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Messaggio  francesco_1971 Mer Ott 03, 2012 1:16 pm

Buongiorno a tutti e grazie per la vostra gentile ospitalità.
Vengo subito al sodo, il mio problema è il seguente: ho terminato la ristrutturazione di quella che diventerà la mia abitazione. La ristrutturazione è stata fatta dopo regolare concessione edilizia. Al termine dei lavori ho fatto avviare le procedure per avere l'abitabilità, questa però si può avere presentando tutta una serie di documenti tra cui il formulario per i rifiuti prodotti dalla ditta appaltatrice dei lavori. tale formulario però è stato smarrito dalla ditta, dicono di non riuscire a trovarlo. Esiste la possibilità di fare una specie di autocertificazione da parte mia o della ditta edile? Posso ovviare in qualche modo a questo inghippo? Aggiungo che a causa delle negligenza nei lavori ho un pessimo rapporto con la ditta edile appaltatrice e quindi vorrei fare a meno di loro nello sbrigare questa pratica. Grazie a chi vorrà darmi informazioni utili.
Buona Giornata, Francesco
P.s.: Per completezza di informazione, vi dico che scrivo dalla provincia di Bari
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Messaggio  isamonfroni Mer Ott 03, 2012 1:34 pm

Ciao e benvenuto sul forum.

Chissà, forse sarò una malpensante....ma la ditta a cui hai affidato i lavori, molto probabilmente ha smarrito il formulario proprio perchè questo formulario non c'è mai stato e questo rifiuti sono andati a finire in qualche campo o in qualche altra forma illecita e abusiva di gestione dei rifiuti.

Se il tutto si fosse svolto regolarmente una copia del formulario avrebbe dovuto averla il produttore del rifiuto (la ditta che ha fatto i lavori), una copia la ditta che li ha trasportati (che può essere sempre chi ha fatto i lavori, se è iscritto all'albo per il trasporto in CP), e una copia l'impianto (autorizzato) dove il rifiuto è stato smaltito/recuperato.
Quindi mi pare impossibile che tutti e tre gli attori possano contemporaneamente smarrire la loro copia dello stesso formulario.

Tu, come committente dell'opera avresti dovute stabilire per iscritto che il saldo dei lavori sarebbe stato pagato solo dietro presentazione di copia del Formulario e pretendere fin da subito che ti venisse rilasciata, a maggior ragione dal momento che il Comune non ti rilascia l'abitabilità se non dopo avere verificato la regolarità dello smaltimento dei rifiuti (e fa assolutamente bene e dovrebbero fare tutti così).

Quindi, per conto mio puoi provare a chiedere per iscritto tramite raccomandata che ti venga rilasciata copia del FIR o per lo meno che ti venga indicata la destinazione (autorizzata) del rifiuto dove poter andare a chiedere copia autentica del formulario.

Per conto mio una tua autocertificazione non ha alcuna validità (per lo meno se io fossi il tuo Comune non l'accetterei affatto).

La richiesta del FIR da parte del comune è un blando tentativo di arginare il fenomeno della gestione abusiva dei rifiuti edili e quindi per conto mio fanno più che bene a non concedere agibilità.

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Messaggio  zorba Mer Ott 03, 2012 2:43 pm

L'iniziativa del tuo Comune è senza dubbio meritoria e dovrebbe essere adottata da tutte le Amministrazioni, ed è un vero peccato che (purtroppo) non sia prevista da alcuna norma: la dimostrazione della corretta gestione dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori edilizi esula, infatti, dalla documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità (o "abitabilità" secondo la vecchia denominazione), che ha tutt'altre finalità e deve piuttosto dimostrare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti in essi installati [cfr. artt. 24 e 25 DPR 380/01).

