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MUD 2013: L'ENNESIMO PASTICCIO

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020113

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MUD 2013: L'ENNESIMO PASTICCIO Empty MUD 2013: L'ENNESIMO PASTICCIO




A cura dell’ing. Giovanni Maione

Come da consolidata tradizione, le ultime ore dell’anno appena trascorso hanno visto la pubblicazione1 del modello unico di dichiarazione ambientale e la novità, non trascurabile, è che entro il 30 aprile 2013 sono nuovamente tenuti a tale adempimento anche i raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione. Categorie, queste ultime, esonerate di fatto già dal 2011. La ragione di questa anomalia, come accade sempre più spesso, è da ascrivere al SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti mai entrato in funzione ed il cui unico effetto, ad oggi, è stato quello di destrutturare il previgente quadro normativo con risultati di segno diametralmente opposto a quelli auspicati da chi ne sosteneva la rapida introduzione al fine di una maggiore tutela ambientale2.

Giova all’analisi una rapida cronistoria.

Soggetti obbligati
Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 modificando il decreto legislativo n. 152/2006, ha introdotto, tra l'altro, l'articolo 264-bis3, con il quale sono state abrogate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le norme concernenti le parti del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) riguardanti i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano il trasporto di rifiuti speciali, nonché i soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione, tenuti ad iscriversi al SISTRI.

Questa disposizione tuttavia patisce un’evidente mancanza di coordinamento con il novellato art. 189, che definisce il novero dei soggetti obbligati alla dichiarazione, e la cui entrata in vigore, essendo funzionale ad uno scenario di riferimento che vedeva il SISTRI realmente operativo, era stata correttamente rimandata a tempi migliori.
Infatti, la sostituzione degli artt. 188, 189, 190 e 193 e l’introduzione degli artt. 188-bis e 188-ter, disposta dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ai sensi dell’art 16, comma 2, del medesimo decreto entrano in vigore a partire dal "giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009". La scadenza di tale termine, già prorogata dal D.M. 28 settembre 2010 e dal D.M. 22 dicembre 2010, è stata poi prorogata in maniera scaglionata (in un periodo che va dal 1 settembre 2011 al 2 gennaio 2012 a seconda della categoria di appartenenza) dall'articolo 1 del D.M. 26 maggio 2011. Successivamente, è intervenuta la L. 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, in vigore dal 17 settembre 2011, che dispone, con l’articolo 6, comma 2 ,che "il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2012" (ad eccezione dei produttori di rifiuti pericolosi fino a dieci addetti). Tale termine è stato poi posticipato al 2 aprile 2012 dall’art. 13, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ancora al 30 giugno 2012 dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 che ha convertito, con modificazioni, il medesimo decreto e, da ultimo dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad una data da stabilirsi e comunque non oltre il 30 giugno 2013.

Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti (la cui scadenza veniva intanto variamente prorogata), il D.M. 52 del 18 febbraio 2011 ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di compilare e trasmettere una dichiarazione semplificata, sulla scorta dei dati registrati sui supporti cartacei. Disposizione impropria, ad avviso di chi scrive, perché riferita ad un quadro normativo che voleva già produttive di effetti le anzidette modifiche, in realtà ancora “congelate”4.
Alla luce di tale interpretazione risultavano tenuti a presentare la dichiarazione di cui alla legge 70/94, cosiddetto “MUD”:

a) Comuni, consorzi di comuni e comunità montane5
b) Comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente al SISTRI6
c) Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del D.Lgs.. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo7
d) Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso8
e) Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo9

Per converso, risultavano tenuti a presentare la dichiarazione di cui al D.M. 52/2011, cosiddetta “dichiarazione Sistri” o “mudino”:

a) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
b) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi tranne imprenditori agricoli con volume annuo di affari non superiore a 8000 euro
c) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
Per tutti i soggetti citati in precedenza, tale obbligo discendeva dalla lettura congiunta dell’art. 28, comma 1, del D.M. 52 del 18 febbraio 201110 e dell’art. 189, c. 3 del D.Lgs. 152/0611 vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/10.
Sempre alla luce della cennata interpretazione, non erano tenuti a presentare alcuna dichiarazione, in quanto non previsto da disposizioni legislative:

a) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
b) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
c) Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati

Modalità di presentazione
A complicare ulteriormente la faccenda, sopraggiungeva la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03 marzo 2011, contenente indicazioni in merito alla dichiarazione Sistri relativa all’anno 2011, che si riporta per memoria:
“In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato:

• Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure
• Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta”
.

Pertanto, l’obbligo di comunicazione Sistri si intendeva assolto tramite la presentazione del MUD.
Tale modalità di presentazione, confermata anche l’anno successivo12, ha ingenerato negli operatori del settore una qual certa confusione circa la vigenza dell’obbligo della dichiarazione MUD, ufficialmente riservato ad una ristretta categoria di soggetti. Confusione accresciuta, invero, anche dal proliferare di terminologie giornalistiche (“mudino”, “minimud”, “scheda Sistri”) sconosciute al legislatore nazionale.

