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trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Trasporto :: Trasporto conto proprio
Pagina 1 di 1
trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
salve mi è sorto un dubbio, spero possiate aiutarmi,
un'impresa iscritta c/p (e quindi dotata di propri formulari) può far trasportare i suoi rifiuti a un'impresa iscritta conto terzi utilizzando i propri formulari (cioè dell'impresa in c/p).
in questo caso sarebbe un normale trasporto fatto conto terzi?
l'impresa che trasporta conto terzi, può poi caricare sul registro i formulari vidimati (di proprietà) dall'impresa in c/p?
spero di essere stato abbastanza chiaro. grazie
un'impresa iscritta c/p (e quindi dotata di propri formulari) può far trasportare i suoi rifiuti a un'impresa iscritta conto terzi utilizzando i propri formulari (cioè dell'impresa in c/p).
in questo caso sarebbe un normale trasporto fatto conto terzi?
l'impresa che trasporta conto terzi, può poi caricare sul registro i formulari vidimati (di proprietà) dall'impresa in c/p?
spero di essere stato abbastanza chiaro. grazie
paolo r.- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 15.06.11
Re: trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
Non fare confusione...........qualunque produttore di rifiuti è tenuto ad emettere lui i formulari (il fatto che a volte lo possa fare il trasportatore è solo una facilitazione) e i rifiuti li fa portare a chi vuole (basta che sia autorizzato a farlo).
Quando dici i tuoi propri formulari intendi forse riferirti al fatto che sono su carta intestata della tua ditta? Anche se fosse così dove sarebbe il problema?
Il fatto che tu debba avere tuoi formulari non è minimamente legato al conto proprio,ma solo al fatto che i rifiuti li produci e quindi, da produttore devi fare il formulario.
Quindi se oggi produci il rifiuto X e per motivi tuoi non lo vuoi trasportare con i tuoi mezzi ma chiami un trasportatore terzo farai il formulario come segue:
Produttore tu
Trasportatore lui
Destinatario l'altro
Ovviamente il trasportatore deve registrare sul registro i formulari tuoi.
Il fatto che tu li abbia vidimati, non li fa diventare di tua esclusiva proprietà............
Quando dici i tuoi propri formulari intendi forse riferirti al fatto che sono su carta intestata della tua ditta? Anche se fosse così dove sarebbe il problema?
Il fatto che tu debba avere tuoi formulari non è minimamente legato al conto proprio,ma solo al fatto che i rifiuti li produci e quindi, da produttore devi fare il formulario.
Quindi se oggi produci il rifiuto X e per motivi tuoi non lo vuoi trasportare con i tuoi mezzi ma chiami un trasportatore terzo farai il formulario come segue:
Produttore tu
Trasportatore lui
Destinatario l'altro
Ovviamente il trasportatore deve registrare sul registro i formulari tuoi.
Il fatto che tu li abbia vidimati, non li fa diventare di tua esclusiva proprietà............
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isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
Fisicamente il formulario può essere emesso sia dal produttore che dal trasportatore l'importante è che sia compilato correttamente e che ogni figura rispetti le prescrizioni di legge per quanto riguarda le registrazioni dello stesso.
Mariangela- Utente Attivo
- Messaggi : 959
Data d'iscrizione : 03.06.10
Età : 60
Località : PROVINCIA DI MILANO
Re: trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
diciamo che il caso è il seguente:
io faccio trasporto conto terzi e vado a prendere rifiuti da un'impresa che produce i rifiuti ed ha anche conto proprio.
il formulario che compiliamo è il loro ed io dopo tutto l'iter restituisco la quarta copia al produttore.
normalmente quando vado a prendere rifiuti in conto terzi, porto i miei formulari e compilo quelli, perciò la cosa mi sembrava strana. mi assicuri che è tutto normale?
in pratica non importa di chi sono i formulari, l'importante e che ciascuno poi aggiunge il carico nel proprio registro?
io faccio trasporto conto terzi e vado a prendere rifiuti da un'impresa che produce i rifiuti ed ha anche conto proprio.
il formulario che compiliamo è il loro ed io dopo tutto l'iter restituisco la quarta copia al produttore.
normalmente quando vado a prendere rifiuti in conto terzi, porto i miei formulari e compilo quelli, perciò la cosa mi sembrava strana. mi assicuri che è tutto normale?
in pratica non importa di chi sono i formulari, l'importante e che ciascuno poi aggiunge il carico nel proprio registro?
paolo r.- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 15.06.11
Re: trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
vedi sopra.......
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isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
Località : roma
Re: trasporto c. terzi per un Impresa iscritta in conto proprio.
Quoto Isamonfroni e dò la mia lettura.
Il formulario è stato istituito dal D.Lgs 22/97 - art 15 che recita testualmente:
Art. 15 - Trasporto dei rifiuti
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i dati seguenti:
omissis............
