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Impresa di costruzioni con rifiuti pericolosi e non pericolosi

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Messaggio  paolone Lun Gen 25, 2010 10:31 am

Sottopongo la presente a Voi tutti che già fate parte del forum.
Secondo Voi un impresa che:
- produce e raccoglie i propri rifiuti non pericolosi, (nella fattispecie cemento, e rifiuti da demolizioni stradali), che risulta raccoglitore e trasportatore per conto proprio di rifiuti non pericolosi, è obbligato a iscriversi al Sistri in quanto effettua anche attività di vagliatura dei suddetti materiali con altre materie prime (terre e rocce da scavo)?
- se poi produco le seguenti tipologie di rifiuti: imballaggi in materiali misti (cellopahan), plastica, rottami ferrosi, bancali in legno, di cui vengono fatti formulari periodici, devo richiedere obbligatoriamente iscrizione al SISTRI?
- se poi vengono effettuate anche le attività di cambio olio e filtri sugli automezzi, come andranno movimentati i carichi dei suddetti rifiuti? Di volta in volta? Con formulario o senza?
Ringrazio anticipatamente, spero in una vs. gentile risposta, chi si vuole unire a questa questione è il benvenuto.
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Messaggio  Admin Lun Gen 25, 2010 11:03 am

1) Per la produzione dei rifiuti (non pericolosi) ed il loro trasporto in conto proprio non sei soggetto ad iscriverti al sistri. Per l'attività di vagliatura dovresti chiarire: si tratta di operazioni di gestione di rifiuti autorizzate? Intendo dire ex art. 208 oppure in procedura semplificata.
2) No, non c'è obbligo.
3) Queste operazioni di manutenzione le effettui in proprio? Hai un'officina interna dichiarata alla Camera di commercio?
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Messaggio  paolone Lun Gen 25, 2010 11:32 am

1) Per la produzione dei rifiuti (non pericolosi) ed il loro trasporto in conto proprio non sei soggetto ad iscriverti al sistri. Per l'attività di vagliatura dovresti chiarire: si tratta di operazioni di gestione di rifiuti autorizzate? Intendo dire ex art. 208 oppure in procedura semplificata.
2) No, non c'è obbligo.
3) Queste operazioni di manutenzione le effettui in proprio? Hai un'officina interna dichiarata alla Camera di commercio?

Per l'attività di vagliatura ho un autorizzazione rilasciata dall'Albo Gestione rifiuti di Venezia, ora la pratica cartacea è passata di competenza alla Provincia di Vicenza, e comunque effettuo ogni anno il versamento tramite bollettino. Dovrei verificare ma dovrebbe essere un autorizzazione semplificata, in quanto posso trattare solo i rifiuti provenienti da demolizione di strutture e da scarifiche delle sedi stradali.

Per le operazioni di manutenzione, queste le effettuiamo in proprio sui nostri mezzi con personale interno, non è un officina dichiarata a Camera di Commercio, in quanto effettuiamo solo attività di manutenzione sui mezzi, limitatamente al cambio olio e filtri.
Ho sempre fatto il MUD ogni anno relativamente all'olio esausto e ai filtri, se è questo che si intende.
Per il resto li portiamo in officina autorizzata.
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Messaggio  Admin Lun Gen 25, 2010 11:49 am

Le attività di recupero e smaltimento devono passare tutte attraverso il Sistri. Non sono previste eccezioni.

Per quanto riguarda gli altri rifiuti, per i non pericolosi non vi sono problemi, per i pericolosi si può evitare l'iscrizione se il conferimento avviene tramite convenzione con il gestore del servizio pubblico (ove previsto) oppure tramite i circuiti organizzati di raccolta (COOU, Cobat,..).
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Messaggio  paolone Lun Gen 25, 2010 1:11 pm

si daccordo che devono passare tutte tramite il sistri le attività di gestione dei propri rifiuti non pericolosi, però pongo il seguente caso:

io raccolgo e trasporto il mio rifiuto non pericoloso, lo trasporto solo presso la mia sede dove effettuo l'attività di vagliatura, per i formulari emessi durante il trasporto tengo ancora il registro cartaceo, poi tutti i carichi caricati nel registro cartaceo li scarico progressivamente e li carico sul SISTRI? Poi come devo scaricarli dal SISTRI? Non li cedo a terzi, son tutti materiali di recupero che utilizziamo per i ns. cantieri e certificati da relative analisi periodiche (son miscele di demolizioni miste a inerti in natura). E poi dovrei effettuare i carichi loggandomi al Sistri tramite la chiavetta che mi forniranno?
Lo so che è un po complicata questa faccenda, e poi oltrettutto, effettuando i carichi in MC, si ha sempre un valore fittizzio di quello che effettivamente si movimenta, poi l'attività di miscelazione e vagliatura dipende tanto dai tipi di materiali. Quindi anche la stima quantitativa giornaliera sul Sistri risulterebbe fittizia.
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Messaggio  Admin Lun Gen 25, 2010 1:26 pm

