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Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
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isamonfroni
CROCIDOLITE
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ciuchino
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Pagina 1 di 1
Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Buongiorno, come da titolo vorrei sapere se è giusta la linea di condotta della Provincia dell'Aquila che sostiene che dopo tre anni il materiale riciclato ottenuto da recupero di rifiuti inerti ritorna rifiuto e un impianto in semplificata (come noi) è obbligato a smaltirlo a sua volta presso un altro impianto.
Il mio consulente non è d'accordo, in quanto secondo lui una volta ottenuta la certificazione CE sui materiali recuperati essi sono da considerare a tutti gli effetti prodotti e il fatto di non riuscire a venderli in tre anni causa scarsa richiesta del mercato non può farli tornare ad essere rifiuti.
Secondo voi chi ha ragione?
Grazie.
Il mio consulente non è d'accordo, in quanto secondo lui una volta ottenuta la certificazione CE sui materiali recuperati essi sono da considerare a tutti gli effetti prodotti e il fatto di non riuscire a venderli in tre anni causa scarsa richiesta del mercato non può farli tornare ad essere rifiuti.
Secondo voi chi ha ragione?
Grazie.
ciuchino- Membro della community
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Questa mi giunge nuova.
Dal DM 5 febbraio 1998, art. 6, c.4 e 5:
"4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.
5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione".
Ma siamo sempre in presenza di rifiuti. Rifiuti accettati e messi in riserva (comma 5) ovvero rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento (comma 4).
Per le materie prime che scaturiscono dalle lavorazioni non siamo più nel regime dei rifiuti e non capisco da dove discenda il termine che hai indicato.
Si applica il principio generale in virtù del quale sono da considerarsi rifiuti qualora sia riscontrata la "volontà di disfarsi" da parte del detentore.
Ma da questo a dire che dopo tre anni diventano automaticamente rifiuti ce ne corre davvero parecchio...
Dal DM 5 febbraio 1998, art. 6, c.4 e 5:
"4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.
5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione".
Ma siamo sempre in presenza di rifiuti. Rifiuti accettati e messi in riserva (comma 5) ovvero rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento (comma 4).
Per le materie prime che scaturiscono dalle lavorazioni non siamo più nel regime dei rifiuti e non capisco da dove discenda il termine che hai indicato.
Si applica il principio generale in virtù del quale sono da considerarsi rifiuti qualora sia riscontrata la "volontà di disfarsi" da parte del detentore.
Ma da questo a dire che dopo tre anni diventano automaticamente rifiuti ce ne corre davvero parecchio...
Admin- Amministratore
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Quoto integralmente quanto riportato da Admin.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
@Ciuchino
Come correttamente ti ha fatto notare ADMIN esistono dei limiti temporali unicamente tra la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (Rx) e la ratio della norma è questa: non ti puoi tenere i rifiuti in R13 all'infinito, entro un anno bisogna che gli fai qualcosa per recuperarli (altrimenti, se restano lì troppo a lungo si configura una discarica abusiva).
Ma voi che attività svolgete? Penso di poter dire R5, visto che producete materiale riciclato e certificato.
Quello che esce dal trattamento R5 e ottiene la certificazione, di sicuro non è più un rifiuto (una volta si chiamava MPS oggi sarebbe EoW) e, ve lo potete tenere quanto volete.
Quelli che dovrete smaltire con le regole del deposito temporaneo, saranno i rifiuti prodotti dalla vostra attività di trattamento
Come correttamente ti ha fatto notare ADMIN esistono dei limiti temporali unicamente tra la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (Rx) e la ratio della norma è questa: non ti puoi tenere i rifiuti in R13 all'infinito, entro un anno bisogna che gli fai qualcosa per recuperarli (altrimenti, se restano lì troppo a lungo si configura una discarica abusiva).
Ma voi che attività svolgete? Penso di poter dire R5, visto che producete materiale riciclato e certificato.
Quello che esce dal trattamento R5 e ottiene la certificazione, di sicuro non è più un rifiuto (una volta si chiamava MPS oggi sarebbe EoW) e, ve lo potete tenere quanto volete.
Quelli che dovrete smaltire con le regole del deposito temporaneo, saranno i rifiuti prodotti dalla vostra attività di trattamento
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Ovviamente la ns attività è R5, ma questa "regola" fantasma paventata dalla Provincia viene ricordata ogni 2x3 sia a noi che agli altri impianti ma nessuno ha mai ricevuto una comunicazione ufficiale con riferimenti legislativi.
