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Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
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CROCIDOLITE
annariri
zesec
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Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Pongo una questione che immagino sia diffusa nelle varie sezioni regionali dell'albo (perché so che in questo campo ci sono indicazioni che arrivano dal Comitato Nazionale, o dalla Presidenza). Mi interessa capire proprio se il comportamento è diffuso, se ci sono eccezioni, e cosa ne pensate.
Le sezioni regionali hanno il compito di verificare la compatibilità dei CER proposti in sede di iscrizione/variazione con l'attività svolta dall'istante. Spesso, giustamente, negano qualche CER. Lo fanno sulla base di griglie che sono definite (a quanto ne so io) a livello nazionale. E così se non sei del settore edile, niente codici del capitolo 17. Se non sei del settore metallurgico o metalmeccanico, niente codici 12.
Molto spesso però, lo sappiamo tutti, i CER che io devo/posso attribuire ai rifiuti che poduco, devo cercarmeli in capitoli diversi da quelli della mia attività. Parlo soprattutto del ricorso ai codici del capitolo 17 anche per chi proprio non è del settore delle costruzioni e demolizioni, dei codici del capitolo 12, e così via.
Fino a qui magari la cosa si risolve (non sempre, e comunque con molta fatica) spiegando alla locale sezione che se io faccio l'edile mi capiterà anche di limare, fresare, e quindi di avere qualche polvere e truciolo di metallo o plastica (capitolo 12); se faccio il fabbro mi capiterà al contrario di demolire qualche pezzetto di marciapiede o conglomerato cementizio per mettere giù la mia ringhiera (e allora avrò bisogno dei codici del capitolo 17).
Con lo stesso principio, però, si negano anche CER che sono prodotti in qualsiasi (quasi) attività produttiva. Si nega il CER per le cartucce delle stampanti, a meno che tu non sia un manutentore di fotocopiatrici; si nega il trasporto in c/propio della carta usata in ufficio (pensiamo al fatto che io debba smaltirla come rifiuto speciale per questioni quantitative). E così via.
In questo modo si obbliga il produttore a servirsi di un trasportatore terzo. Tutto questo in virtù del fatto che nell'interpretazione dell'Albo, lo specifico CER, per essere autorizzato, deve avere stretta attinenza con la tua attività imprenditoriale. Non basta avere un ufficio senza il quale il capannone non funzionerebbe: per poter trasportare la tua cartuccia della stampante, devi essere un manutentore di macchine da ufficio. Questo almeno è quello che mi sento rispondere sempre più spesso.
Io non sono d'accordo con questa interpretazione di "stretta attinenza". Per me, il richiamo della norma al fatto che le operazioni di trasporto rifiuti in c/proprio debbano costituire "parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti", dovrebbe essere letto in modo meno restrittivo. Io produco carta e cartucce esauste per il fatto di avere un ufficio a supporto della mia attività industriale/artigianale? Devi lasciarmi la possibilità di scegliere se farli portare via da un trasportatore autorizzato, o portarli via da me (previa iscrizione all'Albo e corretta registrazione e compilazione dei formulari, si intende).
Ecco: via a considerazioni, letture diverse, critiche, esperienze analoghe o diverse, difese d'ufficio.
Le sezioni regionali hanno il compito di verificare la compatibilità dei CER proposti in sede di iscrizione/variazione con l'attività svolta dall'istante. Spesso, giustamente, negano qualche CER. Lo fanno sulla base di griglie che sono definite (a quanto ne so io) a livello nazionale. E così se non sei del settore edile, niente codici del capitolo 17. Se non sei del settore metallurgico o metalmeccanico, niente codici 12.
Molto spesso però, lo sappiamo tutti, i CER che io devo/posso attribuire ai rifiuti che poduco, devo cercarmeli in capitoli diversi da quelli della mia attività. Parlo soprattutto del ricorso ai codici del capitolo 17 anche per chi proprio non è del settore delle costruzioni e demolizioni, dei codici del capitolo 12, e così via.
Fino a qui magari la cosa si risolve (non sempre, e comunque con molta fatica) spiegando alla locale sezione che se io faccio l'edile mi capiterà anche di limare, fresare, e quindi di avere qualche polvere e truciolo di metallo o plastica (capitolo 12); se faccio il fabbro mi capiterà al contrario di demolire qualche pezzetto di marciapiede o conglomerato cementizio per mettere giù la mia ringhiera (e allora avrò bisogno dei codici del capitolo 17).
