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Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa?

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Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa? - Pagina 2 Empty Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa?

Messaggio  Massimaro Mer Gen 16, 2013 1:50 pm

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno a tutti,
desideravo una conferma o una smentita...
I rifiuti urbani differenziati, carta,cartone,plastica etc etc esulano dal diritto di privativa del gestore che effettua il servizio o meglio dovrebbe effettuare il servizio??
Praticamente la mia azienda iscritta in cat 4 avente anche i codici 20, può ritirare questi materiali su richiesta dei cittadini? Oppure c'è anche in questi rifiuti il diritto di privativa?
grazie
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Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa? - Pagina 2 Empty Re: Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa?

Messaggio  Gabriele Stefani Mar Apr 23, 2013 2:26 pm

alessiog ha scritto:
Admin ha scritto:Grazie, aggiornaci quando avrai "le carte" (ma quali poi? Secondo questa lettura il comune non avrebbe alcuna competenza)
Ma io non ho parlato di comune...
potrebbe bastare una cat. 1 con i CER appropriati...
fai fai.
Augurati solo che il soggetto gestore, incaricato dal comune ad effettuare il servizio, non si accorga di quello che stai facendo (con tanto di autorizzazione in cat. 1); perchè quando se ne accorge .. Vi spacca le gambe .. a suon di avvocati.
e in qual caso, penso che se anche facessimo colletta tra tutti gli iscritti al forum, copriresti le spese.

PS: perdonami. Ma non ti sei mai chiesto perchè in Italia certe cose non le fa nessuno? Se fossero così semplici, facili, immediate, banali .. non saremmo qui a scriverci a distanza. Non di rifiuti almeno.

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Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa? - Pagina 2 Empty Re: Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa?

Messaggio  hitch Dom Ago 18, 2013 7:19 pm

Wow... che bel post Smile mi sono venuti però alcuni dubbi... per certi versi concordo con Admin, per altri con alessgiog Surprised 
Una cosa non capisco però... io privato cittadino che voglio vendere le mie bottiglie di plastica da un impianto privato (dato che il mio comune negli ultimi 3 anni ha raggiunto sempre il 3% di R.D.) che me le paga...perchè non posso farlo??? Io sono il produttore dei rifiuti e fino a quando non li metto nel contenitore non sono di proprietà del comune..o mi sbaglio??? Il comune dai numeri se ne strafrega della raccolta differenziata, perchè devo aliemntare anche io questo scempio?!
E' errato il mio ragionamento??Question 
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Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa? - Pagina 2 Empty Re: Rifiuti urbani differenziati dei cittadini in privativa?

