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percentuale impurezze in MPS
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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percentuale impurezze in MPS
... o in materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto: scegliete.
Nel senso, ho una questione in atto: un commerciante di rottami metallici, alluminio per la precisione, acquista da centro autorizzati in R13. Però, a seconda ovviamente del prezzo spuntato, sono più o meno presenti materiali "altri", che lui a sua volta elimina e poi rivende i rottami ulteriormente puri.
Ora, io so che per Reg. CE 333 i rottami di alluminio possono contenere sino al 5% in peso di materiali estranei, ma qui la questione è che la GdF in seguito ad ispezione ha trovato circa 200 kg di piccoli materiali plastici vari, e 400 di altri metalli, regolarmente stoccati in due cassoncini di raccolta, prodotti dalla selezione di oltre 450 tonnellate di rottami ed ha posto sotto sequestro il tutto sostenendo che se il materiale non è già del tutto selezionato allora è un rifiuto e quello non è un magazzino di rottami ma un "postaccio tremendo" dove si fa traffico illecito di rifiuti.
La domanda è: un rottame di alluminio come tale commercializzato, sino a che percentuale di impurezze può contenere? Vale comunque quel limite del 5% di cui al Reg. CE 333/11 ?
Nel senso, ho una questione in atto: un commerciante di rottami metallici, alluminio per la precisione, acquista da centro autorizzati in R13. Però, a seconda ovviamente del prezzo spuntato, sono più o meno presenti materiali "altri", che lui a sua volta elimina e poi rivende i rottami ulteriormente puri.
Ora, io so che per Reg. CE 333 i rottami di alluminio possono contenere sino al 5% in peso di materiali estranei, ma qui la questione è che la GdF in seguito ad ispezione ha trovato circa 200 kg di piccoli materiali plastici vari, e 400 di altri metalli, regolarmente stoccati in due cassoncini di raccolta, prodotti dalla selezione di oltre 450 tonnellate di rottami ed ha posto sotto sequestro il tutto sostenendo che se il materiale non è già del tutto selezionato allora è un rifiuto e quello non è un magazzino di rottami ma un "postaccio tremendo" dove si fa traffico illecito di rifiuti.
La domanda è: un rottame di alluminio come tale commercializzato, sino a che percentuale di impurezze può contenere? Vale comunque quel limite del 5% di cui al Reg. CE 333/11 ?
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: percentuale impurezze in MPS
A mio modesto parere, dato che la normativa indica la percentuale di materiali estranei non superiori al 5%, ritengo che si possono classificare EoW anche con materiali estranei in percentuale del 4,9%. Basta che non superino i limiti. Se è stato acquistato in centro autorizzato in R13 e R4 avrà certamente la conformità per ogni partita acquistata. Poi, posso sempre fare un'ulteriore cernita del materiale e avrò una mia produzione di rifiuti, ma facendo il 5% di 45 ton mi sembra che siamo molto, molto distanti dai quantitativi stoccati!
Mariangela- Utente Attivo
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Re: percentuale impurezze in MPS
Scusa Aurora,
l'impianto da cui vengono acquistati effettua solo stoccaggio o anche attività di recupero agevolato ai sensi del DM 5 febbraio 1998?
Nell'ultimo caso, se le operazioni sono correttamente effettuate, siamo certamente in presenza di MPS (e non si spiegherebbero le impurità riscontrate).
Nel primo caso, invece, un impianto che stocca rifiuti non può che vendere....rifiuti.
l'impianto da cui vengono acquistati effettua solo stoccaggio o anche attività di recupero agevolato ai sensi del DM 5 febbraio 1998?
Nell'ultimo caso, se le operazioni sono correttamente effettuate, siamo certamente in presenza di MPS (e non si spiegherebbero le impurità riscontrate).
Nel primo caso, invece, un impianto che stocca rifiuti non può che vendere....rifiuti.