Con lo stesso principio, però, si negano anche CER che sono prodotti in qualsiasi (quasi) attività produttiva. Si nega il CER per le cartucce delle stampanti, a meno che tu non sia un manutentore di fotocopiatrici; si nega il trasporto in c/propio della carta usata in ufficio (pensiamo al fatto che io debba smaltirla come rifiuto speciale per questioni quantitative). E così via.
In questo modo si obbliga il produttore a servirsi di un trasportatore terzo. Tutto questo in virtù del fatto che nell'interpretazione dell'Albo, lo specifico CER, per essere autorizzato, deve avere stretta attinenza con la tua attività imprenditoriale. Non basta avere un ufficio senza il quale il capannone non funzionerebbe: per poter trasportare la tua cartuccia della stampante, devi essere un manutentore di macchine da ufficio. Questo almeno è quello che mi sento rispondere sempre più spesso.
Io non sono d'accordo con questa interpretazione di "stretta attinenza". Per me, il richiamo della norma al fatto che le operazioni di trasporto rifiuti in c/proprio debbano costituire "parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti", dovrebbe essere letto in modo meno restrittivo. Io produco carta e cartucce esauste per il fatto di avere un ufficio a supporto della mia attività industriale/artigianale? Devi lasciarmi la possibilità di scegliere se farli portare via da un trasportatore autorizzato, o portarli via da me (previa iscrizione all'Albo e corretta registrazione e compilazione dei formulari, si intende).
Ecco: via a considerazioni, letture diverse, critiche, esperienze analoghe o diverse, difese d'ufficio.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Confermo la linea seguita anche dalla mia Sezione Regionale (Emilia)
Vengono concessi solo Cer strettamente collegati all'attività dichiarata in cciaa.
Faccio un esempio che corrisponde all'ultima situazione che si è verificata (aggiornamento dell'iscrizione rifiuti propri). Un'impresa che ha come attività: produzione manufatti in cemento, vendita all'ingrosso prodotti vari per l'edilizia.
Chiedo e mi concedono: alcuni cer del gruppo 10 e riguardo al 17, vengono concessi 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203
Avevo richiesto (tra altri non concessi) il 17 04 05 ferro e acciaio (cer che la ditta indicava frequentemente nel fir) in quanto l'azienda produce manufatti in cemento che solitamente necessitano di una armatura interna per conferire loro maggior resistenza. E' stata allegata anche una relazione firmata dal titolare dell'azienda in cui si descriveva tale processo produttivo, nonostante ciò tale cer non è stato considerato attinente.
Riguardo al discorso dei toner (tuo esempio) "l'attinenza" è ancora minore.
Quello del toner era un esempio o una necessità? Perchè se è una necessità, non occorre (almeno nella mia zona) rivolgersi ad un autotrasportatore c/terzi. Basta rivolgersi ad un servizio di Ecobox che gratuitamente te ne lascia uno in ufficio. Quando è pieno lo vengono a prelevare gratuitamente. Offrono medesimo servizio per la carta.
A parte la divagazione, comunque, sono intervenuta solo per esplicare la situazione dell'Albo della mia regione ed eventualmente confrontarla con i comportamenti di altre
Vengono concessi solo Cer strettamente collegati all'attività dichiarata in cciaa.
Faccio un esempio che corrisponde all'ultima situazione che si è verificata (aggiornamento dell'iscrizione rifiuti propri). Un'impresa che ha come attività: produzione manufatti in cemento, vendita all'ingrosso prodotti vari per l'edilizia.
Chiedo e mi concedono: alcuni cer del gruppo 10 e riguardo al 17, vengono concessi 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203
Avevo richiesto (tra altri non concessi) il 17 04 05 ferro e acciaio (cer che la ditta indicava frequentemente nel fir) in quanto l'azienda produce manufatti in cemento che solitamente necessitano di una armatura interna per conferire loro maggior resistenza. E' stata allegata anche una relazione firmata dal titolare dell'azienda in cui si descriveva tale processo produttivo, nonostante ciò tale cer non è stato considerato attinente.
Riguardo al discorso dei toner (tuo esempio) "l'attinenza" è ancora minore.
Quello del toner era un esempio o una necessità? Perchè se è una necessità, non occorre (almeno nella mia zona) rivolgersi ad un autotrasportatore c/terzi. Basta rivolgersi ad un servizio di Ecobox che gratuitamente te ne lascia uno in ufficio. Quando è pieno lo vengono a prelevare gratuitamente. Offrono medesimo servizio per la carta.