Messaggio  piermonti Mer Set 25, 2013 5:24 pm

Da neo-iscritto al forum e privato cittadino vorrei dare un contributo, spero risolutivo, sull'argomento.
Premetto che sono solo uno "studioso" ( senza incarichi professionali in alcun settore) che si è messo a fare le pulci alla normativa in tema di rifiuti ed all'applicazione concreta da parte di Comuni e Soggetti Gestori.
Ora la mia attenzione si concentra sui fondamenti ( o divieti) legali di questa attività di “recupero imballaggi”che sembra interessare a molti.
Leggendo il piccolo dibattito circa l'interpretazione ( perchè mai bisogna poi interpretare una legge che è scritta chiaramente?) di cosa sia assoggettato a privativa e cosa no, chiunque riconosce la solita commedia all'italiana di difesa di un “orticello privato” da salvaguardare o del potere della lobby di turno.
La dizione dell'art. 198 comma 1 del d. lgs 152/2006 ( o se si preferisce della similare definizione dell'art. 14 comma 1 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011) è chiara ed univoca, soprattutto se coordinata con le altre norme rapportata ad un'esegesi delle fonti normative ambientali italiane ed europee.
Le varie direttive europee ( che ricordo essere leggi vincolanti per la legislazione dei singoli stati membri, nel senso che norme nazionali in contrasto con direttiva europee sono automaticamente illegittime ed inapplicabili) sul commercio, sui rifiuti e sugli imballaggi in particolare fissano regole di “liberismo e concorrenzialità” contro le quali cozza la “privativa tout-court” in tema di recupero di imballaggi.
In tal senso la comunicazione n. 2009/C 107/01 della Commissione Europea, riferita specificamente agli imballaggi di bevande, illustra chiaramente il principio di libera imprenditorialità nel settore, nel rispetto delle prescrizioni generali del trattato CE.
In particolare il richiamo all'art. 86 del suddetto trattato è chiaro ed illuminante.
Sicuramente nel forum ci sarà chi è più esperto in materia e potrà approfondire la normativa europea.
Passando alle leggi nazionali, l'esegesi delle fonti più recenti parte dal d.lgs. 22/1997, la cui normativa in tema di recupero e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per brevità, si può considerare “replicata” anche nel d. lgs. 152/2006 che lo ha abrogato.
Ebbene una lettura coordinata degli articoli di interesse ( artt. 4 – 7 comma 2 – 21 commi 1,4,7, 11, 38 commi 9 e 10, e 43 comma 1) porta a queste considerazioni :
a) già la dizione dell'art. 21 comma 1 specifica chiaramente la privativa in favore dei Comuni solo per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani ( vedasi art. 18, comma 2, lett. d ed art. 21 comma 2, lett. g) avviati a smaltimento ( negli stessi art. 18 comma 2, lett. d ed art. 21 comma 2, lett. g e viene esplicitamente indicata la destinazione a smaltimento e non a recupero dei rifiuti speciali) escludendo perciò la gestione di qualsiasi rifiuti ( ovviamente non pericoloso) avviati a recupero;
b) a confermare e rafforzare questo concetto basterebbe rileggere la definizione di “rifiuti urbani” riportata nell'art. 7 comma 2 : noterete come siano già contenuti all'interno della categoria “rifiuti urbani” anche i rifiuti assimilati !!!!!
Quanto al d. l. 201/2011 convertito in legge 214/2011 c'è addirittura il perfezionamento del concetto, posto che il riferimento alla privativa, posto tra due virgole, non può che essere riferito ai rifiuti urbani ed assimilati avviati a smaltimento ( questo il dettato letterale dell'art. 14 comma 1“…..servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni).”
Così come il testo dei successivi commi 17 e 18 ( 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.) legittima ulteriormente la raccolta in forma differenziata, finalizzata al recupero, anche presso le utenze domestiche.
Altrimenti in base a cosa quale riduzione può essere accordata all'utenza domestica ?

Perciò : perchè mai si deve leggere la privativa comunale come “esclusiva e totale” per la totalità dei rifiuti urbani ( intesi come “provenienza domestica”), sia avviati a recupero che avviati a smaltimento e “parziale” solo per i rifiuti assimilati ( provenienti da “produttori non domestici”) solo se avviati a smaltimento?????
Non c'è alcuna ragione, né lessicale né giuridica.
Se poi si pone attenzione al fatto che per gli imballaggi ( e rifiuti di imballaggi) viene disposto chiaramente che la relativa gestione ( in termini di organizzazione e costi, a prescindere dal luogo/origine di produzione, domestico o non domestico) sia completamente separata e distinta dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e vengono disposte tutta una serie di divieti, obblighi, limiti ed incentivazioni, si capisce chiaramente come l'attività di recupero degli imballaggi ( di qualunque origine di provenienza, domestica e non domestica) non sia assoggettabile assolutamente a privativa comunale.
Ulteriore prova illuminante di ciò è l'art. 43 comma 1 che vieta perentoriamente lo smaltimento in discarica di imballaggi : ricordiamo che la privativa comunale è riferita alla gestione finalizzata allo smaltimento.
Ed inoltre :
-art. 49 comma 10 : nel prevedere agevolazioni per l'utenza domestica e per la raccolta differenziata, viene però esclusa la concessione di agevolazione per utenza domestica per la raccolta differenziata dei rifiuti imballaggio ( perchè, viene, ribadita essere a totale carico dei produttori ed utilizzatori di imballaggi). E' evidente perciò che il Comune non ha alcun “potere esclusivo” su tale tipologia particolare di rifiuti.
E comunque il testo del successivo comma 14 ( oltre che essere riferibile tout-court a entrambe le categorie, domestica e non domestica, poiché parla di “produttore”) rafforza il concetto di esclusione da privativa comunale per l'attività di recupero dei rifiuti assimilati.
E se si vuole fare una piccola forzatura ( che in realtà poi corrisponde a realtà) gli imballaggi in plastica, vetro, metallo, carta e cartone rientrano anche nella categoria dei rifiuti assimilati....
E se avviati a recupero.......
Non mi pare che la normativa del d.lgs. 152/2006 ( abrogante il d. lgs. 22/1997) abbia modificato minimamente i termini della questione.
Di più, peraltro, il regolamento di cui al d.p.r. 158/1999 per l'applicazione della tassa/tariffa comunale a copertura del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, oltre che ribadire al suo interno l'esclusione dei costi della gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio dal totale dei costi del “servizio pubblico”, all'art. 7 comma 1 ribadisce l'obbligo a carico dei comuni di riconoscere agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
Norme che autorizzano perciò anche la possibilità di raccolta e recupero di altri rifiuti/materie prime secondarie....
Infine come ultima piccola “provocazione” chiedo a chi è del mestiere/settore come sia stato possibile, in spregio all'asserita privativa comunale, per l'azienda costruttrice ( di cui non faccio nome per non fare involontaria pubblicità) e per i suoi “concessionari” piazzare negli ingressi o aree comuni di supermercati e centri commerciali le macchine compattatrici mangia-bottiglie o lattine con tanto di rilascio di buoni-punti o buoni sconti da utilizzare nel supermercato stesso, raccogliendo gli imballaggi provenienti dai locali delle utenze domestiche???
E come ha fatto, all'inizio di quest'anno, addirittura una nota marca di acque minerali veneta ad “intercettare” le bottiglie in pet realizzando un progetto con analogo procedimento in cui il materiale conferito dai privati consumatori ai compattatori “privati” viene successivamente conferito a centro di recupero privato?
Ovviamente sono stati regolarmente autorizzati dalla Provincia.
Non ho notizia di azioni legali di Comuni e/o Soggetti Gestori a difesa della propria presunta privativa.....
Anzi ne è stata data ampia eco sui media con commenti totalmente positivi di cittadini ed istituzioni pubbliche.....
Prego chi abbia fonti legislative nazionali diverse e contrarie ( non di regolamenti comunali che sono “subordinati” al loro rispetto e quindi illegittimi ed inapplicabili se contrastanti con esse) di riportarle in questa discussione, così come sia in possesso di notizie certe riguardanti il contrasto da parte di Comuni e/o Soggetti Gestori della raccolta e recupero di imballaggi dalle utenze domestiche.

