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Emissioni in Atmosfera Parte V del Dlgs 152/06
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Emissioni in Atmosfera Parte V del Dlgs 152/06
Promemoria primo messaggio :
Salve a tutti, mi presento sono Piero, un nuvo arrivato nel mondo dei rifiuti ed in particolarmodo del SISTRI.
In questo caso però volevo porre una questione relativa alla Parte V del D.lgs152/06 relativa alle emissioni in Atmosfera.
Un'attività (Es. Lavanderia) che doveva presentare all'ente competente domanda di autorizzazione alle emissioni di COV ed il Piano gestione Solventi, se non ha mai richiesto autorizzazione come adempie alla normativa in questione??
Puoi quindi a distanza di molti anni presentare domanda di autorizzazione e trasmettere il piano di gesitone dei solventi ??
Inoltre la stessa cosa vale anche per altre attività nelle stessa situazione ad esempio Tipografie (anche se ricade nella parte II dell'allegato IV alla parte V del 152/06) ?
Grazie mille e buona serata.
Salve a tutti, mi presento sono Piero, un nuvo arrivato nel mondo dei rifiuti ed in particolarmodo del SISTRI.
In questo caso però volevo porre una questione relativa alla Parte V del D.lgs152/06 relativa alle emissioni in Atmosfera.
Un'attività (Es. Lavanderia) che doveva presentare all'ente competente domanda di autorizzazione alle emissioni di COV ed il Piano gestione Solventi, se non ha mai richiesto autorizzazione come adempie alla normativa in questione??
Puoi quindi a distanza di molti anni presentare domanda di autorizzazione e trasmettere il piano di gesitone dei solventi ??
Inoltre la stessa cosa vale anche per altre attività nelle stessa situazione ad esempio Tipografie (anche se ricade nella parte II dell'allegato IV alla parte V del 152/06) ?
Grazie mille e buona serata.
Ing.Piero- Membro della community
- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 14.04.10
Re: Emissioni in Atmosfera Parte V del Dlgs 152/06
diciamo che sui c.d. "limiti autonormanti" imposti da qualcuno che si era svegliato male la mattina io ho avuto cospicue esperienze, in cui le mie tesi -controdeduttive agli effetti del loro malumore- ad oggi sono risultate vittoriose ed accolte in sede legale.
Ovviamente, dobbiamo distinguere le condizioni di rilascio di AIA, dove eventuali limiti emissivi più cautelativi possono anche essere impartiti ma devono comunque trovare una loro ratio esplicità nelle considerazioni globali di conformità alla qualità dell'aria ex d.lgs.155/2010 che la singola regione ha prestabilito per le singole aree industriali o alle BAT consolidate per quel determinato ciclo produttivo
Invece per le autorizzazioni alle sole emissioni - che siano in AUA o meno- al momento NON sussiste obbligo normativo di specifico riferimento alle BAT, sempre se esistenti, però potrebbero trovare un loro motivo di essere nelle aree per cui la regione abbia legiferato la limitazione/contenimento di alcuni parametri emissivi puntuali: ma solo in quelle aree e solo per i parametri predefiniti e solo le disposizioni impartite siano successive alla definizione normativa/legislativa locale. Una semplice "delibera" essendo atto meramente amministrativo non ha valore nè è opponibile al di fuori della P.A. interessata
La logica è sempre quella degli artt. 23 + 41 della costituzione: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base alla legge, e l'iniziativa economica privata è libera purchè non rechi danno alla sicurezza (tra l'altro).