A parte la divagazione, comunque, sono intervenuta solo per esplicare la situazione dell'Albo della mia regione ed eventualmente confrontarla con i comportamenti di altre
annariri- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Grazie per la descrizione di quanto accade dalle tue parti.
Toner e carta sono esempi. Ma anche dagli esempi possiamo ricavare ragionamenti economicamente concreti.
Qui da me, ad esempio, dopo qualche anno di servizio ecobox gratuito per la raccolta cartucce, stanno passando alla richiesta di un contributo. E guarda caso, il contributo è richiesto proprio per compensare le spese di trasporto... che io in questo modo non posso evitare. Poco, ma devo pagare.
Per la carta qui non esiste qualcuno che viene a prendertela gratis, ed in zona industriale non è attivo il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (infatti c'è una riduzione sulla TARSU). Quindi, anche se la carta ha le caratteristiche qualitative e quantitative per essere assimilata agli urbani, devi trovare qualcuno che te la porti via (a pagamento). Oppure te la porti via tu, ma devi rischiare sull'interpretazione della norma considerando che stai facendo un conferimento di rifiuti urbani e non un trasporto di rifiuti (vecchia questione... che io sostengo ma i più non condividono, e soprattutto non condividono gli organi di controllo che ti bastonano se ti beccano senza autorizzazione e senza FIR).
Se invece sei oltre i limiti quantitativi per l'assimilazione, la carta è rifiuto speciale e basta, e quindi devi chiamare qualcuno che te la porti via senza poterlo fare da solo (appunto perché non ti danno l'autorizzazione al trasporto in c/proprio). E paghi il trasporto. Poi magari compensi con il valore della carta, ma intanto il trasporto ti costa e non puoi fartelo da solo.
Ma anche nel tuo caso, posso dirti che vengono a prenderla gratis perché il rifiuto carta ha un valore e se lo rivendono. E allora la mancata concessione di quel CER nel tuo trasporto in c/proprio ti impedisce di portartela da sola da qualche parte che te la compra senza compensare il valore con il costo del trasporto.
Comunque sì, sono esempi. Mi interessa la discussione generale sulla correttezza o meno della limtazione (per me eccessiva) dei CER concessi in c/proprio in relazione all'attività esercitata.
Toner e carta sono esempi. Ma anche dagli esempi possiamo ricavare ragionamenti economicamente concreti.
Qui da me, ad esempio, dopo qualche anno di servizio ecobox gratuito per la raccolta cartucce, stanno passando alla richiesta di un contributo. E guarda caso, il contributo è richiesto proprio per compensare le spese di trasporto... che io in questo modo non posso evitare. Poco, ma devo pagare.
Per la carta qui non esiste qualcuno che viene a prendertela gratis, ed in zona industriale non è attivo il servizio di raccolta dei rifiuti urbani (infatti c'è una riduzione sulla TARSU). Quindi, anche se la carta ha le caratteristiche qualitative e quantitative per essere assimilata agli urbani, devi trovare qualcuno che te la porti via (a pagamento). Oppure te la porti via tu, ma devi rischiare sull'interpretazione della norma considerando che stai facendo un conferimento di rifiuti urbani e non un trasporto di rifiuti (vecchia questione... che io sostengo ma i più non condividono, e soprattutto non condividono gli organi di controllo che ti bastonano se ti beccano senza autorizzazione e senza FIR).
Se invece sei oltre i limiti quantitativi per l'assimilazione, la carta è rifiuto speciale e basta, e quindi devi chiamare qualcuno che te la porti via senza poterlo fare da solo (appunto perché non ti danno l'autorizzazione al trasporto in c/proprio). E paghi il trasporto. Poi magari compensi con il valore della carta, ma intanto il trasporto ti costa e non puoi fartelo da solo.
Ma anche nel tuo caso, posso dirti che vengono a prenderla gratis perché il rifiuto carta ha un valore e se lo rivendono. E allora la mancata concessione di quel CER nel tuo trasporto in c/proprio ti impedisce di portartela da sola da qualche parte che te la compra senza compensare il valore con il costo del trasporto.
