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R13 OLI VEGETALI
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
R13 OLI VEGETALI
Buongiorno a tutti.
Vi espongo un problema che cerco di risolvere da una settimana:
una ditta che vuole aprire un centro destinato al solo stoccaggio R13 di oli vegetali provenienti dalla ristorazione (CER 200125) deve obbligatoriamente ottenere un'autorizzazione con procedura ordinaria?
il D.M. 5 febbraio 98 nella tipologia 11.11 mi permette di ottenere autorizzazione semplificata solo con attività di recupero R9 ma mi sembra assurdo: se faccio il trattamento R9 mi basta una semplificata mentre se faccio la sola messa in riserva R13 mi serve un'autorizzazione ordinaria?
il dubbio si rinforza perchè, girovagando in rete, ho trovato che nella regione Toscana c'è chi ha la messa in riserva R13 del 200125 con procedure semplificate ma non capisco come l'abbia ottenuta!
Sapete consigliarmi altre normative che mi permettano di aprire tale tipologia di impianto con procedure semplificate?
per scavalcare le autorizzazioni provinciali e chiedere solo le autorizzazioni all'ARPA avevo pensato di avvalermi del regolamento 1774/02,
CAPO II
CATEGORIZZAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO, ELIMINAZIONE, TRASFORMAZIONE, USO E MAGAZZINAGGIO INTERMEDIO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Articolo 6 prodotti categoria 3 lettera l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). ma mi sembra una forzatura!
che ne pensate?
posso richiedere un'aut
Vi espongo un problema che cerco di risolvere da una settimana:
una ditta che vuole aprire un centro destinato al solo stoccaggio R13 di oli vegetali provenienti dalla ristorazione (CER 200125) deve obbligatoriamente ottenere un'autorizzazione con procedura ordinaria?
il D.M. 5 febbraio 98 nella tipologia 11.11 mi permette di ottenere autorizzazione semplificata solo con attività di recupero R9 ma mi sembra assurdo: se faccio il trattamento R9 mi basta una semplificata mentre se faccio la sola messa in riserva R13 mi serve un'autorizzazione ordinaria?
il dubbio si rinforza perchè, girovagando in rete, ho trovato che nella regione Toscana c'è chi ha la messa in riserva R13 del 200125 con procedure semplificate ma non capisco come l'abbia ottenuta!
Sapete consigliarmi altre normative che mi permettano di aprire tale tipologia di impianto con procedure semplificate?
per scavalcare le autorizzazioni provinciali e chiedere solo le autorizzazioni all'ARPA avevo pensato di avvalermi del regolamento 1774/02,
CAPO II
CATEGORIZZAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO, ELIMINAZIONE, TRASFORMAZIONE, USO E MAGAZZINAGGIO INTERMEDIO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Articolo 6 prodotti categoria 3 lettera l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). ma mi sembra una forzatura!
che ne pensate?
posso richiedere un'aut
armando77- Utente Attivo
- Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10
Re: R13 OLI VEGETALI
Alt, Armando.
Alla disposizione generale di cui all’art. 1, comma 4, del d.m. 5/2/1998 (la procedura semplificata è applicabile solo alle operazioni di recupero specificate negli allegati) fa eccezione la messa in riserva per il fatto che la stessa è espressamente ed autonomamente prevista e disciplinata dall’art. 6, e dell' allegato 5, che introduce una serie di norme tecniche generali” specifiche per gli impianti di messa in riserva.
In base al citato art. 6 nel testo vigente, la messa in riserva di rifiuti non pericolosi può essere esercitata in regime semplificato solo qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
• per la messa in riserva presso impianti di produzione o impianti che effettuano unicamente tale operazione, le quantità massime stoccabili non possono superare quelle individuate “per la messa in riserva” nell’allegato 4 che il d.m. n. 186/2006 ha aggiunto al d.m. 5/2/1998; inoltre:
– presso gli impianti di produzione, la quantità in stoccaggio non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all’interno del medesimo impianto e i rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione;
– presso gli impianti che effettuano unicamente la messa in riserva, la quantità in stoccaggio non deve in ogni caso eccedere la capacità “fisica” del deposito autorizzato e rifiuti messi in riserva devono essere avviati al recupero effettivo entro un anno dalla data di ricezione;
• per la messa in riserva presso impianti di (effettivo) recupero, la quantità massima stoccabile non può superare quella individuata “per il recupero”, ovvero “come massimo trattabile”, nel medesimo allegato 4. In ogni caso, però, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all’allegato 4. Per i rifiuti combustibili tale limite è ridotto al 50%, fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell’impianto;
• la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell’impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
• tutti gli impianti di messa in riserva debbono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche individuate nell’allegato 5 al d.m. 5 febbraio 1998 aggiunto dal d.m. 5 aprile 2006, n. 186.
Dal combinato disposto del comma 2 dell’art. 6 – così come riformulato dal d.m. 186/2006 – e dell’allegato 4, si ricava che la messa in riserva presso impianti che svolgono unicamente tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate in detto allegato 4 a fianco dell’attività “Messa in riserva”.
Alla disposizione generale di cui all’art. 1, comma 4, del d.m. 5/2/1998 (la procedura semplificata è applicabile solo alle operazioni di recupero specificate negli allegati) fa eccezione la messa in riserva per il fatto che la stessa è espressamente ed autonomamente prevista e disciplinata dall’art. 6, e dell' allegato 5, che introduce una serie di norme tecniche generali” specifiche per gli impianti di messa in riserva.
In base al citato art. 6 nel testo vigente, la messa in riserva di rifiuti non pericolosi può essere esercitata in regime semplificato solo qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:
• per la messa in riserva presso impianti di produzione o impianti che effettuano unicamente tale operazione, le quantità massime stoccabili non possono superare quelle individuate “per la messa in riserva” nell’allegato 4 che il d.m. n. 186/2006 ha aggiunto al d.m. 5/2/1998; inoltre:
– presso gli impianti di produzione, la quantità in stoccaggio non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all’interno del medesimo impianto e i rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione;
– presso gli impianti che effettuano unicamente la messa in riserva, la quantità in stoccaggio non deve in ogni caso eccedere la capacità “fisica” del deposito autorizzato e rifiuti messi in riserva devono essere avviati al recupero effettivo entro un anno dalla data di ricezione;
• per la messa in riserva presso impianti di (effettivo) recupero, la quantità massima stoccabile non può superare quella individuata “per il recupero”, ovvero “come massimo trattabile”, nel medesimo allegato 4. In ogni caso, però, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all’allegato 4. Per i rifiuti combustibili tale limite è ridotto al 50%, fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell’impianto;
• la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell’impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
• tutti gli impianti di messa in riserva debbono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche individuate nell’allegato 5 al d.m. 5 febbraio 1998 aggiunto dal d.m. 5 aprile 2006, n. 186.
Dal combinato disposto del comma 2 dell’art. 6 – così come riformulato dal d.m. 186/2006 – e dell’allegato 4, si ricava che la messa in riserva presso impianti che svolgono unicamente tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate in detto allegato 4 a fianco dell’attività “Messa in riserva”.
Admin- Amministratore
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Età : 51
Re: R13 OLI VEGETALI
admin grazie,
sempre preciso.
sempre preciso.
armando77- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.02.10
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