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Conto terzi verso proprio impianto
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Conto terzi verso proprio impianto
Buondì
Desideravo capire se un azienda che ha un impianto r13 per il cartone puó ritirarlo presso un supermercato con un mezzo in c/t e portarlo direttamente presso il suo impianto?
Desideravo capire se un azienda che ha un impianto r13 per il cartone puó ritirarlo presso un supermercato con un mezzo in c/t e portarlo direttamente presso il suo impianto?
asmsrl- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Fermo restando l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 1 o 4 (dipende dal CER assegnato 200101 0 150101),
per il trasporto conto terzi o conto proprio occorre fare riferimento a:
Art. 31 legge 298/1974 definizione di trasporto di cose in conto proprio.
Art. 88 Codice della Strada definizione di trasporto di cose per conto di terzi.
Art. 31 - Definizione
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando occorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con la facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano esser da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto ad acquistare o a vendere.
Codice della strada
Articolo 88 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46 primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
per il trasporto conto terzi o conto proprio occorre fare riferimento a:
Art. 31 legge 298/1974 definizione di trasporto di cose in conto proprio.
Art. 88 Codice della Strada definizione di trasporto di cose per conto di terzi.
Art. 31 - Definizione
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando occorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con la facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano esser da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto ad acquistare o a vendere.
Codice della strada
Articolo 88 - Servizio di trasporto di cose per conto terzi
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46 primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
ok...ma in riferimento ala mia domanda questo è un si o un no?
ho un supermercato e per ritirare i cartoni un'azienda mi ha fatto un offerta, è iscritta in cat. 2f e il loro mezzo è in c/t la destinazione del rifiutito sarebbe in R13 presso loro impianto.
E' lecito??
ho un supermercato e per ritirare i cartoni un'azienda mi ha fatto un offerta, è iscritta in cat. 2f e il loro mezzo è in c/t la destinazione del rifiutito sarebbe in R13 presso loro impianto.
E' lecito??
asmsrl- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
La risposta è sì, ovviamente se l'impianto è autorizzato in semplificata.asmsrl ha scritto:E' lecito??
Se l'impianto fosse autorizzato in ordinaria, la risposta sarebbe no.
Questo non tanto per il discorso conto proprio/conto terzi, ma per il fatto che la categoria dell'Albo 2 F (che, peraltro, è stata abrogata e che andrà a morire al massimo entro 2 anni) è una categoria di iscrizione semplificata che può quindi recapitare esclusivamente in impianti di recupero autorizzati in semplificata.
Visto che tu sei il produttore del rifiuto devi verificare:
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'iscrizione all'Albo per il trasporto
*) il CER e la targa del mezzo che verrà a fare il carico
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'autorizzazione dell'impianto di recupero
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Grazie mille Isa come sempre esaustiva...isamonfroni ha scritto:La risposta è sì, ovviamente se l'impianto è autorizzato in semplificata.asmsrl ha scritto:E' lecito??
Se l'impianto fosse autorizzato in ordinaria, la risposta sarebbe no.
Questo non tanto per il discorso conto proprio/conto terzi, ma per il fatto che la categoria dell'Albo 2 F (che, peraltro, è stata abrogata e che andrà a morire al massimo entro 2 anni) è una categoria di iscrizione semplificata che può quindi recapitare esclusivamente in impianti di recupero autorizzati in semplificata.
Visto che tu sei il produttore del rifiuto devi verificare:
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'iscrizione all'Albo per il trasporto
*) il CER e la targa del mezzo che verrà a fare il carico
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'autorizzazione dell'impianto di recupero
asmsrl- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
isamonfroni ha scritto:La risposta è sì, ovviamente se l'impianto è autorizzato in semplificata.asmsrl ha scritto:E' lecito??
Se l'impianto fosse autorizzato in ordinaria, la risposta sarebbe no.
Questo non tanto per il discorso conto proprio/conto terzi, ma per il fatto che la categoria dell'Albo 2 F (che, peraltro, è stata abrogata e che andrà a morire al massimo entro 2 anni) è una categoria di iscrizione semplificata che può quindi recapitare esclusivamente in impianti di recupero autorizzati in semplificata.
Visto che tu sei il produttore del rifiuto devi verificare:
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'iscrizione all'Albo per il trasporto
*) il CER e la targa del mezzo che verrà a fare il carico
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'autorizzazione dell'impianto di recupero
Perdonami, isamonfroni, sei sicura?
Perché dovremmo primariamente applicare il titolo di trasporto delle merci sui mezzi della ditta (c/proprio o c/terzi) in base al codice della strada (e suoi decreti applicativi) e solo dopo applicare la normativa sui rifiuti (indipendetemente dalla procedura applicata).
