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Messaggio  faber83 Mer Feb 29, 2012 1:12 pm

Cio a tutti, come già precedentemente riportato in un altro post, lavoro presso una ditta con num. 40 dipendenti iscritta all'albo ai sensi dell'art 212 comma 8 causa rifiuti speciali NON pericolosi prodotti nei vari cantieri.
Purtroppo però nella sede legale (num 7 dip) e in un'altra sede distaccata che funge da punto vendita (num 1 dip) vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi quali toner (sempre non pericolosi).

1) Posso iscrivermi solo e soltanto come produttore ?
2) Devo indicare 2 unità locali?
3) E' sufficiente num 1 dispositivo USB?

Grazie
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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Feb 29, 2012 3:39 pm

faber83 ha scritto:Cio a tutti, come già precedentemente riportato in un altro post, lavoro presso una ditta con num. 40 dipendenti iscritta all'albo ai sensi dell'art 212 comma 8 causa rifiuti speciali NON pericolosi prodotti nei vari cantieri.
Purtroppo però nella sede legale (num 7 dip) e in un'altra sede distaccata che funge da punto vendita (num 1 dip) vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi quali toner (sempre non pericolosi).

1) Posso iscrivermi solo e soltanto come produttore ?
2) Devo indicare 2 unità locali?
3) E' sufficiente num 1 dispositivo USB?

Grazie
1. che tipo di attività svolgete? i rifiuti che producete sono originati da attività di tipo artigianale (vedi fabbro), o industriale (vedi fiat), o da attività di depurazione delle acque?
NB: l'impresario edile (costruzioni) non è ricompreso tra le attività artigianali

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Messaggio  faber83 Mer Feb 29, 2012 4:02 pm

I rifiuti prodotti e poi trasportati cp in cantiere sono i classici (da costruzione) 17.05.04 e 17.03.02 dovuti alla fase di scavo e svellimento e ripristino di pavimentazione stradale. Fossero solo questi i rifiuti prodotti sarei esentato dall'iscrizione sistri perchè facoltativa per i 212 c8
Il problema sorge dal momento che presso la sede legale e presso il punto vendita si fa uso di stampanti laser con conseguente produzione di toner...e qui scatta purtroppo l'obbligo di iscrizione.
Quello che vorrei sapere è:
- il num di unità locali da iscrivere
- il num di chiavette usb da richiedere
ma soprattutto:
siccome l'iscrizione per i 212 c8 è facoltativa posso iscrivermi soltanto come produttore di rifiuti(toner) e continuare ad utilizzare il cartaceo per i rifiuti prodotti in cantiere( i cantieri hanno una durata max di 1 settimana)?

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Messaggio  cirillo Mer Feb 29, 2012 4:21 pm

faber83 ha scritto:*I rifiuti prodotti e poi trasportati cp in cantiere sono i classici (da costruzione) 17.05.04 e 17.03.02 dovuti alla fase di scavo e svellimento e ripristino di pavimentazione stradale. Fossero solo questi i rifiuti prodotti sarei esentato dall'iscrizione sistri perchè facoltativa per i 212 c8
ma soprattutto:
A) siccome l'iscrizione per i 212 c8 è facoltativa posso iscrivermi soltanto come produttore di rifiuti(toner) e continuare ad utilizzare il cartaceo per i rifiuti prodotti in cantiere (i cantieri hanno una durata max di 1 settimana)?
A) Si
* Attenzione.
Tu dici che fai scavi su sedi stradali e, in effetti produci 17.03.02; però la sede stradale è una "cosa" costruita dall'uomo e, sotto l'asfalto, trovi tutta una serie di materiali che, in natura, non erano lì. A mio avviso, pertanto, il CER corretto da utilizzare in questo caso è 17.09.04 "rifiuti misti da demolizioni e costruzioni diversi da...." mentre il 17.05.04 "terra e rocce da scavo diverse da..... và riservato per gli scavi eseguiti su "terreni vergini".

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Messaggio  Mar23 Mer Feb 29, 2012 5:02 pm

cirillo ha scritto:* Attenzione.
Tu dici che fai scavi su sedi stradali e, in effetti produci 17.03.02; però la sede stradale è una "cosa" costruita dall'uomo e, sotto l'asfalto, trovi tutta una serie di materiali che, in natura, non erano lì. A mio avviso, pertanto, il CER corretto da utilizzare in questo caso è 17.09.04 "rifiuti misti da demolizioni e costruzioni diversi da...." mentre il 17.05.04 "terra e rocce da scavo diverse da..... và riservato per gli scavi eseguiti su "terreni vergini".

In linea di massima sono d'accordo con te, ciri.
A mio parere, però, bisogna nella fattispecie considerare le ultime novità introdotte con il d.lgs. 25 Gennaio 2012 n.2, del quale si è già parlato nel forum:

Decreto Legge 2 del 25 Gennaio 2012

Art. 3

Materiali di riporto

1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.

Sarebbe auspicabile un chiarimento definitivo su cosa si intenda per "materiale di riporto", al fine di non allungare ulteriormente la già corposa lista delle interpretazioni non univoche, in materia di normativa ambientale...
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Messaggio  cirillo Mer Feb 29, 2012 5:23 pm

Mar23 ha scritto:
In linea di massima sono d'accordo con te, ciri.
A mio parere, però, bisogna nella fattispecie considerare le ultime novità introdotte con il d.lgs. 25 Gennaio 2012 n.2, del quale si è già parlato nel forum:

Sarebbe auspicabile un chiarimento definitivo su cosa si intenda per "materiale di riporto", al fine di non allungare ulteriormente la già corposa lista delle interpretazioni non univoche, in materia di normativa ambientale...

A voja se sarebbe auspicabile! E sai che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.

Ma sarebbe stato auspicabile anche che gli enti si prendessero la briga di "far funzionare" l'art. 230, che chiarissero "definitivamente" come leggere correttamente l'art. 266, che istituzionalizzassero le competenze e responsabilità dei progettisti ai fini dell'applicazione senza "follie" dell'art. 186, ecc.. ecc.. ecc..
Per il momento, il peggiore dei mali è il minore dei mali. Sò rifiuti e gnente rogne. C'agg'affà?

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Messaggio  Mar23 Mer Feb 29, 2012 5:52 pm

cirillo ha scritto:A voja se sarebbe auspicabile! E sai che siamo sulla stessa lunghezza d'onda.

Very Happy

cirillo ha scritto:Ma sarebbe stato auspicabile anche che gli enti si prendessero la briga di "far funzionare" l'art. 230, che chiarissero "definitivamente" come leggere correttamente l'art. 266, che istituzionalizzassero le competenze e responsabilità dei progettisti ai fini dell'applicazione senza "follie" dell'art. 186, ecc.. ecc.. ecc..

Finiamo sempre per scrivere le stesse cose, ciri...è intanto il tempo, assieme ai decreti, passa inesorabile senza che nulla venga precisato.

cirillo ha scritto:Per il momento, il peggiore dei mali è il minore dei mali. Sò rifiuti e gnente rogne. C'agg'affà?

E poi si riempono fogli ufficiali di concetti quale, ad esempio, "il recupero virtuoso degli inerti"...
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