Facciamo il punto.
Come produttore e trasportatore in cp non sei tenuto ad iscriverti (e quindi eviti un pò di costi e un pò di noie) e continui a viaggiare con FIR (art. 6, c.3), ma non sei tenuto al registro.
Come impianto effettui sul Sistri la gestione dei carichi e degli scarichi di rifiuti.
Lo so che far quadrare le partite sarà complicato ma è un problema che avranno tutti gli impianti.
Spero che abbiano previsto le opportune "flessibilità" per evitare che il sistema si impalli (mancanza di giacenze, ecc..)
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Messaggio  paolone Lun Gen 25, 2010 3:30 pm

Infatti, speriamo che questo sistema di gestione sia molto flessibile, altrimenti ci toccherà alzare la cornetta più di una volta per cancellare operazioni errate.

Comunque spero che se questo nuovo sistema avrà i suoi frutti, che sia compatibile con le svariate attivita delle piccole e medie imprese, che secondo me non sanno alcunchè:

poniamo il caso di un artigiano che dovesse smaltire dei rifiuti pericolosi e chiamasse l'azienda per il trasporto dotata di tutti gli strumenti di bordo (black box) + chiavetta usb, è lo stesso non possedesse un pc, come farebbero a far iniziare il trasporto? Si arrangia a far tutto il trasportatore?
Come vedete le casistiche sono molteplici.....non so se gli ideatori di questo sistema se le siano mai poste...... Mad
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Messaggio  Admin Lun Gen 25, 2010 3:46 pm

poniamo il caso di un artigiano che dovesse smaltire dei rifiuti pericolosi e chiamasse l'azienda per il trasporto dotata di tutti gli strumenti di bordo (black box) + chiavetta usb, è lo stesso non possedesse un pc, come farebbero a far iniziare il trasporto? Si arrangia a far tutto il trasportatore?

E' stato in parte previsto:

"Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti". (art. 7, c.2)

Vale, però, solo per:
"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonchè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 ... (Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Anche se, per come l'hanno scritta, ci sono delle sovrapposizioni.
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Messaggio  paolone Lun Gen 25, 2010 4:15 pm

SUPPONIAMO IL CASO CHE NE IL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO PERICOLOSO O NON PERICOLOSO, NE IL TRASPORTATORE SIANO ABILITATI AL SISTRI, PERCHE' NON LO SAPEVANO..... CHE FANNO IN QUESTI CASI? VENGONO DENUNCIATI ALLE AUTORITA'? VI SONO SANZIONI?
RINGRAZIO ANCORA PER L'AIUTO ED IL CONFRONTO CHE STA NASCENDO SU QUESTE TEMATICHE.
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Messaggio  robertod Lun Gen 25, 2010 4:21 pm

Per ora non sono previste sanzioni per la mancata iscrizione al sistema da parte dei soggetti obbligati. Laughing
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Messaggio  Admin Lun Gen 25, 2010 4:23 pm

Vero.
Ma arriveranno... Crying or Very sad
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Messaggio  mauroscuba Mer Gen 27, 2010 11:29 am

Admin ha scritto:
poniamo il caso di un artigiano che dovesse smaltire dei rifiuti pericolosi e chiamasse l'azienda per il trasporto dotata di tutti gli strumenti di bordo (black box) + chiavetta usb, è lo stesso non possedesse un pc, come farebbero a far iniziare il trasporto? Si arrangia a far tutto il trasportatore?

E' stato in parte previsto:

"Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora i soggetti che si configurano come produttori non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al sistema SISTRI, la movimentazione dei rifiuti prodotti e' effettuata con la seguente procedura: il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal produttore dei rifiuti. Una copia rimane al produttore e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti". (art. 7, c.2)

Vale, però, solo per:
"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, nonchè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 ... (Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che non hanno piu' di dieci dipendenti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Anche se, per come l'hanno scritta, ci sono delle sovrapposizioni.

Secondo me essendo l'artigiano produttore di rifiuti pericolosi si deve come attrezzare con un pc, una stampante e una connessione ad internet, ad un convegno il docente sostiene che il ministero ha informato che è sufficiente una connessione dial up.

Oppure sui i camion i trasportatori dovranno dotarsi di netbook e stampanti termiche.
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Messaggio  valterb Gio Gen 28, 2010 11:00 am

Attenzione, le sanzioni sono quelle del 152, il D.M. non può averle se non ce l'ha il D.Lgs. dal quale proviene.

Se il trasportatore non sapesse dell'esistenza del SISTRI se ne accorgerebbe appena arriva all'impianto di destinazione perché non gli accetterebbero i rifiuto.
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