Sei daccordo con me? Si accettano altri pareri, ovviamente.
alessandro- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Non so se ho inteso quale sia il tuo dubbio. Comunque quoto Isa. Non è questione di fare una cosa prima dell'altra, le due (trasporto e conferimento) viaggiano di pari passo.alessandro ha scritto:isamonfroni ha scritto:La risposta è sì, ovviamente se l'impianto è autorizzato in semplificata.asmsrl ha scritto:E' lecito??
Se l'impianto fosse autorizzato in ordinaria, la risposta sarebbe no.
Questo non tanto per il discorso conto proprio/conto terzi, ma per il fatto che la categoria dell'Albo 2 F (che, peraltro, è stata abrogata e che andrà a morire al massimo entro 2 anni) è una categoria di iscrizione semplificata che può quindi recapitare esclusivamente in impianti di recupero autorizzati in semplificata.
Visto che tu sei il produttore del rifiuto devi verificare:
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'iscrizione all'Albo per il trasporto
*) il CER e la targa del mezzo che verrà a fare il carico
*) la presenza, la regolarità e la vigenza dell'autorizzazione dell'impianto di recupero
Perdonami, isamonfroni, sei sicura?
Perché dovremmo primariamente applicare il titolo di trasporto delle merci sui mezzi della ditta (c/proprio o c/terzi) in base al codice della strada (e suoi decreti applicativi) e solo dopo applicare la normativa sui rifiuti (indipendetemente dalla procedura applicata).
Sei daccordo con me? Si accettano altri pareri, ovviamente.
Questo trasporto se effettuato con cat. 2 deve essere destinato per forza ad impianto in semplificata; il mezzo deve essere per forza c/terzi perchè i cartoni sono prodotti dal supermercato che non eseguendo in proprio il trasporto si affida infatti ad un autotrasportatore per conto di terzi. Il produttore è il committente e si deve accertare di tutto ciò che ha detto Isa.
annariri- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
vorrei precisare:
a domanda "è lecito un trasporto con mezzo in c/t di un rifiuto presso il proprio impianto? (inteso trasportatore e destinatario stessa figura)
ho risposto quali sono i riferimenti normativi che individuano il trasporto conto terzi ed il trasporto in conto proprio; perchè ho inteso ciò come quesito.
Troppe volte abbiamo dovuto rincorrere verbali e contestazioni (fino al sequestro del mezzo) per "interpretazioni individuali" su questo tema.
In sostanza se la prestazione del trasporto è specificatamente conteggiata e se nelll'oggetto sociale della società è contemplato il trasporto di cose,
trattasi di "trasporto conto terzi".
a domanda "è lecito un trasporto con mezzo in c/t di un rifiuto presso il proprio impianto? (inteso trasportatore e destinatario stessa figura)
ho risposto quali sono i riferimenti normativi che individuano il trasporto conto terzi ed il trasporto in conto proprio; perchè ho inteso ciò come quesito.
Troppe volte abbiamo dovuto rincorrere verbali e contestazioni (fino al sequestro del mezzo) per "interpretazioni individuali" su questo tema.
In sostanza se la prestazione del trasporto è specificatamente conteggiata e se nelll'oggetto sociale della società è contemplato il trasporto di cose,
trattasi di "trasporto conto terzi".
gianfranco bardella- Utente Attivo
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Età : 73
Località : provincia milano
Re: Conto terzi verso proprio impianto
@alessandro, l'amico asmsrl chiedeva semplicemente se lui, in quanto produttore del rifiuto aveva altri oneri oltre qelli che ha citato. E ovviamente per rispondere a "lui", la risposta per me è quella, cioè se il trasportatore è iscritto all'albo e l'impianto è autorizzato, il produttore del rifiuto è a posto, considerato che le verifiche di conformità della regolarità della documentazione presentata per il rilascio delle singole autorizzazioni dello smaltitore XY srl, toccano rispettivamente:
- all'albo per il trasporto
- alla provincia per l'impianto
e non dovrebbe farsene carico il produttore del rifiuto.
Comunque per quanto riguarda il trasporto, il quadro normativo generale è prima le norme del codice della strada (generale, valgono per tutti), poi quelle sul trasporto di rifiuti che riguardano un caso particolare di trasporto.
Quanto inserito da Gianfranco Bardella va, a mio avviso quotato integralmente, in materia di attività di trasporto.
Senza contare, poi, che nelle declaratorie delle varie categorie dell'albo il termine conto proprio/conto terzi viene usato in modo improprio e non completamente sovrapponibile al reale significato come discendente dalle norme relative all'autotrasporto di merci.
- all'albo per il trasporto
- alla provincia per l'impianto
e non dovrebbe farsene carico il produttore del rifiuto.