Admin- Amministratore
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Re: percentuale impurezze in MPS
Che io sappia sin qui, vengono acquistate da R13 autorizzati a lavaggi vari (per rifiuti sporchi), selezione componenti metalliche e cernita dimensionale, non necessariamente anche a trattamenti dimensionali (senza granulazione o macinazione, per capirci). E però ci sono, in alcuni tipi di rifiuti di alluminio massivi, particolari a loro volta spesso pressofusi con altri materiali che possono residuare: diciamo che si tratta appunto di "impurezze" che fanno sì peso ma talmente poco sulla massa (parliamo di meno dell'1%) che non si contesta la partita.Admin ha scritto:Scusa Aurora,
l'impianto da cui vengono acquistati effettua solo stoccaggio o anche attività di recupero agevolato ai sensi del DM 5 febbraio 1998?
Nell'ultimo caso, se le operazioni sono correttamente effettuate, siamo certamente in presenza di MPS (e non si spiegherebbero le impurità riscontrate).
Nel primo caso, invece, un impianto che stocca rifiuti non può che vendere....rifiuti.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: percentuale impurezze in MPS
Ti consiglio di approfondire quest'aspetto.
Se si tratta di operazioni codificate dal DM 5 febbraio 1998, la natura di MPS è certificata dalle lavorazioni stesse.
Se è una mera mossa in riserva (come temo) sarà difficile sostenere che i rifiuti perdano tale qualifica in esito ad un lavaggio e una cernita dimensionale.
Questi rottami vengono acquistati già come non rifiuti (per intenderci: senza fir ed autorizzazioni varie)?
Se si tratta di operazioni codificate dal DM 5 febbraio 1998, la natura di MPS è certificata dalle lavorazioni stesse.
Se è una mera mossa in riserva (come temo) sarà difficile sostenere che i rifiuti perdano tale qualifica in esito ad un lavaggio e una cernita dimensionale.
Questi rottami vengono acquistati già come non rifiuti (per intenderci: senza fir ed autorizzazioni varie)?
Admin- Amministratore
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Re: percentuale impurezze in MPS
Aurora Brancia ha scritto:La domanda è: un rottame di alluminio come tale commercializzato, sino a che percentuale di impurezze può contenere? Vale comunque quel limite del 5% di cui al Reg. CE 333/11 ?
Francamente non ho capito cosa abbia contestato la GdF: se ho un sistema certificato di gestione della qualità del processo di recupero che sia conforme al Reg. 333/11 e lo applico, sono previste delle tolleranze sulla materia prima. Questo indipendentemente che sia un R13 o un R13 e R4: il Reg. 333 prevede che i produttori di rifiuti che cessano di esserlo, nel caso abbiano tra i "fornitori" degli R13, anche questi ultimi debbano essere certificati.
E poi, va ricordato che anche chi produce(va) MPS ex DM 9 febbraio 1998, se non certificato, fa uscire dal suo impianto rifiuti e non più MPS: la mia provincia ha già avvertito gli impianti di recupero di acciaio e alluminio (R4) che chi non è certificato dovrà far uscire il materiale come rifiuto e inviarlo ad altri impianti di recupero e non più in acciaieria/fonderia.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: percentuale impurezze in MPS
Acquisti, sempre che abbia sin qui visto io) tutti con DdT, con tanto di timbro "rottame non ferroso EOW ai sensi del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal d.lgs 205/10) art. 184-ter conforme alle specifiche del Reg. CE 333/2011". Nella descrizione dei beni c'è a volte anche la specifica UNI 13920-x di pertinenza.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: percentuale impurezze in MPS
Ma se è un R13, benchè certificato conformemente al Reg. 333/11, come fa a vendere un EoW (cioè a viaggiare con DdT)? E' Possibile? Vabbè che siamo (o eravamo) gli unici in Europa ad aver inventato la nozione di MPS, fatto sta che ora ci ritroviamo con due norme che regolamentano la stessa materia ed è un casino.
Ad es.: anche il dm 98 ha limiti di tolleranza per il contenuto di materiali estranei nelle (ex) MPS da metalli ma ora non valgono più.
