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Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Produttori :: Gestire i propri rifiuti (casi aziendali)
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Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
In breve, di seguito gli obblighi dei diversi soggetti...
In carico al produttore di AEE:
Il D.Lgs. 151/2005 prevede differenti modalità di gestione e di finanziamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quando queste a fine vita diverranno RAEE, a seconda che esse vengano considerate RAEE domestici (B2C) oppure RAEE professionali (B2B).
Per distinguere una apparecchiatura domestica da una professionale, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche o dell' utilizzo tipico teorico del bene, bisogna considerare la sua destinazione d'uso presso l' utilizzatore finale che ne sarà fattivo detentore alla fine del ciclo di vita.
Solo quelle apparecchiature che intrinsecamente sono professionali e non sono uguali ad analoghe domestiche (per tipo, funzioni e trattamento necessario a fine ciclo di vita) possono essere considerate AEE professionali B2B. Ad esempio, un personal computer sarà considerato rifiuto domestico anche se è stato venduto ad un utente finale professionale, seppur con regolare fattura fiscale, poichè di fatto è "assimilabile" ad un qualsiasi altro prodotto analogo venduto sul canale commerciale domestico (o consumer, o B2C che dir si voglia).
In ogni caso, in capo al produttore, esistono una serie di prescrizioni generali che sono comuni ad entrambe le tipologie di AEE.
Tra queste:
l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE;
l'obbligo di comunicare annualmente al Registro Nazionale i dati di vendita espressi in peso e pezzi;
l'obbligo di trattare i RAEE secondo le tecniche e con le finalità di recupero di cui all' art.9 D.Lgs.151/2005;
l'obbligo/facoltà di avvalersi di un sistema collettivo o misto adeguato per la gestione dei RAEE;
l'obbligo di apporre il simbolo del bidoncino barrato "recycle bin" sulle AEE immesse sul mercato;
l'obbligo di fornire agli utenti adeguate informazioni sulle modalità di gestione e smaltimento del prodotto a fine vita (qualora le AEE contengano Pile o Accumulatori, vi è l'obbligo di fornire anche informazioni sulla loro tipologia e sulla loro corretta rimozione);
l'obbligo di riportare il numero di iscrizione al Registro su tutti i documenti fiscali;
In capo al distributore di AEE:
Il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Tutte le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP).
I centri di raccolta dovranno garantire l'accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE.
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
In capo all' utente finale di AEE:
Il detentore finale di una AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, deve obbligatoriamente conferirla presso il Centro di raccolta Comunale.
Solo nel caso in cui intenda acquistare una apparecchiatura nuova in sostituzione, potrà ottenere gratuitamente il ritiro dell'usato da parte del rivenditore.
Le sanzioni per chi abusivamente si libera di un rifiuto elettronico saranno applicate dalle singole amministrazioni comunali.
In capo ai Comuni (AEE):
Il D.Lgs. 151/2005 chiede ai comuni di assicurare la funzionalità , l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
Il nuovo decreto introduce dunque un cambiamento complessivo del modello di gestione in base al quale le singole amministrazioni locali dovranno organizzare la raccolta dei rifiuti tecnologici.
In capo al produttore di Pile e Accumulatori
Il D.Lgs. n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" prevede un divieto generale di immettere sul mercato pile e accumulatori particolarmente inquinanti e impone precisi obblighi in capo ai produttori:
divieto d'immissione di pile e accumulatori conteneti più di 0,0005% di mercurio in peso, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso,
divieto d'immissione di pile e accumulatori prive del bidoncino barrato. Per quelle portatili , nonchè per quelle montate sui veicoli, dal 30 maggio 2012 dovrà essere in aggiunta riportata l'indicazione della loro capacità. In aggiunta il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto il simbolo del bidoncino barrato e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo;
organizzazione su base individuale o collettiva, di sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili ,
organizzazione della raccolta separata di pile e accumulatori per veicoli e/o industriali lidonea a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale,
iscrizione individuale o su base collettiva al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni,
l'obbligo di comunicare annualmente i dati di immesso suddivisi per tipologia,
l'obbligo di riportare il numnero di iscrizione al Registro in tutti i documenti fiscali,
In capo ai distributori di Pile e Accumulatori
Il distributore ha l'obbligo di ritirare gratuitamente le pile e gli accumulatori conferiti presso i punti vendita. L'utilizzatore non è obbligato ad acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
In capo all'utente finale di Pile e Accumulatori
In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta gestiti dai soggetti obbligati , dei rifiuti di detti batterie e accumulatori sena oneri e senza l'obbligo di acquistare nuovi prodotti
E fin qui è tutto chiaro...