Comunque per quanto riguarda il trasporto, il quadro normativo generale è prima le norme del codice della strada (generale, valgono per tutti), poi quelle sul trasporto di rifiuti che riguardano un caso particolare di trasporto.
Quanto inserito da Gianfranco Bardella va, a mio avviso quotato integralmente, in materia di attività di trasporto.
Senza contare, poi, che nelle declaratorie delle varie categorie dell'albo il termine conto proprio/conto terzi viene usato in modo improprio e non completamente sovrapponibile al reale significato come discendente dalle norme relative all'autotrasporto di merci.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Si certo. Io ho premesso che forse non ho ben capito il quesito di alessandro.gianfranco bardella ha scritto:vorrei precisare:
a domanda "è lecito un trasporto con mezzo in c/t di un rifiuto presso il proprio impianto? (inteso trasportatore e destinatario stessa figura)
ho risposto quali sono i riferimenti normativi che individuano il trasporto conto terzi ed il trasporto in conto proprio; perchè ho inteso ciò come quesito.
Troppe volte abbiamo dovuto rincorrere verbali e contestazioni (fino al sequestro del mezzo) per "interpretazioni individuali" su questo tema.
In sostanza se la prestazione del trasporto è specificatamente conteggiata e se nelll'oggetto sociale della società è contemplato il trasporto di cose,
trattasi di "trasporto conto terzi".
I tuoi riferimenti sono precisi e rispondenti alle normative vigenti. Una sola cosa: nell'iscrizione alla camera di commercio di un'azienda di autotrasporto c/terzi deve essere scritto chiaramente autotrasporto di cose per conto di terzi, (non "trasporto"), non solo nell'oggetto sociale, ma primariamente nell'attività esercitata. Questo è requisito essenziale che non prescinde dalla contemporanea iscrizione all'Albo Autotrasportatori c/terzi. Sono andata un po' "fuori tema", ma è un piacere interloquire con tutti voi
annariri- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
@annariri, il trasporto in c/terzi (per il codice della strada) deve essere attività prevalente e non propedeutica all'attività di stoccaggio come in questo caso. In altre parole il terzista deve prendere da A e portare a B, quindi deve fare solo attività di trasporto, l'art.88 del codice della strada citato dall'ottimo @gianfrancobardella mi sembra parli chiaro; a differenza del trasporto in conto proprio in cui, nel caso specifico, le merci dovranno essere "...elaborate, trasformate..." come indicato dall'art.31 comma c).
@isamonfroni, quoto integralmente quanto da te detto relativo all'impropria nomenclatura conto proprio/conto terzi che, applicata all'Albo rifiuti, a volte ha ben altro significato.
Ma se vogliamo esser ligi, anche se oggettivamente poco probabile questo accada (il produttore dovrebbe studiarsi una biblioteca), lo stesso produttore dovrebbe controllare tutti i titoli ed i requisiti del trasportatore (sia esso terzista o meno). Compresi il titolo autorizzativo provinciale di trasporto.
@isamonfroni, quoto integralmente quanto da te detto relativo all'impropria nomenclatura conto proprio/conto terzi che, applicata all'Albo rifiuti, a volte ha ben altro significato.
Ma se vogliamo esser ligi, anche se oggettivamente poco probabile questo accada (il produttore dovrebbe studiarsi una biblioteca), lo stesso produttore dovrebbe controllare tutti i titoli ed i requisiti del trasportatore (sia esso terzista o meno). Compresi il titolo autorizzativo provinciale di trasporto.
alessandro- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Ok, ma se il trasportatore oggetto della querelle, è iscritto in all'albo gestori con 300 CER che trasporta normalmente da A a B, e per uno o 2 di questi CER se li porta presso il proprio impianto, tra l'altro fatturando in modo specifico l'attività di trasporto (in modo che abbia una propria autonoma valenza economica) dove stà il problema?
L'azienda per cui ho lavorato per oltre 20 anni ha diverse situazioni analoghe:
* ha un'attività di trasporto iscritta in categoria 4 e 5 (anche 2 e 3 ma le abbiamo ormai lasciate andare) e i mezzi in c/t con alcune centinaia di CER autorizzati
* ha diversi impianti di recupero/trattamento sparsi per l'italia
Normalmente facciamo sia trasporti da produttori (A) verso impianti (B), per quei CER che possono venire da noi ce li portiamo tranquillamente in casa, le offerte commerciali prima, i contratti poi, e le fatture dopo riportano:
trasporto X €
smaltimento Y €
Siamo stati controllati e verificati ad ogni possibile livello e da ogni possibile e immaginabile divisa, ma finora (almeno su questo) nessuno ci ha trovato niente di particolare da criticare.
