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ADR o NON ADR?

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Messaggio  Ranx Ven Giu 22, 2012 5:40 pm

Ciao a tutti,
è possibilr che un rifiuto che dalla caratterizzazione risulta pericoloso, CEr 191301* e con codice di pericolosità H7 trasportato in big bags non sia sottoposto alla normativa ADR?
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Messaggio  luckyluke Lun Giu 25, 2012 9:57 am

Ranx ha scritto:Ciao a tutti,
è possibilr che un rifiuto che dalla caratterizzazione risulta pericoloso, CEr 191301* e con codice di pericolosità H7 trasportato in big bags non sia sottoposto alla normativa ADR?
rifiuto pericoloso non è sinonimo di ADR: ci sono rifiuti NON pericolosi che possono rientrare nelle categorie di trasporto in ADR.
l'ADR, detto in pratica, prende in considerazione solo la pericolosità a brevissimo termine, cioè per il tempo del trasporto.
Con le informazioni che hai fornito è un po' difficile capire di che rifiuto stai parlando: serve capire cos'è e anche che quantità.
Trattandosi di H7=cancerogeno, potrebbe anche non viaggiare in adr.
Tuttavia ci sono molti del forum molto più competenti di me in adr.
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Messaggio  Ranx Lun Giu 25, 2012 10:13 am

luckyluke ha scritto:Con le informazioni che hai fornito è un po' difficile capire di che rifiuto stai parlando: serve capire cos'è e anche che quantità.
Trattandosi di H7=cancerogeno, potrebbe anche non viaggiare in adr.
Tuttavia ci sono molti del forum molto più competenti di me in adr.
Come detto, si tratta di CER 191301* che sono macerie da bonifica contenenti materie pericolose, nella fattispecie penso si tratti di amianto. Tuttavia, considerando che l'H7 si riferisca proprio a questo materiale, i codici ONU 2590 (amianto bianco) e 2212 (amianto bruno o blu) hanno entrambi la disposizione speciale 168 che dice che se l'amianto viene trasportato in imballaggi che non consentano la fuoriuscita di polveri respirabili (come nel caso dei big bags) il trasporto non è sottoposto ad ADR.
Tuttavia questo rimorchio lo devo imbarcare, e per l'IMDG le cose stanno diversamente, ma non so come.......
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Messaggio  benassaisergio Lun Giu 25, 2012 10:54 am

Anche nel Codice IMDG per l'amianto è presente la disposizione 168
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Messaggio  Ranx Lun Giu 25, 2012 11:11 am

Quindi non è sottoposto nè all'ADR e nè all'IMDG, ma allora perchè mi obbligano a fare la pratica in CdP come se si trattasse di merci pericolose e che codice ci scrivo nella IMO Declaration, un generico 3077 e classe 9?
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Messaggio  benassaisergio Lun Giu 25, 2012 12:04 pm

Per quanto riguarda la CdP non so rispondere: chieda a loro !
Se non è soggetto al Codice IMDG non è richiesto neppure di compilare un documento di trasporto (relativo alle merci pericolose).
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Messaggio  Ranx Lun Giu 25, 2012 12:17 pm

benassaisergio ha scritto:Per quanto riguarda la CdP non so rispondere: chieda a loro !
Se non è soggetto al Codice IMDG non è richiesto neppure di compilare un documento di trasporto (relativo alle merci pericolose).

Ho chiesto, pare che comunque, trattandosi di rifiuti pericolosi, facciano la pratica come se si tratti di merci pericolose quindi è necessario il documento per il trasporto multimodale di merci pericolose con il codice 2590, classe 9, ecc.
A questo proposito so che alcuni produttori inseriscono queste informazioni direttamente nello spazio annotazioni del fir; è corretto?
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Messaggio  benassaisergio Lun Giu 25, 2012 2:15 pm

Il problema nasce dall'ultima frase del comma 2 dell'articolo 165 del DLgs 152/2006:
"In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose."

La mia opinione, che ho espresso anche al Comando delle Capitanerie di Porto, è che l'assimilazione si ha solo quando le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti sono assunte anche dalla normativa sul trasporto.
Ma, naturalmente, la mia è un'opinione.