Ovviamente concordo con la vostra linea di pensiero ma non riesco a stare tranquillo conoscendo i soggetti che abbiamo in prov.
Ovviamente concordo con la vostra linea di pensiero ma non riesco a stare tranquillo conoscendo i soggetti che abbiamo in prov.
ciuchino- Membro della community
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
E allora, per par condicio ovvero anche per art. 3 della costituzione, ogni 2x3 ricordate alla provincia, ma lo dovrebbero già sapere, che esiste, vive e lotta con noi anche l'art. 23 della Costituzione, quindi tirassero fuori l'estremo di Legge o se non c'è, come non c'è, risparmiassero il loro fiato e i vostri zebedei.ciuchino ha scritto:Ovviamente la ns attività è R5, ma questa "regola" fantasma paventata dalla Provincia viene ricordata ogni 2x3 sia a noi che agli altri impianti ma nessuno ha mai ricevuto una comunicazione ufficiale con riferimenti legislativi.
Ma mica penseranno che gli inerti scadano, come il latte o lo yogurt, neh? Gliel'avete spiegato che sono di natura minerale e pertano abiotica, vero?
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Aurora Brancia ha scritto:E allora, per par condicio ovvero anche per art. 3 della costituzione, ogni 2x3 ricordate alla provincia, ma lo dovrebbero già sapere, che esiste, vive e lotta con noi anche l'art. 23 della Costituzione, quindi tirassero fuori l'estremo di Legge o se non c'è, come non c'è, risparmiassero il loro fiato e i vostri zebedei.ciuchino ha scritto:Ovviamente la ns attività è R5, ma questa "regola" fantasma paventata dalla Provincia viene ricordata ogni 2x3 sia a noi che agli altri impianti ma nessuno ha mai ricevuto una comunicazione ufficiale con riferimenti legislativi.
Ma mica penseranno che gli inerti scadano, come il latte o lo yogurt, neh? Gliel'avete spiegato che sono di natura minerale e pertano abiotica, vero?
A stò punto penso che facciano terrorismo psicologico per non trovarsi con impianti che diventano discariche mascherate, nel senso che fanno entrare materiale, lo lavorano e poi se ne fregano della rivendita accumulando in modo incontrollato il materiale prodotto.
ciuchino- Membro della community
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
ciuchino ha scritto: A stò punto penso che facciano terrorismo psicologico per non trovarsi con impianti che diventano discariche mascherate, nel senso che fanno entrare materiale, lo lavorano e poi se ne fregano della rivendita accumulando in modo incontrollato il materiale prodotto.
Questo è praticamente sicuro, dal momento che esistono, eccome, impianti R13 che diventano discariche mascherate.....
Ma se uno è un imprenditore appena appena serio dovrebbe anche sapere che la parte preponderante del suo guadagno la realizza vendendo il materiale e, dunque, dovrebbe avere tutto l'interesse a farlo.......
isamonfroni- Moderatrice
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
isamonfroni ha scritto:
Ma se uno è un imprenditore appena appena serio dovrebbe anche sapere che la parte preponderante del suo guadagno la realizza vendendo il materiale e, dunque, dovrebbe avere tutto l'interesse a farlo.
Beh, io non riesco ad immaginare un ristorante dove cucinano, cucinano, cucinano ma non servono mai nulla, nè ad uno che fa per esempio bulloni e se li conserva per sempre.
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
L'importante è che non ci sia una norma che obbliga alla vendita entro tre anni, perchè il problema della zona è che i rifiuti in ingresso sono tanti a causa del terremoto ma PURTROPPO non si riesce a vendere che una piccola parte dei prodotti ottenuti.
ciuchino- Membro della community
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Per scrupolo ho ripescato il decreto legge relativo al terremoto. Riporto, per memoria, l'articolo specifico:
"Misure urgenti per la ricostruzione
Articolo 9.
Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche’ quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell’Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attivita’ di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
4. L’ISPRA assicura il coordinamento delle attivita’ realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche’ il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all’articolo 208, comma 15, ed all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attivita’ degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validita’ delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell’Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell’operativita’ della sezione regionale dell’Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell’Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuita’ delle attivita’ di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l’imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, e’ autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - localita’ Forfona e Poggio Picenze - localita’ Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche’ all’articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l’ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all’eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, possono essere definite le modalita’ operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo".