Ad es.: anche il dm 98 ha limiti di tolleranza per il contenuto di materiali estranei nelle (ex) MPS da metalli ma ora non valgono più.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: percentuale impurezze in MPS
pastorenomade ha scritto:Ma se è un R13, benchè certificato conformemente al Reg. 333/11, come fa a vendere un EoW (cioè a viaggiare con DdT)? E' Possibile? Vabbè che siamo (o eravamo) gli unici in Europa ad aver inventato la nozione di MPS, fatto sta che ora ci ritroviamo con due norme che regolamentano la stessa materia ed è un casino.
Ad es.: anche il dm 98 ha limiti di tolleranza per il contenuto di materiali estranei nelle (ex) MPS da metalli ma ora non valgono più.
Sembra complicato , ma non lo è.
Credo che ci siano decine di autorizzazioni, parlo di campania in genere e provincia di napoli in particolare, dove le attività in R13 autorizzano appunto praticamente tutto tranne la fusione: selezione, cernita, trattamenti dimensionali.... R4 è stato "dedicato" storicamente alle fonderie, qua da noi. Addirittura, nel 2006, o 2005 anche - non ricordo bene e comunque a decreto ronchi vigente, a un signore che aveva chiesto R4 in aggiunta al suo R13 vecchio del 1998, perchè si era comperato un mulino a ganasce spaventoso per quant'è grosso, se l'è visto negare perchè non aveva "gli impianti necessari" e la riduzione volumetrica rientrava nell'autorizzazione già concessa per gli altri macchinari, al più si ricomprendeva anche questo nuovo ed infatti così fecero. E poi un giorno vennero i NOE e dissero che lui non poteva tranciare tutto piccolo piccolo perchè quello era R4, e lui non era autorizzato per R4, e chiusero/sequestrarono tutto.
E badate bene che questa "malintesa estensione" deriva da una ancor più malintesa limitazione di altre attività per le quali alcuni PM -tutti nostri locali -ritengono non potersi far rientrare alcune oggettive lavorazioni su rifiuti nelle attività di recupero proprio R4 o -peggio che peggio- R5. Sugli inerti in particolare c'è una ignoranza crassa indicibile, il fatto che si selezionino in R 13 materiali come "tuttocemento" o "tuttointonaco" o "tuttimattoniuguali" e che la loro macinazione sia un R5 per rifornire di ex-MPS "ecologiche" altri impianti produttivi è stata intesa e talvolta ancora oggi è intesa come "trattamento illecito" perchè "questo impianto non è un cementificio/industria di laterizi, quindi ti sequestro i tuoi tre tritovagliatori perchè con quelle attrezzatture perpetravi il reato di trattamento illecito di rifiuti". Supportati in queste loro tesi fuori dalla realtà anche dai loro CTP, frequentemente seguaci di quel certo signore di cui con homer in un altro post si citavano degli articoli sulla corretta gestione dei rifiuti .
So come è finita, penalmente, la questione di cui ho detto prima: il GIP ha acquisito tutta la pratica dalla provincia, dove il trattamento dimensionale era davvero già citato nelle attività di svolgimento del recupero in R13, e ha detto che cesoiare/sminuzzare/triturare il rifiuto metallico era nelle attività di trattamento dei rifiuti già autorizzate per ottenerne materie prime secondarie, quindi non luogo a procedere per il reato di trattamento illecito. Ma se la cosa si è conclusa penalmente, vedete bene che amministrativamente non si è cavato un ragno dal buco.
Ora, a parte le facili e scontate battute che possiamo fare sulla malintesa estensione di R13 o sulla malintesa limitazione a R4, se come è verosimile stiamo parlando di attività che sono state autorizzate (giustamente o meno tralasciamo, vi ho spiegato le origini...) esattamente per come vengono svolte, a maggior ragione una volta che sia entrato in vigore il 184-ter che al commillo 2 dice ". L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni" da un R13 può uscire qualcosa che "ha cessato la qualifica di rifiuto". Da questo punto di vista, quindi, in pura teoria tutti gli R13 di materiali da sottoporre solo a cernita ed eventuali trattamenti dimensionali sono abilitati a dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto di quello che è entrato e loro hanno guardato o poco più.