Questa, per te, non è del tutto una bella notizia, perché a volte succede che l'obbligo di presentare copia dei formulari attestanti il corretto invio a smaltimento/recupero delle macerie edilizie, prima del rilascio del certificato di agibilità, sia inserito tra le prescrizioni del permesso di costruire (o "concessione edilizia" secondo la vecchia denominazione).
In questo caso avremmo che:
  • TU (in qualità di committente dei lavori) non saresti responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dall'esecutore dei lavori, anche nel caso in cui lo stesso avesse fatto tutto in modo irregolare e senza formulari;
  • ma sempre TU (in qualità di titolare del permesso di costruire) saresti ritenuto responsabile di un differente illecito, cioè di non avere ottemperato ad una delle prescrizioni inserite nel titolo abilitativo edilizio.

Forse è il caso che approfondisci con cura la questione, anche con l'ausilio di un tecnico di fiducia.
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Messaggio  francesco_1971 Mer Ott 03, 2012 2:49 pm

Grazie per i vostri pareri, grazie per le vostre risposte.
Secondo voi che tipo di tecnico devo incaricare per sbrogliare la questione (ingegnere, architetto, avvocato......)?
Posso cautelarmi avviando una azione legale?
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Messaggio  zorba Mer Ott 03, 2012 2:56 pm

Beh, per capirne di più ci vorrebbe innanzitutto un tecnico competente in materia urbanistica; il suo "titolo", poi, è secondario...




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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ott 03, 2012 3:20 pm

francesco_1971 ha scritto:Grazie per i vostri pareri, grazie per le vostre risposte.
Secondo voi che tipo di tecnico devo incaricare per sbrogliare la questione (ingegnere, architetto, avvocato......)?
Posso cautelarmi avviando una azione legale?
premettendo che anche io sono dell'avviso che il comune in questione ha fatto una genialata che andrebbe diffusa di più e meglio, certo che ti puoi cautelare con un'azione legale, ma appunto ti occorre la "pezza d'appoggio" che è appunto la richiesta formale per raccomandata di farti avere copia del/dei formulario/i medesimo/i, ovvero di indicazioni atte a reperirlo/i presso il trasportatore (che credo fossero loro stessi) e/o il destinatario finale. Magari, mandata per conoscenza anche alla locale Stazione dei NOE: in questo modo, gli pianti una rogna di quelle da panico e tu ti puoi chiamare fuori almeno dal concorso in illecito smaltimento, che è già qualcosa; e poi se hai un buon legale puoi addirittura farti ridare tutti i soldini perchè qualora il comune non ti rilasci l'abitabilità loro non avranno ottemperato al contratto d'opera in base al quale sono stati pagati. Però appunto occorre innanzi tutto capire se la prescrizione dell'esibizione del formulario era scritta materialmente nel PdC (che loro proprio non potevano ignorare) ovvero se sia un'Ordinanza Comunale.
In ogni caso, tieni presente che se non ci sono preventivi scritti -e ordine altrettanto scritto- con il dettaglio dei costi nonché tracciabilità dei pagamenti eseguiti, sarà più complicato.

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Messaggio  zorba Mer Ott 03, 2012 4:17 pm

Allora, ragionando con calma e cercando prima di tutto di capirne di più, direi che la questione potrebbe avere un duplice aspetto:
  1. tu contro il Comune, nel caso in cui il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico esprimesse formalmente il diniego al rilascio del certificato di agibilità unicamente sulla base del fatto che il titolare del permesso di costruire non ha esibito la documentazione relativa alla corretta gestione delle macerie edilizie prodotte dall’esecutore dei lavori (in quanto potrebbe quantomeno dubitarsi che la suddetta specifica circostanza, esulando da quelle previste dalle norme vigenti e dalle finalità del certificato di agibilità, sia idonea a negare il rilascio del certificato medesimo);
  2. il Comune contro di te, nel caso in cui l’obbligo di dimostrare la corretta gestione delle macerie edilizie prodotte dall’esecutore dei lavori fosse effettivamente prescritto dal permesso di costruire (oppure dal regolamento edilizio comunale o dalla disciplina urbanistica regionale) e quindi dovesse esserti contestata l’inosservanza di tale prescrizione.

