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RITROVAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI NEL ROTTAME
2 partecipanti
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RITROVAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI NEL ROTTAME
Buongiorno a tutti
sottopongo un argomento su cui riflettere e che penso sia capitato a molti impianti di recupero e, per la quale ho dubbi interpretativi alla quale, nel tempo, non ho mai riscontrato una norma che ne dipanasse le incongruenze.
Rinvenire - all'atto della cernita in impianto - del materiale estraneo pericoloso (es.: batterie o latte di vernice sporche ecc.).
Il DM 5/2/1998 e succ. (quindi si parla di procedura semplificata di recupero) al punto 3.1.3. dell'allegato 1-suballegato 1, dice che si può fare "selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di di materiali e/o sostanze estranee ..."
Ne ho sempre dedotto che si potesse gestire quindi come prodotto dalla cernita e diventa quindi mio rifiuto seppur pericoloso (come del resto avviene per gli altri rifiuti non conformi es.: pezzi di plastica o legno ecc.).
E secondo voi corretto gestire così questo materiale rinvenuto che è pericoloso?
A parte quanto dice il DM 5/2/1998 non trovo altra norma che mi dica come considerare questi "rifiuti indesiderati e non previsti" (non c'è un'autorizzazione per ritirarli perchè non è nelle loro intenzioni fare questo tipo di ritiro).
E' secondo voi corretto gestirlo semplicemente come rifiuto di mia produzione (come derivato dalla cernita/selezione) senza che debba esserci un'autorizzazione specifica?
La semplificata non da molti spazi di manovra (del resto non comprende neanche espressamente la possibilità di fare cambio di cer del materiale cernito).
Per quanto si possa tentare di fare un controllo visivo prima dell'inizio del viaggio le aziende in questi casi l'autista non ha assolutamente la possibilità di fare controlli accurati e quindi di individuare subito corpi "estranei" nel carico.
Rimane poi un altro problema:
- se ci si accorge subito (all'atto del conferimento), si può respingere il carico in quanto non conforme;
- però, se non ci si accorge subito, come si fa ad imputare tale residuo al tal cliente? E' opportuno fare una segnalazione all'Ente controllore cioè la Provincia secondo voi?
Grazie per l'attenzione e a chi vorrà aggiungere dei commenti in proposito.
sottopongo un argomento su cui riflettere e che penso sia capitato a molti impianti di recupero e, per la quale ho dubbi interpretativi alla quale, nel tempo, non ho mai riscontrato una norma che ne dipanasse le incongruenze.
Rinvenire - all'atto della cernita in impianto - del materiale estraneo pericoloso (es.: batterie o latte di vernice sporche ecc.).
Il DM 5/2/1998 e succ. (quindi si parla di procedura semplificata di recupero) al punto 3.1.3. dell'allegato 1-suballegato 1, dice che si può fare "selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di di materiali e/o sostanze estranee ..."
Ne ho sempre dedotto che si potesse gestire quindi come prodotto dalla cernita e diventa quindi mio rifiuto seppur pericoloso (come del resto avviene per gli altri rifiuti non conformi es.: pezzi di plastica o legno ecc.).
E secondo voi corretto gestire così questo materiale rinvenuto che è pericoloso?
A parte quanto dice il DM 5/2/1998 non trovo altra norma che mi dica come considerare questi "rifiuti indesiderati e non previsti" (non c'è un'autorizzazione per ritirarli perchè non è nelle loro intenzioni fare questo tipo di ritiro).
E' secondo voi corretto gestirlo semplicemente come rifiuto di mia produzione (come derivato dalla cernita/selezione) senza che debba esserci un'autorizzazione specifica?
La semplificata non da molti spazi di manovra (del resto non comprende neanche espressamente la possibilità di fare cambio di cer del materiale cernito).
Per quanto si possa tentare di fare un controllo visivo prima dell'inizio del viaggio le aziende in questi casi l'autista non ha assolutamente la possibilità di fare controlli accurati e quindi di individuare subito corpi "estranei" nel carico.