P.S. Preciso che ho letto l'intervento di Aurora Brancia sui tentativi di condominii di gestirsi la vendita dei propri imballaggi nel post “ Proroga a luglio per la Tares”, ma, al di là dell'oggettiva mancata realizzazione in ragione della citata“proibizione per legge”, non ho rintracciato nessun elemento normativo specifico ulteriore e diverso a quelli sopra esposti.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Nov 13, 2013 1:15 pm

piermonti ha scritto:...
Non ho notizia di azioni legali di Comuni e/o Soggetti Gestori a difesa della propria presunta privativa.....
Anzi ne è stata data ampia eco sui media con commenti totalmente positivi di cittadini ed istituzioni pubbliche.....
Prego chi abbia fonti legislative nazionali diverse e contrarie ( non di regolamenti comunali che sono “subordinati” al loro rispetto e quindi illegittimi ed inapplicabili se contrastanti con esse) di riportarle in questa discussione, così come sia in possesso di notizie certe riguardanti il contrasto da parte di Comuni e/o Soggetti Gestori della raccolta e recupero di imballaggi dalle utenze domestiche.
....
ecco qua Legge Provinciale n° 4/2006 art. 9 : i suttirolesi sanno circoscrivere le loro lobbies (se ci fossero ankora dubbies)
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Nov 13, 2013 10:28 pm

piermonti ha scritto:...
Prego chi abbia fonti legislative nazionali diverse e contrarie ( non di regolamenti comunali che sono “subordinati” al loro rispetto e quindi illegittimi ed inapplicabili se contrastanti con esse) di riportarle in questa discussione, così come sia in possesso di notizie certe riguardanti il contrasto da parte di Comuni e/o Soggetti Gestori della raccolta e recupero di imballaggi dalle utenze domestiche.

P.S. Preciso che ho letto l'intervento di Aurora Brancia sui tentativi di condominii di gestirsi la vendita dei propri imballaggi nel post “ Proroga a luglio per la Tares”, ma, al di là dell'oggettiva mancata realizzazione in ragione della citata“proibizione per legge”, non ho rintracciato nessun elemento normativo specifico ulteriore e diverso a quelli sopra esposti.
Nemmeno io, se proprio vogliamo stare a sottilizzare. Wink 
Solo, che quando ci si deve imbarcare in un giudizio verosimilmente innanzi al TAR contro una P.A., di solito il cittadino normale impallidisce, ammutisce e rinuncia.
Se solo funzionasse bene il tutto, la rimuncia non peserebbe così tanto e non lascerebbe il livore a lievitare.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  piermonti Gio Nov 14, 2013 5:16 pm