Per quanto riguarda un eventuale concorso nell’illecita gestione delle macerie edilizie prodotte dall’esecutore dei lavori, la giurisprudenza penale più recente appare concorde nello stabilire che né il committente né il direttore dei lavori possono esserne ritenuti corresponsabili (a meno che non sia dimostrato che esisteva uno specifico accordo tra le parti…).
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ott 03, 2012 10:30 pm

zorba ha scritto:....
Per quanto riguarda un eventuale concorso nell’illecita gestione delle macerie edilizie prodotte dall’esecutore dei lavori, la giurisprudenza penale più recente appare concorde nello stabilire che né il committente né il direttore dei lavori possono esserne ritenuti corresponsabili (a meno che non sia dimostrato che esisteva uno specifico accordo tra le parti…).
La giurisprudenza avviene alla fine dei processi: e per fare avviare un processo basta che il manigoldo dica "ma certo che lo sapeva, non vedete quanto poco mi ha pagato?" perchè la parte tracciabile è poca e il resto se lo è fatto dare in contanti alla spicciolata.
Io ammetto di essere un po' condizionata, ma davvero ormai qua a napoli c'è chi ha scoperto che con le contestazioni di reati per munnezza abusiva si fa carriera, e c'è praticamente l'ossessione.

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Messaggio  zorba Gio Ott 04, 2012 9:12 am

«Il committente dei lavori edili, anche qualora sia proprietario dell’area su cui i lavori sono eseguiti, non può per ciò solo essere considerato responsabile della mancata osservanza da parte dell’assuntore di detti lavori delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti. Non è infatti derivabile né dall’art. 2, III comma, né dall’art. 10, I comma, del D. Lgs. n° 22/1997 alcun obbligo specifico di garanzia, contrariamente a quanto invece necessario per l’applicazione del principio di tassatività in materia di responsabilità penale. A ciò si aggiunga, inoltre, che per il principio di personalità della responsabilità, la condizione di garante rispetto ad un bene da tutelare, quale l’integrità ambientale, presuppone il potere giuridico di impedire la lesione del bene, ed il committente non ha alcun potere giuridico di impedire il reato di abusiva gestione dei rifiuti.»
(Cass. Pen., Sez. III, Sez. III, n. 40618 del 19/10/2004)
«Si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare come, in materia di rifiuti, il committente e il direttore dei lavori non possano essere ritenuti responsabili, a titolo di concorso con l'appaltatore, per la raccolta e lo smaltimento abusivi dei rifiuti non pericolosi, connessi alla attività edificatoria: infatti, nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, né da contratto, pone in capo a tali soggetti l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione di rifiuti (ex plurimis Cass. 22/9/04, n. 40618).»
(Cass. Pen., Sez. III, n. 22760 del 15/6/2010)
Questi esempi, che tra l’altro non sono esaustivi, rappresentano la costante giurisprudenza successiva al 2000.

Nel malaugurato caso che il pubblico ministero non la conosca e/o che dovesse comunque ritenere che ci sia stato un accordo tra le parti, con il conseguente concorso del committente nella gestione illecita dei rifiuti prodotti dalle attività di costruzione/demolizione, non credo proprio che al committente sia sufficiente denunciare l’esecutore dei lavori alla fine degli stessi, poiché non riesce ad ottenere il certificato di agibilità del fabbricato già ultimato, per restarsene fuori con mani e con piedi.

Come ho già scritto, occorre ragionare con calma...
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Ott 04, 2012 9:51 am

se non erro, io ho scritto
"occorre innanzi tutto capire se la prescrizione dell'esibizione del formulario era scritta materialmente nel PdC (che loro proprio non potevano ignorare) ovvero se sia un'Ordinanza Comunale."
E l'ho scritto proprio per prospettare le varie ipotesi "nel malaugurato caso" un magistrato non ritenga "configurata la fattispecie" richiamata nelle sentenze da te citate.
Se la prescrizione, quindi conditio sine qua non a carattere locale, è contenuta nel PdC, che viene rilasciato al Committente e quindi è esecutiva e prescrittiva nei confronti dello stesso, l'ipotesi della chiamata in correo giuridicamente ci sta tutta, in quanto lo stesso si sarebbe reso colpevole di quello che i legulei chiamano culpa in vigilando. Quindi, inviando la Raccomandata almeno il Committente può tentare di dimostrare che ha vigilato in qualche modo.
Se invece è un'ordinanza comunale generica, trattando della gestione rifiuti è ovvio si debba intendere rivolta al solo produttore del rifiuto.
Come vedi, ho ragionato con molta, molta calma, anche se sono capace di farlo con una discreta velocità comunque.