Rimane poi un altro problema:
- se ci si accorge subito (all'atto del conferimento), si può respingere il carico in quanto non conforme;
- però, se non ci si accorge subito, come si fa ad imputare tale residuo al tal cliente? E' opportuno fare una segnalazione all'Ente controllore cioè la Provincia secondo voi?
Grazie per l'attenzione e a chi vorrà aggiungere dei commenti in proposito.
S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
- Messaggi : 251
Data d'iscrizione : 05.02.10
Re: RITROVAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI NEL ROTTAME
ti dico come la vedo io, ma sappi che c'è una lunga genìa che non è d'accordo:
1) Sì, altrimenti se non fai la cernita che recupero è.
2) Sì, sono rifuti della tua attività, giustappunto dalla cernita e selezione finalizzate al recupero di materia, nella tua fattispecie rottame ferroso o non ferroso delle varie tipologie possibili.
Io non sono d'accordo sul contestare il carico (se è davvero 1 oggetto in un cassone, già se ti ritrovi con 3 latte di vernice sporche e con residui non secchi + una batteria + tanti pezzi di plastica più magari cicche e bicchierini di carta sporchi di caffè il discorso cambia) perchè 1 solo oggetto "contaminato" o contaminante sull'intero peso di certo non raggiungerà la soglia che rende pericoloso l'intero "rifiuto".
E' però il caso di avvisare il produttore (e per conoscenza il trasportatore...) di questa irregolarità di conferimento, magari per telefono la prima volta, per lettera la seconda, e se succede ancora la terza, lo si informa che non si accetteranno più conferimenti, si arrangiassero a dove lo devono portare. Senza discussione. Più che altro, perchè ovviamente ci si perde tempo dell'operatore, e poi appunto perchè quell'oggetto estraneo ti diventa a sua volta un costo di smaltimento, se tu per quelcodice pericoloso non sei autorizzato.
Per la registrazione, a mio avviso la procedura sarebbe quella di predisporre (e di certo li avete) cassoni di stoccaggio differenziati per i vari "corpi estranei" e di "caricarli" come rifiuto non mano a mano, che segna tu il peso ad ogni buatta zozza, ma ogni tanto sempre nei termini di registrazione. Poi, non so che procedure interne avete, ma anche predisporre l'omologa per fare uscire questi rifiuti non sarebbe semplice da predisporre, perchè se ci rifletti tu puoi anche riempire un cassone di buatte di vernice sporche e di altri metalli untidi olii e grassi, ma corri il rischio che quando si fa una campionatura rappresentativa del contenuto si corre il serio rischio di non raggiungere di nuovo la concentrazione in peso che rende certificatamente il rifiuto pericoloso.
Già, adesso infatti dimenticavo un particolare: se è vietato, e lo è, mescolare a posteriori dei rifiuti pericolosi al solo fin di "diluire" la concentrazione dei contaminanti, anche la rappresentatività del campione di 1 carico con più rifiuti pericolosi diversi non può certo essere "mista". Che poi mi si dovrà sempre spiegare perchè fare le analisi a rifiuti pericolosi e senza codici a specchio, specie per quelli liquidi che omunqu in discarica non potrebbero andare... ma è altra storia.
Per come la vedo io, beninteso.
1) Sì, altrimenti se non fai la cernita che recupero è.
2) Sì, sono rifuti della tua attività, giustappunto dalla cernita e selezione finalizzate al recupero di materia, nella tua fattispecie rottame ferroso o non ferroso delle varie tipologie possibili.
Io non sono d'accordo sul contestare il carico (se è davvero 1 oggetto in un cassone, già se ti ritrovi con 3 latte di vernice sporche e con residui non secchi + una batteria + tanti pezzi di plastica più magari cicche e bicchierini di carta sporchi di caffè il discorso cambia) perchè 1 solo oggetto "contaminato" o contaminante sull'intero peso di certo non raggiungerà la soglia che rende pericoloso l'intero "rifiuto".