Grazie ai nuovi contributi!
Mi scuso con voi, ma l'ho premesso sono solo un cittadino normale che si documenta e la perfida "strategia" del legislatore di stratificare la costruzione di un testo normativo con continui e slegati successivi provvedimenti abrogativi e/o correttivi mi ha decisamente "portato a spasso" , mentre la norma chiara, precisa ed univoca esiste già dal 31/07/2002 ed era lì sotto gli occhi!!!!!
In tale data è stata emanata la legge n. 179 che all'art. 23 comma 1 lett. e), a far data dal 01.01.2003 (!!!!!!) dispone la sostituzione dell'originario comma 7 dell'art. 21 del d. lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) con questo testo: "7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivita' di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003"" .
Il riferimento è al comma 1 dell'art. 21 del d. lgs. 22/1997 in cui tra le competenze dei Comuni veniva stabilito : "1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23."
Successivamente il d.lgs. 152/2006 (29.04.2006) ha sostituito la normativa del d. lgs. 22/1997 sulla base della "legge delega" di cui alla l. 15 dicembre 2004, n. 308, con cui il parlamento ha delegato il governo al riordino, al coordinamento ed all’integrazione della legislazione in materia ambientale.
Ne è seguita l’emanazione del vigente Testo Unico Ambientale (approvato con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e modificato con d.lgs. 11 gennaio 2008, n. 4).
In riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, la legge ha approvato uno specifico criterio direttivo per pervenire alla razionalizzazione di un:
“sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica”.
Il criterio appena trascritto conferma il percorso di liberalizzazione istituito con la legge 179/2002 sulla normativa del Decreto Ronchi:
-- nel campo dei servizi cui sovrintende la mano pubblica restano infatti comprese le sole fasi della raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
-- al tempo stesso non vi vengono comprese le fasi relative alle operazioni di recupero dei medesimi rifiuti urbani e non appaiono riconducibili le gestioni di altre categorie di rifiuti.
Ritengo perciò che definitivamente non ci siano dubbi sul principio di "libero mercato" dei rifiuti di qualsiasi natura, urbani o speciali ( non pericolosi), raccolti per essere avviati a recupero , ovviamente sempre nel rispetto delle altre disposizioni legislative in ordine ad autorizzazioni e connesse formalità burocratiche igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale.
Con buona pace dei presunti (e presuntuosi) proclami di assoluta privativa su tutti i rifiuti urbani di Soggetti Gestori ed Amministrazioni Comunali!!!!
Apprezzo la citazione di Vaghestelledellorsa relativa alla normativa della Provincia di Bolzano ( Ente a "super" statuto speciale).
Concordo pienamente che gli altoatesini sappiano curare bene i loro particolari interessi e bisogna dare atto che sanno mettere ottimamente a frutto le risorse economiche di cui beneficiano ed ottenere risultati che noi, "comuni mortali dello Stato Italiano" ci sogniamo.
Però non sono infallibili e mi corre l'obbligo di segnalare che :
- è vero che la Provincia di Bolzano ha "potere legislativo" autonomo, ma, per le materie in cui lo Stato ha riserva assoluta di legge, come ambiente e rifiuti, deve farlo sempre nei limiti delle norme "quadro" e dei principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato Italiano ( ed ovviamente è tenuta a rispettare anche le norme e direttive comunitarie...).
- più volte la legge 4/2006 della Prov. di Bz è stata oggetto di sentenze di illegittimità costituzionale relativamente ad alcuni dei suoi articoli....
E sicuramente il principio comunitario della libera iniziative e concorrenza commerciale non è rispettato dalla formulazione dell'art. 9 della suddetta legge..... soprattutto alla luce delle disposizioni d. l. 1/2012, proprio in materia di liberalizzazioni....
Per Aurora : sicuramente la pessima gestione pubblica, soprattutto a livello locale, ha fatto sì che il cittadino sia "timoroso" di fronteggiare la P.A. e le società a partecipazione pubblica, sue emanazioni più politiche che funzionali, ma basta un po' di coraggio e determinazione ( condita da richiamo alle responsabilità, civili, economiche e penali dei pubblici amministratori con ventilate minacce di esposti penali) per mettere “a cuccia” anche il funzionario più ringhioso.
Sempre facendosi forza del motto : la legge si sconfigge solo con la legge!
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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Nov 14, 2013 7:40 pm

piermonti ha scritto:Sempre facendosi forza del motto : la legge si sconfigge  solo con la legge!
cappero @pier,   è un rosolio leggerTi  Cool 

