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trasporto non autorizzato - confisca mezzo

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Messaggio  Ambiente Legale Mer Giu 20, 2012 12:34 pm

I mezzi di lavoro utilizzati per il trasporto non autorizzato di rifiuti non sono sequestrabili né confiscabili!

Così ha affermato la Cassazione nella recentissima pronuncia del 6 maggio 2012, n. 16990, avente ad oggetto la legittimità di un sequestro preventivo, disposto ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, D.L. 6 novembre 2008, n. 172 “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210.

In sede di conversione in legge si è previsto, infatti, che deve essere sottoposto a sequestro preventivo il veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti non autorizzato. Nel dettaglio erano state sequestrate una pala gommata e una macchina operatrice semovente, impiegate per il trasporto non autorizzato di rifiuti.

La Corte afferma che “le pale meccaniche e gli escavatori non sono sequestrabili e confiscabili, in quanto rappresentano degli strumenti di lavoro e non dei mezzi di trasporto”.

Se, infatti, si estendesse l’applicazione della norma in questione anche a macchine operatrici non qualificabili come veicoli, si darebbe luogo a un’interpretazione in malam partem, che non ha cittadinanza nel nostro sistema penale, ispirato al principio di legalità e ai suoi sotto-principi (tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale).



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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 20, 2012 12:48 pm

E ci voleva la Cassazione per dire che una pala gommata non è un mezzo di trasporto?? affraid

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Messaggio  zorba Mer Giu 20, 2012 3:03 pm

Come sempre, le sentenze dovrebbero essere lette per intero ed in modo approfondito, soprattutto da chi dovrebbe coglierne gli aspetti più propriamente legali...

Il caso in oggetto riguardava il sequestro preventivo di due veicoli, descritti in atti come "una pala gommata" ed "una macchina operatrice semovente", che era stato operato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 172/08 [“Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale”].

Tale articolo non si limita a sanzionare il trasporto abusivo di rifiuti, ma comprende di fatto tutta la serie delle varie situazioni criminose collegate alla gestione illecita dei rifiuti ed il comma 1-bis prevede espressamente che:
"Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l'uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo."
Ora, vogliamo dubitare del fatto che "una pala gommata" ed "una macchina operatrice semovente" siano veicoli?
E se gli stessi veicoli fossero state usati, che ne so, per la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva?

In realtà, quello che la Cassazione ha fatto è stato:
  • annullare l'ordinanza con cui il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'appello proposto dall'interessato avverso l'ordinanza del GIP con cui veniva respinta la richiesta di restituzione dei veicoli, e
  • rinviare nuovamente gli atti al Tribunale per un nuovo e più approfondito esame della vicenda in questione.



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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 20, 2012 3:23 pm

Grazie Zorba.
Apprezzo moltissimo il fatto che tu abbia fatto questa fondamentale precisazione.
Anche se non sono una giurista, sono convinta che le sentenze di Cassazione vadano lette in modo approfondito. Limitarsi alla massima può produrre danni anche molto gravi. Soprattutto quando ci si ritrova a discutere con soggetti convinti che le sentenze, ancorchè di Cassazione, assumano valore di legge, il che, secondo me, per il momento ancora non è.

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 20, 2012 3:40 pm

isamonfroni ha scritto:.... Soprattutto quando ci si ritrova a discutere con soggetti convinti che le sentenze, ancorchè di Cassazione, assumano valore di legge, il che, secondo me, per il momento ancora non è.
Sorry, ma stai proprio parlando della funzione "nomofilattica" attribuita guarda caso alla Corte Suprema di Cassazione Wink
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 20, 2012 4:08 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:
isamonfroni ha scritto:.... Soprattutto quando ci si ritrova a discutere con soggetti convinti che le sentenze, ancorchè di Cassazione, assumano valore di legge, il che, secondo me, per il momento ancora non è.
Sorry, ma stai proprio parlando della funzione "nomofilattica" attribuita guarda caso alla Corte Suprema di Cassazione Wink
anche se convengo che in Italia nn è applicabile il cd stare decisis (mi sembra presente nel diritto anglosassone cd common law) Sleep

scusa, visto che sono ignorante. Embarassed
cosa vuol dire nomofilattica?

