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DL 81/2008 : altri documenti da richiedere a trasportatori e destinatari(?)

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Messaggio  paopao Mer Giu 06, 2012 11:59 am

Salve

ieri ho partecipato ad un corso per i preposti, ed il relatore ha dichiarato che in base all'art. 26 del D.L.81 del 9 aprile 2008 (di cui vi allego uno stralcio)


Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento ((di lavori, servizie forniture)) all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomiall'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttivadella stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivodell'azienda medesima ((, sempre che abbia la disponibilita'giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione dilavoro autonomo)): a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cuiall'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnicoprofessionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi inrelazione ai lavori ((, ai servizi e alle forniture)) da affidare inappalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alladata di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede,la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera dicommercio, industria e artigianato;
2)acquisizionedell'autocertificazione ell'impresaappaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti diidoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia didocumentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni suirischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate inrelazione alla propria attivita'.

bisogna chiedere ai trasportatori dei nostri rifiuti, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'autocertificazione dell'impresa ai requisiti di idoneità tecnico professionale, e fornire loro un DURC.

Finora io mi sono limitata alle autorizzazioni al trasporto (e a quelle del destinatario) a verificare sull'albo nazionale gestori ambientali , alle date delle autorizzazioni, ai codici CER , alle targhe dei veicoli.

Vi risulta che vada fatto anche questo?
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Messaggio  pastorenomade Mer Giu 06, 2012 12:08 pm

Vero. Dovrai fare un DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze) come committente.
L'iscrizione all'Algo gestori Ambientali direi che è il requisito di idoneità professionale; gli altri requisiti espressamente previsti dal D. Lgs. 81/08 (non ricordo in quale allegato) sono l'iscrizione alla CCIAA e il DURC (è lui che deve darlo a te non tu a lui).

Se vai al link contenuto sul bando sul nolo a caldo che Admin ha postato, troverai il DUVRI per quel contratto (per renderti conto di cosa sia, se già non lo sai).
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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Giu 06, 2012 12:25 pm

paopao ha scritto:Finora io mi sono limitata alle autorizzazioni al trasporto (e a quelle del destinatario) a verificare sull'albo nazionale gestori ambientali , alle date delle autorizzazioni, ai codici CER , alle targhe dei veicoli.
questo concerne il rispetto della normativa ambientale (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

paopao ha scritto:
bisogna chiedere ai trasportatori dei nostri rifiuti, anche l'iscrizione alla Camera di Commercio, l'autocertificazione dell'impresa ai requisiti di idoneità tecnico professionale, e fornire loro un DURC.
Vi risulta che vada fatto anche questo?
va fatto tutto ciò: tu come committente, hai l'onere e l'onore di verificare che il tuo fornitore rispecchi tutte le norme a tutela della sicurezza sul lavoro, sia per quanto concerne la sua specifica attività (devi chiedergli il POS = Piano Operativo Sicurezza), sia per quanto concerne eventuali rischi da interferenze con le attività svolte dalla tua azienda e/o da aziende terze presenti nella tua azienda (devi fornirgli il DUVRI = documento dove, come ti è già stato spiegato, tu indichi ai tuoi fornitori quali sono i pericoli presenti).
Per quanto concerne CCIIAA, DURC, etc. sono tutti documenti che, correlati al D.Lgs. 81/08 il tuo fornitore attesta di avere tutti dipendenti regolari (niente lavoratori in nero), nonchè di essere in regola con il versamento dei contributi ai loro lavoratori (occhi a tale punto: suggerisco di non saldare le fatture a fornitori che non hanno presentato il DURC, o che presentano documenti obsoleti. in caso di problemi tra il tuo fornitore e i suoi dipendenti, in virtù della responsabilità condivisa, può essere che un domani i dipendenti del tuo fornitore vengano a chiedere a te il versamento dei contributi).

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Messaggio  pastorenomade Mer Giu 06, 2012 12:35 pm

Solo una notazione per il Gabri: Il pos va fatto per cantieri temporanei e mobili. Nel caso di uno stabilimento/azienda, volendo (dato che non è espressamente previsto dal D. Lgs. 81/08) si potrà richiedere copia del Documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione di avvenuta Valutazione dei rischi, se il trasportatore ha meno di 10 dipendenti).
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Messaggio  cescal64 Mer Giu 06, 2012 12:43 pm

... beh, non sempre va fatto il DUVRI...
art. 26,
co 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

co. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Se i conferimenti non si prolungano per oltre 2 giorni, allora "bastano" i verbali di cooperazione e coordinamento per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di prelievo, oltre a quelli necessari per verificare la regolarità contributiva e simile... POS, PSC e quant'altro lasciamoli ai cantieri!
In questo caso, ci farebbe comodo una certa nofer, ma non so se sia troppo impegnata in altre sezioni del forum... (a proposito, complimenti per il nuovo incarico di moderatrice!)...