Non è che sei Guy Fawkes in uno dei suoi più riusciti travestimenti ?   Very Happy  
(come direbbe Nick Carter !) Razz Razz

Pur apprezzando però sinceramente l'esegesi della norma come da te proposta duole segnare che l'art. 198 del vigente TUA non richiama più quel sacrosanto comma 7 testé ricordato Sad 
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Messaggio  piermonti Gio Nov 14, 2013 11:31 pm

Troppo buono, Vaghe...., l'animo e l'intenzione sono probabilmente le stesse molle che animavano il buon Guy, ma i modi assolutamente più pacati e soprattutto legali!
Comunque è vero che il testo dell'art. 198 del T.u.a., stranamente, non ha ripreso ( come per molti altri articoli) la stessa formulazione del corrispettivo art. 21 del decreto Ronchi.... ma si sa le leggi son scritte spesso da oscuri ed imperscrutabili personaggi sempre ignoti ed "occulti"..... mettessero una buona volta anche il nome dell'estensore: in caso di "dubbio" si potrebbe sempre chiedere un'interpretazione autentica ed intellettualmente onesta del significato del testo...
Comunque l'ultima direttiva UE ( la 2008/98/CE), che è automaticamente "legge" per lo Stato Italiano recita all'art. 15 :
Responsabilità della gestione dei rifiuti
Comma 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.
Comma4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all’interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 13.
Cioè è previsto che chi "dispone" dei rifiuti( privato cittadino od azienda) li può dare ad un commerciante... od ad un impresa che effettua le operazioni di "trattamento" ( che non è lo smaltimento) ....od ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti privato.
Ma è altrettanto vero che leggendo con attenzione il testo dell'art. 198 ed applicando la regola dell'"interpretazione della legge" prevista dall'art. 12 delle disposizioni preliminari del Codice Civile ("Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.") e secondo il brocardo giuridico "ubi lex voluit, dixit", la privativa comunale resta limitata ai rifiuti (urbani e speciali assimilati) avviati allo smaltimento!
Anche per la presenza delle altre norme giuridiche del T.U.A. ( vedi precedente post) che prevedono esclusioni,esenzioni e riduzioni dalla tariffa-rifiuti comunale per il conferimento di rifiuti avviati al recupero ( consegnati evidentemente a terzi).
Lo stesso dicasi per il corrispettivo articolo della privativa comunale del d.l. 201/2011 ("sistema" Tares); anzi questo è scritto con una punteggiatura che specifica ancora meglio la privativa solo per i rifiuti avviati allo smaltimento!
E probabilmente ci sarà altro materiale giuridico che ancora non conosco e mi sfugge....
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Messaggio  Massimaro Sab Mar 01, 2014 4:02 pm

Riprendo questo post in quanto facendo il MUD mi sono accorto nella scheda RIF nel modulo RT rifiuti ricevuti da terzi si può scegliere l'opzione PRIVATI e in questo caso ti fa inserire solo la quantità annua. Questo significa che anche i privati possono conferire in un impianto di recupero autorizzato in semplificata ad esempio o mi sbaglio?!
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Messaggio  laureando Lun Lug 07, 2014 12:04 am

Fantastico questo post... Very Happy 
Vedo che tutti cercano di trovare una soluzione, il problema secondo me non è che non c'è la soluzione per poter riciclare i rifiuti urbani come carta, cartone e plastica, la verità è che non si vuole andare contro le lobby  Laughing 
Ora ditemi voi se un povero Cristo di cittadino non puó decidere di cosa farne delle sue bottiglie di plastica usate... Sono del Comuneee...!!!! Ma che cavolata è questa!!! È un rifiuto urbano!!! Ok se finisce nel cassonetto lo è, altrimenti di che stiamo parlando. Se io domani mattina decido di vendere 100 bottiglie di plastica usata perchè c'è un'azienda che me le paga, perché dovrei buttarle nel cassonetto?? Se Io proprietario, titolare, possessore di 100 bottiglie di plastica, decido di venderle per ricavarne un utile e quindi di non disfarmene come rifiuto, E LO METTO PER ISCRITTO, non vedo dove sia il problema?? Io sono il proprietario delle bottiglie e non me lo dice nessuno cosa ci devo fare, sono capace di intendere e di volere.