E, non per vantarmi, quando lessi quel 184-ter così concepito la prima cosa che mi venne in mente fu "e figurati tu adesso, che vorranno inventarsi!". Io lo sapevo.
Detesto, sentirmi una Cassandra.
Ultima modifica di Aurora Brancia il Mer Mag 09, 2012 5:41 pm - modificato 1 volta.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: percentuale impurezze in MPS
"L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".
Il problema è l'individuazione dei criteri.
Il problema è l'individuazione dei criteri.
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Re: percentuale impurezze in MPS
Admin ha scritto:"L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".
Il problema è l'individuazione dei criteri.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: percentuale impurezze in MPS
Admin ha scritto:"L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".
Il problema è l'individuazione dei criteri.
Scusa Admin, dove l'hai presa questa definizione? Non riesco a inquadrarla.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: percentuale impurezze in MPS
art. 184-ter, comma 2, primo periodo.pastorenomade ha scritto:Admin ha scritto:"L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni".
Il problema è l'individuazione dei criteri.
Scusa Admin, dove l'hai presa questa definizione? Non riesco a inquadrarla.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: percentuale impurezze in MPS
Ho eliminato gli ultimi post, OT rispetto a questa discussione.
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Re: percentuale impurezze in MPS
Aurora Brancia ha scritto:..... una volta che sia entrato in vigore il 184-ter che al commillo 2 dice ". L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni" da un R13 può uscire qualcosa che "ha cessato la qualifica di rifiuto". Da questo punto di vista, quindi, in pura teoria tutti gli R13 di materiali da sottoporre solo a cernita ed eventuali trattamenti dimensionali sono abilitati a dichiarare la cessazione della qualifica di rifiuto di quello che è entrato e loro hanno guardato o poco più.
Secondo me tu generalizzi laddove invece le situazioni vanno viste caso per caso, nel senso tipologia per tipologia. Certo, in teoria da un R13 possono uscire EoW, però la seconda frase dello stesso comma 2, dice "I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare......". I criteri li stabilisce la disciplina comunitaria (vedi ad es: Reg. 333/11) o il nostro ministero per specifici decreti su specifiche tipologie di rifiuto.
Dunque, e ce lo dice il comma 3, per ora l'unico caso concreto su cui poter applicare l'EoW è quello dei rottami di acciaio e alluminio e qui, l'attività di solo R13 fin dove può spingersi? Vi riporto il punto 3.1.3.c del DM98 " messa in riserva [R13] per la produzione di mps per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:.....". Per me in base al dm 98 un R13 di rottami ferrosi non potra mai vedere un EoW dato che la messa in riserva è il semplice cumulo, tutto il resto è R4.
pastorenomade- Utente Attivo
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Re: percentuale impurezze in MPS
generalizzavo per esempio, sono concorde con la tua visione, concettualmente parlando.
Eppure, ti vorrei ricordare che la dicitura "eventuale" riferita a selezione è stata aggiunta dopo, con il DM 186/06, il che al mio paese significa che dal 1998 al 2006 il fatto di selezionare non era per nulla "eventuale", ma era la attività preliminare e fondante del recupero in uno alla eliminazione dei c.d. estranei o inerti.
Che poi dal 2006 in poi si sia potuto anche fare un unico cumulo... beh, ti rendi conto da solo che una simile attività di oggettivo recupero ha molto poco, non è neppure una messa in riserva come intesa dall'Allegato IIB della Dir. CE 91/156, perchè è palese che se almeno non seleziono non ho recuperato praticamente niente. Ho stoccato, non ho nemmeno "messo in riserva per avviare ad una delle altre attività" di recupero/reimpiego/riutilizzo
Inoltre, il puro trattamento dimensionale di un rifiuto non ne configura attività di "recupero diretto in impianti metallurgici", definizione per la quale è indicata la tipologia di recupero [R4] per le tipologie 3.1 e 3.2, in quanto una riduzione dimensionale non è metallurgia ma molto più banalmente metalmeccanica.