A meno che non esistano delle OPCM in tal senso (e non so fino a che punto sarebbero legittime), non v'è scritto nulla di tutto ciò.
"Misure urgenti per la ricostruzione
Articolo 9.
Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni
1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche’ quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell’Allegato D della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di deposito temporaneo individuate.
2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ il comune di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attivita’ di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.
3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, i comuni dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale dell’Abruzzo e delle ASL competenti per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
4. L’ISPRA assicura il coordinamento delle attivita’ realizzate dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente dell’Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche’ il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.
5. In deroga all’articolo 208, comma 15, ed all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate le attivita’ degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.
6. In deroga all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i termini di validita’ delle iscrizioni all’Albo nazionale dei gestori ambientali effettuate dalla sezione regionale dell’Abruzzo del medesimo Albo, sono sospesi fino al ripristino dell’operativita’ della sezione regionale dell’Albo. Nel periodo transitorio, le variazioni e le nuove iscrizioni sono effettuate dal Comitato nazionale dell’Albo.
7. Allo scopo di assicurare la continuita’ delle attivita’ di smaltimento dei rifiuti urbani ed evitare emergenze ambientali ed igienico sanitarie nel territorio interessato dal terremoto, considerata l’imminente saturazione della discarica sita nel comune di Poggio Picenze, e’ autorizzata da parte della Regione, sentiti gli enti locali interessati, la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano - localita’ Forfona e Poggio Picenze - localita’ Le Tomette. Gli impianti sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06.
8. In deroga agli articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche’ all’articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l’ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche successivamente all’eventuale utilizzo.
9. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l’ISPRA, possono essere definite le modalita’ operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo".
A meno che non esistano delle OPCM in tal senso (e non so fino a che punto sarebbero legittime), non v'è scritto nulla di tutto ciò.
Admin- Amministratore
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Quoto Isa e gli altri. La Provincia fa terrorismo !
geofranz67- Partner
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
geofranz67 ha scritto:Quoto Isa e gli altri. La Provincia fa terrorismo !
Più che terrorismo, vedo (in)sana e ricca ignoranza
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Ma non capisco una cosa...
se macino e seleziono inerti per ottenere materiale recuperato
devo sottostare (se sono in semplificata e se sono in ordinaria lo propongo io all'ente che mi deve rilasciare l'autorizzazione) a ciò che sta scritto nella Circolare del 25 (?) luglio 2005
...
ora se ho gli estremi del certificato (chiedono l'ecotossicità) e la curva granuolmetrica e altro (dipende poi dalla destinazione) per ogni lotto (mi sembra siano 3000 mc, ma posso sbalgliare perchè vado a memoria)
come fanno a dire che ri-diventa tutto rifiuto?
se macino e seleziono inerti per ottenere materiale recuperato
devo sottostare (se sono in semplificata e se sono in ordinaria lo propongo io all'ente che mi deve rilasciare l'autorizzazione) a ciò che sta scritto nella Circolare del 25 (?) luglio 2005
...
ora se ho gli estremi del certificato (chiedono l'ecotossicità) e la curva granuolmetrica e altro (dipende poi dalla destinazione) per ogni lotto (mi sembra siano 3000 mc, ma posso sbalgliare perchè vado a memoria)
come fanno a dire che ri-diventa tutto rifiuto?
CJM- Utente Attivo
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Il fatto è che lo dicono e finora forse per non fare la figura dell'ignorante o poco competente nessuno ha mai chiesto da dove provenga un obbligo simile.CJM ha scritto:Ma non capisco una cosa...
se macino e seleziono inerti per ottenere materiale recuperato
devo sottostare (se sono in semplificata e se sono in ordinaria lo propongo io all'ente che mi deve rilasciare l'autorizzazione) a ciò che sta scritto nella Circolare del 25 (?) luglio 2005
...
ora se ho gli estremi del certificato (chiedono l'ecotossicità) e la curva granuolmetrica e altro (dipende poi dalla destinazione) per ogni lotto (mi sembra siano 3000 mc, ma posso sbalgliare perchè vado a memoria)
come fanno a dire che ri-diventa tutto rifiuto?
ciuchino- Membro della community
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
Cercherei di ragionare a partire da quello che si intuisce dalla suddetta osservazione di @ciuchino (che evidentemente descrive una situazione locale oggettivamente rilevante...) e tenendo conto di quanto dispone il terzo comma dell'art. 3 del DM 5/2/98:ciuchino ha scritto:A stò punto penso che facciano terrorismo psicologico per non trovarsi con impianti che diventano discariche mascherate, nel senso che fanno entrare materiale, lo lavorano e poi se ne fregano della rivendita accumulando in modo incontrollato il materiale prodotto.