Salute a tutti.

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Messaggio  pastorenomade Mer Giu 06, 2012 1:23 pm

cescal64 ha scritto:... beh, non sempre va fatto il DUVRI...
art. 26,

co. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonche' ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Se i conferimenti non si prolungano per oltre 2 giorni, allora "bastano" i verbali di cooperazione e coordinamento per l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di prelievo, oltre a quelli necessari per verificare la regolarità contributiva e simile... POS, PSC e quant'altro lasciamoli ai cantieri!

Giusto Gescal! Mi chiedo: 2 conferimenti all'anno sono conteggiabili come 2 giorni?

Sempre ammesso che siamo fuori da questo caso riportato nell'All. XI "Lavori che comportano l'esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.........."


Ultima modifica di pastorenomade il Mer Giu 06, 2012 1:28 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 06, 2012 1:23 pm

Appunto, anche se non sono Nofer, straquotando Cescal, vi dico di fare attenzione nel richiedere documentazione eccessiva.

Per il prelievo e carico dei tuoi rifiuti presso la tua azienda ritengo proprio che non ci vogliano più di 2 giorni.
Se, come immagino, è così non serve affatto il DUVRI.
Se vuoi essere proprio perfetto puoi preparare una scheda sintetica relativa alle sole aree di carico che individui quali sono i rischi presenti nelle zone di carico della tua azienda e che descriva le procedure di sicurezza a cui le ditte esterne devono attenersi, fermo restando il divieto per gli autisti di aggirarsi in altre aree dello stabilimento che non gli competono.

In merito alla documentazione da richiedere, alla stipula del contratto di servizio, ti confermo che devi richiedere la documentazione che hai elencato per la parte ambientale, per quanto attiene la sicurezza il certificato della CCIAA e il DURC di data recente.
Se il rapporto si prolunga sarebbe opportuno richiedere il DURC almeno ogni 3/6 mesi.

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Messaggio  MauroC Mer Giu 06, 2012 1:25 pm

In questo tipo di attività, (ritiro rifiuti) secondo me deve essere effettuata la verifica di idonietà professionale, ai sensi dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs 81/08, ma lascerei perdere il discorso del Pos e del Duvri.


Al fine di verificare l’idonietà tecnico professionale di solito si chiede di fornire i seguenti documenti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
e) documento unico di regolarità contributiva DURC

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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 06, 2012 1:27 pm

pastorenomade ha scritto: Giusto Gescal! Mi chiedo: 2 conferimenti all'anno sono conteggiabili come 2 giorni?
No la durata è relativa al lavoro effettuato continuativamente. Quindi ogni conferimento vale per il tempo in cui il camion sta lì al carico.

E' esattamente come per l'elettricista......se viene e ti cambia una lampadina (<2 gg) niente DUVRI, se ti rifà tutto l'impianto elettrico (>2 gg) sì al DUVRI.
Se viene 100 volte nel corso dell'anno a cambiarvi la lampadina..........forse vi conviene rifare l'impianto elettrico perchè c'è qualcosa che non va......... Laughing

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Messaggio  Hieronymus Gio Giu 07, 2012 9:46 pm

Riprendo il discorso per aggiungere anche un altro punto di vista
1. in caso di controlli in azienda da parte di ispettori ASL capita che ti chiedano l'elenco dei fornitori che accedono nell'insediamento (e tu ci inseriresti anche i trasportatori di rifiuti) e quindi copia del DUVRI che gli hai dato
2. Spesso gli stessi ispettori dell'ASL chiedono procedure di sicurezza per la gestione degli ingressi di autotrasportatori in azienda.

Per quanto riguarda Art 26 co. 3-bis. "...l'obbligo di cui al comma 3 non si applica .... ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI."
Prima di tutto mi risulta sia dibattuta la quantificazione dei 2 giorni, ossia se debbano essere considerati consecutivi o cumulativi, quindi valuterei a buon senso qual'è l'effettiva frequenza di ingresso di trasportatori in azienda (parliamo di ritiri una volta all'anno o tutti i giorni??) prima di appellarmi a tale ipotesi per sentirmi esonerato dal DUVRI
Inoltre, in funzione della natura del rifiuto, non escluderei a priori nemmeno la possibile presenza di rischi chimici, biologici o di ATEX.

