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Quesito obbligo di analisi rifiuto ogni 12 mesi

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Messaggio  Luca26 Sab Mar 03, 2012 7:47 pm

Buongiorno, contando sulla competenza delle tante persone che scrivono su questo forum, ho questo quesito da porvi.
Seguendo un corso di formazione in tema di ambiente rifiuti etc mi è stato detto che:

-Il produttore/ detentore deve effettuare una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti cioè compilare la scheda di caratterizzazione del rifiuto che viene fornita (modulistica) dallo smaltitore:
1) in occasione del primo conferimento in discarica o impianto di smaltimento
2) ogniqualvolta sia avvenuta una variazione nei cicli produttivi che originano il rifiuto
3) almeno una volta l'anno! Mad (questo mi lascia perplesso)

Come sarebbero queste schede di caratterizzazione?? qualcuno ne ha una da mostrare?
E invece nel caso di conferimento presso il recuperatore? ad esempio come devo comportarmi con un rifiuto che il trasportatore mi scrive sul fir che va a finire in un R13?

Grazie
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Messaggio  isamonfroni Sab Mar 03, 2012 8:20 pm

allora la caratterizzazione di base dei rifiuti,come da te descritta è obbligatoria per legge, con riferimento, in particolar modo, ai rifiuti da conferirsi in discarica.
Tale obbligo si rinviene nel DM ambiente 27/09/2010, che fissa i requisiti per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, e precisamente all'art. 2 che, ad ogni buon conto ti riporto:

Articolo 2
Caratterizzazione di base
1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.


Per le altre tipologie di impianti di smaltimento o recupero la frequenza e l'obbligo delle analisi sui rifiuti in entrata è solitamente determinata dalle prescrizioni autorizzative dell'impianto.
Per gli impianti di recupero in semplificata le caratteristiche chimico fisiche che i rifiuti debbono possedere sono fissate nel DM 5febbraio 98 per i rifiuti non pericolosi e nel DM 161/2002 per i pericolosi e ovviamente gli impianti debbono verificarle all'ingresso.

La scheda di caratterizzazione del rifiuto non ha un modello specifico e viene in genere preparata dall'impianto, comunque solitamente richiede di fornire informazioni piuttosto semplici tra le quali:
*)i dati anagrafici dell'azienda produttrice del rifiuto
*)le caratteristiche del ciclo produttivo che origina il rifiuto
*)le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo del rifiuto
*)le caratteristiche organolettiche del rifiuto
*)la quantità di produzione presunta del rifiuto

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Messaggio  Luca26 Sab Mar 03, 2012 9:54 pm

Grazie per la celere risposta!
La caratterizzazione di base che nomini però non corrisponde alle analisi di classificazione del rifiuto,giusto? si parla solo di scheda di caratterizzazione

In secondo luogo per un rifiuto destinato a recupero in semplificata:

se è pericoloso necessitano di analisi da parte del produttore? ogni quanto vanno rifatte?
se è non pericoloso necessitano di analisi? ogni quanto vanno ripetute?
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Messaggio  homer Dom Mar 04, 2012 3:38 pm

le domande sono assolutamente giustificate, ma nascono da una certa confusione sulle norme (più che giustificata dal pastrocchio normativo vigente).
Caratterizzazione dei rifiuti è una cosa (non definita nella norma), caratterizzazione di base per la discarica è, come giustamente detto da isa, un'altra ed è ben definita; schede di caratterizzazione o di omologa, sono un'altra cosa ancora e sono a discrezione degli impianti di destinazione. Infine anche le analisi sono un'altra cosa, che può servire ai fini della caratterizzazione o no, dipende dai casi, inoltre le analisi di classificazione costituiscono un ulteriore caso diverso.
Non esistono regole generali, tranne che per la discarica o il recupero in semplificata, ed anche qui ci possono essere diverse eccezioni.
tutto chiaro vero?
Forse se spieghi di quale rifiuto si tratta possiamo essere più chiari.
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Messaggio  Aurora Brancia Lun Mar 05, 2012 10:48 am