Comunque sì, sono esempi. Mi interessa la discussione generale sulla correttezza o meno della limtazione (per me eccessiva) dei CER concessi in c/proprio in relazione all'attività esercitata.
zesec- Moderatore e Partner
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Località : Trieste
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
La sezione Toscana, in fondo alla domanda di iscrizione, riporta un elenco dei CER autorizzabili per categorie di attività.
http://www.fi.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F7586%2FDomanda+Iscr%2E+212+c8+%2D+2012%5Fcompilabile%5Fa%5Fvideo%2Epdf
attenzione: al link è collegato il download del documento dalla CCIAA di Firenze
http://www.fi.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F7586%2FDomanda+Iscr%2E+212+c8+%2D+2012%5Fcompilabile%5Fa%5Fvideo%2Epdf
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CROCIDOLITE- Utente Attivo
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Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
In Toscana il 170405 lo danno, a me non l'hanno dato.CROCIDOLITE ha scritto:La sezione Toscana, in fondo alla domanda di iscrizione, riporta un elenco dei CER autorizzabili per categorie di attività.
http://www.fi.camcom.it/download.asp?ln=&idtema=1&file=Informazioni%2FFiles%2F7586%2FDomanda+Iscr%2E+212+c8+%2D+2012%5Fcompilabile%5Fa%5Fvideo%2Epdf
attenzione: al link è collegato il download del documento dalla CCIAA di Firenze
annariri- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.09.10
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
richiesta di iscrizione alla sezione regionale effettuata con l'ottenimento dei soli cer evidenziati per le "altre attività".
effettuato ricorso al Comitato Nazionale espletando le varie attività svolte e quindi l'eventuale produzione di varie tipologie in virtù delle attività svolte, il ricorso è stato riggettato accogliendolo solo parzialmente, in quanto essendo gestori di impianti e trasportatori, come risulta dalla visura camerale, non si è produttori iniziali dei rifiuti !!!!!
effettuato ricorso al Comitato Nazionale espletando le varie attività svolte e quindi l'eventuale produzione di varie tipologie in virtù delle attività svolte, il ricorso è stato riggettato accogliendolo solo parzialmente, in quanto essendo gestori di impianti e trasportatori, come risulta dalla visura camerale, non si è produttori iniziali dei rifiuti !!!!!
magonero- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.06.10
Età : 55
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Beh, quella dei produttori iniziali, anche se può non piacerci, è scritta a chiare lettere un po' dappertutto sia nel TUA che nella documentazione dell'Albo, quindi non si può rimanere sorpresi se l'iscrizione cp viene rifiutata.
In merito alle tipologie dei CER concedibili, diciamo che questa discussione e le discussioni che si hanno con l'Albo riflettono una specie di "regola" molto italiana: la cat 212 c 8 è nata, all'origine, per dare una parvenza di sistemazione alle imprese edili che hanno sempre trasportato in giro le loro macerie senza autorizzazioni di sorta, sfruttando posizioni borderline (ed in realtà i rifiuti da c&d sono oltre la metà dei rifiuti speciali prodotti ogni anno in italia).
Una volta creata la condizione di favore (perchè non scordiamoci che la cp è una condizione di estremo favore) ci si sono fiondati tutti dentro e, francamente, nel corso della mia vita professionale ho visto cose raccapriccianti... , dimenticando spesso che per accedere ad una "condizione di favore" (eccezionale rispetto alla regola) è necessario sottostare ad una serie di vincoli alcuni dei quali possono anche non piacerci. Invece noi siamo subito pronti a gridare al diritto violato nel momento in cui non veniamo accolti nella condizione di favore.....
Personalmente ritengo che i funzionari dell'Albo debbano darsi un criterio "tecnico" per esaminare le domande, che purtroppo non può prescindere dall'associare alcune tipologie di CER all'attività prevalente svolta.
Ritengo anche che, nel momento in cui si sia convinti di avere ragione (un esempio lampante è il caso del 17.04.05 per gli edili), si possa anche proporre un ricorso in tal senso al Comitato Nazionale, sostenuto da una perizia tecnica che attesti la regolarità delle operazioni, dato che non sono stupidi, non possono non esaminarla.
Però non chiedete ad un funzionario pubblico, magari periferico e di livello medio/basso di assumersi responsabilità personali che travalichino quelle stabilite dalle regole.
In merito alle tipologie dei CER concedibili, diciamo che questa discussione e le discussioni che si hanno con l'Albo riflettono una specie di "regola" molto italiana: la cat 212 c 8 è nata, all'origine, per dare una parvenza di sistemazione alle imprese edili che hanno sempre trasportato in giro le loro macerie senza autorizzazioni di sorta, sfruttando posizioni borderline (ed in realtà i rifiuti da c&d sono oltre la metà dei rifiuti speciali prodotti ogni anno in italia).
