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Analisi 160119 per dei paraurti?

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Messaggio  birelli Sab Ott 27, 2012 9:45 am

Buongiorno, vorrei capire un cosa...
Dovendo smaltire/recuperare dei paraurti ho chiamato una ditta per eseguire tutto il lavoro...Io, per essere più preciso miio fratello, li ha classificati penso giustamente con CER 16 01 19. L'impianto per ritirarli con questo codice chiede le analisi...
Forse sbaglio data la mia ignoranza, ma le analisi per dei paraurti???? Shocked
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Messaggio  homer Sab Ott 27, 2012 10:13 am

non ha senso
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Ott 27, 2012 12:10 pm

beh, a parte la impropria richiesta di analisi in quanto "analisi chimiche", c'è da dire che ci sono sia paraurti in plastica che paraurti in vetroresina, ai quali sarebbe più corretto assegnare il codice 16 01 22, peraltro riferibile sia alla "scocca" del paraurti che alla barra, che è di solito in acciaio inox e nel codice 16 01 19 non ci potrebbe andare
Trattandosi inoltre di materiali assai facilmente identificabili a vista perchè basta spezzarne un angolino per vedere se dentro ci sono fibre di vetro/carbonio o se è solo plastica appunto, e che vanno recuperati/smaltiti in maniera diversa, ritengo che se li si smaltisce siano già rotti, e quindi molto facilmente li si possa sottoporre a cernita: a maggior ragione non vedo il motivo di un'analisi, perchè in ogni caso tutti e due i codici sono NP senza "specchio". Se gli hanno dato l'autorizzazione a trattare quei codici, dovrebbero sapere bene di che si tratta e come li si tratta... Altrimenti, stiamo assistendo per l'ennesima volta ad autorizzazioni di carta.

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Messaggio  fravi Sab Ott 27, 2012 4:24 pm

birelli ha scritto:Buongiorno, vorrei capire un cosa...
Dovendo smaltire/recuperare dei paraurti ho chiamato una ditta per eseguire tutto il lavoro...Io, per essere più preciso miio fratello, li ha classificati penso giustamente con CER 16 01 19. L'impianto per ritirarli con questo codice chiede le analisi...
Forse sbaglio data la mia ignoranza, ma le analisi per dei paraurti???? Shocked
ad esempio se chi te lo chiade ha un autorizzaizione ai DM 5/2/98 secondo quanto indicato all'art. 8
1° conferimento e ogni 24 mesi
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Messaggio  fravi Sab Ott 27, 2012 4:25 pm

homer ha scritto:non ha senso
condivido, ma è legge dello stato
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Ott 27, 2012 5:25 pm

fravi ha scritto:
homer ha scritto:non ha senso
condivido, ma è legge dello stato
Ah, ma davvero?
E per mia scienza, visto che non a me non risulta affatto che rifiuti con codici CER univocamente Non Pericolosi da avviare per di più a recupero di materia siano da conferire con caratterizzazione analitica, saresti così gentile da indicarmi anche quale legge e quale articolo lo richiedono ?
Sai, te lo domando giusto per studiare un altro poco, e magari anche imparare un po' per volta...

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Messaggio  fravi Dom Ott 28, 2012 10:40 am

Aurora Brancia ha scritto:E per mia scienza, visto che non a me non risulta affatto che rifiuti con codici CER univocamente Non Pericolosi da avviare per di più a recupero di materia siano da conferire con caratterizzazione analitica, saresti così gentile da indicarmi anche quale legge e quale articolo lo richiedono ?
Sai mi sono andato a leggere altri tuoi post per vedere se era un problema digestivo di ieri, invece ho notato il problema è costante: tu sei la più brava, ma di tutti

Oh ! ... e pensare che io avevo inteso che:
a) bastava leggere l'art. 8 che non fa differenze (in regime semplificato): le analisi CHIMICHE devono SEMPRE certificare/accompagnare l'indicazione del produttore al 1° e ogni 24 mesi
b) il codice specchio ESISTE ed è il 16 01 21*

pensa addirittura ritenevo che plastica, ferro, serbatoi, o altri componenti, potessero
comunque essere contaminati ..... ma che sciocco !

ma ora mi è tutto più chiaro, sicuramente ho cambiato idea, grazie per la tua scienza Laughing
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Messaggio  isamonfroni Dom Ott 28, 2012 11:27 am

Mah........se uno si legge insieme le parti della norma che possono rivestire interesse e che sono copiaincollate di seguito:


Articolo 8
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".