Luca26 ha scritto:
E invece nel caso di conferimento presso il recuperatore? ad esempio come devo comportarmi con un rifiuto che il trasportatore mi scrive sul fir che va a finire in un R13?
Partiamo male.
Vero che ancora non mi sembra siano stati emanati i decreti applicativi dell'art. 178-bis sulla reponsabilità estesa del produttore dei rifiuti, ma anche senza estenderla più di tanto è il produttore che assegna il codice CER al rifiuto, perchè è l'unico che conosce in dettaglio il ciclo di produzione di un certo rifiuto, e che ne sceglie il destino finale in conformità a quello che prescrive la norma, come ben esplicitato dal secondo periodo del comma 1 di art. 188:

Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste
Quindi, non dev'essere il trasportatore a decidere dove finisce un certo rifiuto ma il produttore. E se non fai una caratterizzazione "concettuale" del rifiuto e non chiedi ad un consulente ambientale, serio e abilitato a decidere quale sia il migliore destino di quella roba compatibile con le disposizioni nazionali (o meglio internazionali, che le nostre sono un po' lacunose), ti lasci coinvolgere in maniera del tutto incosciente, ma non per questo deresponsabilizzante, in una probabilmente incorretta gestione del rifiuto, di cui risponderai a vita.
Non capirò MAI perchè non si obbligano tutti i produttori di rifiuti ad avere dei consulenti ambientali qualificati: una corretta gestione dei rifiuti non si attua monitorando il percorso del rifiuto dopo la sua produzione, ma scegliendo il suo percorso prima che si posti dal luogo di produzione.
Almeno, per come vedo io la questione.
Poi, possiamo discutere a vita su come si giudica l'abilitazione e la capacità professionale del consulente, ma questo è un altro problema.
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Messaggio  Luca26 Lun Mar 05, 2012 1:10 pm

Scusate non volevo suscitare un dibattito, era solo per cercare di chiarirmi la situazione dell'obbligo di fare ste benedette analisi oppure no.
riepilogando se ho ben capito
la scheda di caratterizzazione è una belinata non assolutamente equiparabile alle analisi. Io come produttore posso essere sanzionato se non faccio fare le analisi del rifiutO secondo le seguenti tempistiche:
Se il rifiuto è destinato a Smaltimento le analisi vanno fatte da me come produttore almeno una volta l'anno
se invece destinato a recupero in procedura semplificata almeno una volta ogni 24 mesi.
A meno che l'impianto non abbia delle prescrizioni tali per cui può richiedermi le analisi con tempistiche differenti.
Corretto?=0 grazie
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Messaggio  CROCIDOLITE Lun Mar 05, 2012 1:44 pm

Il primo obbligo che cade sul produttore di un rifiuto è la sua classificazione con relativa attribuzione del codice CER:

La classificazione viene determinata in base alle informazioni sul ciclo produttivo che ha originato il rifiuto e sulle materie/sostanze utilizzate nel ciclo produttivo, la cui classificazione DEVE essere nota al produttore del rifiuto in base agli obblighi derivanti, ad esempio non esaustivo, dalle normative sulla sicurezza.

Nel caso nel ciclo produttivo vengano utilizzate sostanze pericolose, o si conosca/sospetti che dalle interazioni tra le sostanze utilizzate possano originarsi sostanze pericolose, la classificazione del rifiuto deve avvenire sulla base ad un'analisi chimica di caratterizzazione, (da non confondersi con quella citata del D.M. 27/09/2010 che riguarda solo le discariche) da cui, sulla base delle concentrazioni di sostanze pericolose presenti nel rifiuto in questione, si può determinare se lo stesso sia pericoloso o meno.

A questo punto, una volta classificato il rifiuto, lo stesso deve essere destinato a recupero/smaltimento.

Ogni tipologia di impianto di trattamento/recupero/smaltimento ha sue caratteristiche peculiari, derivanti dalle tecnologie applicate nell'impianto stesso e da obblighi di legge:

In una discarica possono andare rifiuti aventi caratteristiche imposte in apposite tabelle del DM 27/08/2010;

Un impianto di recupero deve sempre verificare le caratteristiche del suo materiale in uscita, e in alcuni casi verificare anche il rifiuto in ingresso

Un depuratore ha la necessità di verificare se un dato rifiuto risulta "depurabile" nell'impianto stesso, ovvero se le azioni chimico-fisico-biologiche che avvengono all'interno delle vasche di "reazione" sono in grado di rendere un concentrato di inquinanti (di solito fanghi) ed un surnatante contenente sostanze inquinanti in quantità inferiori a limiti imposti.

