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PROBLEMA DI FATTURAZIONE INTERMEDIAZIONE: IVA AL 10%?

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Messaggio  silvia79 Mar Feb 14, 2012 2:35 pm

Da qualche giorno ho questo dubbio che mi assale:
il mio intermediario di rifiuti che di recente ha ricevuto dall'albo gestori ambientali l'autorizzazione cat. 8, mi ha fatturato i rifiuti con iva 10%

Fino alla fattura di dicembre l'iva era al 21%

Io conferisco in discarica D1 i rifiuti 191212 che escono dalla cernita del mio stoccaggio e che non possono essere altrimenti recuperati, rifiuti che provengono da attività industriali artigianali e non dai comuni.

Sono perplessa in merito c'è qualche legge che dice che una volta ottenuta l'autorizzazione l'intermediario puo' fatturare correttamente al 10%?

Mi sareste di grande aiuto.
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Messaggio  PiazzaPulita Mar Feb 14, 2012 3:35 pm

mi ha fatturato i rifiuti con iva 10%

forse qui qualche chiarimento http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/10075-attivita-di-smaltimento-rifiuti-aliquota-iva-applicabile.html

anche se la risoluzione 249/E parla di "Rifiuti Urbani" il parere sembrebbe riconducibile ai CER 19.12:

L’istante fa, altresì, presente di appaltare ad imprese terze le prestazioni aventi ad oggetto “lo smaltimento di rifiuti non pericolosi derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”, identificati dal codice C.E.R. (Catalogo europeo dei rifiuti) “19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti”.

e la risposta dell'Agenzia:

Pertanto, nel caso oggetto dell’istanza di interpello, le prestazioni aventi ad oggetto lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, (identificati dal codice C.E.R. “19.12. - rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti”) sono riconducibili al n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 e ai corrispettivi erogati dall’Alfa s.p.a. alle imprese appaltatrici per lo svolgimento delle suddette prestazioni si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

forse una ulteriore richiesta di parere alla Agenzia delle Entrate potrebbe risolvere il dubbio


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Messaggio  TITONA Mar Feb 14, 2012 5:42 pm

Il D. Lgs. 205/2010, con l’art. 10, ha riformulato l’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (c.d. T.U. ambientale), inserendo alla lettera l) la definizione di “intermediario”:
“qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

Anche la definizione di “gestione” è stata modificata nel modo seguente (articolo l’art. 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n.152/2006):
“la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”.

Il D.P.R. n.633/1972 al punto 127 sexiesdecies), parte terza, Tabella A, dispone espressamente che per “le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l), m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché le prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione” si applichi l’aliquota Iva del 10%.

Poiché il D. Lgs. 22/97 è stato abrogato, il rinvio alle sopraccitate disposizioni deve intendersi ora al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, ed in particolare all’ 183, comma 1, lettere n), aa) e bb) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 205/2010 e all’articolo 184, comma 2 e comma 3 lett. g), sempre del medesimo decreto.

Poiché la definizione di gestione comprende anche l’attività di intermediazione, a tali prestazioni, se relative ai rifiuti di seguito indicati, deve essere applicata l’aliquota del 10%:

1. rifiuti urbani di cui all’articolo 184, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
2. rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

L’aliquota agevolata del 10% non si applica ai rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, da attività di demolizione, costruzione e scavo, commerciali, di servizi ecc., rifiuti speciali che restano assoggettati all’aliquota ordinaria del 21%.
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Messaggio  luckyluke Mer Feb 15, 2012 12:09 pm

PiazzaPulita ha scritto:
forse una ulteriore richiesta di parere alla Agenzia delle Entrate potrebbe risolvere il dubbio


la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 250 del 12/09/2007 già forniva un'interpretazione allargata di applicabilità dell'aliquota iva ridotta (10%) a tutti i codici cer della famiglia 19 e 20.
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PROBLEMA DI FATTURAZIONE INTERMEDIAZIONE: IVA AL 10%? Empty IVA AL 10% PER INTERMEDIARI SENZA DETENZIONE

Messaggio  angel Mar Gen 15, 2013 7:24 pm

mi ha contattato il commercialista dicendomi che farà le sue verifiche.
Voi che ne pensate di quest'articolo che parla di IVA al 10% per gli intermediari senza detenzione????
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_406754.aspx
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