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A rischio le esportazioni di rifiuti

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A rischio le esportazioni di rifiuti  Empty A rischio le esportazioni di rifiuti

Messaggio  SA82 Lun Mar 19, 2012 12:55 pm

“Il sistema nazionale di raccolta e gestione dei rifiuti rischia di entrare in una situazione di empasse con l’approvazione della norma sulle esportazioni dei rifiuti contenuta nel DDL Semplificazione e Sviluppo”.
E’ questa la drammatica situazione denunciata dalle Associazioni di FISE/CONFINDUSTRIA Assoambiente - Associazione Imprese Servizi Ambientali e Unire - Unione Imprese del Recupero e determinata dall’articolo 24 del DDL “Semplificazioni e Sviluppo” (al vaglio del Senato dopo la fiducia posta alla Camera dei Deputati) che prevede che per ciascuna spedizione di rifiuti all’estero, il Paese che deve riceverli dichiari di applicare norme ambientali “equivalenti” a quelle italiane ed europee.

Cosa ne pensate, amici del forum?
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A rischio le esportazioni di rifiuti  Empty Re: A rischio le esportazioni di rifiuti

Messaggio  Admin Lun Mar 19, 2012 1:00 pm

Se pensiamo a quello che succede per i rifiuti esportati in Cina ed in tanti paesi in via di sviluppo...
dichiari di applicare norme ambientali “equivalenti” a quelle italiane ed europee
Come disposizione mi sembra comunque molto vaga.
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A rischio le esportazioni di rifiuti  Empty Re: A rischio le esportazioni di rifiuti

Messaggio  SA82 Lun Mar 19, 2012 1:11 pm

Si parla di una "dichiarazione" richiesta dalla norma in discussione, che non risultando tra i documenti obbligatoriamente previsti dal Regolamento comunitario 1013/06 sull’import-export di rifiuti, rischia di essere difficilmente ottenibile dalle Autorità dei Paesi di destinazione. Inoltre, la stessa dichiarzione rischierebbe di porsi in contrasto con le norme comunitarie che prevedono, nel caso dei rifiuti recuperabili della Lista “verde” del Regolamento (come carta, vetro, plastica, gomma, ecc.), solo obblighi generali di informazione.
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A rischio le esportazioni di rifiuti  Empty Re: A rischio le esportazioni di rifiuti

Messaggio  marco.marco Mar Apr 10, 2012 10:32 pm

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2012/20120082/12A04078.htm

ecco il testo della legge :

d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di
rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni
spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione
dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme
ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione
europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra,
e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata
con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste
dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza »;



Io esporto da diversi anni, ed oramai sono diversi anni che aggiungono qualche nuova menata per bloccare o almeno rallentare le esportazioni sopratutto di plastica, tutto questo nasce dalla plastica, mentre vedevo il servizio SPAZZATOUR andato su REPORT ho capito che a breve sarebbe spuntato una nuova stangata verso le esportazioni verso la Cina e Hong Kong, il servizio adato in onda in 2 puntate era incentrato solo su queste 2 località, mi chiedo, com'è possibile che un consorzio sia così potente ed influente, tanto da far inserire certi articoli x bloccare in tutti i modi le esportazioni delle plastiche, specialmente verso la Cina, proprio nei giorni in cui il Premier Monti era in Asia a chiedere aiuto alla Cina per investire in Italia e convincerli a comprare il nostro debito pubblico....chissà cosa penserebbe il Presidente Cinese Hu Jintao se vedesse il servizio che fece REPORT intitolato SPAZZATOUR, noi italiani siamo proprio coerenti.

Da quello che sento, la Cina non sembra molto preoccupato dalla legge, se fosse una direttiva europea verrebbe accolta, ma visto che è solo italiana, a breve non credo che procederanno con questa dichiarazione. A breve, calcolando tutta la carta da macero che deve andare in Cina, se non aboliscono questo articolo di legge, c'è il rischi, che le ditte italiane devono vendere e spedire a prezzi di regalo a ditte comunitarie, e poi dai loro paesi esporteranno loro in Cina, il tutto porterà un'enorme perdita economica per le aziende esportatrici, e per l'economia del nostro mal concio paese.


Saluti.


marco.marco
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Apr 11, 2012 6:03 pm

marco.marco ha scritto:ecco il testo della legge :

d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di
rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni
spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione
dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme
ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione
europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra,
e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata
con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste
dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza »
ecco fatto il pasticcio all'itagliana.