Una volta creata la condizione di favore (perchè non scordiamoci che la cp è una condizione di estremo favore) ci si sono fiondati tutti dentro e, francamente, nel corso della mia vita professionale ho visto cose raccapriccianti... , dimenticando spesso che per accedere ad una "condizione di favore" (eccezionale rispetto alla regola) è necessario sottostare ad una serie di vincoli alcuni dei quali possono anche non piacerci. Invece noi siamo subito pronti a gridare al diritto violato nel momento in cui non veniamo accolti nella condizione di favore.....
Personalmente ritengo che i funzionari dell'Albo debbano darsi un criterio "tecnico" per esaminare le domande, che purtroppo non può prescindere dall'associare alcune tipologie di CER all'attività prevalente svolta.
Ritengo anche che, nel momento in cui si sia convinti di avere ragione (un esempio lampante è il caso del 17.04.05 per gli edili), si possa anche proporre un ricorso in tal senso al Comitato Nazionale, sostenuto da una perizia tecnica che attesti la regolarità delle operazioni, dato che non sono stupidi, non possono non esaminarla.
Però non chiedete ad un funzionario pubblico, magari periferico e di livello medio/basso di assumersi responsabilità personali che travalichino quelle stabilite dalle regole.
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isamonfroni- Moderatrice
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Età : 67
Località : roma
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Lombardia: per pratiche iscrizione/aggiornamento non ho incontrato problemi oltre alla famiglia del 17 ad autorizzare anche dei 15 per gli imballaggi e il 20.02.01
Hieronymus- Utente Attivo
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Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
@Hieronymus: i cer del capitolo 15 li danno un po' a tutti, visto che quasi tutti comprano merci e materie prime imballate per la propria produzione. Con lo stesso criterio, non si capisce perché non dìano il cer delle cartucce esauste, visto che quasi tutti usano stampanti per far funzionare la propria oragnizzazione d'impresa.
E' invece una sorpresa per me il fatto che ti concedano un cer del capitolo 20. A meno che la pratica non fosse relativa a un'impresa che fa manutenzione di giardini e parchi.
@Isa: non ho intenzione di chiedere al funzionario di andare contro a direttive che gli arrivano dal Comitato Nazionale. Ma non farò nemmeno ricorso al Comitato Nazionale su qualcosa che non avrebbe speranza di sucesso: è chiaro che per non aprire porte scomode e pericolose, mi negherebbero il cer delle cartucce, rispondendomi che loro interpretano la norma nel senso che la tipologia di rifiuto deve essere strettamente attinente all'attività principale. E finirebbe lì. Figuriamoci se mi vado a smazzare per una cosa che è economicamente quasi irrilevante e priva di possibilità di successo.
Ciò che farò, e che ho già concordato con il funzionario, è integrare la domanda con una descrizione dell'attività in modo che sia evidente che io determinati rifiuti li produco a causa della specifica attività che il cliente svolge. Senza ricorsi. Poi probabilmente qualcosa accetteranno, altro respingeranno. Ma finirà lì. E comunque sulla mia cartuccia della stampante ci ho già messo una pietra sopra (non sarà oggetto di integrazione, perché sarebbe inutile).
Poi è anche possibile criticare l'atteggiamento di chi grida al diritto violato. Però io, più che gridare al diritto violato, ho voluto stimolare una discussione sulla corretta interpretazione della norma. E ti ringrazio per il contributo prezioso.
Mi è molto utile il tuo intervento che mi insegna le ragioni dell'introduzione di questa norma di favore, legata alle esigenze degli imprenditori edili. Non lo sapevo.
Non digerisco però che il nostro sistema si basi sulla necessità che la PA, o chi per essa, debba attribuire alla norma un senso diverso da ciò che ha scritto il legislatore. Perché sarebbe stato semplice scrivere che il trasporto di rifiuti in c/proprio riguarda esclusivamente gli imprenditori edili per terre, rocce, materiali C&D.
Oppure, senza creare categorie privilegiate e per dare il senso che il Comitato Nazionale dell'Albo vuole (o deve) attribuire a questo istituto, sarebbe stato semplice scrivere che il trasporto di rifiuti in c/proprio deve riguardare rifiuti la cui produzione è strettamente connessa (o dipende direttamente) all'attività principale (o tipica, o al core-business o quello che vuoi) dell'impresa.