La cosa andrebbe approfondita con più attenzione, soprattutto a livello delle amministrazioni locali, ma non ho difficoltà ad immaginare che l'accumulo di enormi quantità di materiali riciclati invenduti (sebbene "certificati") possa determinare problemi di vario tipo."Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione".
In caso di provvedimenti amministrativi (ordinanze?) volti a disciplinare/limitare tali accumuli, credo che il c.d. "ritorno a rifiuti" ci possa stare (ricordiamo tutti che la definizione di "rifiuto" comprende anche qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi).
zorba- Utente Attivo
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
zorba ha scritto:Cercherei di ragionare a partire da quello che si intuisce dalla suddetta osservazione di @ciuchino (che evidentemente descrive una situazione locale oggettivamente rilevante...) e tenendo conto di quanto dispone il terzo comma dell'art. 3 del DM 5/2/98:ciuchino ha scritto:A stò punto penso che facciano terrorismo psicologico per non trovarsi con impianti che diventano discariche mascherate, nel senso che fanno entrare materiale, lo lavorano e poi se ne fregano della rivendita accumulando in modo incontrollato il materiale prodotto.La cosa andrebbe approfondita con più attenzione, soprattutto a livello delle amministrazioni locali, ma non ho difficoltà ad immaginare che l'accumulo di enormi quantità di materiali riciclati invenduti (sebbene "certificati") possa determinare problemi di vario tipo."Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione".
In caso di provvedimenti amministrativi (ordinanze?) volti a disciplinare/limitare tali accumuli, credo che il c.d. "ritorno a rifiuti" ci possa stare (ricordiamo tutti che la definizione di "rifiuto" comprende anche qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi).
in effetti è una interpretazione difficilmente opinabile!
Ultima modifica di CROCIDOLITE il Mer Gen 30, 2013 4:21 pm - modificato 1 volta.
CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Il riciclato certificato dopo 3 anni RITORNA RIFIUTO?
zorba ha scritto:Cercherei di ragionare a partire da quello che si intuisce dalla suddetta osservazione di @ciuchino (che evidentemente descrive una situazione locale oggettivamente rilevante...) e tenendo conto di quanto dispone il terzo comma dell'art. 3 del DM 5/2/98:ciuchino ha scritto:A stò punto penso che facciano terrorismo psicologico per non trovarsi con impianti che diventano discariche mascherate, nel senso che fanno entrare materiale, lo lavorano e poi se ne fregano della rivendita accumulando in modo incontrollato il materiale prodotto.La cosa andrebbe approfondita con più attenzione, soprattutto a livello delle amministrazioni locali, ma non ho difficoltà ad immaginare che l'accumulo di enormi quantità di materiali riciclati invenduti (sebbene "certificati") possa determinare problemi di vario tipo."Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione".
In caso di provvedimenti amministrativi (ordinanze?) volti a disciplinare/limitare tali accumuli, credo che il c.d. "ritorno a rifiuti" ci possa stare (ricordiamo tutti che la definizione di "rifiuto" comprende anche qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi).
C'è da dire che gli eventuali grandi accumuli che dovessero verificarsi sarebbero figli di una scarsa ricettività/richiesta del mercato, di cui dovrebbero essere le amministrazioni pubbliche i maggiori clienti per le opere infrastrutturali, ma a tuttoggi nei pochi cantieri pubblici il riciclato non viene mai utilizzato.
Mettendoci anche il momento di flessione generale dell'edilizia, chi può decidere se dopo tre anni non riuscendo a vendere il riciclato debba smaltirlo a mia volta?
Magari se si aspettasse qualche mese o anno in più grazie a una ripresa che prima o poi arriverà molto probabilmente ci sarebbe una forte richiesta che magari non si riuscirebbe a soddisfare .
ciuchino- Membro della community
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