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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 04, 2012 9:56 am

Cari amici, fermo restando che sono state scritte una serie di cose giuridicamente ineccepibili (anzi ringrazio Zorba per avermi fatto notare una cosa che non sapevo), mi piacerebbe tornare un attimo sul problema (forse modesto ma certamente contingente) dell'amico Francesco che ha scritto nel primo post.
Voi mi perdonerete, ma io ho un'anima essenzialmente "praticona" per la quale prima di tutto viene la risoluzione dei problemi e poi dopo, ma molto dopo, la libidine di intasare i tribunali.

Dunque, se ho ben capito l'amico Francesco ha fatto ristrutturare una casa dall'azienda XY per andarci ad abitare e ora, non riesce ad ottenere l'agibilità per assenza FIR.
Penso che il primo problema da risolvere sia quello di dare una mano a Francesco per riuscire ad entrare in casa sua e magari anche per cercare di evitargli di sperperare denaro in spese legali varie e di correre il rischio di ritrovarsi con la casa bruciata (scusate ma purtroppo l'ho già visto succedere........).

Intanto per incominciare 2 righe di raccomandata A/R all'impresa esecutrice chiedendo formalmente sia copia del FIR e, in subordine, indicazione dell'impianto di destino (onde poter chiedere copia del FIR a loro), non fanno male a nessuno e consentono a Francesco:
1) di dimostrare la buona fede e di essersi attivato
2) di avere esercitato un minimo di vigilanza sulla correttezza delle operazioni che, per un committente di lavori, anche se non sarà del tutto obbligatoria è comunque sempre auspicabile

Dopodichè se davvero nel Permesso di costruire non c'è la prescrizione di gestire correttamente i rifiuti prodotti (cosa di cui francamente dubito visto che finora l'ho vista in tutte le licenze edilizie che mi sono venute in mano), ma questa richiesta salta fuori solo per l'agibilità, è giusto che Francesco faccia valere le sue ragioni presso i competenti uffici comunali, sulla base di quanto postato da Zorba.


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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Ott 04, 2012 10:19 am

giusto per essere "praticoni"
isamonfroni ha scritto:Intanto per incominciare 2 righe di raccomandata A/R all'impresa esecutrice chiedendo formalmente sia copia del FIR e, in subordine, indicazione dell'impianto di destino (onde poter chiedere copia del FIR a loro), non fanno male a nessuno e consentono a Francesco:
1) di dimostrare la buona fede e di essersi attivato
2) di avere esercitato un minimo di vigilanza sulla correttezza delle operazioni che, per un committente di lavori, anche se non sarà del tutto obbligatoria è comunque sempre auspicabile
3) comunicando all'impresa esecutrice dei lavori di sospendere tutti i pagamenti, fino al ricevimento della copia del FIR;
4) se entro 30 gg l'impresa non trasmette copia del FIR, la scrivente si riserva di esporre denuncia all'autorità competente.

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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 04, 2012 10:35 am

ilGabri ha scritto:giusto per essere "praticoni"
isamonfroni ha scritto:Intanto per incominciare 2 righe di raccomandata A/R all'impresa esecutrice chiedendo formalmente sia copia del FIR e, in subordine, indicazione dell'impianto di destino (onde poter chiedere copia del FIR a loro), non fanno male a nessuno e consentono a Francesco:
1) di dimostrare la buona fede e di essersi attivato
2) di avere esercitato un minimo di vigilanza sulla correttezza delle operazioni che, per un committente di lavori, anche se non sarà del tutto obbligatoria è comunque sempre auspicabile
3) comunicando all'impresa esecutrice dei lavori di sospendere tutti i pagamenti, fino al ricevimento della copia del FIR;
4) se entro 30 gg l'impresa non trasmette copia del FIR, la scrivente si riserva di esporre denuncia all'autorità competente.

