qualcuno.
Dopo un convegno e varie domande all'assistenza sono giunta a questa conclusione (peraltro applicata).
Una ditta che svolge recupero di RAEE, fra i quali vi si ritrovano frigo/condizionatori contenenti fgas (non R22), deve iscriversi alla scrivania fgas. Questo perchè lo svuotamento dei circuiti è considerata un'operazione di recupero degli fgas.
Se i macchinari contengono meno di tre kg di gas, gli operatori che svuotano i circuiti devono chiedere l'esenzione alla certificazione (=sono segnalati ma non devono fare corsi obbligatori).
Il legale rappresentante titolare della ditta di recupero RAEE deve attestare che i suoi opertori sono stati formati per lo svuotamento degli fgas (quindi lui si prende la responsabilità di redigere un attestato).
La ditta non à tenuta alla compilazione di registro fgas.
Il regolamento 306 è in revisione.
CJM- Utente Attivo
- Messaggi : 5477
Data d'iscrizione : 19.10.10
Argomenti simili
» RIFIUTI PRODOTTI DA RECUPERO RAEE
» Smontaggio RAEE per recupero componenti presso il distributore
» Trattamento RAEE registro
» Elenco nazionale aziende autorizzate allo stoccaggio e al recupero di Raee
» RAEE: Registro C/S Si o No ?
» Smontaggio RAEE per recupero componenti presso il distributore
» Trattamento RAEE registro
» Elenco nazionale aziende autorizzate allo stoccaggio e al recupero di Raee
» RAEE: Registro C/S Si o No ?
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.