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Messaggio  cirillo Lun Lug 07, 2014 9:15 am

Se ne può discutere finchè si vuole ma, tant'è...
E, semplificando il discorso fino a renderlo ... banale:
la quota che il Comune applica ai cittadini è data dai costi del servizio dedotti i ricavi.
I ricavi da cosa sono dati?
Molto semplicemente da quanto il comune ricava dalla vendita dei rifiuti recuperabili quali, appunto, carta, vetro, metalli, plastica ecc...
Personalmente, come Cittadino, mi dà fastidio pure che la Parrocchia faccia la "raccolta del ferro" perchè "quei" soldi servirebbero per abbassare i costi del servizio e, invece, vanno da un'altra parte...
Se, come cittadino, voglio fare una donazione alla Parrochia, lo faccio
a) spontaneamente;
b) donando l'otto per mille alla Chiesa Cattolica.
Quindi, se mi da fastidio che lo faccia la Parrocchia a titolo di beneficenza, figuriamoci che fastidio mi dà il fatto che, qualcun'altro, come professione si metta a raccogliere rifiuti urbani per proprio guadagno.
Ci guadagna "lui" e pago più tasse al Comune "io"? Non esiste proprio!
Quello che si dovrebbe fare, piuttosto, è tenere sotto controllo questa voce di bilancio; è un compito dei cittadini e, solitamente, delle minoranze in Consiglio Comunale e basta co sti giri filosofici.

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Messaggio  cirillo Lun Lug 07, 2014 9:25 am

Massimaro ha scritto:Riprendo questo post in quanto facendo il MUD mi sono accorto nella scheda RIF nel modulo RT rifiuti ricevuti da terzi si può scegliere l'opzione PRIVATI e in questo caso ti fa inserire solo la quantità annua.
Significa che uno spurghista ha fatto la pulizia delle fosse settiche anche di Privati e, invece di fare 500 RT con relativi C.F., ne fa solo 1 indicando, appunto, "Privati".

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Messaggio  Admin Lun Lug 07, 2014 10:07 am

cirillo ha scritto:Se ne può discutere finchè si vuole ma, tant'è...
E, semplificando il discorso fino a renderlo ... banale:
la quota che il Comune applica ai cittadini è data dai costi del servizio dedotti i ricavi.
I ricavi da cosa sono dati?
Molto semplicemente da quanto il comune ricava dalla vendita dei rifiuti recuperabili quali, appunto, carta, vetro, metalli, plastica ecc...
Personalmente, come Cittadino, mi dà fastidio pure che la Parrocchia faccia la "raccolta del ferro" perchè "quei" soldi servirebbero per abbassare i costi del servizio e, invece, vanno da un'altra parte...
Se, come cittadino, voglio fare una donazione alla Parrochia, lo faccio
a) spontaneamente;
b) donando l'otto per mille alla Chiesa Cattolica.
Quindi, se mi da fastidio che lo faccia la Parrocchia a titolo di beneficenza, figuriamoci che fastidio mi dà il fatto che, qualcun'altro, come professione si metta a raccogliere rifiuti urbani per proprio guadagno.
Ci guadagna "lui" e pago più tasse al Comune "io"? Non esiste proprio!
Quello che si dovrebbe fare, piuttosto, è tenere sotto controllo questa voce di bilancio; è un compito dei cittadini e, solitamente, delle minoranze in Consiglio Comunale e basta co sti giri filosofici.

Atrimenti va a finire così (trovato stamattina al portoncino):

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Messaggio  isamonfroni Lun Lug 07, 2014 10:45 am

Ahahahaha Ma Luigi sarà sicuramente autorizzato  Laughing !

Certo che se poi la si piantasse di continuare a dire in giro che nei cassonetti ci sono le miniere d'oro e che per 100 bottiglie di plastica ci si può attendere un ricavo di qualche centesimo, sarebbe una gran cosa.......

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Messaggio  pascozzi Lun Lug 07, 2014 10:46 am

La questione posta dall'utente Piermonti mi sembra abbastanza seria.
Non mi sembra il caso di mandarla in vacca.Si vanno a toccare interessi intoccabili in teoria.
Mi sà che fino a quando un tribunale, in seguito a qualche causa messa in piedi su situazioni reali, non sentenzierà, la questione resterà in bilico
forse che si forse che no
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Messaggio  cirillo Lun Lug 07, 2014 11:31 am

pascozzi ha scritto:La questione posta dall'utente Piermonti mi sembra abbastanza seria.
Non mi sembra il caso di mandarla in vacca. Si vanno a toccare interessi intoccabili in teoria.
Non mi sembra proprio di averla "mandata in vacca" col mio post. Ho espresso, dal punto di vista del Cittadino (mio) quella che, di fatto, è la logica della norma, semplificando al massimo.
Gli interessi "intoccabili" si, ci sono, e sono quelli dei cittadini serviti che non devono essere "derubati" da chi intende svolgere un'attività, guadagnando, a scapito del costo del servizio.