Quindi, se le CdP vogliono che ci sia un pezzo di carta con su scritto UN 2590, classe 9, ecc., forse conviene fare come dicono (anche se lo ritengo sbagliato).

Come dice il paragrafo 5.4.1.2.1 del Codice IMDG le informazioni richieste per il documento di trasporto possono essere riportate su qualunque tipo di documento, purché siano riportate tutte le informazioni richieste.

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Messaggio  luckyluke Lun Giu 25, 2012 2:22 pm

Ranx ha scritto:
benassaisergio ha scritto:Per quanto riguarda la CdP non so rispondere: chieda a loro !
Se non è soggetto al Codice IMDG non è richiesto neppure di compilare un documento di trasporto (relativo alle merci pericolose).

Ho chiesto, pare che comunque, trattandosi di rifiuti pericolosi, facciano la pratica come se si tratti di merci pericolose quindi è necessario il documento per il trasporto multimodale di merci pericolose con il codice 2590, classe 9, ecc.
A questo proposito so che alcuni produttori inseriscono queste informazioni direttamente nello spazio annotazioni del fir; è corretto?
io ho visto riportare le informazioni riguardanti l'ADR a volte nel campo "annotazioni" del formulario, altre vote su un documento di trasporto a parte e che accompagnava il formulario.
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Messaggio  Ranx Mar Lug 03, 2012 4:28 pm

benassaisergio ha scritto:Il problema nasce dall'ultima frase del comma 2 dell'articolo 165 del DLgs 152/2006:
"In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose."

La mia opinione, che ho espresso anche al Comando delle Capitanerie di Porto, è che l'assimilazione si ha solo quando le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti sono assunte anche dalla normativa sul trasporto.
Ma, naturalmente, la mia è un'opinione.

Quindi, se le CdP vogliono che ci sia un pezzo di carta con su scritto UN 2590, classe 9, ecc., forse conviene fare come dicono (anche se lo ritengo sbagliato).

Come dice il paragrafo 5.4.1.2.1 del Codice IMDG le informazioni richieste per il documento di trasporto possono essere riportate su qualunque tipo di documento, purché siano riportate tutte le informazioni richieste.


Grazie Sergio,
il problema è che fare la pratica per merci pericolose ha un costo. Inoltre mi è stata aperta una porta. E' possibile accettare la disposizione speciale 168 ma solo se questa è, per così dire, certificata da un dottore chimico per ogni carico. Il chè ha anch'esso un costo. Ma per applicare la disposizione speciale 168 non basterebbe la dichiarazione del produttore sul formulario di aver utilizzato imballaggi appropriati?
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Messaggio  benassaisergio Mar Lug 03, 2012 6:41 pm

Non so che dire: se sono esente dall'ADR non dovrei avere alcun obbligo. E non sta scritto da nessuna parte che ci deve essere un esperto a certficare che sono esente.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 03, 2012 6:56 pm

benassaisergio ha scritto:.... E non sta scritto da nessuna parte che ci deve essere un esperto a certficare che sono esente.
un momento ! penso che @Ranx parli del cd "chimico di porto" ... e del rilascio del certificato di non pericolosità per le navi”, secondo il DPR 328/2001 art.36, comma 2/m Ok

Per approfondire ? http://www.chimicitoscana.it/joomla/files/RELAZIONE%20COSTA%2020-10-06.pdf
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Messaggio  Ranx Mer Lug 04, 2012 9:27 am

benassaisergio ha scritto:Non so che dire: se sono esente dall'ADR non dovrei avere alcun obbligo. E non sta scritto da nessuna parte che ci deve essere un esperto a certficare che sono esente.
Ho parlato oggi con chi ci fa le pratiche per l'imbarco, che poi è lo stesso armatore:
penso che l'inghippo stia nel fatto che si tratta di rifiuti. Se non sono pericolosi si fa la pratica allegando la "dichiarazione di non pericolosità" (= + soldi). Se sono pericolosi si fa la pratica merci pericolose (= + soldi) con dichiarazione IMO e i mezzi devono avere i ganci di rizzaggio omologati IMO. Da queste due opzioni non si scappa.
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