Invece c'è scritto "a condizione che tali operazioni (nota: di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".
Se per dire che i rifiuti devono essere tipici della produzione principale d'impresa dobbiamo scrivere che le operazioni di raccolta e trasporto di quei rifiuti devono essere accessori all'organizzazione d'impresa, e lasciare che poi le cose le metta a posto il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, io non ho grande vergogna a gridare al (lo stato di) diritto violato.
E infatti le operazioni di raccolta e trasporto della mia cartuccia sarebbero parte integrante (certo, sono rifiuti della mia attività, mica di quella altrui o di un'altra mia impresa) e accessoria (certo, proprio perché normalmente faccio bulloni e non trasporto di cartucce esauste) della mia organizzazione d'impresa.
E' invece una sorpresa per me il fatto che ti concedano un cer del capitolo 20. A meno che la pratica non fosse relativa a un'impresa che fa manutenzione di giardini e parchi.
@Isa: non ho intenzione di chiedere al funzionario di andare contro a direttive che gli arrivano dal Comitato Nazionale. Ma non farò nemmeno ricorso al Comitato Nazionale su qualcosa che non avrebbe speranza di sucesso: è chiaro che per non aprire porte scomode e pericolose, mi negherebbero il cer delle cartucce, rispondendomi che loro interpretano la norma nel senso che la tipologia di rifiuto deve essere strettamente attinente all'attività principale. E finirebbe lì. Figuriamoci se mi vado a smazzare per una cosa che è economicamente quasi irrilevante e priva di possibilità di successo.
Ciò che farò, e che ho già concordato con il funzionario, è integrare la domanda con una descrizione dell'attività in modo che sia evidente che io determinati rifiuti li produco a causa della specifica attività che il cliente svolge. Senza ricorsi. Poi probabilmente qualcosa accetteranno, altro respingeranno. Ma finirà lì. E comunque sulla mia cartuccia della stampante ci ho già messo una pietra sopra (non sarà oggetto di integrazione, perché sarebbe inutile).
Poi è anche possibile criticare l'atteggiamento di chi grida al diritto violato. Però io, più che gridare al diritto violato, ho voluto stimolare una discussione sulla corretta interpretazione della norma. E ti ringrazio per il contributo prezioso.
Mi è molto utile il tuo intervento che mi insegna le ragioni dell'introduzione di questa norma di favore, legata alle esigenze degli imprenditori edili. Non lo sapevo.
Non digerisco però che il nostro sistema si basi sulla necessità che la PA, o chi per essa, debba attribuire alla norma un senso diverso da ciò che ha scritto il legislatore. Perché sarebbe stato semplice scrivere che il trasporto di rifiuti in c/proprio riguarda esclusivamente gli imprenditori edili per terre, rocce, materiali C&D.
Oppure, senza creare categorie privilegiate e per dare il senso che il Comitato Nazionale dell'Albo vuole (o deve) attribuire a questo istituto, sarebbe stato semplice scrivere che il trasporto di rifiuti in c/proprio deve riguardare rifiuti la cui produzione è strettamente connessa (o dipende direttamente) all'attività principale (o tipica, o al core-business o quello che vuoi) dell'impresa.
Invece c'è scritto "a condizione che tali operazioni (nota: di raccolta e trasporto dei propri rifiuti) costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".
Se per dire che i rifiuti devono essere tipici della produzione principale d'impresa dobbiamo scrivere che le operazioni di raccolta e trasporto di quei rifiuti devono essere accessori all'organizzazione d'impresa, e lasciare che poi le cose le metta a posto il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, io non ho grande vergogna a gridare al (lo stato di) diritto violato.
E infatti le operazioni di raccolta e trasporto della mia cartuccia sarebbero parte integrante (certo, sono rifiuti della mia attività, mica di quella altrui o di un'altra mia impresa) e accessoria (certo, proprio perché normalmente faccio bulloni e non trasporto di cartucce esauste) della mia organizzazione d'impresa.
zesec- Moderatore e Partner
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Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
zesec ha scritto:@Hieronymus: i cer del capitolo 15 li danno un po' a tutti, visto che quasi tutti comprano merci e materie prime imballate per la propria produzione. Con lo stesso criterio, non si capisce perché non dìano il cer delle cartucce esauste, visto che quasi tutti usano stampanti per far funzionare la propria oragnizzazione d'impresa.