Il quesito è questo:
i RAEE, devono obbligatoriamente essere consegnati al "sistema" CDC RAEE o possono essere consegnati ad impianti terzi autorizzati e gestiti con formulario?
In quali casi possono essere conferiti ad impianti terzi non andando contro la normativa vigente?
Ringrazio anticipatamente tutti i membri di questo stupendo forum.
In carico al produttore di AEE:
Il D.Lgs. 151/2005 prevede differenti modalità di gestione e di finanziamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quando queste a fine vita diverranno RAEE, a seconda che esse vengano considerate RAEE domestici (B2C) oppure RAEE professionali (B2B).
Per distinguere una apparecchiatura domestica da una professionale, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche o dell' utilizzo tipico teorico del bene, bisogna considerare la sua destinazione d'uso presso l' utilizzatore finale che ne sarà fattivo detentore alla fine del ciclo di vita.
Solo quelle apparecchiature che intrinsecamente sono professionali e non sono uguali ad analoghe domestiche (per tipo, funzioni e trattamento necessario a fine ciclo di vita) possono essere considerate AEE professionali B2B. Ad esempio, un personal computer sarà considerato rifiuto domestico anche se è stato venduto ad un utente finale professionale, seppur con regolare fattura fiscale, poichè di fatto è "assimilabile" ad un qualsiasi altro prodotto analogo venduto sul canale commerciale domestico (o consumer, o B2C che dir si voglia).
In ogni caso, in capo al produttore, esistono una serie di prescrizioni generali che sono comuni ad entrambe le tipologie di AEE.
Tra queste:
l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale Produttori AEE;
l'obbligo di comunicare annualmente al Registro Nazionale i dati di vendita espressi in peso e pezzi;
l'obbligo di trattare i RAEE secondo le tecniche e con le finalità di recupero di cui all' art.9 D.Lgs.151/2005;
l'obbligo/facoltà di avvalersi di un sistema collettivo o misto adeguato per la gestione dei RAEE;
l'obbligo di apporre il simbolo del bidoncino barrato "recycle bin" sulle AEE immesse sul mercato;
l'obbligo di fornire agli utenti adeguate informazioni sulle modalità di gestione e smaltimento del prodotto a fine vita (qualora le AEE contengano Pile o Accumulatori, vi è l'obbligo di fornire anche informazioni sulla loro tipologia e sulla loro corretta rimozione);
l'obbligo di riportare il numero di iscrizione al Registro su tutti i documenti fiscali;
In capo al distributore di AEE:
Il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Tutte le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP).
I centri di raccolta dovranno garantire l'accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE.
I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
In capo all' utente finale di AEE:
Il detentore finale di una AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, deve obbligatoriamente conferirla presso il Centro di raccolta Comunale.
Solo nel caso in cui intenda acquistare una apparecchiatura nuova in sostituzione, potrà ottenere gratuitamente il ritiro dell'usato da parte del rivenditore.
Le sanzioni per chi abusivamente si libera di un rifiuto elettronico saranno applicate dalle singole amministrazioni comunali.
In capo ai Comuni (AEE):
Il D.Lgs. 151/2005 chiede ai comuni di assicurare la funzionalità , l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
Il nuovo decreto introduce dunque un cambiamento complessivo del modello di gestione in base al quale le singole amministrazioni locali dovranno organizzare la raccolta dei rifiuti tecnologici.
In capo al produttore di Pile e Accumulatori
Il D.Lgs. n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti" prevede un divieto generale di immettere sul mercato pile e accumulatori particolarmente inquinanti e impone precisi obblighi in capo ai produttori:
divieto d'immissione di pile e accumulatori conteneti più di 0,0005% di mercurio in peso, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso,
divieto d'immissione di pile e accumulatori prive del bidoncino barrato. Per quelle portatili , nonchè per quelle montate sui veicoli, dal 30 maggio 2012 dovrà essere in aggiunta riportata l'indicazione della loro capacità. In aggiunta il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto il simbolo del bidoncino barrato e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo;
organizzazione su base individuale o collettiva, di sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili ,
organizzazione della raccolta separata di pile e accumulatori per veicoli e/o industriali lidonea a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale,
iscrizione individuale o su base collettiva al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni,
l'obbligo di comunicare annualmente i dati di immesso suddivisi per tipologia,
l'obbligo di riportare il numnero di iscrizione al Registro in tutti i documenti fiscali,
In capo ai distributori di Pile e Accumulatori
Il distributore ha l'obbligo di ritirare gratuitamente le pile e gli accumulatori conferiti presso i punti vendita. L'utilizzatore non è obbligato ad acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
In capo all'utente finale di Pile e Accumulatori
In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta gestiti dai soggetti obbligati , dei rifiuti di detti batterie e accumulatori sena oneri e senza l'obbligo di acquistare nuovi prodotti
E fin qui è tutto chiaro...