Ma a chi ka--- le chiediamo queste dichiarazioni ? Alle autorità competenti di destinazione ? Già fatto (ancora ai tempi in cui tutto ciò era un DDL) ... risultato ? nn mi si sono ink----i di pezza Embarassed

E poi che cosa dovrebbe importare a loro di una normetta nazionale se nn c'è scritto nel Reg. 1013 ?? Evil or Very Mad

E inoltre come potrebbero dichiarare una cosa falsa se nn conoscono (ammissibilmente!) la norma italiana ? What a Face
E tutto ciò vale anche per le ditte estere che importano in Itaglia ? drunken

PS: è norma in bianco poichè nn espressamente sanzionata ? Lo spero ardentemente. pissed
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Messaggio  zesec Ven Apr 13, 2012 6:43 pm

Questo è un bel argomento (che io personalmente mastico poco) ma di fondamentale importanza e che sarebbe interessante continuare a trattare. Che si fa? C'è qualcuno che ha trovato la soluzione? Qualche fantomatica autorità del Burundi, della Cina o della Svizzera ha scritto (io ne dubito) qualcosa che possa soddisfare questa norma idiota? Qualcuno ha esperienze o notizie? Come si stanno comportando gli speditori?

Perché io non sono del tutto convinto che non ci siano sanzioni (al di là degli enormi problemi che potrebbero essere comunque causati dal blocco alle dogane, nei porti, ecc.). E per recuperare interesse alla discussione, vi spiego perché (ma ribadisco che non ho abitudine a destreggiarmi nella specifica materia, e sono pronto a contestazioni).
L'art. 259 del D.Lgs. 152/2006 prevede il reato (contravvenzione) di traffico illecito di rifiuti e lo punisce con un ammenda da 1550 a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni, oltre alla confisca del mezzo. E la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
La norma fa riferimento al "traffico illecito" ai sensi dell'art. 26 del Reg. CE 259/1993. Oggi questo regolamento è stato abrogato e sostituito con il Reg. CE 1013/2006, che all'art. 61 specifica che "I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento".
Adesso è vero che nel nuovo regolamento non si parla più di "traffico illecito", ma il riferimento potrebbe essere tranquillamente spostato su quello che oggi è definito dalla stessa norma come "spedizione illegale", perché il Reg. CE 259/1993 ricomprendeva nel "traffico illecito di rifiuti" qualsiasi violazione amministrativa, di comunicazione, e anche documentale.
No?

Comunque, a parte la lettura giuridica dell'applicabilità delle sanzioni (sulla quale mi assumo la responsabilità per eventuali sciocchezze), sarebbe interessante sapere sequalcuno ha risposte alle domande iniziali. Perché non mi risultano sviluppi a quella comunicazione di FISE Confindustria citata nel primo post.
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Messaggio  Gimi Dom Apr 15, 2012 8:43 pm

In base ad una considerazione minimale di analisi giuridica comparata, la norma pubblicata e' palesemente in contrasto con la norma comunitaria (gerarchicamente superiore) e quindi va disapplicata (da MATTM) ovvero sottoporrebbe l'Italia a conseguenze sanzionatorie da parte UE.
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Messaggio  zesec Lun Apr 16, 2012 3:20 pm

Ciao Gimi, grazie del contributo.
Ammetto di non conoscere nel dettagio il regolamento 1013/2006, ma da quanto capisco, il contrasto tra la norma interna e quella comunitaria sarebbe limitato al caso dei rifiuti recuperabili della Lista “verde” (come carta, vetro, plastica, gomma, ecc.), per i quali il regolamento prevede esclusivamente obblighi generali di informazione.
Può essere che per gli altri rifiuti e per le altre spedizioni non possa essere invocato alcun (chiaro) contrasto in quanto la norma nazionale integra ma non confligge con la disciplina comunitaria?
Perché se così fosse, resterebbe un bel problema. Oltre al problema di avere comunque una norma più o meno "dormiente" nell'ordinamento che dovrebbe essere disapplicata dal giudice e dalla PA, ma vatte a fidà... E soprattutto: nelle dogane e nei porti la disapplicheranno, o si terranno per prudenza con un assetto più cautelativo bloccando spedizioni? Perché questo procurerebbe danni incalcolabili, ma sai meglio dime che nessuno sarà mai dichiarato responsabile di aver applicato una norma dello Stato che gli diceva di fare così...
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Messaggio  zesec Lun Apr 16, 2012 3:24 pm

Nel frattempo so che qualcosa si sta muovendo.
Confindustria dovrebbe avere un incontro domani al Ministero per parlare di queste cose, e nella legge di conversione al DL fiscale è in discussione un emendamento da parte del relatore di maggioranza che punta a cancellare l'obbrobrio.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 apr - Eliminare la dichiarazione l'
obbligo di ottenere una dichiarazione di conformita' dal Paese di
destinazione Ue o extra-Ue dove si intendono esportare rifiuti dall' Italia.
Lo prevede un emendamento del relatore al decreto legge fiscale, Gianfranco
Conte (Pdl), che punta ad abrogare la norma prevista dal testo unico
ambientale. Secondo quanto si rileva nella relazione all' emendamento, la
norma, presente solo nella legislazione italiana, rischierebbe di bloccare i
container nei porti; in particolare, si rileva, con l' attuale situazione,
"in mancanza di uno sbocco extraeuropeo alla fase di recupero e riciclaggio,
subirebbe un impatto dagli esiti assolutamente imprevedibili".


