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Rimozione amianto

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Messaggio  Alen Mar Mar 05, 2013 6:16 pm

Buonasera,

non mi è chiaro come vengano allocate le responsabilità in materia di rimozione amianto floccato o in matrice friabile.

La l. 257/1992 attribuisce l'obbligo ai proprietari degli immobili.

Mi chiedevo, tuttavia, cosa succede nel caso in cui gli immobili siano concessi in locazione.

In particolare, se siano concessi in locazione a società che vi stabiliscono i propri uffici.

Ringrazio chiunque mi aiuterà.
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Messaggio  Gabriele Stefani Mar Mar 05, 2013 6:20 pm

Elena.Alotto ha scritto:
Mi chiedevo, tuttavia, cosa succede nel caso in cui gli immobili siano concessi in locazione.
In particolare, se siano concessi in locazione a società che vi stabiliscono i propri uffici.

Trattandosi di interventi straordinari, indipendentemente dalla natura del conduttore (affittuario) l'onere è a capo del proprietario dell'immobile.
Unica rogna .. se questo decide di fare i lavori, e per qualsiasi motivo dovete lasciare libero l'immobile .. lo dovete lasciare libero, grattandovi anche eventuali danni arrecati a vostri beni durante l'intervento.

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Messaggio  Aurora Brancia Mar Mar 05, 2013 6:36 pm

Confermando l'intervento che mi ha preveduto, aggiungo che è davvero una eccezione strana che in un luogo di lavoro, quindi con "accesso al pubblico" inteso come lavoratori, ci siano ancora isolamenti con amianto in matrice friabile, a 21 anni dall'interdizione dell'uso e dopo oltre 15 dalle campagne di rimozione prioritaria.
Se si tratta di piccole superfici interessate, come condotte dell'aria o dell'acqua calda, e soprattutto di piccole volumetrie, non è sempre necessario liberare completamente i locali perchè si può fare tutto in minilotti durante i fine settimana, ma è una cosa che costa un sacco di soldi in più già solo per l'installazione e smontaggio di tanti mini-cantieri invece di uno grande, nonché di straordinari notturni, prefestivi e festivi del personale, per cui è davvero improbabile che il proprietario si carichi di questo onere per il conduttore.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  isamonfroni Mar Mar 05, 2013 6:56 pm

Straquoto chi mi ha preceduto e, a beneficio di Elena, farei notare che l'obbligo di effettuare la manutenzione straordinaria di un immobile (in questo caso rimozione amianto), non attiene la normativa ambientale, bensì la disciplina delle locazioni di cui al codice civile.

I lavori straordinari spettano sempre al proprietario dell'immobile.

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Ma, a volte bapho è ancora meglio!
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Messaggio  Alen Mar Mar 05, 2013 6:58 pm

Grazie mille a tutti!
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