L'azienda per cui ho lavorato per oltre 20 anni ha diverse situazioni analoghe:
* ha un'attività di trasporto iscritta in categoria 4 e 5 (anche 2 e 3 ma le abbiamo ormai lasciate andare) e i mezzi in c/t con alcune centinaia di CER autorizzati
* ha diversi impianti di recupero/trattamento sparsi per l'italia
Normalmente facciamo sia trasporti da produttori (A) verso impianti (B), per quei CER che possono venire da noi ce li portiamo tranquillamente in casa, le offerte commerciali prima, i contratti poi, e le fatture dopo riportano:
trasporto X €
smaltimento Y €
Siamo stati controllati e verificati ad ogni possibile livello e da ogni possibile e immaginabile divisa, ma finora (almeno su questo) nessuno ci ha trovato niente di particolare da criticare.
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Ci son casi in cui la medesima ditta ha alcuni mezzi iscritti in c/terzi ed altri in c/proprio (per il codice della strada). Iscritti nelle categorie 4 e 5, con i primi che trasportano i 300 CER da A a B, con gli altri che trasportano quei 10/15 CER da A presso il proprio impianto o da quest'ultimo verso B.
Se ti hanno controllato e non ti hanno mai sanzionato, meglio così; sarebbero stati soldi persi. Un mio cliente partito dal proprio impianto con un carico di MPS di carta e con un mezzo in c/terzi gli hanno sequestrato un cassone, pensa un pò...
Ma, si sa, in Italia Paese che vai, gente che trovi, no?
Se ti hanno controllato e non ti hanno mai sanzionato, meglio così; sarebbero stati soldi persi. Un mio cliente partito dal proprio impianto con un carico di MPS di carta e con un mezzo in c/terzi gli hanno sequestrato un cassone, pensa un pò...
Ma, si sa, in Italia Paese che vai, gente che trovi, no?
alessandro- Utente Attivo
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
alessandro ha scritto:Ci son casi in cui la medesima ditta ha alcuni mezzi iscritti in c/terzi ed altri in c/proprio (per il codice della strada). Iscritti nelle categorie 4 e 5, con i primi che trasportano i 300 CER da A a B, con gli altri che trasportano quei 10/15 CER da A presso il proprio impianto o da quest'ultimo verso B.
Se ti hanno controllato e non ti hanno mai sanzionato, meglio così; sarebbero stati soldi persi. Un mio cliente partito dal proprio impianto con un carico di MPS di carta e con un mezzo in c/terzi gli hanno sequestrato un cassone, pensa un pò...
Ma, si sa, in Italia Paese che vai, gente che trovi, no?
Non sarà, per caso, che quando fermano un camion carico di rifiuti (dato che girano formulari compilati con certi voli pindarici di fantasia.....), l'attenzione dei verbalizzanti è attratta prima dai formulari e poi dalla quasi cronica assenza della documentazione a corredo del trasporto (Copie autentiche iscrizioni, schede sicurezza ADR quanto è il caso, patentini vari ecc...) che la questione cp/ct passa un po' in secondo piano?
Quando porti una MPS che non è più un rifiuto ma una merce qualsiasi e va con la bolla e basta, sono molto più accaniti nella verifica, perchè in giro c'è pieno di trasportatori abusivi e per portare merce qualunque non si richiede l'iscrizione all'Albo Gestori ed è più facile farla franca, mentre quando uno è obbligato a iscriversi all'albo gestori è difficile che sia proprio abusvo.......
Capisco che la legge è uguale per tutti e adesso i "duri e puri" insorgeranno, con piena ragione, ma ringraziando il cielo, in giro a volte si trova anche il buon senso
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Re: Conto terzi verso proprio impianto
Già. Hai ragione. Questi 'duri e puri' stante la normativa attuale avrebbero anche ragione. Non sarebbe la prima volta che ci scontriamo con una normativa che fa a pugni con sé stessa.
Del resto, e qui apro un OT, all'autospurghista per forza di cose TERZISTA viene concesso di effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia manutentiva (che, ovviamente, lui stesso produce) senza avere una autorizzazione provinciale adeguata di conto proprio. fine OT.
Ci dovrebbe esser qualcuno all'interno del Palazzo in grado di sbrogliare molte matasse..
Del resto, e qui apro un OT, all'autospurghista per forza di cose TERZISTA viene concesso di effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia manutentiva (che, ovviamente, lui stesso produce) senza avere una autorizzazione provinciale adeguata di conto proprio. fine OT.
Ci dovrebbe esser qualcuno all'interno del Palazzo in grado di sbrogliare molte matasse..
alessandro- Utente Attivo
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