Il quesito è questo:
i RAEE, devono obbligatoriamente essere consegnati al "sistema" CDC RAEE o possono essere consegnati ad impianti terzi autorizzati e gestiti con formulario?
In quali casi possono essere conferiti ad impianti terzi non andando contro la normativa vigente?
Ringrazio anticipatamente tutti i membri di questo stupendo forum.
Furio_XxX- Nuovo Utente
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Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Parli di RAEE domestici?
Admin- Amministratore
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Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Sia domestici, che professionali, che propri rifiuti...
Esempio:
Un rivenditore di tali attrezzature, ha obblighi normativi particolari (in quanto produttore di AEE)?
Esempio:
Un rivenditore di tali attrezzature, ha obblighi normativi particolari (in quanto produttore di AEE)?
Furio_XxX- Nuovo Utente
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Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Scusa, ma non ti seguo più.
Perchè dici che un rivenditore di AEE è un "produttore di AEE"?
"m) "produttore". chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);"
Egli, di norma, è un "distributore":
"n) "distributore". soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)";
Perchè dici che un rivenditore di AEE è un "produttore di AEE"?
"m) "produttore". chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3);"
Egli, di norma, è un "distributore":
"n) "distributore". soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)";
Admin- Amministratore
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Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Chiedo venia...
Intendevo "distributore"
Intendevo "distributore"
Furio_XxX- Nuovo Utente
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Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Il ritiro dei RAEE professionali può essere effettuato dai sistemi collettivi in regime di libero mercato.
Per quanto riguarda i RAEE domestici, mi sembra che tu ti sia già risposto.
A tale proposito mi consentirete una riflessione di carattere generale.
Leggendo le ultime discussioni sul Forum, emergerebbe la convinzione abbastanza diffusa che si possano gestire, in circuiti professionali alternativi a quello pubblico, i rifiuti di provenienza domestica, soprattutto quelli avente un valore economico non trascurabile (RAEE, metalli, ...).
Questo, in Italia, non è consentito.
Il privato cittadino può fare quello che gli pare delle proprie cose durante il ciclo di vita, ma, nel momento in cui se ne disfa, quei rifiuti divengono di proprietà del comune al quale è affidata una riserva di legge.
Le modalità di gestione dei rifiuti urbani (ed i rifiuti provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione sono sempre urbani) sono stabilite con regolamento.
Altre strade non ve ne sono.
I RAEE, peraltro, sono disciplinati da una norma speciale, ma il principio è lo stesso ed i produttori di AEE sono altresì gravati dall'obbligo di raggiungere determinati livelli di raccolta.
Per quanto riguarda i RAEE domestici, mi sembra che tu ti sia già risposto.
A tale proposito mi consentirete una riflessione di carattere generale.
Leggendo le ultime discussioni sul Forum, emergerebbe la convinzione abbastanza diffusa che si possano gestire, in circuiti professionali alternativi a quello pubblico, i rifiuti di provenienza domestica, soprattutto quelli avente un valore economico non trascurabile (RAEE, metalli, ...).
Questo, in Italia, non è consentito.
Il privato cittadino può fare quello che gli pare delle proprie cose durante il ciclo di vita, ma, nel momento in cui se ne disfa, quei rifiuti divengono di proprietà del comune al quale è affidata una riserva di legge.
Le modalità di gestione dei rifiuti urbani (ed i rifiuti provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione sono sempre urbani) sono stabilite con regolamento.
Altre strade non ve ne sono.
I RAEE, peraltro, sono disciplinati da una norma speciale, ma il principio è lo stesso ed i produttori di AEE sono altresì gravati dall'obbligo di raggiungere determinati livelli di raccolta.
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Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
In maniera riassuntiva:
1^ caso Propri Rifiuti
Possono essere consegnati ad impianti privati autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali con relativo FIR
2^ caso RAEE provenienti da Nuclei Domestici
Il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Tutte le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP).
3^ caso RAEE non inseriti nel D.Lgs 151/05 ovvero RAEE esclusi negli allegati 1A e 1B del Dlgs 151/2005 (Art 3 comma 1b Dlgs 151/2005)
Possono essere consegnati ad impianti privati autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali con relativo FIR.