Ma nel frattempo?


Ultima modifica di zesec il Lun Apr 30, 2012 9:40 am - modificato 1 volta.
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A rischio le esportazioni di rifiuti  Empty Re: A rischio le esportazioni di rifiuti

Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Apr 23, 2012 1:37 pm

zesec ha scritto:Nel frattempo so che qualcosa si sta muovendo.
Confindustria dovrebbe avere un incontro domani al Ministero per parlare di queste cose, e nella legge di conversione al DL fiscale è in discussione un emendamento da parte del relatore di maggioranza che punta a cancellare l'obrobrio.
[i]
Aggiornamento:
vedi a pag. 37 art 9 del link alla Camera: http://www.camera.it/453?bollet=_dati/leg16/lavori/bollet/201204/0416/html/06#44n1

anche se fino a che non vedo non credo. Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
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A rischio le esportazioni di rifiuti  Empty G.U. n. 99 del 29/04/2012 - Legge 26 aprile 2012, n 44,

Messaggio  magonero Lun Apr 30, 2012 9:34 am

All'articolo 9:
al comma 1, capoverso, le parole da: «Le autorizzazioni» fino a:
«del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Le
autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7)
dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto»;
al comma 2, alinea, la parola: «relativi» e' sostituita dalla
seguente: «relative»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta
per le officine di produzione e' accertato sulla base dei dati
relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di
prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione".
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'obbligo e' escluso per la rivendita presso
infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di
accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione
elettrica"»;
al comma 3, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel capo II del
titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis
e' aggiunto il seguente:»;
al comma 3, capoverso «Art. 2783-ter», la parola: «unione» e'
sostituita dalla seguente: «Unione»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione, anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e'
stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver
preso in carico le somme per la riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i
poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che
disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di
cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale
dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente
della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla
notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo
per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma
3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata
dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano
l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle
spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata
dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle
somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate
agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi
da 3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico
all'agente della riscossione.
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e
aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima
della conclusione del procedimento penale, con provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone l'acquisizione
di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale.
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i
rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati
altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore
nominato dall'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese
sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le
connesse attivita', e' posto a disposizione dell'autorita'
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di
condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: "il servizio doganale e' svolto" sono
sostituite dalle seguenti: "il servizio ai fini dello sdoganamento e'
svolto di norma".
3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8
novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso presso l'operatore e' competente alla revisione delle
dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate
presso un altro ufficio doganale".
3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247
del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio
1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo, restano
applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto".
3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993,
e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie
a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle
procedure semplificate per il regime di importazione.
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso».


prima fanno e poi ci ripensano affraid
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Messaggio  zesec Lun Apr 30, 2012 10:39 am

Che imbecilli.
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Messaggio  Admin Gio Mag 03, 2012 9:06 am

Siamo nelle mani di pazzi...
Pazzi che abusano degli strumenti democratici e della pazienza degli amministrati.
Che introuducono, con decretazione d'urgenza, una norma stupida ed inapplicabile salvo abrogarla dopo un mese con la conversione di un altro decreto legge.
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Messaggio  giuseppe.giovanni Lun Giu 18, 2012 11:17 am

Potrebbe essere una soluzione richiedere all'azienda d destino (nel mio caso R3) di fare richiesta della certificazione iso 14001? altrimenti m sembra un po fuori luogo chiedere di andare all'autorità competente per richiedere che gli venga certificato che loro lavorano secondo le norme non del paese stesso....è come se l'italia volesse imporre la norma in casa altrui, a me sembra paradossale!!!

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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Giu 18, 2012 5:32 pm

giuseppe.giovanni ha scritto:Potrebbe essere una soluzione richiedere all'azienda d destino (nel mio caso R3) di fare richiesta della certificazione iso 14001? altrimenti m sembra un po fuori luogo chiedere di andare all'autorità competente per richiedere che gli venga certificato che loro lavorano secondo le norme non del paese stesso....è come se l'italia volesse imporre la norma in casa altrui, a me sembra paradossale!!!

giusgiò .... che succede ? leggi due/tre post sopra !!! affraid l'hanno abrogato il 26.04 us qs articolo di legge così fesso !!! Tranqui, è tutto OK. falso allarme. ciau drunken
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Lug 02, 2012 5:56 pm

chiedo scusa ma divento vecchio Embarassed
nn riesco a trovare il thread dove poco tempo fa, a proposito di quella scempiaggine della dichiarazione "equivalente" dello stato di destinazione, qualcuno/a (?) diceva che la Corte Europea ( o la Commissione europea ??) aveva diffidato l'Italia dal chiedere alle aziende di trasporto europee anche solo un "qualcosina" in più rispetto al 1013 .... !
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