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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 20, 2012 4:44 pm

isamonfroni ha scritto:scusa, visto che sono ignorante. Embarassed
cosa vuol dire nomofilattica?
Brrrrutalmente copiaincollato da Wiki : Embarassed

L'aggettivo "nomofilattico" deriva etimologicamente dal greco νόμος, che significa "norma", unito al verbo φυλάσσω, che indica l'azione del "proteggere con lo sguardo".

Come chiaramente indicato dall'art. 65 del Regio Decreto citato, la funzione nomofilattica della Cassazione si articola in due sottofunzioni ben distinte: da un lato garantire l'attuazione della legge nel caso concreto, realizzando la giurisdizione in senso stretto, dall’altro fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza.
..... è da tempo in corso il dibattito sulla cosiddetta crisi della funzione nomofilattica, cui si è recentemente tentato di porre rimedio con il dlgs. 40/2006, che ha mirato sostanzialmente a dare maggiore peso alle pronunce a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. art. 374 c.p.c.).
....
Svolgono anche un'essenziale funzione nomofilattica le sezioni riunite della Corte dei conti e l’adunanza plenaria e quella generale del Consiglio di Stato.
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 20, 2012 5:14 pm

Però ti sei casualmente dimenticato di copiaincollare questo........ Evil or Very Mad


ha scritto:Malgrado tali importanti innovazioni, tuttavia, la funzione nomofilattica conserva un ruolo autorevole, ma non acquista alcuno spazio autoritativo. Il nostro ordinamento resta ispirato ad una struttura di civil law e il valore giuridico delle sentenze resta quello di risolvere le controversie fra le parti, i loro eredi ed aventi causa e non quello di fissare nuovi principi di diritto vincolanti, come avviene grazie al criterio dello stare decisis negli ordinamenti di common law.


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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Giu 20, 2012 7:40 pm

isamonfroni ha scritto:Però ti sei casualmente dimenticato di copiaincollare questo........ Evil or Very Mad

ha scritto:Malgrado tali importanti innovazioni, tuttavia, la funzione nomofilattica conserva un ruolo autorevole, ma non acquista alcuno spazio autoritativo. Il nostro ordinamento resta ispirato ad una struttura di civil law e il valore giuridico delle sentenze resta quello di risolvere le controversie fra le parti, i loro eredi ed aventi causa e non quello di fissare nuovi principi di diritto vincolanti, come avviene grazie al criterio dello stare decisis negli ordinamenti di common law.
ci sento della malizia nell'avverbio "casualmente" I love you ma ad onor del vero nel msg precedente ho scritto che convengo e quindi con-vengooooohh pig

isamonfroni ha scritto:
vaghestelledellorsa ha scritto:... anche se convengo che in Italia nn è applicabile il cd stare decisis (mi sembra presente nel diritto anglosassone cd common law) Sleep
Omnia munda mundis senza faccina !
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Messaggio  Ambiente Legale Ven Giu 22, 2012 9:44 am

Tornando alla polemica sulla citazione della sola massima...ci voleva la Suprema Corte per dire che una pala gommata e un escavatore non sono sussumibili nella categoria veicolare. Tanto che il giudice collegiale, richiamenado una precedente pronuncia ( Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2003, n. 23945) aveva ritenuto di estendere l'applicazione della norma (art. 6, comma 1 bis, D.L. 6 novembre 2008, n. 172) - quindi sequestro e confisca - anche a macchine operatrici non qualificabili come veicoli. La tesi opposta - cioè che tali mezzzi non fossero sussumibili nella categoria veicolare - e quindi l'erronea interpretazione e applicazione del comma 1 bis dell’art. 6 D.L. cit. è stata accolta dalla Suprema Corte.