6.5 Tipologia: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070299] [070213] [160208] [160119] [120105].
6.5.1 Provenienza: attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica.
6.5.2 Caratteristiche del rifiuto: manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti, gomma, pigmenti, additivi.
6.5.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti [R13] con triturazione, lavaggio e flottazione per la separazione degli inquinanti per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3].
6.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.



16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti Pcb
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquido
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti


potrebbe anche pensare che:
a) i paraurti non sono rifiuti pastosi granulari e fanghi
b) i paraurti sono individuati in modo piuttosto univoco nella tipologia 6.5 e una grande possibilità di dubbio non sussiste
c) il codice 16.01.21* non è il codice specchio precisamente di 16.01.19 nè di 16.01.22 ma individua "altri" pezzi dell'auto, che possono essere pericolosi e che non sono stati presi in esame specificamente dal legislatore
d) anche se il paraurti incriminato fosse sporco d'olio e di grasso motore, ho i miei dubbi che raggiungerebbe le concentrazioni tali da renderlo pericolooso.

Poi però, se per fare felici i laboratoristi vogliamo fare un pezzo di carta che rischia fortemente di essere solo carta....... ka

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Messaggio  fravi Dom Ott 28, 2012 12:10 pm

meglio rivestire anche con
1) Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.... quali ? TUTTI

2)
"altri" pezzi dell'auto, che possono essere pericolosi e che non sono stati presi in esame specificamente dal legislatore
non sono 'altri' ma sono tutti quelli che non sono da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.... forse e' meglio

pensa che va a pensare uno certe volte... ma prima di tutto la 'sc(i)enza'!

poi se volete far lavorare i giudici Wink
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Messaggio  CROCIDOLITE Dom Ott 28, 2012 12:57 pm

fravi ha scritto:meglio rivestire anche con
1) Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.... quali ? TUTTI

2)
"altri" pezzi dell'auto, che possono essere pericolosi e che non sono stati presi in esame specificamente dal legislatore
non sono 'altri' ma sono tutti quelli che non sono da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.... forse e' meglio

pensa che va a pensare uno certe volte... ma prima di tutto la 'sc(i)enza'!

poi se volete far lavorare i giudici Wink

ma tu scusa, da quale pianeta sei sceso:
da Papalla? quello in cui prima si legge la Legge e poi si sballa?

Ti è stato risposto, con dovizia di particolari e richiami normativi da alcuni dei più preparati tecnici presenti sul forum, e non ti viene nemmeno il dubbio, un minimo dubbio, che forse, in questa malcapitata occasione, (bada bene, solo in questa) forse (e ripeto FORSE) sei tu quello che non solo è fuori strada, ma si diverte a dileggiare gli altri?
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Messaggio  homer Dom Ott 28, 2012 1:03 pm

non voglio entrare in tema, è un ambito di cui non so proprio niente. Sulla questione codici specchio il famoso rapporto ispra (minuscolo!) 19/2002 dice che 160121 NON è a specchio, una volta tanto condivido.
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Messaggio  Aurora Brancia Dom Ott 28, 2012 2:01 pm

Il D.M. 5/02/98 di cui tu citi l'attuale versione dell'art. 8 è stato modificato dal D.M. 186 del 5 aprile 2006, pubblicato in GURI il 19 maggio 2006. e si riferisce alle modalità relative al recupero in procedura semplificata come codificate dal D.Lgs. 22/97.
si dà il caso che però nel frattempo sia stato promulgato il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, pubblicato in GURI il 14 aprile 2006, e pertanto entrato in vigore il 29 aprile dello stesso anno, dove nell'articolato si legge:

art. 183 c.1.b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;

ma nell'allegato D della parte quarta del presente decreto che è sempre il D.Lgs. 152/06 , e viene prima dell'allegato I che esplicita i criteri di riferimento, io leggo:

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
....etc. etc. etc.

3.4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20.
Nella nostra gerachia del Diritto, un Decreto legislativo ha valore di fonte secondaria (le primarie sono la Costituzione e i Codici), come le leggi e come i DPR, mentre un Decreto Ministeriale è una norma di rango amministrativo e quindi terziario, che soccombe in regime di specialità alle norme di rango primario e secondario. Tanto è vero che, in perdurante carenza dei rispettivi decreti attuativi (e dunque amministrativi), sia l'art. 214 sulle procedure semplificate già in origine sia il più recente 184-ter sui sottoprodotti sono stati costretti a richiamarsi al DM 5 febbraio 1998, che altrimenti sarebbe andato "inefficace".

