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Messaggio  SINDACOELENA Mer Lug 04, 2012 12:28 pm

Cosa comporta il passaggio dal codice 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili) a 20 01 38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37), entrambi non pericolosi, per quello che riguarda i rifiuti legno e vestiario da attività di cremazione ? devo fare qualche cosa di particolare, oppure cambio e basta? ci sono onori burocratici nascosti dietro a questo cambio ?

mettendo il nuovo codice 20 01 38 ci sarebbe la possibilità di portare i rifiuti ad un termovalorizzatore
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Lug 04, 2012 1:02 pm

SINDACOELENA ha scritto:Cosa comporta il passaggio dal codice 20 02 03 (altri rifiuti non biodegradabili) a 20 01 38 (legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37), entrambi non pericolosi, per quello che riguarda i rifiuti legno e vestiario da attività di cremazione ? devo fare qualche cosa di particolare, oppure cambio e basta? ci sono onori burocratici nascosti dietro a questo cambio ?

mettendo il nuovo codice 20 01 38 ci sarebbe la possibilità di portare i rifiuti ad un termovalorizzatore

a mio avviso non è possibile attribuire il 200138.
in merito puoi leggere l'articolo al seguente link
http://sito.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_561.pdf
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Messaggio  SINDACOELENA Mer Lug 04, 2012 1:49 pm

ti ringrazio, ma l'articolo alla fine non dice qual codice usare. O_o '


non 20 01 - frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) , perchè non sono raccolta differenziata secondo il 254/2003
non 20 02 - rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri), perchè in questi si intendono i rifiuti da verde, dovuti alla manutenzione dei cimiteri

quindi rimane il 20 03 - altri rifiuti urbani
e nel dettaglio

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati oppure

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»,

ma sono codici complicati, perchè per questi rifiuti è richiesta dalla normativa una gestione separata, che porta quindi ad escludere il 20 03 01, ma dare un codice che ha il num 99 finale non è molto gradito nella prassi, perchè è un codice che bisogna dare in condizioni di assoluta sicurezza che non ci siano altri codici applicabili. è da usare come ultima spiaggia.
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Lug 04, 2012 2:06 pm

SINDACOELENA ha scritto:ti ringrazio, ma l'articolo alla fine non dice qual codice usare. O_o '


non 20 01 - frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) , perchè non sono raccolta differenziata secondo il 254/2003
non 20 02 - rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri), perchè in questi si intendono i rifiuti da verde, dovuti alla manutenzione dei cimiteri

quindi rimane il 20 03 - altri rifiuti urbani
e nel dettaglio

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati oppure

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»,

ma sono codici complicati, perchè per questi rifiuti è richiesta dalla normativa una gestione separata, che porta quindi ad escludere il 20 03 01, ma dare un codice che ha il num 99 finale non è molto gradito nella prassi, perchè è un codice che bisogna dare in condizioni di assoluta sicurezza che non ci siano altri codici applicabili. è da usare come ultima spiaggia.

ti giro in MP la circolare ispra
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Messaggio  SINDACOELENA Mer Lug 04, 2012 2:22 pm

CROCIDOLITE ha scritto:ti giro in MP la circolare ispra

hai ricevuto il mio mp ?
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Lug 04, 2012 2:41 pm

SINDACOELENA ha scritto:
CROCIDOLITE ha scritto:ti giro in MP la circolare ispra

hai ricevuto il mio mp ?

si, fatto!
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Messaggio  silvia79 Mer Lug 04, 2012 6:36 pm

Da noi la gestione dei rifiuti cimiteriali (casse di legno e vestiti), vengono prima insacchettati e poi inscatolati in cartoni da lt 60 e vengono conferiti al forno inceneritore con il codice c.e.r. 200399 rifiuti cimiteriali . Oltre al FIR, si allega la dichiarazione di origine del rifiuto, che deve essere timbrata e firmata dal comune dove ha sede il cimitero, indicando la provenienza e che il rifiuto è stato generato dalle esumazioni, indicando che all'interno non c'è ne' zinco ne' parti anatomiche.
Questa prassi va bene sia per la provincia di Lecco che per la provincia di Como

n.b. nell'iscrizioni albo gestori ambientali in cat 1, l'albo ha autorizzato il codice c.e.r. 200399 specificando che sono rifiuti cimiteriali
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