Una delle principali funzioni attribuite alla Corte di Cassazione dalla Legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario è proprio "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Quindi, funzione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice. Quando la Corte rileva vizio - come in questo caso - ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare. Il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi a tale principio, quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. E per fare ciò ci voleva la Cassazione!


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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 22, 2012 11:02 am

Attenzione che la mia non era una polemica nè volevo in alcun modo mettere in dubbio l'istituto della Cassazione e della sua fondamentale funzione.

Molto più semplicemente, innocentemente e da persona pratica quale io sono trovo orrendo che si debba andare fino in Cassazione per stabilire che una pala gommata non è un veicolo atto al trasporto.
Certo se io fossi stato il funzionario addetto al controllo non mi sarebbe neppure passato per l'anticamera del cervello di pensare una simile boiata e quindi non ci sarebbe stato neppure il processo di primo grado.........
Ma appunto io sono solo una persona pratica...

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Messaggio  zorba Ven Giu 22, 2012 11:20 am

La nostra conoscenza della vicenda è assolutamente limitata e può essere parzialmente ricostruita solo in base agli (scarni) elementi forniti dalla sentenza della Suprema Corte.

Allora:
  1. La sentenza della Cassazione, anche mediante la citazione letterale della precedente pronuncia 8 aprile 2003, n. 23945, pare confondere il provvedimento di confisca dei soli mezzi di trasporto già previsto dall’art. 53 del “fu” D.L.vo 22/97 ed ora dall’art. 259 del TUA, con il provvedimento di confisca previsto invece dal comma 1-bis dell’art. 6 del D.L. 172/08, che è invece esteso ai veicoli USATI per la commissione di tutte le fattispecie penali contemplate dal medesimo articolo, che vanno ben aldilà del mero trasporto illecito di rifiuti. Ricordiamo che il D.L. 172/08 contiene misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, che sono evidentemente un'altra cosa rispetto alle norme generali previste dal TUA.
  2. I mezzi citati in atti sono “una pala gommata tipo JCB 411” [chi si occupa di cantieri dovrebbe conoscerla…] ed una “macchina operatrice semovente targata con cassone ribaltabile”. Sulla loro natura di “veicoli” [il comma 1-bis dell'art. 6 del D.L. 172/08 parla di "veicoli" e non di "mezzi di trasporto"] lascio la parola all’art. 58 del Codice della Strada…
  3. Non conosciamo il testo dell’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno aveva rigettato l'appello proposto dall'interessato avverso l'ordinanza del GIP con cui veniva respinta la richiesta di restituzione dei suddetti mezzi, ma sappiamo che esiste un obbligo di adeguata motivazione del provvedimento, che forse nel caso specifico è mancata o non è stata sufficiente a chiarire le valutazioni della Cassazione. L’auspicio è che il rinvio degli atti al medesimo Tribunale per un ulteriore riesame serva anche a chiarire meglio gli aspetti sopra indicati.

Che tutto questo ragionamento si riduca nella massima "I mezzi di lavoro utilizzati per il trasporto non autorizzato di rifiuti non sono sequestrabili né confiscabili", beh, mi pare francamente molto limitativo e fuorviante...
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Messaggio  isamonfroni Ven Giu 22, 2012 1:06 pm

Signori, avete tutti giuridicamente ragione e ci mancherebbe altro!
Sono assolutamente riconoscente a chi ha pubblicato la sentenza e a chi ne ha approfondito tutti gli aspetti con commenti giuridici che io non posso permettermi neppure di affrontare.

Quel che volevo limitarmi a dire è che un escavatore o una pala possono tirare su al massimo 1 tonnellata, 1 ton e mezza di rifiuti e, se tutto va bene, fanno 15/20 km l'ora.
Mi viene francamente difficile pensare che siano un mezzo molto utile e vantaggioso per realizzare "un trasporto illecito di rifiuti" perchè chi trasporta qualcosa con questi mezzi è un po' masochista.......tutto qui.