Infatti, è proprio su questa tutto sommato infelice uscita del DM 5 febbraio 1998 che si sono basate per anni le autorizzazioni di cui dicevo prima, perchè nessuno o pochi (io, una dei pochi ma inauscultata) si sono dati la pena di leggere anche i punti successivi e mettere a fuoco che - come pare invece scontato oggi leggendovi - le attività [R4] non ricomprendono solo la fusione metallurgica. Parimenti, come già ho ricordato, non si fa [R5] solo producendo cemento o mattoni o calce o piastrelle ma anche materiali che saranno impiegati nella produzione di prodotti finiti per l'edilizia.
Non dimenticate che c'è ancora chi sostiene che i rifiuti pericolosi non siano recuperabili in procedure semplificate, quasi che il 161/02 lo abbia emanato io e poi me lo sia tenuto nascosto nel cassetto, così come tantissimi ignorano che prima del Ronchi-bis, altro nome del dm 5 febbraio 1998, c'erano tutte le definizioni delle MPS "per definizione" appunto, l'ultimo cui aggiornamento era il DM 5 settembre 1994 che sui rottami di alluminio faceva riferimento alle specifiche UNI 10297/xx, e c'era anche il dettaglio di come si potevano/dovevano riutilizzare dette MPS.
Vabbè, vedremo
Eppure, ti vorrei ricordare che la dicitura "eventuale" riferita a selezione è stata aggiunta dopo, con il DM 186/06, il che al mio paese significa che dal 1998 al 2006 il fatto di selezionare non era per nulla "eventuale", ma era la attività preliminare e fondante del recupero in uno alla eliminazione dei c.d. estranei o inerti.
Che poi dal 2006 in poi si sia potuto anche fare un unico cumulo... beh, ti rendi conto da solo che una simile attività di oggettivo recupero ha molto poco, non è neppure una messa in riserva come intesa dall'Allegato IIB della Dir. CE 91/156, perchè è palese che se almeno non seleziono non ho recuperato praticamente niente. Ho stoccato, non ho nemmeno "messo in riserva per avviare ad una delle altre attività" di recupero/reimpiego/riutilizzo
Inoltre, il puro trattamento dimensionale di un rifiuto non ne configura attività di "recupero diretto in impianti metallurgici", definizione per la quale è indicata la tipologia di recupero [R4] per le tipologie 3.1 e 3.2, in quanto una riduzione dimensionale non è metallurgia ma molto più banalmente metalmeccanica.
Infatti, è proprio su questa tutto sommato infelice uscita del DM 5 febbraio 1998 che si sono basate per anni le autorizzazioni di cui dicevo prima, perchè nessuno o pochi (io, una dei pochi ma inauscultata) si sono dati la pena di leggere anche i punti successivi e mettere a fuoco che - come pare invece scontato oggi leggendovi - le attività [R4] non ricomprendono solo la fusione metallurgica. Parimenti, come già ho ricordato, non si fa [R5] solo producendo cemento o mattoni o calce o piastrelle ma anche materiali che saranno impiegati nella produzione di prodotti finiti per l'edilizia.
Non dimenticate che c'è ancora chi sostiene che i rifiuti pericolosi non siano recuperabili in procedure semplificate, quasi che il 161/02 lo abbia emanato io e poi me lo sia tenuto nascosto nel cassetto, così come tantissimi ignorano che prima del Ronchi-bis, altro nome del dm 5 febbraio 1998, c'erano tutte le definizioni delle MPS "per definizione" appunto, l'ultimo cui aggiornamento era il DM 5 settembre 1994 che sui rottami di alluminio faceva riferimento alle specifiche UNI 10297/xx, e c'era anche il dettaglio di come si potevano/dovevano riutilizzare dette MPS.
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