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Messaggio  Admin Lun Lug 07, 2014 11:32 am

La questione è seria perchè il signor Luigi, quando avrà selezionato tutto quello che ha un valore economico, operando senza nessuna tutela ambientale (e sottraendolo alla collettività), ci restituirà lo "scarto".
Nella migliore delle ipotesi nei cassonetti stradali.
Ma, al di là della privativa comunale (per la quale, che ci piaccia o no, è comunque prevista una riserva di legge) si può accettare una gestione dei rifiuti affidata a singole iniziative, senza una visione unitaria?
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Messaggio  isamonfroni Lun Lug 07, 2014 12:31 pm

Admin ha scritto:
Ma, al di là della privativa comunale (per la quale, che ci piaccia o no, è comunque prevista una riserva di legge) si può accettare una gestione dei rifiuti affidata a singole iniziative, senza una visione unitaria?
No, per niente !

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Messaggio  pascozzi Lun Lug 07, 2014 1:00 pm

isamonfroni ha scritto:
Admin ha scritto:
Ma, al di là della privativa comunale (per la quale, che ci piaccia o no, è comunque prevista una riserva di legge) si può accettare una gestione dei rifiuti affidata a singole iniziative, senza una visione unitaria?
No, per niente !

Visione unitaria = ufficio pianificazione del Partito Comunista Sovietico?

Oppure, un perimetro normativo che dà la visione unitaria, entro il quale le aziende ed i privati possano muoversi? direi che qualche normativa quà e là ce l'abbiamo (forse qualche migliaio di articoli di troppo vista la difficoltà ad interpretare)

Il sig. Luigi non credo sia possessore di autorizzazione / comunicazione + iscrizione all'Albo, nè che abbia un RT in azienda, nè sia soggetto a Registri - Mud - Formulari - Orso - Verifiche ispettive ecc...
Alcune aziende si.
Quelle che operano in Italia
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Messaggio  laureando Lun Lug 07, 2014 2:12 pm

Ribadisco, insisto... Si vuole fare finta di niente anche qui mi sa....
Pensavo di essere stato chiaro prima... Si parla sempre dei poveri comuni ai quali si vuole sottrarre i rifiuti recuperabili..... Siamo italiani=ridicoli, se io decido di acquistare bottiglie di plastica usate per esempio, saranno cavoli miei?? Ė un illecito? Quale é la sanzione a cui vado incontro se acquisto beni usati ? Se chi me li cede certifica che non se ne disfa come rifiuto ma che lo cede dietro corrispettivo economico, dato che il regolamento comunale non prevede sgravi per chi effettua la RD. Quindi dato il caso se il cittadina se ne disfa come rifiuto magari nei cassonetti appositi avrá zero ritorno economico, zero sconto sulla tassa dei rifiuti; se invece vende le sue bottiglie e ripeto le sue bottiglie e non un rifiuto(mi pare che la classificazione di un bene come rifiuto o meno spetta al proprietario ) ottiene un valore economico 1, voi cosa fareste?
Ma in Italia si può decidere cosa è rifiuto e cosa no? Penso spetti al titolare di un bene, oggetto,,sostanza, classificarlo rifiuto o no....
Sbaglio??
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Messaggio  pascozzi Lun Lug 07, 2014 2:35 pm

laureando ha scritto:Ribadisco, insisto... Si vuole fare finta di niente anche qui mi sa....
Pensavo di essere stato chiaro prima... Si parla sempre dei poveri comuni ai quali si vuole sottrarre i rifiuti recuperabili..... Siamo italiani=ridicoli, se io decido di acquistare bottiglie di plastica usate per esempio, saranno cavoli miei?? Ė un illecito? Quale é la sanzione a cui vado incontro se acquisto beni usati ? Se chi me li cede certifica che non se ne disfa come rifiuto ma che lo cede dietro corrispettivo economico, dato che il regolamento comunale non prevede sgravi per chi effettua la RD. Quindi dato il caso se il cittadina se ne disfa come rifiuto magari nei cassonetti appositi avrá zero ritorno economico, zero sconto sulla tassa dei rifiuti; se invece vende le sue bottiglie e ripeto le sue bottiglie e non un rifiuto(mi pare che la classificazione di un bene come rifiuto o meno spetta al proprietario ) ottiene un valore economico 1, voi cosa fareste?
Ma in Italia si può decidere cosa è rifiuto e cosa no? Penso spetti al titolare di un bene, oggetto,,sostanza, classificarlo rifiuto o no....
Sbaglio??