E' invece una sorpresa per me il fatto che ti concedano un cer del capitolo 20. A meno che la pratica non fosse relativa a un'impresa che fa manutenzione di giardini e parchi.
Mi sono accorta di non aver indicato che le pratiche si riferivano a imprese edili, che ogni tanto si ritrovano rami, piccoli arbusti o simili che vengono rimossi per fare le loro attività.
A rigore anche l'albo della Lombardia indica che i CER 20.02 possono sempre essere richiesti da chi svolge attività di manutenzione del verde.
Concordo con te sull'assurdo delle cartucce esauste...
Hieronymus- Utente Attivo
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Località : Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno...
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Zesec, ti leggo sempre con piacere e so che lanci "provocazioni" per stimolare la discussione ad un livello decente. Di questo infatti ti ringrazio.
Mi preme dirti che tutta la mia sparata non era rivolta a te ma era uno sfogo generico (e che comunque trova la sua radice anche in una serie di discussioni che ci sono state qui sul forum).
Tieni presente che il fatto di esseresi inventati il CP per le imprese edili non sta scritto da nessuna parte, sono considerazioni interpretative a cui siamo giunti durante una delle mie innumerevoli discussioni con un funzionario dell'Albo (preparatissimo) nonchè con il presidente.
Non posso che concordare con te sul fatto che spesse volte la norma è scritta in un linguaggio volutamente cerchiobottista, io sarei tanto lieta se ci fossero dei bei regolamenti chiari (di qui sì, di là no) che sarebbe tutto più facile.
Il mio accenno ai ricorsi, in realtà riguarda fattispecie un po' più elevate di una cartuccia.
Mi preme dirti che tutta la mia sparata non era rivolta a te ma era uno sfogo generico (e che comunque trova la sua radice anche in una serie di discussioni che ci sono state qui sul forum).
Tieni presente che il fatto di esseresi inventati il CP per le imprese edili non sta scritto da nessuna parte, sono considerazioni interpretative a cui siamo giunti durante una delle mie innumerevoli discussioni con un funzionario dell'Albo (preparatissimo) nonchè con il presidente.
Non posso che concordare con te sul fatto che spesse volte la norma è scritta in un linguaggio volutamente cerchiobottista, io sarei tanto lieta se ci fossero dei bei regolamenti chiari (di qui sì, di là no) che sarebbe tutto più facile.
Il mio accenno ai ricorsi, in realtà riguarda fattispecie un po' più elevate di una cartuccia.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
il ns ricorso è stato incentrato principalmente per i codici 17 della manutenzione.
è intrinseco che nella gestione si possa operare producendo oltre a codici nettamente derivanti dalla lavorazione 19... anche codici da attività manutentiva....oltre che al famoso codice 08... delle cartucce esauste.
non immaginavo questa particolare preferenza per le azienda edili, e mi appare anche giusto, ma mi sembra come al solito poco chiaro il concetto che volevano esprimere....
non riesco però a capire come mai 1 codice l'Albo nazionale l'ha concesso, il 170504....
è intrinseco che nella gestione si possa operare producendo oltre a codici nettamente derivanti dalla lavorazione 19... anche codici da attività manutentiva....oltre che al famoso codice 08... delle cartucce esauste.
non immaginavo questa particolare preferenza per le azienda edili, e mi appare anche giusto, ma mi sembra come al solito poco chiaro il concetto che volevano esprimere....
non riesco però a capire come mai 1 codice l'Albo nazionale l'ha concesso, il 170504....
magonero- Utente Attivo
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Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Per quella che è la mia esperienza con l'albo di Bari vi posso dire che dall'inizio del 2012 hanno iniziato dei controlli serrati prima di rilasciare autorizzazioni art. 212 comma 8. La pratica viene confrontata con la visura camerale ed esclusi tutti quei codici che non hanno attinenza. In alcuni casi per alcuni miei clienti sono riuscito ad ottenere dei CER che non erano stati dati inizialmente allegando alla domanda di integrazione CER una relazione tecnica dove spiegavo la motivazione della richiesta.
Questa strada mi è stata consigliata dal segretario dell'albo.
Non so se può esservi utile.
In ogni caso io sono d'accordo sui controlli più serrati proprio in virtù del fatto che si è un tantino abusato di questa tipologia di iscrizione.
Questa strada mi è stata consigliata dal segretario dell'albo.
Non so se può esservi utile.