Riassumendo, non è possibile dare un vademecum sulle analisi chimiche che valga in tutte le situazioni, ma è una buona norma, quando non obbligatorie in virtù delle normative vigenti ed per cautelarsi nei confronti delle autorità di controllo, effettuare un'analisi chimica su TUTTI i rifiuti codificabili con cer specchio, di cui non si abbia l'assoluta certezza (dimostrabile) sull'assenza di sostanze pericolose, ed ogni qualvolta vengano inserite modifiche nel ciclo produttivo.

Spesso è l'impianto di smaltimento/recupero che si vuole cautelare e richiede analisi particolari, che lo possono cautelare nei confronti delle autorità di controllo e/o indirizzare sul più idoneo trattamento di smaltimento/recupero da applicare.



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Messaggio  beltrale Mar Mar 06, 2012 10:47 pm

in ogni caso spesso e volentieri nelle nuove AIA viene chiesta l'analisi con cadenza annuale, quindi indipendentemente dalla legge una prescrizione autorizzativa ha valenza di legge... e quindi , se prescritte, ti ciucci anche le analisi..

sempre meglio guardare le autorizzazione degli impianti di destinazione.. Very Happy
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Messaggio  marcosperandio Mar Mar 06, 2012 11:20 pm

beltrale ha scritto:in ogni caso spesso e volentieri nelle nuove AIA viene chiesta l'analisi con cadenza annuale, quindi indipendentemente dalla legge una prescrizione autorizzativa ha valenza di legge... e quindi , se prescritte, ti ciucci anche le analisi..

sempre meglio guardare le autorizzazione degli impianti di destinazione.. Very Happy
Vero per le AIA,quello però è un obbligo per l'impianto, non è detto che si ribalti sul produttore, quelle sono scelte commerciali.

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Messaggio  IlariaABC Ven Mag 11, 2012 3:36 pm

Scusate ma sono un po' lenta, in riferimento alle analisi dei rifiuti quali sono gli obblighi del produttore? E mi potete dare precisamente i riferimenti di legge?

Più semplicemente:
Il produttore ha l'obbligo di attribuire il codice CER, in base alle conoscenze sul processo produttivo ed eventualmente con un'analisi del rifiuto.(rif legge?)

Fatto questo conferisce il CER a ditte autorizzate: è temuto a dare documentazione di caratterizzazione o solo su richiesta? (rif legge?)

Se non ci sono cambiamenti nel processo produttivo è tenuto a ripetere periodicamente le analisi e a comunicarle? (rif .legge)

grazie in anticipo!
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Messaggio  isamonfroni Ven Mag 11, 2012 6:37 pm

IlariaABC ha scritto:
Il produttore ha l'obbligo di attribuire il codice CER, in base alle conoscenze sul processo produttivo ed eventualmente con un'analisi del rifiuto.(rif legge?)
art. 184 d.lgs.152/2006 e smi + premessa allegato D alla parte IV

IlariaABC ha scritto:Fatto questo conferisce il CER a ditte autorizzate: è temuto a dare documentazione di caratterizzazione o solo su richiesta? (rif legge?)
Si per le discariche DM 27/09/2010
quasi sempre sì per gli impianti che hanno la richiesta di analisi nelle prescrizioni dell'autorizzazione

IlariaABC ha scritto:Se non ci sono cambiamenti nel processo produttivo è tenuto a ripetere periodicamente le analisi e a comunicarle? (rif .legge)

vedi sopra,per gli impianti che hanno quest'obbligo in autorizzazione è quasi sempre definita anche la periodicità di tali analisi.

però se ti fossi persa 2 minuti a leggere questa discussione avresti trovato tutte queste risposte.

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Messaggio  renata Lun Mag 14, 2012 8:49 am

Se su una autorizzazione in ordinaria, per recupero non pericolosi, nelle prescrizioni c'è scritto:
2. PRESCRIZIONI
2.1 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisiszione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei citati rifiuti (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche tramite analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

Domanda:
In base a queste prescrizioni, dato che l'impianto ritira solo rifiuti di rottami ferrosi e metallici, può essere sufficiente solo il formulario senza le analisi?

Grazie per i vostri pareri.
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