Tuttavia, ciò non esclude che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 (che qualcuno nonostante le evidenze si ostina a chiamare "Testo Unico Ambientale") siano pericolosi solo i rifiuti contrassegnati da asterisco, ai quali corrispondono talvolta ma non sempre le c.d. Voci a Specchio dei rifiuti che hanno il medesimo nome codificato di quelli con l'asterisco ma seguito dalla dicitura "diversi da quelli di cui alla voce xx.xx.xx* ".

Pertanto, ne discende che sia nel caso di codici CER aventi nomi codificati del rifiuto privi della dicitura come sopra, e quindi di cui il legislatore sia europeo che italiano esclude a monte la possibilità di presenza di contanimanti oltre le soglie previste, sia nel caso di codici CER provvisti di asterisco la "caratterizzazione chimico-fisica" che è palesemente finalizzata al conferimento a recupero - essendo in un decreto che tratta solo di recupero - è gia stata fatta dal legislatore. A monte.
Non sarà un caso se proprio il DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. indicano in dettaglio proprio alll'art. 8 comma 3 che
3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti. [/b].
A me pare piuttosto lampante che un produttore del rifiuto non può nè è tenuto a sapere se il conferitore che ha scelto abbia variato o meno il processo di recupero...
Ovviamente, ciò vale a maggior ragione per il Test di Cessione, che pure resta a carico dell'impianto di trattamento e recupero, cfr. art. 9 sempre c. 3:
3. I test di cessione devono essere effettuati almeno ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti

C'è un sacco di gente che ha fatto finta di non accogersi che la riscrittura eseguita con il DM 186/06 del "vecchio" art. 8 originale ha cassato definitivamente il preesistente comma 4 sempre dell'art. 8 che invece diceva:
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
lasciando all'impianto l'obbligo di
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

C'è poco da discutere o da fare spirito sulla mia bravura, quello che dice oggi la legge è che le analisi se le deve fare l'impianto di recupero, al produttore resta la corretta assegnazione del codice CER, per eseguire la quale può avere necessità di passare per un'analisi solo nel caso dei c.d. codici a specchio.
Prima, invece, l'obbligo dell'analisi sul rifiuto tal quale restava in capo al produttore e l'impianto aveva solo quello della "verifica" in entrata e manteneva quello riferito al prodotto finito (MPS) ed al rifiuto del proprio recupero.

Se tu avessi letto e compreso tutto l'articolo 8 del D.M. 9 febbraio 1998 come cogente ad oggi, non lo avresti portato a sostegno della tua (ed ahimè non solo tua) tesi per cui è il produttore a dover eseguire le analisi.
Come enorme soddisfazione economica di chi ha un laboratorio, e facile scappottata dai guai di quelli che diranno sempre " ma il certificato me l'ha dato il produttore, io che ne sapevo... "

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Messaggio  fravi Dom Ott 28, 2012 3:09 pm

Iniziamo dall'ultima che è veramente la più clamorosa:
... quello che dice oggi la legge è che le analisi se le deve fare l'impianto di recupero, al produttore resta la corretta assegnazione del codice CER
C'è un sacco di gente che ha fatto finta di non accogersi che la riscrittura eseguita con il DM 186/06 del "vecchio" art. 8 originale ha cassato definitivamente il preesistente comma 4 sempre dell'art. 8
probabilmente tu sei tra queste ..... è scaduto l'abbonamento alla banca dati ?

art. 8 (abrogato)
....
3. Le analisi di cui al comma 2 devono essere effettuate almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni due anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

ART. 8 (come modificato dal Dm 5 aprile 2006, n. 186 - 03/06/2006) oggi vigente!
....
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
mentre
5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

.............. secondo me dil titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti è il produttore, secondo te?

per quanto riduarda il pistolotto sulla gerarchia delle fonti ed il nuovo all.d .... con c'è nessun contrasto....... ma mi fermo DEVO ANDARE ALLA PARTITA!! Altro che scienza

alla prossima puntata Wink
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Messaggio  isamonfroni Dom Ott 28, 2012 4:10 pm

A parte il fatto che questo non è un ring, nè un contest in cui eleggere chi è il più bravo, ma soltanto un forum in cui ciascuno ha il diritto di esprimere le sue opinioni.

Io credo proprio che lo spirito di un regolamento tecnico (quale il DM 05/020/98 e molti altri Decreti attuativi) relativo al recupero agevolato di rifiuti sia semplicemente questo:

I rifiuti che sono già definiti come non pericolosi (ex lege) e che presentano tutte le caratteristiche previste nell'allegato 1, suballegato 1 si recuperano in modo agevolato, secondo quanto previsto nei vari punti dell'allegato.
Se non sono rispettate tutte le prescrizioni dell'allegato non si recuperano in modo agevolato ma l'impianto che li recupera deve essere autorizzato in ordinaria.