.. in genere, toccando sul vivo le persone, e soprattutto nel portafoglio .. si ottiene tutto.

Grazie Gabri, mi erano rimasti nella penna

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Messaggio  Gabriele Stefani Gio Ott 04, 2012 10:40 am

isamonfroni ha scritto:
Grazie Gabri, mi erano rimasti nella penna
Ci mancherebbe YsaMinnelli .. grazia e giustizia "praticona"!
Laughing

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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 04, 2012 10:48 am

ilGabri ha scritto:
isamonfroni ha scritto:
Grazie Gabri, mi erano rimasti nella penna
Ci mancherebbe YsaMinnelli .. grazia e giustizia "praticona"!
Laughing

Mi piace Very Happy (azz che voce!)

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Messaggio  zorba Gio Ott 04, 2012 12:04 pm

Prima di fare tutte queste cose, non sarebbe il caso che il nostro amico si informi bene ("anche con l'ausilio di un tecnico di fiducia") sulla natura del provvedimento amministrativo da cui gli deriverebbe l'obbligo nonché il diritto di ottenere copia dei formulari relativi ai rifiuti prodotti dall'esecutore dei lavori, per poterli presentare al Comune?

Poi magari ce lo comunica e possiamo continuare l'interessante discussione con quale elemento più concreto.

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Messaggio  francesco_1971 Gio Ott 04, 2012 12:15 pm

Ringrazio tutti per i preziosi pareri , adesso ho più fiducia nel risolvere questo problema. Certo, farò di tutto per evitare di adire legalmente, ma a mali estremi.......Grazie ancora per l'ospitalità, lunedì mi incontro con il tiutolare della ditta appaltatrice, vi terrò al corrente sugli sviluppi.
Buona giornata, Francesco
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Messaggio  francesco_1971 Mer Ott 10, 2012 9:26 am

Vi aggiorno: lunedì ho incontrato con il direttore dei lavori il titolare della ditta che mi ha consegnatyo i formulari dopo aver pattuito il versamento finale per i lavori che mi ha portato a termine. Ora la questione è però cambiata:la comunicazione di inizio lavori edili è stata fatta con il durc di una delle ditte che mi ha seguito (una ditta termoidraulica) mentre i formulari sono stati rilasciati alla impresa che ha eseguito i lavori edili. Scopro solo durante l'incontro che il suo durc è scaduto da un pò.........posso avere problemi? Mi si può negare il certificato di abitabilità? Ci sono gli estremi per agire legalmente?
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Ott 10, 2012 10:27 am

francesco_1971 ha scritto:Vi aggiorno: lunedì ho incontrato con il direttore dei lavori il titolare della ditta che mi ha consegnatyo i formulari dopo aver pattuito il versamento finale per i lavori che mi ha portato a termine. Ora la questione è però cambiata:la comunicazione di inizio lavori edili è stata fatta con il durc di una delle ditte che mi ha seguito (una ditta termoidraulica) mentre i formulari sono stati rilasciati alla impresa che ha eseguito i lavori edili. Scopro solo durante l'incontro che il suo durc è scaduto da un pò.........posso avere problemi? Mi si può negare il certificato di abitabilità? Ci sono gli estremi per agire legalmente?
A parte che qui scavalliamo dal tema "rifiuti", se tutto ciò che volevano erano i FIR per verificare l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti di cantiere, dovresti andare liscio. Quindi, prendi questi benedetti FIR e portali in via ufficiale (magari una raccomandata a mano che riporti i numeri dei FIR stessi, sulla cui copia ti fai mettere il numero di protocollo della consegna) all'Ufficio che te li ha chiesti, e non dire una parola di nient'altro. L'importante è che sui FIR sia indicato il tuo indirizzo come "luogo di produzione del rifiuto"

Se, come committente, hai fatto entrare in cantiere un'impresa priva di uno dei requisiti ITP previsti dal decreto 81 titolo IV, sono altri cacchi ed augurati che nessuno si metta a tirar fuori la questione.

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