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
co 3 e 4 omissis
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. omissis
Il modello di formulario è stato definito con il D.M. 1 aprile 1998 145 che all'art 2 co. 1) recita:
Art. 2 - 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.
Cosa s'era verificato all'epoca nel periodo intercorso tra il D.Lgs 22 e il D.M. 145?
Che ci si era accorti che, con la dicitura dell'art. 15 (deve essere emesso dal produttore) molti trasporti non avrebbero potuto essere effettuati semplicemente perchè il produttore era un soggetto "non in grado di emettere il formulario" (si pensi ad esempio alla pulizia delle fosse settiche). Pertanto il DM istitutivo del FIR ha “corretto il tiro” con la dicitura “deve essere emesso….. dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto:
Ma la cosa, a mio avviso, come deve essere interpretata?
Le normative hanno una loro priorità l’una sull’altra e, in parole povere mentre un D.Lgs è un Generale, un D.M. è un Sergente (se mi è consentito il paragone) e, pertanto, il testo del D.Lgs prevale sul testo del D.M.
Quindi?
Quindi, nei casi in cui il produttore dei rifiuti è un soggetto che ha determinati obblighi come può essere, ad esempio, un’azienda DEVE emettere il formulario, tantopiù che il trasportatore lo “controfirma” (e non “lo firma” e c’è una fondamentale differenza tra FIRMA che sottintende conferma di quanto dichiarato e CONTROFIRMA che sottintende la “mera presa” d’atto di una dichiarazione fatta da un terzo) mentre, nei casi in cui il produttore sia un soggetto non tenuto (es. il privato che si fare la pulizia delle fosse settiche) il formulario DEVE essere emesso dal trasportatore.
Ora, questa situazione è stata vista come una possibilità “generalizzata” ed è invalso l’uso di “chi lo fa lo fa, non importa, basta che sia fatto” e và bene così tanto è scritto nel codice del “così fan tutti®” (marchio registrato del sito http://www.dirittoambiente.it/).
Non è così, solo che la cosa, oramai, ha preso questa piega ed è “accettata” un pò universalmente.
Deve però (almeno) essere tenuto ben presente, al momento della compilazione del FIR, che TUTTI i dati riportati e, in modo particolare il CER e il peso, sono di esclusiva responsabilità del produttore e, non certo, del trasportatore (che, ricordo, ha semplicemente “controfirmato”).
Il formulario è stato istituito dal D.Lgs 22/97 - art 15 che recita testualmente:
Art. 15 - Trasporto dei rifiuti
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i dati seguenti:
omissis............
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
co 3 e 4 omissis
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. omissis
Il modello di formulario è stato definito con il D.M. 1 aprile 1998 145 che all'art 2 co. 1) recita:
Art. 2 - 1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati "A" e "B", dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.
Cosa s'era verificato all'epoca nel periodo intercorso tra il D.Lgs 22 e il D.M. 145?
Che ci si era accorti che, con la dicitura dell'art. 15 (deve essere emesso dal produttore) molti trasporti non avrebbero potuto essere effettuati semplicemente perchè il produttore era un soggetto "non in grado di emettere il formulario" (si pensi ad esempio alla pulizia delle fosse settiche). Pertanto il DM istitutivo del FIR ha “corretto il tiro” con la dicitura “deve essere emesso….. dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto:
Ma la cosa, a mio avviso, come deve essere interpretata?
Le normative hanno una loro priorità l’una sull’altra e, in parole povere mentre un D.Lgs è un Generale, un D.M. è un Sergente (se mi è consentito il paragone) e, pertanto, il testo del D.Lgs prevale sul testo del D.M.
Quindi?
Quindi, nei casi in cui il produttore dei rifiuti è un soggetto che ha determinati obblighi come può essere, ad esempio, un’azienda DEVE emettere il formulario, tantopiù che il trasportatore lo “controfirma” (e non “lo firma” e c’è una fondamentale differenza tra FIRMA che sottintende conferma di quanto dichiarato e CONTROFIRMA che sottintende la “mera presa” d’atto di una dichiarazione fatta da un terzo) mentre, nei casi in cui il produttore sia un soggetto non tenuto (es. il privato che si fare la pulizia delle fosse settiche) il formulario DEVE essere emesso dal trasportatore.
Ora, questa situazione è stata vista come una possibilità “generalizzata” ed è invalso l’uso di “chi lo fa lo fa, non importa, basta che sia fatto” e và bene così tanto è scritto nel codice del “così fan tutti®” (marchio registrato del sito http://www.dirittoambiente.it/).
Non è così, solo che la cosa, oramai, ha preso questa piega ed è “accettata” un pò universalmente.
Deve però (almeno) essere tenuto ben presente, al momento della compilazione del FIR, che TUTTI i dati riportati e, in modo particolare il CER e il peso, sono di esclusiva responsabilità del produttore e, non certo, del trasportatore (che, ricordo, ha semplicemente “controfirmato”).
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cirillo- Moderatore
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