Ovviamente, dobbiamo distinguere le condizioni di rilascio di AIA, dove eventuali limiti emissivi più cautelativi possono anche essere impartiti ma devono comunque trovare una loro ratio esplicità nelle considerazioni globali di conformità alla qualità dell'aria ex d.lgs.155/2010 che la singola regione ha prestabilito per le singole aree industriali o alle BAT consolidate per quel determinato ciclo produttivo
Invece per le autorizzazioni alle sole emissioni - che siano in AUA o meno- al momento NON sussiste obbligo normativo di specifico riferimento alle BAT, sempre se esistenti, però potrebbero trovare un loro motivo di essere nelle aree per cui la regione abbia legiferato la limitazione/contenimento di alcuni parametri emissivi puntuali: ma solo in quelle aree e solo per i parametri predefiniti e solo le disposizioni impartite siano successive alla definizione normativa/legislativa locale. Una semplice "delibera" essendo atto meramente amministrativo non ha valore nè è opponibile al di fuori della P.A. interessata
La logica è sempre quella degli artt. 23 + 41 della costituzione: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere richiesta se non in base alla legge, e l'iniziativa economica privata è libera purchè non rechi danno alla sicurezza (tra l'altro).
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Emissioni in Atmosfera Parte V del Dlgs 152/06
Aurora Brancia ha scritto:[color=indigo]diciamo che sui c.d. "limiti autonormanti" imposti da qualcuno che si era svegliato male la mattina io ho avuto cospicue esperienze, in cui le mie tesi -controdeduttive agli effetti del loro malumore- ad oggi sono risultate vittoriose ed accolte in sede legale.
Questo da un lato mi rincuora, dall'altro conferma per l'ennesima volta il fatto che le procedure operative per la gestione rifiuti, in Italia, sono scritte da TAR e CdS.
Aurora Brancia ha scritto:[color=indigo]
Ovviamente, dobbiamo distinguere le condizioni di rilascio di AIA, dove eventuali limiti emissivi più cautelativi possono anche essere impartiti ma devono comunque trovare una loro ratio esplicità nelle considerazioni globali di conformità alla qualità dell'aria ex d.lgs.155/2010 che la singola regione ha prestabilito per le singole aree industriali o alle BAT consolidate per quel determinato ciclo produttivo
Invece per le autorizzazioni alle sole emissioni - che siano in AUA o meno- al momento NON sussiste obbligo normativo di specifico riferimento alle BAT, sempre se esistenti, però potrebbero trovare un loro motivo di essere nelle aree per cui la regione abbia legiferato la limitazione/contenimento di alcuni parametri emissivi puntuali: ma solo in quelle aree e solo per i parametri predefiniti e solo le disposizioni impartite siano successive alla definizione normativa/legislativa locale. Una semplice "delibera" essendo atto meramente amministrativo non ha valore nè è opponibile al di fuori della P.A. interessata.
Stiamo parlando di un'AUA, quindi (teoricamente) niente BAT obbligate.
Noi siamo arrivati a frittata fatta, tra l'altro coinvolti su un aspetto a latere che, teoricamente, nn avrebbe dovuto riguardare le emissioni in atmosfera.
Fatto sta che il quadro emissivo già autorizzato ha limiti decisamente molto rigidi su alcuni parametri, che l'azienda a suo tempo ha contribuito a calcolare in linea teorica sulla base del proprio processo produttivo e ha accettato che gli fossero imposti in autorizzazione, in base a questo principio di limiti autonormanti.
Credo cmq che la ratio, come suggerivi, sia legata alla sussistenza delle NTA del piano regionale qualità dell'aria, visto che il comune in questione si trova in una classe di qualità bassa.
Però, non essendo specificata in maniera esplicita la possibilità/obbligo di adottare/imporre limiti più stringenti di quelli previsti dalla normativa nazionale, non capisco se la Provincia ha o meno campo libero nell'adottare il principio di limite autonormante.
Detto ciò, la mia era semplice curiosità, perché quando hanno tentato di spiegarmi il principio, sono rimasto davvero spiazzato.
matteorossi- Utente Attivo
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Re: Emissioni in Atmosfera Parte V del Dlgs 152/06
Mi verrebbe da chiederti se è la prima volta che lavori in campania, vedi un po' te ...matteorossi ha scritto:
Detto ciò, la mia era semplice curiosità, perché quando hanno tentato di spiegarmi il principio, sono rimasto davvero spiazzato.
Ho pensato spesso che questo tipo di genialata se la fossero decisa solo qui
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Aurora Brancia- Moderatrice
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matteorossi- Utente Attivo
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