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Messaggio  zorba Ven Giu 22, 2012 1:26 pm

Cara Isa,
l'unica cosa che sappiamo, leggendo la sentenza, è che "i mezzi meccanici erano in movimento al momento degli accertamenti"; tutto il resto sono solo supposizioni e lasciano il tempo che trovano.

Magari erano "in movimento" all'interno di un'area destinata a discarica abusiva, oppure in un impianto adibito a gestione illecita di rifiuti, ed erano quindi "usati" per la commissione delle relative fattispecie di reato, per le quali il D.L. 172/08 prevede espressamente la loro confisca [e questo è il punto che probabilmente è risultato poco chiaro alla Cassazione, a meno che non intendesse mettere in dubbio la legittimità del decreto legge medesimo].

Oppure erano in "movimento" all'esterno, sulla strada, e stavano appunto "trasportando" illecitamente rifiuti. In questo caso, poiché la sentenza della Cassazione non distingue tra i due mezzi in questione, sulla "pala gommata" forse possiamo discutere [ma una tonnellata di rifiuti nella benna ti sembra poco?], ma vorrei proprio vedere come si fa sostenere che una "macchina operatrice semovente targata con cassone ribaltabile" non possa essere destinata al trasporto di rifiuti...


P.S.:
isamonfroni ha scritto:Mi viene francamente difficile pensare che siano un mezzo molto utile e vantaggioso per realizzare "un trasporto illecito di rifiuti" perchè chi trasporta qualcosa con questi mezzi è un po' masochista.......tutto qui.
Se è per questo, sulla strada ho visto trasportare di tutto, nella pala di un escavatore: altre persone (vive), carcasse di animali (morti), cani (vivi), fusti di oli esausti, damigiane di vino (piene), rottami metallici, la bicicletta della fidanzata, ecc.

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Giu 22, 2012 2:51 pm

zorba ha scritto:
Se è per questo, sulla strada ho visto trasportare di tutto, nella pala di un escavatore: altre persone (vive), carcasse di animali (morti), cani (vivi), fusti di oli esausti, damigiane di vino (piene), rottami metallici, la bicicletta della fidanzata, ecc.

Ma dalle tue parti (quali, a proposito?) un briciolo-briciolo di formazione sulla sicurezza al personale che guida i mezzi di cantiere non si è mai fatto? Un accenno neppure vago alla buonanima del 547/55 o 164/56 no, eh? Ah, bene.
E allora speriamo nelle recenti disposizioni della CUSR...

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Messaggio  zorba Ven Giu 22, 2012 3:10 pm

Aurora Brancia ha scritto:Ma dalle tue parti (quali, a proposito?) un briciolo-briciolo di formazione sulla sicurezza al personale che guida i mezzi di cantiere non si è mai fatto? Un accenno neppure vago alla buonanima del 547/55 o 164/56 no, eh? Ah, bene.
E allora speriamo nelle recenti disposizioni della CUSR...
Non ho mai detto che dalle mie parti (Lombardia) questi "trasporti" siano tollerati/consentiti (anzi!), né che qui non si faccia formazione...

Shocked

Ma dopo parecchi anni di lavoro "con il pacco immerso, intinto dentro al secchio" [come cantava Jannacci], più o meno tutti hanno il loro blues da piangere...
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Giu 22, 2012 8:03 pm

ok, è normale che ogni mondo sia paese, Laughing però allora non datevi l'aria dei perfettini: avete anche voi quelli bravini e gli scassasemmenzelle, come tutti.
Il difficile è correggerli...

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Messaggio  zorba Ven Giu 22, 2012 10:01 pm

Era solo a questa banalità che volevi arrivare? Evil or Very Mad
Non vale neanche la pena di replicare.
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Giu 22, 2012 10:06 pm

Smile non ci volevo arrivare: ne sono partita, da lì.


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