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ADP ANCI-CDC RAEE - compilazione doc di trasporto e registro/MUD?

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Messaggio  ceresio18 Lun Feb 18, 2013 2:19 pm

Ciao a tutti,
l'Accordo di Programma tra ANCI e CDC Raee per favorire il ritiro dei RAEE ritirati dai distributori direttamente presso gli LDR, bypassando il trasporto ai CDR comunali, prevede al punto 4.10 che, <<il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo effettuerà il ritiro dal LDR producendo il FIR>>.

Alla luce di tutto ciò....voi fareste compilare il Registro di carico e scarico al gestore dell'LDR? Se si utilizzereste lo stesso registro già esistente in quanto produttore?

Grazie per le vostre opinioni
ceresio18
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Messaggio  Admin Lun Feb 18, 2013 11:25 pm

Non ho ancora letto l'accordo.
Stando al DM 65/2010:

"2. Rientra nella fase della raccolta, cosi' come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione".


Se non ricorrono tutte le condizioni (e tra queste vi è quella di trasportare ai cdr comunali) si ritorna al regime ordinario: dunque siamo in presenza di uno stoccaggio di rifiuti di terzi, che necessita di autorizzazione.
In questo caso il registro sarebbe l'ultimo dei problemi.
Per inciso lo schedario di cui al comma 3 è una tenuta alternativa del registro di raccolta e trasporto, non di un registro da attività di recupero e tanto meno di produzione.
Ripeto, non ho letto l'accordo, ma è chiaro che lo stesso non può andare contro legge.
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Messaggio  VdT Mar Feb 19, 2013 10:00 am

Se l'accordo non è uscito da poco e ci si riferisce ad un accordo che avevo letto qualche tempo fa quando mi stavo occupando della questione credo che il quesito di ceresio vada ad infilarsi nella questione del gestore del LdR diverso dal "distributore".
Se è questo il caso (visto che la nuova figura del gestore del LdR l'ha creata il CdC RAEE arrogandosi diritto non suoi) allora ti anticipo che al momento non esistono precedenti in termini di sanzioni.
Quando ho contattato l'albo gestori ambientali per verificarne la possibilità di realizzazione di una situazione del genere mi è stato ovviamente risposto che non essendo questa figura prevista dal D.M. 65 allora non dovrebbe esistere.
Unica scappatoia sarebbe quella di contrattualizzare questa gestione pur rimanendo in capo al distributore le responsabilità attribuite dalla legge in merito.

Per quanto riguarda il by-passare a piè pari i centri di raccolta comunali solo perchè al CdC RAEE viene comodo inviare direttamente il tutto ad impianto autorizzato, se dal lato dell'efficienza e dell'economicità lo condivido, dal lato normativo no. Se iniziamo a creare diversivi di questo tipo solo perchè il CdC RAEE lo decide immagino che in futuro ci saranno una marea di eccezioni che la norma non prevede, e ciò non è auspicabile.
Rimane poi la questione del FIR....ormai sembra che ognuno lavori a modo suo interpretando sto dannato DM 65.
Parlando in maniera semplice: Se il decreto stabilisce che i RAEE derivanti dalla distribuzione devono essere movimentati con Documento di Trasporto Semplificato, perchè mai sostituire questo documento con il FIR? Chi si assume la responsabiltà di tutto ciò? E se si inizia a viaggiare con i FIR per i RAEE della distribuzione non viene forse a cadere tutto l'impianto del DM 65 che seppur lacunoso è stato chiaro almeno in merito alla documentazione da adottare? (un po meno nel come compilarli ma non possiamo pretendere tutto dal legislatore).

Probabilmente sono andato un po oltre e forse non ho nemmeno risposto a ceresio (e credo che siano due con oggi visto il topic di ieri Very Happy ).

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Messaggio  ceresio18 Mar Feb 19, 2013 7:06 pm

Ciao VDT l'accordo è proprio quello.
So benissimo cosa prevede il DM 65/2010...ma è anche vero che il CDCRaee, è stato istituito come "organo" gestionale dei flussi di raccolta dei RAEE domestici e per quanto mi possa essere indigesto è ormai 2 anni e più che sta lavorando in tutta Italia con questo modus operandi.
Gli LDR sono previsti dal DM 65/2010 quali luoghi di raggruppamento esterni ai Punti Vendita e la gestione degli stessi viene fatta in qualche caso, ma non sempre, da terzi per conto dei distributori che li abbiano contrattualizzati ed abbiano la disponibilità dell'area ove è ubicato l'LDR.

Che il DM 65/2010, ma anche il D.Lgs 151/2005 siano fin troppo "interpretati" è vero, tanto è vero che in alcune regioni alcuni trasportatori di RAEE vengono iscritti dall'Albo competente anche come LDR (ma questo non è il nostro caso)..... e che gli enti di controllo si aspettano (in molte regioni) di trovare un provvedimento di autorizzazione dell'LDR diverso da quello di iscrizione del distributore (sul quale è riportato l'indirizzo dell'LDR stesso, condizione sufficiente per poter operare in qualità di LDR dando per assodata la conformità del luogo).

Caro VDT, nessun problema se le tue risposte non sono risolutive.... d'altra parte mi rendo conto di fare spesso quesiti particolari, che si spingono laddove la normativa è assai nebulosa....
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