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Circolare Albo Utilizzo Codici Cer e classificazione tubi al neon

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Messaggio  zesec Mer Feb 15, 2012 4:41 pm

Promemoria primo messaggio :

Riprendo la discussione, anche se so che questa seccatura dell'attribuzione del codice CER corretto non è proprio la discussione più appassionante che si possa fare in campo ambientale. Ma sposto l'attenzione sui tubi al neon.
Molti (e anch'io) utilizzavano esclusivamente il codice 20.01.21* sia per i neon di provenienza domestica che per quelli di provenienza industriale o comunque non domestica. Aiutava in questa classificazione la circolare n. 8388 del 22 dicembre 1999 dell'Albo Gestori, che diceva le stesse cose che la recente circolare n. 95 del 24 gennaio 2012 afferma per i CER della carta e cartone (20.01.01), fanghi delle fosse settiche (20.03.04), ecc.
Questa circolare n. 95 del 24 gennaio 2012, però, abroga espressamente la precedente circolare del 1999. Restiamo quindi senza quell'appiglio per l'attribuzione di codici del capitolo 20 ai neon esausti di derivazione non domestica.
Come vi comportate? Continuate ad usare il 20.01.21* o vi buttate sul 16.02.13* o su altro?
Vi riporto anche un link ad una precedente discussione da dove emrgerebbe (ma io non ho verificato) che Ecolamp suggerisce il 16.02.13* per i neon di derivazione non domestica.
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Messaggio  luanap Ven Feb 17, 2012 6:23 pm

isamonfroni ha scritto:
Non vedo proprio in quale altro modo si dovrebbero chiamare i tubi al neon se non "tubi fluorescenti" che è la declaratoria del 20.01.21*

Sì sì, ripeto che io ho sempre attribuito il 20.01.21*, ma questa cosa mi ha sorpreso.
Pensiamo anche al trasportatore che ritira esclusivamente neon da imprese e che non vuole sfruttare le semplificazioni su raggruppamento e trasporto del DM 65/2010. Si iscrive al trasporto c/terzi di rifiuti speciali. Ma se l'Albo non gli assegna più il 21.01.21*?

Anche un mio clente (elettricista che effettua la sostituzione di neon da suoi clenti) li ha sempre registrati con il codice 20 ritenedolo il più appropriato e trasportati con l'iscrizione all'albo ex art. 212 c. 8 (trasporto di rifiuti propri in conto proprio).
Con l'aggiornamento che ha dovuto fare l'anno scorso (la sua iscrizione era quella senza codici CER e targhe dei veicoli) però l'Albo non lo ha più autorizzato per questo codice sostenendo che quella tipologia di rifiuti deve essere obbligatoriamente trattata secondo il DM 65/2010.
Cosa con la quale posso anche essere d'accordo, ma se un'azienda è iscritta al SISTRI -perché produce altri rifiuti pericolosi - ha l'iscrizione al trasporto in conto proprio - perché deve trasportare altre tipologie di rifiuti - PERCHE' DIAVOLO NON PUO' CONTINUARE A GESTIRLI COME RIFIUTI NORMALI - cioè senza iscrizione RAEE e trasportandoli dal luogo di manutenzione fine alla sede con l'iscrizione al conto prorpio - VISTO CHE HA ANCHE IL RITIRO GRATUITO GRAZIE AL SERVIZIO ECOLAMP e risparmiare due soldini????!!!!! Question bur



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Messaggio  Supremoanziano Ven Feb 17, 2012 11:24 pm

luanap ha scritto:PERCHE' DIAVOLO NON PUO' CONTINUARE A GESTIRLI COME RIFIUTI NORMALI - cioè senza iscrizione RAEE e trasportandoli dal luogo di manutenzione fine alla sede con l'iscrizione al conto prorpio - VISTO CHE HA ANCHE IL RITIRO GRATUITO GRAZIE AL SERVIZIO ECOLAMP e risparmiare due soldini????!!!!! Question bur

Forse non ci siamo capiti: non è che si possa scegliere tra D.Lgs 151/05 e D.Lgs 152/06. Se i rifiuti sono classificati RAEE si deve (in altre parole è obbligatorio) seguire la gestione specifica prevista dal 151.
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Messaggio  VdT Sab Feb 18, 2012 12:26 am

supremo anziano. d'accordo con te che i raee hanno una loro disciplina, ma è certo che un elettricista può non sempre dover adempiere agli obblighi del dm 65 in quanto se non effettua vendita potrebbe doversi trovare a dover semplicemente smontare dei neon da dover poi smaltire perchè derivanti dalle sue attività

Certo è che alcune sezioni dell'albo gestori ambientali non danno il codice 20.01.21 per il trasporto rifiuti in contro proprio art. 212 comma 8. In altre sezioni invece non c'è problema ad ottenerle.

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Messaggio  Admin Sab Feb 18, 2012 2:46 pm

Forse non ci siamo capiti: non è che si possa scegliere tra D.Lgs 151/05 e D.Lgs 152/06. Se i rifiuti sono classificati RAEE si deve (in altre parole è obbligatorio) seguire la gestione specifica prevista dal 151.
Sarebbe molto interessante approfondire quest'aspetto .
Partendo, magari, dall'art. 227 del TUA:

"Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248."

In effetti, nei casi b), c), d) non è che uno possa ricorrere a forme alternative di gestione del rifiuto, ancorchè conformi al D.Lgs 152/06.
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Messaggio  Supremoanziano Sab Feb 18, 2012 9:43 pm

VdT ha scritto:supremo anziano. d'accordo con te che i raee hanno una loro disciplina, ma è certo che un elettricista può non sempre dover adempiere agli obblighi del dm 65 in quanto se non effettua vendita potrebbe doversi trovare a dover semplicemente smontare dei neon da dover poi smaltire perchè derivanti dalle sue attività

Certo è che alcune sezioni dell'albo gestori ambientali non danno il codice 20.01.21 per il trasporto rifiuti in contro proprio art. 212 comma 8. In altre sezioni invece non c'è problema ad ottenerle.

Vorrei ricordare che nello specifico caso del 151 ed il sottostante 65, l'autorizzazione al trasporto ex art.212 comma 8 è validamente sostituita dall'iscrizione all'apposita sezione dell'Albo per il trasporto dei RAEE.

Questo per dire che se l'elettricista viene trovato a trasportare dei neon senza autorizzazione per il trasporto "RAEE" oppure soltanto con il 212 comma 8 (e conseguente FIR) può passare seri guai.
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Messaggio  ceresio18 Lun Lug 15, 2013 3:29 pm

"Io nel frattempo sto contattando diverse sezioni regionali dell'albo (isa mi devi perdonare, lo so che in alcune sezioni non sono proprio luminari della scienza ma vorrei avere il parere di diverse campane in tempi relativamente stretti visto che con i neon ci lavoro) e se dovessi avere delle risposte provvederò a riportarle."....
Ciao VDT hai poi avuto qualche risposta dalle varie sezioni dell'Albo???
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