1^ caso Propri Rifiuti
Possono essere consegnati ad impianti privati autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali con relativo FIR
2^ caso RAEE provenienti da Nuclei Domestici
Il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Tutte le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP).
3^ caso RAEE non inseriti nel D.Lgs 151/05 ovvero RAEE esclusi negli allegati 1A e 1B del Dlgs 151/2005 (Art 3 comma 1b Dlgs 151/2005)
Possono essere consegnati ad impianti privati autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali con relativo FIR.
Furio_XxX- Nuovo Utente
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Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Per "propri rifiuti" immagino tu intenda, per esclusione, RAEE di origine professionale. Anche i RAEE domestici sono propri rifiuti.
Le apparecchiature che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 151/05 non le definirei RAEE.
Le apparecchiature che non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 151/05 non le definirei RAEE.
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Ok per il caso 1 e per il caso 3.
per il caso RAEE provenienti da Nuclei Domestici il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente)..... e fin qui tutto ok.
Ragioniamo poi ad alta voce.....le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP)....su questo qualche dubbio lo esprimo anche io... l'articolo 2 del DM 65/2010 dice che il trasporto è eseguibile secondo le modalità semplificate "solo se" riguarda i tragitti casa-CDR, casa-LDR, LDR-CDR, lasciando forse sottointeso che se devo fare un altro tragitto, tipo casa-impianto autorizzato, dovrei utilizzare un FIR (come si faceva prima dell'entrata in vigore del DM 65/2010).....
per il caso RAEE provenienti da Nuclei Domestici il distributore (art. 6 D.Lgs. 151/2005), al momento della fornitura di una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra altri, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente)..... e fin qui tutto ok.
Ragioniamo poi ad alta voce.....le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP)....su questo qualche dubbio lo esprimo anche io... l'articolo 2 del DM 65/2010 dice che il trasporto è eseguibile secondo le modalità semplificate "solo se" riguarda i tragitti casa-CDR, casa-LDR, LDR-CDR, lasciando forse sottointeso che se devo fare un altro tragitto, tipo casa-impianto autorizzato, dovrei utilizzare un FIR (come si faceva prima dell'entrata in vigore del DM 65/2010).....
ceresio18- Utente Attivo
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Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Ragioniamo poi ad alta voce.....le apparecchiature, oggetto di raccolta separata e ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta Pubblici (CRP)....su questo qualche dubbio lo esprimo anche io... l'articolo 2 del DM 65/2010 dice che il trasporto è eseguibile secondo le modalità semplificate "solo se" riguarda i tragitti casa-CDR, casa-LDR, LDR-CDR, lasciando forse sottointeso che se devo fare un altro tragitto, tipo casa-impianto autorizzato, dovrei utilizzare un FIR (come si faceva prima dell'entrata in vigore del DM 65/2010).....
le cose non stanno proprio così. Come più e più volete ribadito in questo forum in una della tante discussioni inerenti i RAEE, i distributori non possono effettuare alcuna valutazione sui RAEE che ritirano in adempimento agli obblighi del DM 65. Quel comma è stato abrogato. Se si legge una delle discussioni precedenti si troverà anche la norma di riferimento. Quindi i distributori che ritirano in ragione di uno contro uno i RAEE dai propri clienti che siano privati cittadini e quindi parliamo di RAEE domestici devono consegnare tali RAEE ad un Centro di Raccolta Comunale. Non ci sono altre strade. Non è previsto il trasporto da Casa del cittadino ad un impianto privato. L'unica eventualità in cui è possibile una cosa del genere si ha quando l'impianto viene designato come centro di raccolta comunale per i RAEE derivanti dalla distribuzione. In ogni caso il trasporto è effettuato con documento di trasporto semplificato e non con Formulario di Identificazione Rifiuti. Se si iniziasse ad operare con il FIR allora andremmo fuori dalle "semplificazioni" introdotte dal D.M. 65 inficiando di fatto le agevolazioni per i distributori. Ancora una volta mi preme ribadire che questa norma è nata ed è stata abbandonata senza un minimo di chiarimento. L'unica guida "ufficiale" attualmente disponibile è stata rilasciata più di un anno fa dalla camera di commercio del Piemonte. (correggetemi se sbaglio).
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Re: Obblighi relativi ai produttori e/o distributori di AEE
Giusto vdt.
Mi cospargo di cenere il capo....
Mi cospargo di cenere il capo....
ceresio18- Utente Attivo
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