In ogni caso io sono d'accordo sui controlli più serrati proprio in virtù del fatto che si è un tantino abusato di questa tipologia di iscrizione.
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VdT- Moderatore
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Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
@Isa: so che mi vuoi bene, e tu sai che la cosa è reciproca. Mi piace mettermi ogni tanto tra i cattivi, ed è per questo che ho cavalcato e ho voluto calzare la tua frase sugli strilloni del diritto violato. Ma è un gioco. Mi serve per fare un po' di folklore...
In generale, siccome io sono fetente, proverò a unire questo discorso che stiamo facendo e tutte le belle considerazioni su quanto sia giusta questa interpretazione dell'Albo Gestori tesa ad evitare abusi del trasporto in c/proprio, ad un altro argomento che a me sta tanto a cuore, sul quale ho lottato molto anche su questo forum e sul quale sono spesso messo in minoranza: i rifiuti da manutenzione. Questo per cercare di evidenziare quali sono i problemi che emergono nella realtà, oltre che nelle mie poco interessanti disquisizioni sull'interpretazione della norma.
Ma non adesso, che non ce la faccio.
A presto.
In generale, siccome io sono fetente, proverò a unire questo discorso che stiamo facendo e tutte le belle considerazioni su quanto sia giusta questa interpretazione dell'Albo Gestori tesa ad evitare abusi del trasporto in c/proprio, ad un altro argomento che a me sta tanto a cuore, sul quale ho lottato molto anche su questo forum e sul quale sono spesso messo in minoranza: i rifiuti da manutenzione. Questo per cercare di evidenziare quali sono i problemi che emergono nella realtà, oltre che nelle mie poco interessanti disquisizioni sull'interpretazione della norma.
Ma non adesso, che non ce la faccio.
A presto.
zesec- Moderatore e Partner
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Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Tipologie rifiuti autorizzati in c/proprio
Ciao Zesec, a presto, va là che l'avevo capito....
Comunque ti è piaciuto lo strillone del diritto violato vero?
Fermo restando che concordo con te nel dire che nessuno di quelli che "scrivono" lassù nella turris eburnea è mai sceso per strada a vedere davvero "come si fa" è anche vero che sarebbe ora di prendere atto del fatto che non proprio tutti quelli che parlano di ambiente sanno di che stanno parlando.
A proposito, se io fossi un funzionario dell'Albo le cartucce te le darei (nel senso del CER) in c.p. così come ti darei tutti i CER che tu mi dimostri essere prodotti in modo ordinario e regolare dalla tua attività. Quella dicitura lì era la vecchia dicitura dell'art. 212, comma 8 e si vede che molti all'albo ci sono rimasti affezionati.
A tal riguardo vediti cosa dice il sito dell'Albo gestori nella spiegazione della cat. cp
a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell`organizzazione dell`impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie e da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
Può darsi che intendano pensare che la sostituzione di una cartuccia, non sia un'attività "odinaria" da cui l'impresa trae un reddito.....mah?
Comunque ti è piaciuto lo strillone del diritto violato vero?
Fermo restando che concordo con te nel dire che nessuno di quelli che "scrivono" lassù nella turris eburnea è mai sceso per strada a vedere davvero "come si fa" è anche vero che sarebbe ora di prendere atto del fatto che non proprio tutti quelli che parlano di ambiente sanno di che stanno parlando.
A proposito, se io fossi un funzionario dell'Albo le cartucce te le darei (nel senso del CER) in c.p. così come ti darei tutti i CER che tu mi dimostri essere prodotti in modo ordinario e regolare dalla tua attività. Quella dicitura lì era la vecchia dicitura dell'art. 212, comma 8 e si vede che molti all'albo ci sono rimasti affezionati.
A tal riguardo vediti cosa dice il sito dell'Albo gestori nella spiegazione della cat. cp
a condizione però che tali operazioni siano parte integrante ed accessoria dell`organizzazione dell`impresa produttrice: trattasi quindi di imprese che pur non esercitando l’attività professionale di di trasportatori, trasportano i rifiuti da esse stesse prodotti e tale trasporto, insieme agli altri compiti, costituisce una delle attività ordinarie e da cui le imprese traggono un reddito o un altro vantaggio economico.
Può darsi che intendano pensare che la sostituzione di una cartuccia, non sia un'attività "odinaria" da cui l'impresa trae un reddito.....mah?
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isamonfroni- Moderatrice
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