Le analisi di classificazione P/NP si devono fare quando di un rifiuto esistono le due versioni pericoloso/non pericoloso, come ad esempio la coppia 17.09.03*/17.09.04 è evidente che per mandare a recupero agevolato il 17.09.04 è necessario dimostrare che è non pericoloso.

Nei casi in cui il rifiuto è soltanto NON PERICOLOSO, sul produttore incombe l'obbligo di dimostrare che il rifiuto continua a rispettare le caratteristiche che lo rendono conferibile ad un impianto autorizzato con le procedure semplificate.

E comunque, se uno si vuol fare le analisi CHIMICHE sui paraurti, se le faccia.....magari, poi, se riesce a dimostrarmi come ha fatto un campionamento rappresentativo da una camionata di paraurti, lo ringrazio pure, perchè ho imparato qualcosa che ancora non so.

Come si fanno i certificati un po' farlocchi (basta avere un pezzo di carta.....) lo so già.

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Messaggio  Aurora Brancia Dom Ott 28, 2012 4:32 pm

chiedo scusa a fravi (perchè io quando sbaglio so riconoscerlo e chiedere anche scusa, non mi sento sminuita per nulla) e a tutti i lettori per aver fatto un'inversione tra vecchio e nuovo testo del DM 5 febbraio 1998, che è oggettiva e mi guardo bene dal correggerla "dopo", a maggior ragione essendo già stata corretta.
Intendevo tuttavia riferirmi al test di cessione, che poi ho solo portato come paragone.
Il paragone è sbagliato, la citazione sull'esecuzione del Test di cessione a carico dell'impianto e sul prodotto "finale" tranne che per i recuperi per rilevati e sottofondi è invece oggettiva.
Per me, tutto il resto anche.
Buona partita Smile

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Messaggio  CROCIDOLITE Dom Ott 28, 2012 8:06 pm

allora, partiamo da alcuni punti fissi:
1) Un rifiuto è pericoloso quando “presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto”; le presenza delle suddette caratteristiche si può escludere con l’esecuzione di un’adeguata analisi chimica, oppure, in alcuni casi ben definiti, sulla base della conoscenza del processo produttivo che ha portato alla realizzazione di un dato bene, poi diventato rifiuto, nonché dalla documentazione riguardo quel bene riscontrabile in bibliografia.

2) L’art. 8 non si sogna nemmeno di dire che tutti i rifiuti da avviare a smaltimento devono essere sottoposti ad analisi, ma specifica al comma 1 che quelli che devono essere caratterizzati (e solo quelli) devono essere campionati come specificato nel comma stesso, ed al punto 2 indica la metodica da seguire per le analisi.

3) I paraurti di plastica da avviare a riutilizzo, sono codificati al CER 16 01 19, CER privo di codice specchio. (secondo l’allegato 4 potrebbero rientrare anche 07 02 13 e 12 01 05 ma la provenienza” PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali” e “rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica” mi paiono poco opportuni per il caso di cui si parla.

4) Inoltre, peculiare è l’art. 3 del DM in questione che “privilegiando le caratteristiche della materia recuperata recita:

Recupero di materia

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.

3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Ma manca della specifica riportata all’art. 5 comma 2 punto a)

Articolo 5
Recupero ambientale
1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare.
d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.

Con questo non voglio assolutamente dire che in recupero di materia si può recuperare rifiuti pericolosi e in ripristino ambientale no, ma solo far notare l’incongruenza

concludo con due considerazioni:

la prima di ordine tecnico: ritengo che Isa Monfroni e Aurora Brancia abbiano ragione, e l'inversione tra nuovo e vecchio DM 05/02/98 non infici minimamente quanto da lei ottimamente esposto, nonche ritengo giustissimo quanto riportato da Isa Monfroni nella sua citazione su ring e libertà di espressione

la seconda di ordine "morale" (madonna che brutta parola): credo che il rispetto degli altri, sia più importante della ragione o torto in una discussione tecnica, e a me sembra che nel comportamento di FRAVI siano riscontrabili alcune "cadute di stile" abbastanza irrispettose, sia nel confronto di Aurora e Isa, ma anche nei confronti di chi legge questo forum, fosse anche solo per farsi un'opinione.