A buon senso quello che serve è un DUVRI (snello) da poter fornire al trasportatore ma soprattutto, come già indicato da qualcuno prima di me, una buona procedura di sicurezza per l'ingresso di autotrasportatori in azienda ed eventuali indicazioni di comportamento in caso di emergenza (sempre da fornire al trasportatore)

A loro, nell'ottica della collaborazione per la prevenzione dei rischi interferenti, chiederei uno stralcio di valutazione dei rischi per l'attività che svolgono presso di voi con indicazione di nominativi di chi fa parte del servizio di Prevenzione e protezione. Oltre, oviamente, i già citati iscrizione in CCIAA, DURC e idoneita' tecnicoprofessionale.

Qui c'è qualcosa in materia http://www.duvri8108.it/ trovo carina nei documenti la scheda 4 come spunto per poter formalizzare anche la valutazione di NON necessità di DUVRI.
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Messaggio  Aurora Brancia Gio Giu 07, 2012 10:49 pm

aspé, tu -come tantissimi altri fai- una confusione sovrumana ...
Un impianto di conferimento non "si avvale" di imprese terze in appalto, contratto d'opera o somministrazione. I Trasportatori di rifiuti "esterni" sono a tutti gli effetti per voi dei fornitori, come il signore che trasporta gomme per conto del produttore di gomme lo è per una casa automobilistica ed il signore che trasporta salumi lo è per il salumaio: arriva, scarica ciò che qualcun altro (o lui stesso) ha prodotto, e se ne va.
E non c'è bisogno alcuno di tirare in causa i due giorni, perchè se leggi subito prima sempre in art 26, e sempre in commillo 3-bis, ci sta scritto che la previsione del duvri non si applica nemmeno alle mere forniture di materiali.
Dunque, non si fa il DUVRI, perchè DUVRI significa "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali", ossia quale dei suoi rischi propri può riversarsi sui tuoi rischi aziendali i degli altri che "lavorano presso di te" e viceversa, il tutto in maniera appunto costante o almeno superiore a due giorni (di fila, c'è chi dice). Ora, è evidente che l'eventuale interferenza di trasportatore sia con l'impianto che con gli altri trasportatori presenti dura al più pochi minuti. Di più con il sistri, ma è altra questione.
Ciò premesso, è l'impianto a dettare le procedure cui i trasportatori che conferiscono si devono attenere, pena l'essere esclusi dal conferimento (nella viva e piena democrazia che mi contraddistingue). Quindi, stabilirete voi i percorsi in funzione del tipo di mezzo e di carico, potreste decidere, ad esempio, che i rifiuti a rischio di formazione di ATEX o facilmente combustibili consegnino solo fino ad una certa ora ed in una o più determinata area, che doterete dei necessari presidi di prevenzione collettiva ivi compreso l'obbligo di presenza del Vs. Addetto alle Emergenze all'uopo formato. Sarete sempre voi a dire, se magari lo preferite, che un certo codice si consegna solo il lunedì, e che la consegna di carichi del codice YY yy yy devono essere preconcordati per data e orario. esempio: non si accettano rifiuti a rischio infettivo tranne il 2° e 4° mercoledì del mese dalle ore 15 a seguire, orari e giorni in cui sarà interdetto il conferimento a tutti gli altri rifiuti
A parte gli ovvi documenti fiscal-burocratico-amministrativi, ma in questo caso non parlerei di ITP, non siete voi a dovervene accertare ma l'Albo Gestori, a meno che non siete voi a chiamare un trasportatore e a dirgli "vai là e prendimi questo rifiuto", questo lo possiamo chiamare appalto, o meglio contratto d'opera, e quindi al relativo contratto/ordine allegherai il DUVRI. Ma tranne questo caso il DUVRI è "irrituale".
Infatti, come tu stesso sottolinei la ASL chiede le procedure di sicurezza vostre ed altrui per gli accessi altrui: e un duvri non è una procedura di accesso, che nel duvri ci dev'essere ma può anche essere del tutto autonoma. Per esempio, percorsi obbligati segnalati, proibizione di transito pedonale tranne lungo le linee zebrate apposite, aree di sosta motrici definite e con distanze di sicurezza in funzione dei diversi tipi di carico etc etc. via dicendo.

Come ti spiego.... ecco: ti si invita a cena, tu non dovrai nè cucinare nè servire a tavola, ma se vuoi andare a casa di quella signora appena entri ti dovrai piazzare le pattine di feltro sotto le scarpe perchè la signora è fissata lei e i pavimenti tirati a cera. Lei deve dirtelo prima, così che tu possa scegliere se metterti le pattine perchè cucina da dio, oppure andare a farti una sana pizza con il carrarmato pieno di fanghiglia.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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