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Messaggio  lucaloralamia Mar Apr 17, 2012 4:11 pm

Ciao a tutti,
sono luca e sono nuovissimo di questo forum.
Mi sto da poco interessando degli argomenti relativi alla classificazione e alla gestione dei rifiuti.Leggendo il forumo ho trovato un topic che ricalca una problematica che sto affrontando ma non mi è chiara la risposta. Admin rispondeva che "occorre prestare la massima attenzione alle "finte vendite" che mascherano movimentazioni di rifiuti.
Se la troncatrice funziona e l'acquirente continuera' ad usarla per "troncare", allora e' una vendita di usato. Se, invece, ne fara' altri usi (ad es. rivendendola ad un rottamatore) allora va applicata la disciplina dei rifiuti, con le conseguenze del caso.
Anche da un punto di vista fiscale l'azienda deve dimostrare con FIR se ha alienato il cespite come rifiuto, e non basta il CER sulla fattura di vendita."


La mia domanda è quindi: come fa il venditore a sapere che un bene che risulta ancora funzionante non sia poi invece usato per il recupero dei materiali. E' corretto pensare che a quel punto il venditore se ne infischia in quanto è il compratore che diventa produttore del rifiuto e che quindi ha gli oneri di gestione conforme dello stesso?

Se nvece vendo un pc rotto sto effettivamente vendendo un rifiuto come un bene funzionante e quindi sto compiendo un illecito ... e corretto?

Scusate se non sono ancora pratico delle modalità di questo forum.
Saluti e grazie infinite.
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Messaggio  Admin Mar Apr 17, 2012 4:19 pm

Agli occhi di un organo di controllo, la questione è più semplice di quanto possa apparire.
Chi può avere interesse ad acquistare dei rifiuti elettronici per farne recupero di materiali?
Un impianto di trattamento rifiuti (più o meno autorizzato).
In che quantitativi? In grossi quantitativi.
A quale prezzo? Al valore di mercato del bene (e non ad un prezzo simbolico).
Anche al venditore più sprovveduto apparirà chiaro come il sole se sta vendendo dei beni (ed in quel caso l'acquirente si preoccuperà dello stato d'uso, del corretto funzionamento) o dei rifiuti.
Attenzione: i rifiuti possono anche essere venduti, ma vanno gestiti come tali e non come beni.
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Messaggio  lucaloralamia Mar Apr 17, 2012 8:45 pm

Ciao Admin e grazie mille per la tua prontissima risposta!
Hai ragione, probabilmente sono io che (avendo a che fare con fraud management) sono un pò deviato.
In soldoni gli scenari che mi ponevo sono del tipo seguente:
una società che ha, ad esempio, alcuni/molti pc obsoleti con magari solo qualche componente non funzionante (es. la scheda video rotta, il disco rigido rotto, ...) che li vende a una società di trading di componenti informatici che sostituisce la scheda e "rigenera" il PC per poi venderlo o che può recuperare le parti ancora decenti del PC obsoleto funzionanti per rivenderle o per assemblare altri PC.

In questo caso il valore del mercato del bene è quasi nullo.
Ma al venditore può far più comodo vendere il bene a valore simbolico piuttosto che pagare lo smaltimento dell'asset obsoleto o "parzialmente non funzionante" cme rifiuto.
Dove è il mio errore?
Ho letto qualche cosa riguardo la "rottamazione indiretta" e la vendita dei beni “in blocco”.

Saluti e grazie per i chiarimenti
lucaloralamia
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