L'artifizio della definizione di rifiuto e della privativa sui rifiuti urbani, servono proprio a limitare per non dire vietare, questo commercio, per ragioni diciamo di "bene comune". Nel senso "io che sono intelligente dico a te che sei un pò tonto quello che devi fare, facendolo passare per legale"
Che il divieto sia a sua volta illegale ,alla luce della normativa europea, è più di un discorso da bar.
Ma per tutta una serie di signorie pubbliche e consulenti privati che ci godono, deve andare avanti così
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Messaggio  Admin Lun Lug 07, 2014 2:41 pm

Ribadisco, insisto... Si vuole fare finta di niente anche qui mi sa....Pensavo di essere stato chiaro prima... Si parla sempre dei poveri comuni ai quali si vuole sottrarre i rifiuti recuperabili..... Siamo italiani=ridicoli, se io decido di acquistare bottiglie di plastica usate per esempio, saranno cavoli miei??
Un bene usato lo compri per utilizzarlo per lo scopo per il quale era stato progettato: un'auto usata la compri per andarci in giro, un abito usato lo compri per indossarlo, un computer usato lo compri per farci girare del software.
Questi sono beni.
Se l'auto la compri per rivenderne fluff e componenti, l'abito per farne fibra, il computer per ricavarci metalli allora sono rifiuti.

Se le bottiglie di plastica le rivendi a qualcuno che deve riempirle sono beni usati, se le rivendi per estrarne polimeri sono rifiuti (ed infatti le rivendi ad un commerciante di rifiuti o a un impianto di trattamento rifiuti).

 Ė un illecito?

Sì. Penale.

 
 Quale é la sanzione a cui vado incontro se acquisto beni usati ?
Nessuna, se sono beni usati.

Se chi me li cede certifica che non se ne disfa come rifiuto ma che lo cede dietro corrispettivo economico

Il fatto che abbia un valore economico non vuol dire nulla, quasi tutti i rifiuti hanno un valore economico.
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Messaggio  laureando Lun Lug 07, 2014 2:47 pm

L'artifizio????C'è una norma scritta per la definizione di rifiuto, quindi non capisco perché deve essere letta nel modo in cui conviene a Golia e non per come è scritta... Decide o no il possessore se è rifiuto o meno? Si o no?
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Messaggio  cirillo Lun Lug 07, 2014 2:48 pm

Se come privato cittadino vendo la mia auto perchè "decido di disfarmene" (non la uso più...) ma chi l'acquista, l'acquista come auto e, soprattutto, LA USA come auto, certamente non siamo di fronte a un rifiuto ma a un bene che continua la sua vita con lo stesso scopo per il quale è stato originariamente prodotto.
Ora, le bottiglie, vengono lavate sterilizate e riutilizzate come tali? Non credo proprio... Quelle che seguono questa prassi sono quelle dei "vuoti a rendere" già inserite nella filiera CONAI, con tutti gli annessi e connessi ma, quelli che vendono "bottiglie" di plastica o vetro che siano, sanno che le "bottiglie" saranno frantumate per il recupero del vetro o della plastica, e se non son rifiuti quelli destinati a questo "mercato", ditemi voi.
pascozzi ha scritto:....Che il divieto sia a sua volta illegale ,alla luce della normativa europea, è più di un discorso da bar.
Ma per tutta una serie di signorie pubbliche e consulenti privati che ci godono, deve andare avanti così
Comunque, a conferma che non c'è peggior sordo di non vuol sentire, per quanto mi riguarda questa discussione termina qui.
Almeno questo, in diritto di privativa, lo posso decidere.

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Messaggio  Supremoanziano Lun Lug 07, 2014 2:56 pm

Caro laureando, continui a parlare di bottiglie di plastica ma la norma, essendo generale come deve essere, riguarda anche altri rifiuti. Chennesò... la batteria della Punto esausta. Potresti vendere anche quella guadagnandoci, certamente. Ma se un sig. Luigi qualsiasi si inventa un qualche processo di recupero creativo e gli scarti li butta nella canaletta dietro a casa sua...
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