Sanzioni
Il tema delle sanzioni costituisce il vero vulnus di questo sistema parziale ed internamente incoerente, caratterizzato da una serie di precetti la cui entrata in vigore è ancora sospesa, in una fase transitoria che sembra non vedere mai la fine, ed un regime sanzionatorio già adeguato ad uno scenario futuribile e che forse (ci sia consentita una nota di motivato pessimismo) non vedrà mai la luce.
Attualmente per le violazioni relative alla omessa, ritardata, incompleta o inesatta dichiarazione sono previste sanzioni a carico di:

a) Comuni, consorzi di comuni e comunità montane13
b) Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 del D.Lgs.. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del medesimo decreto legislativo14
c) Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso15
d) Soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo16

In tema di sanzioni relative alla cosiddetta dichiarazione Sistri, vige, invece, un’equiparazione al regime previsto per il MUD, ai sensi dell’art. 39, comma 2-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, introdotto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121:
“Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 20517, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati”.
Disposizione non produttiva di alcun effetto relativamente all’anno 2012. Va opportunamente ricordato, infatti, che, al momento in cui scriviamo, “il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI […] e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'art. 188-ter18 del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205”19.
Dunque, sui soggetti in parola non grava alcun obbligo in merito alla cosiddetta “dichiarazione Sistri”.

Conclusioni
La sospensione totale del SISTRI ha evidenziato, anche agli occhi del distratto legislatore, il vuoto normativo venutosi a creare a valle degli incauti ed intempestivi provvedimenti normativi adottati negli ultimi due anni. A parziale ammenda è stato ripristinato l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale20, in realtà mai venuto meno, per una serie di soggetti che un’impropria lettura della norma voleva completamente esonerati (raccoglitori e trasportatori professionali, intermediari e commercianti senza detenzione, consorzi) o tenuti ad adempimenti di diverso tipo (recuperatori e smaltitori, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti).

Tuttavia tale precetto non è supportato da un correlato regime sanzionatorio né per i primi, né per i secondi, non trovando applicazione l’art. 39, comma 2-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che fa riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 5221.
E’ l’ennesima conseguenza, e temiamo non l’ultima, di una normativa sovrastante che è stata letteralmente ridotta in macerie dall’improvvida “operazione SISTRI” ed in merito alla quale tarda ad arrivare la più che mai necessaria azione di revisione organica.

1 D.P.C.M. 20 dicembre 2012 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013” (GU n.302 del 29-12-2012 - S.O. n. 213).
2 Si veda, p.e., Cass. Pen. Sez. III, 24 aprile 2012, n. 15732 sul “…venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti”.
3 “All’Allegato “Articolazione del MUD” del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al capitolo 1 – Rifiuti, al punto “4. Istruzione per la compilazione delle singole sezioni” la “Sezione comunicazione semplificata” è abrogata e sono abrogati il punto 6 “ Sezione rifiuti” e il punto 8 “ Sezione intermediari e commercio”;
b) i capitoli 2 e 3 sono abrogati a decorrere dalla dichiarazione relativa al 2011”
.
4 Tracce di quest’equivoco si ritrovano, a più riprese, in diversi provvedimenti normativi (vedi nota 18).
5 Art.189, comma 3 del D.Lgs.. n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs.. n. 205/2010: “I comuni o loro consorzi e le comunità montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti”
.
6 Art.189, comma 3 del D.Lgs.. n. 152 del 2006, come modificato dal D.Lgs.. n. 205/2010 (già citato). Tuttavia, ai sensi dello stesso articolo 189, comma 4 e comma 5, a decorrere dall'entrata a regime del SISTRI i comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al SISTRI, e i comuni che aderiranno su base volontaria al SISTRI, non saranno più tenuti a presentare il MUD, salvo quanto disposto per le informazioni relative ai costi di cui all'articolo 189, comma 3, lettera d).
7 Art.220, comma 2 del D.Lgs.. n. 152 del 2006 “Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia”.
8 Art. 11, comma 3, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: “I soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
9 Combinato disposto dell’art. 13, comma 8, del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e dell’art. 6 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185.
10 “Entro il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, i produttori di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano al SISTRI, compilando l'apposita Scheda SISTRI, le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza”
.
11 “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti”.
12 Vedi comunicato pubblicato, in data 23 dicembre 2011, sul sito internet di Ecocerved.
13 Art. 258, c. 5-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006: “Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
14 Art. 258, c. 5-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006: “I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
15 Art. 13, c. 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003: “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro”.
16 Art. 16, c. 8 del decreto legislativo n. 151 del 2005: “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13, comma 8, non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000”.
17 “I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
18 Si noti, per inciso, che il riferimento all’art. 188-ter, ancora non in vigore, ne rende problematica se non impossibile la pratica applicazione. Del medesimo tenore l’art. 4 del D.Lgs.. 121/2011 in cui viene fatto continuo riferimento agli articoli 188-bis e 188-ter del D.Lgs. 152/06, tuttora previsti ma non attuati.
19 Art. 52, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
20 I motivi che sottendono a tale scelta, diffusamente trattati in queste note, si desumono chiaramente dalle premesse al D.P.C.M. 20 dicembre 2012: “Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 189;
Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entreranno in vigore con la piena operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato;
[...]
Visti in particolare i commi 3, 4 e 5 del citato art. 189, relativi l'obbligo di comunicazione delle quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
[...]
Considerato che alcune sezioni del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2010, sono state abrogate dall'art. 264-bis del decreto legislativo n.152 del 2006, introdotto dal comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 283 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2011, con il quale e' stato adottato il vigente modello unico di
dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto;
Considerata la necessità di adottare un modello di dichiarazione ambientale (MUD) che consenta di acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori indicate dal citato art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006;"

21 Una sorta di reviviscenza del regime sanzionatorio (per la quale si rinvia a più autorevoli pareri) potrebbe derivare dal già citato art. 52, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 che richiama “all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 20”
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