E' però il caso di avvisare il produttore (e per conoscenza il trasportatore...) di questa irregolarità di conferimento, magari per telefono la prima volta, per lettera la seconda, e se succede ancora la terza, lo si informa che non si accetteranno più conferimenti, si arrangiassero a dove lo devono portare. Senza discussione. Più che altro, perchè ovviamente ci si perde tempo dell'operatore, e poi appunto perchè quell'oggetto estraneo ti diventa a sua volta un costo di smaltimento, se tu per quelcodice pericoloso non sei autorizzato.
Per la registrazione, a mio avviso la procedura sarebbe quella di predisporre (e di certo li avete) cassoni di stoccaggio differenziati per i vari "corpi estranei" e di "caricarli" come rifiuto non mano a mano, che segna tu il peso ad ogni buatta zozza, ma ogni tanto sempre nei termini di registrazione. Poi, non so che procedure interne avete, ma anche predisporre l'omologa per fare uscire questi rifiuti non sarebbe semplice da predisporre, perchè se ci rifletti tu puoi anche riempire un cassone di buatte di vernice sporche e di altri metalli untidi olii e grassi, ma corri il rischio che quando si fa una campionatura rappresentativa del contenuto si corre il serio rischio di non raggiungere di nuovo la concentrazione in peso che rende certificatamente il rifiuto pericoloso.
Già, adesso infatti dimenticavo un particolare: se è vietato, e lo è, mescolare a posteriori dei rifiuti pericolosi al solo fin di "diluire" la concentrazione dei contaminanti, anche la rappresentatività del campione di 1 carico con più rifiuti pericolosi diversi non può certo essere "mista". Che poi mi si dovrà sempre spiegare perchè fare le analisi a rifiuti pericolosi e senza codici a specchio, specie per quelli liquidi che omunqu in discarica non potrebbero andare... ma è altra storia.
Per come la vedo io, beninteso.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
Re: RITROVAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI NEL ROTTAME
Ciao! scusa il ritardo nel mio commento ma in questo periodo tutti gli enti controllori di questo mondo si sono concentrati nella mia zona...
purtroppo il problema principale è quando non ti accorgi subito di quello che trovi e quindi non sai neanche a chi imputare questo "ritrovamento".
Hanno si un contenitore - come dici tu - dove tengono queste cose, ma il problema è anche capire come ti devi comportare in caso di ritrovamenti di questo genere, soprattutto in un contesto di un'autorizzazione semplificata ex art. 216 del 152 dove non da precisazioni particolari in questo caso.
Sul discorso delle analisi mi trovi pienamente d'accordo e seguo con interesse i vari commenti e ragionamenti sull'argomento che si fanno qui sul Forum, sempre in attesa che il legislatore per una volta tanto si esprima in maniera più cristallina (mi rendo conto che è pura utopia, ma la speranza è l'ultima a morire).
P.S.: ho appena finito di leggere la discussione su "rifiuti di manutenzione" che è un classico esempio lampante di come si stravolga sempre tutto per un concetto che il legislatore non vuole chiarire o non ha intesesse che si chiarisca (ti pare che per una lampada al neon devo far passare un camion a ritirarla??).
purtroppo il problema principale è quando non ti accorgi subito di quello che trovi e quindi non sai neanche a chi imputare questo "ritrovamento".
Hanno si un contenitore - come dici tu - dove tengono queste cose, ma il problema è anche capire come ti devi comportare in caso di ritrovamenti di questo genere, soprattutto in un contesto di un'autorizzazione semplificata ex art. 216 del 152 dove non da precisazioni particolari in questo caso.
Sul discorso delle analisi mi trovi pienamente d'accordo e seguo con interesse i vari commenti e ragionamenti sull'argomento che si fanno qui sul Forum, sempre in attesa che il legislatore per una volta tanto si esprima in maniera più cristallina (mi rendo conto che è pura utopia, ma la speranza è l'ultima a morire).
P.S.: ho appena finito di leggere la discussione su "rifiuti di manutenzione" che è un classico esempio lampante di come si stravolga sempre tutto per un concetto che il legislatore non vuole chiarire o non ha intesesse che si chiarisca (ti pare che per una lampada al neon devo far passare un camion a ritirarla??).
S.T.A. s.a.s.- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 05.02.10
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