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Messaggio  fravi Dom Ott 28, 2012 9:32 pm

Aurora Brancia ha scritto:chiedo scusa a fravi (perchè io quando sbaglio so riconoscerlo e chiedere anche scusa, non mi sento sminuita per nulla) e a tutti i lettori per aver fatto un'inversione tra vecchio e nuovo testo del DM 5 febbraio 1998, che è oggettiva e mi guardo bene dal correggerla "dopo", a maggior ragione essendo già stata corretta.
Intendevo tuttavia riferirmi al test di cessione, che poi ho solo portato come paragone.
Il paragone è sbagliato, la citazione sull'esecuzione del Test di cessione a carico dell'impianto e sul prodotto "finale" tranne che per i recuperi per rilevati e sottofondi è invece oggettiva.
Per me, tutto il resto anche.
Buona partita Smile
non c'è bisogno si scuse (approposito avresti potuto corregere il tuo ma non il mio e ovviamente il test di cessione non c'entra nulla con il problema di birillo), può succedere; mentre mi piacerebbe che tu tornassi indietro su alcune risposte un po' spocchise e sarcastiche... non foss'altro per il fatto che non sai mai chi c'è di là

cio detto suggerirei a tutti (meno che a CROCIDOLITE che ormai è partito per la tangente) di mettere da parte il discorso sul codice specchio (su cui non mi soffermo e su cui non siamo mai stati d'accordo) che non è decisivo per la question, in quanto, aldilà di tutto non fare le analisi CHIMICHE sigifica non applicare l'art. 8 ..... questa violazione rappresenta il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla regola tecnica e come tal espone a un reato formale di pericolo, che, ricordo, si configura semplicemente in caso della sola violazione della stessa, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (in parole MOLTO semplici ad accettare un rifiuto pericoloso e inquinante in un impianto in 5/2/98)

c'è una bella sentenza di I grado qua http://www.focusambiente.it/settore.php?idcat=7&idscat=17&id=2243&match=1
che aiuta
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Messaggio  Baseballz Lun Ott 29, 2012 12:01 am

Se posso intromettermi con una battuta, ho visto un laboratorio fare le analisi sul rifiuto urbano (analisi chimica su un intero sachetto industriale che rappresentava tutto il rifiuto di non so quante migliaia di tonnellate)

Quindi sul paraurti per me staccano un pezzetto lo mettono nel microonde con acido nitrico e passano il tutto suhli strumenti poi stampano un bel foglio di carta con marchio Accredia.

Non mi stupirebbe affatto;) l'ho visto fare!

ciao, anche se animate sono disussioni utili, almeno per me.
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Ott 29, 2012 12:11 pm

fravi ha scritto:
Aurora Brancia ha scritto:chiedo scusa a fravi (perchè io quando sbaglio so riconoscerlo e chiedere anche scusa, non mi sento sminuita per nulla) e a tutti i lettori per aver fatto un'inversione tra vecchio e nuovo testo del DM 5 febbraio 1998, che è oggettiva e mi guardo bene dal correggerla "dopo", a maggior ragione essendo già stata corretta.
Intendevo tuttavia riferirmi al test di cessione, che poi ho solo portato come paragone.
Il paragone è sbagliato, la citazione sull'esecuzione del Test di cessione a carico dell'impianto e sul prodotto "finale" tranne che per i recuperi per rilevati e sottofondi è invece oggettiva.
Per me, tutto il resto anche.
Buona partita Smile
non c'è bisogno si scuse (approposito avresti potuto corregere il tuo ma non il mio e ovviamente il test di cessione non c'entra nulla con il problema di birillo), può succedere; mentre mi piacerebbe che tu tornassi indietro su alcune risposte un po' spocchise e sarcastiche... non foss'altro per il fatto che non sai mai chi c'è di là

cio detto suggerirei a tutti (meno che a CROCIDOLITE che ormai è partito per la tangente) di mettere da parte il discorso sul codice specchio (su cui non mi soffermo e su cui non siamo mai stati d'accordo) che non è decisivo per la question, in quanto, aldilà di tutto non fare le analisi CHIMICHE sigifica non applicare l'art. 8 ..... questa violazione rappresenta il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla regola tecnica e come tal espone a un reato formale di pericolo, che, ricordo, si configura semplicemente in caso della sola violazione della stessa, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (in parole MOLTO semplici ad accettare un rifiuto pericoloso e inquinante in un impianto in 5/2/98)

c'è una bella sentenza di I grado qua http://www.focusambiente.it/settore.php?idcat=7&idscat=17&id=2243&match=1
che aiuta

Rendendomi conto che non c'è alcuna volontà (o capacità) di intendere, ritengo chiusa questa assai poco piacevole discussione.
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